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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/12/2024, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1444/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FILIGENZI ANNA RITA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 04/12/2024;
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 11/07/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi precisate con rinunzia alla comparizione personale.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 04/12/2024, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
11/06/1989 nel Comune di Terracina (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 11/07/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. numero 65, Parte II, Serie A, anno 1989); compensa le spese di causa.
Latina, 09/12/2024
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pier Luigi De Cinti Presidente relatore dott.ssa Claudia Marra Giudice dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
(C.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.f. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FILIGENZI ANNA RITA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 04/12/2024;
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 11/07/2024 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi precisate con rinunzia alla comparizione personale.
All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 04/12/2024, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data
11/06/1989 nel Comune di Terracina (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data 11/07/2024; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. numero 65, Parte II, Serie A, anno 1989); compensa le spese di causa.
Latina, 09/12/2024
Il Presidente estensore
Dott. Pier Luigi De Cinti