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Articolo 1 della Legge 19 marzo 1952, n. 161
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Legge 19 marzo 1952, n. 161
Articolo 1 della Legge 19 marzo 1952, n. 161
Versione
13 aprile 1952
Art. 1.
Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Articolo 3. - E' soppresso.
Entrata in vigore il 13 aprile 1952
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