Rigetto
Sentenza 23 settembre 2025
Parere sospensivo 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/09/2025, n. 7461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7461 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07461/2025REG.PROV.COLL.
N. 01132/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2025, proposto da
NE s.p.a. in qualità di capogruppo del costituendo TI, SA s.r.l. quale mandante del costituendo TI, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B12BE8A2DA, rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Baldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Comune di Lizzano in Belvedere, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Mario Zoppellari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CC OT s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Sarzotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 8/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CC OT s.r.l. e della Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e del Comune di Lizzano in Belvedere;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi per le parti gli avvocati Baldi, Zoppellari e Sarzotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con determinazione n. 131 del 26.3.2024 del Responsabile dell’Area 1 Tecnica del Comune di Lizzano in Belvedere e con determinazione n. 163 del 9.4.2024 del Responsabile del Servizio della CUC dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, veniva indetta una procedura di gara ai sensi degli artt. 50 e 71 del d.lgs. n. 36 del 2023, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 108, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 36 del 2023, avente ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso ‘ Polla – Lago SC ’, in sostituzione della seggiovia ‘ Direttissima ’ e della sciovia ‘ CU ’ e art. 44 del d.lgs. 36/2023 (appalto integrato) per un importo lavori a base d’asta di euro 6.920.000,00.
Il par. II.1.4) del Bando specificava che: “ Nella documentazione del progetto definitivo si fa riferimento ad un impianto ad ammorsamento automatico. Ai fini della formulazione dell’offerta tecnica l’OE dovrà utilizzare tali dati per la progettazione di un impianto ad ammorsamento fisso, con uguale portato oraria, con medesima posizione dei sostegni di linea e nel rispetto delle prescrizioni definite nei provvedimenti autorizzatori’; parimenti, l’art. 37 del Disciplinare precisava espressamente che: “ I documenti di gara, nonché gli elaborati tecnici necessari alla formulazione dell’offerta sono resi disponibili sul portale SATER e dall’Ufficio tecnico del Comune di Lizzano in Belvedere. Nota importante: nella predetta documentazione si fa riferimento ad un impianto ad ammorsamento automatico. Ai fini della formulazione dell’offerta tecnica l’OE dovrà utilizzare tali dati per la progettazione di un impianto ad ammorsamento fisso, con uguale portata oraria, con medesima posizione dei sostegni di linea e nel rispetto delle prescrizioni definite nei provvedimenti autorizzatori”; analogo avviso era riportato nel Disciplinare anche in relazione alla presentazione dell’offerta tecnica (art. 23.1). Invero, come chiarito dall’Amministrazione resistente, al fine di velocizzare la predisposizione degli atti della rinnovata procedura concorsuale (gara 2024), la Stazione appaltante, anziché modificare i contenuti della gara 2023 (andata deserta), per sostituire i riferimenti della lex specialis all’ammorsamento automatico con quello fisso, inseriva la citata avvertenza di carattere generale, chiarendo che i richiami contenuti nella disciplina di gara all’ammorsamento automatico dovessero intendersi sostituiti con quelli relativi all’ammorsamento fisso.
Alla procedura di gara partecipavano due operatori economici (società CC OT s.r.l. e costituendo TI NE s.p.a – capogruppo e SA s.r.l.) e, all’esito delle relative operazioni, nell’ambito delle quali la Commissione attivava il soccorso istruttorio in relazione alla documentazione prodotta da CC OT s.r.l. (in seguito anche solo CC), veniva predisposta la graduatoria che vedeva collocata al primo posto la società CC (punteggio totale riparametrato di 100, di cui 85,00 per offerta tecnica e 15,00 per offerta economica) e, al secondo posto, il costituendo TI NE s.p.a e SA s.r.l. (punteggio totale 83,66 di cui 70, 49 per offerta tecnica e 13,17 per offerta economica).
Con determinazione n. 402 del 17.7.2024, l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese disponeva l’aggiudicazione dell’appalto in favore della società CC, per ‘ un’offerta economica di euro 4.808.045,83, di cui euro 4.738.045,83 per lavori ed euro 70.000,00 per progettazione sul valore a base di gara di euro 1.537.674,54 per manodopera, euro 164.279,63 per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di euro 6.510.000,00 oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed I.V.A. di legge’.
Il secondo classificato comunicava alla stazione appaltante una segnalazione in ordine al costo della manodopera indicato dall’aggiudicataria, pertanto, con nota del 20.8.2024, richiedeva a quest’ultima chiarimenti in ordine al costo della manodopera indicato nell’offerta economica, ‘ ammontante ad euro 600.000,00 rispetto all’importo di 1.537.672,54 riferito all’importo dei lavori a base d’asta ’; a seguito dei chiarimenti ricevuti in data 27.8.2024, l’Amministrazione esprimeva il giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria in merito al suddetto costo.
2. Il costituendo TI NE s.p.a, con SA s.r.l., proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, impugnando la determinazione n. 402 del 2024 oltre agli atti presupposti e conseguenti, e denunciando che dal verbale n. 5 del 29.5.2024 era emerso che la CC non aveva presentato la dichiarazione sui requisiti generali del D.T. FA LL e non aveva identificato i soggetti facenti parte del Gruppo di progettazione; per tali motivi, l’Amministrazione aveva attivato il soccorso istruttorio, cui conseguiva una verifica ritenuta positiva (verbale n. 6 del 7.6.2024); a seguito di accesso agli atti di gara, però, secondo la ricorrente, era risultato che l’indicazione dei progettisti non era proveniente dal soggetto deputato a sottoscrivere l’offerta (il legale rappresentante Michele OT), ma da un ‘professionista’ dipendente di CC (ing. Demichelis), che aveva nominato altri tre progettisti, senza alcuna riferibilità a CC, e per i quali sarebbe mancata anche la dichiarazione sui requisiti generali ex artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, il tutto in violazione dell’art. 44 del d.lgs. n. 36 del 2023 e dell’art. 14.1 (oltre ad altre disposizioni) del Disciplinare di gara; inoltre, l’aggiudicazione era viziata anche in relazione al soccorso istruttorio, in quanto utilizzato in violazione dell’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, per supplire alla mancata indicazione dei progettisti da parte del legale rappresentante di CC e alla mancanza delle dichiarazioni in ordine ai requisiti generali ex artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023; in ogni caso, il ricorso istruttorio non era stato adempiuto, posto che il Mod. All. n. 2) del D.T. FA OT risultava firmato da Michele OT il 6.6.2024, quindi oltre il termine previsto, così come le dichiarazioni degli altri componenti del gruppo di progettisti (presentate il 6 e 7 giugno 2024), di cui una, oltre tutto, aveva una sottoscrizione non valida.
Il TI ricorrente concludeva spiegando, altresì, domanda di risarcimento del danno.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, con sentenza n. 8 del 2025, respingeva il ricorso. Il Collegio di prima istanza riteneva che le doglianze relative al soccorso istruttorio erano infondate, in quanto il procedimento era stato correttamente e tempestivamente adempiuto e l’ulteriore produzione documentale trasmessa da CC in data 7.6.2024 (che parte ricorrente indicava quale ottemperanza errata e tardiva al soccorso istruttorio) appariva ultronea e irrilevante in relazione all’adempimento (correttamente effettuato nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione di gara) al soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante in data 29.5.2024. Il Collegio di prima istanza, con riferimento al connesso profilo del soggetto legittimato a indicare il gruppo dei progettisti, osservava preliminarmente che la CC aveva partecipato alla gara quale operatore economico qualificato per la sola esecuzione dei lavori e che alla gara in esame era stato applicato il meccanismo della inversione procedimentale, pertanto, considerato che nell’offerta tecnica della predetta società era presente la ‘Relazione E2’ relativa alla ‘struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale’, che già conteneva anche le indicazioni in merito ai componenti il gruppo di lavoro dei progettisti, il Seggio di gara, ancor prima dell’esame della documentazione amministrativa, aveva avuto contezza della composizione del gruppo di progettisti.
Secondo il T.A.R., sulla base della documentazione di gara, si poteva ritenere che, contrariamente a quanto lamentato in ricorso, l’istanza di partecipazione per la progettazione (Modello All. 01a) era stata legittimamente presentata dal Responsabile Coordinatore del Gruppo Progettisti (ing. Demichelis) in conformità alla disciplina di gara, come precisato dalla stessa Amministrazione in sede di risposta alle richieste di chiarimenti. Quanto alle denunce con cui veniva contestata l’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica, il Collegio di primo grado evidenziava che “ successivamente alla gara 2023 andata deserta e avente ad oggetto la realizzazione della nuova seggiovia quadriposto ad ‘ammorsamento automatico’, la Stazione appaltante bandiva la ‘gara 2024’, oggetto del presente giudizio…al fine di velocizzare la predisposizione degli atti della rinnovata gara (come affermato dalla difesa dell’Amministrazione e non specificamente contestato dalla ricorrente), la Stazione Appaltante, anziché intervenire sui contenuti della precedente lex specialis, per sostituire i riferimenti all’ammorsamento automatico con quello fisso, ha preferito inserire un’avvertenza di carattere generale… tale precisazione è stata espressamente inserita al par. II.1.4) del Bando, all’art. 37 e all’art. 23.1 del Disciplinare, anche in relazione alla presentazione dell’offerta tecnica (art. 23.1)”, evidenziando che la stazione appaltante, anche in sede di chiarimenti aveva espressamente stabilito la tipologia dell’impianto richiesto a seggiovia quadriposto ed ammorsamento permanente o fisso, con la conseguenza che anche il riferimento al contenuto della seconda parte del criterio di aggiudicazione n. 1 dovesse essere riferito a due impianti a collegamento (ammorsamento) ‘continuo’ o ‘fisso’ e non certo ‘temporaneo’ come sottolineato più volte dalla legge di gara e dagli stessi chiarimenti resi dalla stazione appaltante. Il T.A.R. respingeva, altresì, le censure relative ai costi di manodopera, concludendo che dall’esame dell’offerta economica emergeva la correttezza dell’offerta presentata da CC, redatta sulla base delle indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella legge di gara.
4. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, la società NE s.p.a., in qualità di capogruppo del TI costituendo con la mandante SA s.r.l., ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma, sulla base delle seguenti censure: “ I. Sul I motivo - Error in iudicando – Error in procedendo; II. Sul II motivo – Error in iudicando – Error in procedendo; III-IV) sui motivi III e IV error in iudicando”.
Il TI ricorrente ha formulato domanda di subentro, domandando in subordine il risarcimento del danno corrispondente all’utile netto ritraibile dall’offerta, quantificabile nel 30% tenuto conto del settore di mercato e della complessità tecnologica, ovvero con determinazione dei criteri di liquidazione, demandando all’Amministrazione un’offerta ‘ sulla falsariga di quanto solitamente avviene nel sub – procedimento di verifica dell’anomalia ’.
5. Si è costituita in giudizio la società CMM OT s.r.l., concludendo per il rigetto del gravame.
6. L’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese e il Comune di Lizzano in Belvedere si sono difesi, concludendo per il rigetto dell’appello.
7. Le parti, con rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
8. All’udienza del 29 maggio 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
9. Con il primo mezzo, il TI appellante nel contestare la sentenza impugnata, ha denunciato che il gruppo di progettazione indicato nell’offerta dell’esponente è stato frutto di una dichiarazione resa da un semplice dipendente della società CC (IO IA Demichelis) e non dal legale rappresentante o da un procuratore. Ne consegue che l’indicazione del gruppo sarebbe inesistente, e non imputabile all’operatore economico concorrente, e come tale, non sarebbe soggetta a soccorso istruttorio, pena la violazione dei principi di autoresponsabilità e par condicio . Sotto un distinto profilo, l’appellante deduce che nella specie non sarebbero state acquisite le dichiarazioni dei progettisti relative al possesso dei requisiti generali, e che il soccorso istruttorio avviato dalla stazione appaltante sarebbe stato adempiuto tardivamente, ossia oltre il termine perentorio di presentazione stabilito nel verbale del 29.5.2024. Infine, non tutti i componenti del gruppo di progettazione avrebbero sottoscritto validamente le dichiarazioni anzidette. Il Tribunale adito pertanto, non avrebbe colto: a) la portata del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante nei confronti della CC; b) la pretesa violazione del principio di commissione tra documenti da inserire nella busta amministrativa e quelli dell’offerta tecnica, non sanabile per effetto dell’inversione procedimentale; c) la pretesa tardività dell’adempimento del soccorso istruttorio da parte di CC e la pretesa rilevanza della documentazione trasmessa intempestivamente alla stazione appaltante; d) la pretesa violazione dell’art. 44, d.lgs. n. 36 del 2023 e dell’art. 14.1. del disciplinare di gara; e) la pretesa violazione del canone fondamentale di interpretazione letterale dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 47, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000.
10. Con il secondo motivo di appello, il TI denuncia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto infondato il secondo motivo del ricorso in primo grado. Il ricorrente ha dedotto che il Giudice di prime cure non avrebbe colto l’errore della Commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte tecniche, con particolare riferimento al criterio premiale n. 1, e lamenta che sarebbe stata riconosciuto un rilievo e una portata applicativa eccessiva al contenuto della ‘nota importante’ collocata sia al punto II.1.4 del Bando di gara, sia all’art. 23.1. e all’art. 37 del disciplinare di gara. L’appellante contesta pertanto l’attribuzione dei punteggi afferenti alle offerte tecniche delle due concorrenti, sostenendo che: a) la Commissione giudicatrice non avrebbe tenuto in alcun conto il secondo dei due parametri di valutazione sanciti dalla lex specialis , e precisamente quello riguardante l’esecuzione di due ‘ impianti monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo ’, al quale fa riferimento la tabella dei criteri di giudizio di cui al punto 29 del disciplinare di gara, in tal modo violando l’auto-vincolo rappresentato per l’appunto dal predetto parametro; b) la CC avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per mancanza del requisito concernente l’esecuzione di almeno due impianti ad ammorsamento fisso; c) la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto attribuire punteggio zero alla società esponente, per non aver saputo descrivere l’esecuzione di impianti ad ammorsamento fisso.
11. Con la terza censura, l’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo del ricorso in primo grado. Secondo il ricorrente, il Giudice di prime cure non avrebbe colto gli errori degli organi della procedura di gara, che non avrebbero escluso l’offerta di CC malgrado la stessa abbia indicato un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante nei documenti di gara e non avrebbe allegato ‘ nell’ambito della Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori ’. Inoltre, la stazione appaltante avrebbe consentito alla CC una ‘ inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio di par condicio dei concorrenti e del divieto di integrazione dell’offerta ’. L’appellante deduce che sarebbe stato erroneamente determinato il prezzo di aggiudicazione finale, sostituendo i costi della manodopera indicati da CC nell’offerta pari a euro 600.000 con quelli di progetto di cui all’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023, e pari ad euro 1.537.674,54. In questo modo, la stazione appaltante avrebbe consentito una modificazione, in aumento, del prezzo di aggiudicazione dell’appalto che, in base ai consolidati principi della giurisprudenza, non potrebbe essere modificata ex post , né potrebbe essere soggetta a soccorso istruttorio.
Il TI NE conclude formulando domanda di subentro, previa declaratoria di inefficacia del contratto di affidamento, se stipulato nelle more e, in subordine spiegando richiesta di risarcimento del danno corrispondente all’utile netto ritraibile dall’offerta, quantificabile nel 30% tenuto conto del settore di mercato e della complessità tecnologica, ovvero con determinazione dei criteri di liquidazione, demandando all’Amministrazione un’offerta, ‘ sulla falsariga di quanto solitamente avviene nel sub – procedimento di verifica dell’anomalia ’.
12. Le critiche, come sopra sintetizzate, vanno esaminate congiuntamente per ragioni di connessione logica.
13. L’appello è infondato, per i rilievi di seguito enunciati.
Va premesso in fatto che la società CC LL s.r.l. ha partecipato alla gara come operatore economico qualificato SOA per la sola esecuzione dei lavori, indicando in sede di offerta i singoli professionisti incaricati della progettazione, in ossequio al disposto di cui all’art. 44, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023.
La Commissione giudicatrice, in ragione del meccanismo di inversione procedimentale, sulla base dell’offerta tecnica e della ‘Relazione 2E’ concernente la ‘ Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale ’, ha avuto contezza dei componenti del gruppo di progettazione nominati dalla CC con i relativi dati anagrafici e le relative qualifiche, confermate dai dati contenuti nei curricula allegati alla predetta relazione.
Va rilevato che nella documentazione amministrativa di CC si rinviene l’istanza di partecipazione per la progettazione a firma dell’ing. IO Demichelis, resa quale ‘professionista singolo’, che ha assunto nell’ambito del Gruppo di progettazione indicato da CC la qualifica di Responsabile e Coordinatore del gruppo medesimo, con la quale è stato ribadito in sede amministrativa l’elenco dei soggetti che lo compongono, già reso noto alla stazione appaltante per effetto dell’esame dell’offerta tecnica. La predetta istanza è fornita della dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 d.lgs. n. 36 del 2023.
Il Collegio rileva che correttamente il Seggio di gara, in fase di verifica di completezza della documentazione amministrativa prodotta da CC, avvedutosi della mancata allegazione della dichiarazione del direttore tecnico di CC, sig. FA LL, e della dichiarazione contenente i dati identificativi del gruppo di progettazione, già acquisiti in sede di analisi dell’offerta tecnica, ha attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 d.lgs. n. 36 del 2023.
L’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023 consente al concorrente di: a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, nel documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente (Cons. Stato, n. 7870 del 2023).
Nella specie, trattasi di soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d.lgs. 36 cit.) che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante. Il soccorso istruttorio, nella specie, è altresì sanante (comma 1, lettera b), posto che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili.
Nel caso di specie, come precisato dal T.A.R., tenuto conto del contenuto del soccorso istruttorio disposto il 29.5.2024, l’identità della concorrente CC non poteva essere messa in discussione.
Va, altresì, considerato che il fatto che la dichiarazione contenente l’indicazione dei componenti del gruppo di progettazione non fosse stata sottoscritta dal rappresentante legale, ma da un dipendente e progettista dalla società, non può aver creato difficoltà sulla identità del concorrente.
Ciò in quanto, anche con riferimento al distinto profilo del soggetto legittimato a indicare il gruppo dei progettisti, la CC ha partecipato alla gara quale operatore economico qualificato per la sola esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 36 del 2023, come consentito dagli artt. 12 e 14 del disciplinare, e in ragione del meccanismo di inversione procedimentale, nell’offerta tecnica ha allegato la ‘Relazione E’ relativa alla struttura organizzativa del personale, in cui espressamente era stata fornite indicazioni in merito ai componenti del gruppo di lavoro dei progettisti, pertanto il Seggio di gara, ancora prima dell’esame della documentazione amministrativa, ha avuto contezza della composizione del gruppo di professionisti.
Né si può predicare la tardività dell’esecuzione del soccorso istruttorio, posto che, come precisato dal T.A.R., la richiesta è stata attivata dall’Unione in data 29.5.2024 e in pari data, con la produzione del file , firmato digitalmente dal sig. Michele OT, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore di CC OT s.r.l., con il quale è stato comunicato il gruppo di progettazione e i dati identificativi relativi, rinnovando tale comunicazione anche con ulteriore file , trasmesso dal sig. FA OT, in data 20.5.2024, denominato ‘modello all. n. 2.’
Il Collegio di prima istanza ha, pertanto, condivisibilmente ritenuto che la tardiva produzione effettuata da CC a mezzo PEC in data 7.6.2024 fosse ininfluente, trattandosi di documentazione non richiesta e soprattutto non necessaria.
Né può assumere rilievo il fatto che non tutti i componenti del gruppo di progettazione abbiano sottoscritto validamente le dichiarazioni, atteso che le stesse sono state tutte validamente rese dall’ing. De Michelis, anche per conto degli altri progettisti del gruppo di progettazione a norma dell’art. 47, comma 2, del d.p.r. n. 445 del 2000.
Come precisato dal T.A.R. “ Infondata risulta anche la doglianza che ipotizza la illegittimità della dichiarazione in ordine ai requisiti generali del Gruppo dei Progettisti in quanto resa dal Responsabile e Coordinatore del Gruppo stesso e non dal legale rappresentante di CC. In disparte la questione se possa considerarsi sufficiente la sottoscrizione del Coordinatore del Gruppo di progettazione, in ogni caso il profilo in esame risulta superato e assorbito, per un verso, dall’effettuazione – già sopra giudicata legittima – del soccorso istruttorio, per altro verso alla luce di quanto vi va ad esporre in ordine ai chiarimenti resi in corso di procedura dalla stessa stazione appaltante”. In corso di procedura sono stati rivolti quesiti alla stazione appaltante, la quale, con riferimento a tale profilo ha spiegato: “ Si informa che per i soggetti incaricati per la progettazione è consentita la sola presentazione dell’istanza di partecipazione (Modello All. 0A) ed eventualmente, è possibile anche l’integrazione di un proprio modello DGUE conforme alla normativa vigente”.
Si deve concludere che l’istanza di partecipazione per la progettazione (Modello All.01a) è stata correttamente presentata dal Responsabile Coordinatore del Gruppo Progettisti, ing. Demichelis, in conformità alla disciplina di gara.
Quanto alle critiche riferite alla attribuzione dei punteggi va osservato quanto segue.
L’appellante denuncia che il Giudice di prime cure non avrebbe colto l’errore della Commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte tecniche, con particolare riguardo al criterio premiale n. 1, costituito dalla “ Professionalità e adeguatezza dell’offerta – max 30 punti ”, desunta “ da un numero massimo di 3 (tre) servizi tecnici svolti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, nonché documentare la realizzazione di massimo 2 (due) impianti monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli alla fune, conformemente al Regolamento 424/2016/UE o alla direttiva 2000/9/CE (recepita con d.lgs. n. 210/2003) da esso abrogata, già sottoposti a collaudo ministeriale con esito positivo ”.
Secondo il TI appellante, il Collegio di prime istanza avrebbe riconosciuto una portata applicativa eccessiva al contenuto della ‘nota importante’ collocata sia al punto II.1.4 del Bando di gara, sia all’art. 23.1. e 37 del disciplinare di gara.
La suddetta nota, con cui si stabilisce che: “ ai fini della formulazione dell’offerta tecnica l’OE dovrà utilizzare tali dati per la progettazione di un impianto ad ammorsamento fisso, con uguale portata oraria, con medesima posizione dei sostegni di linea e nel rispetto delle prescrizioni definite nei provvedimenti autorizzatori”, dovrebbe essere riferita, secondo il ricorrente, esclusivamente alla sola ‘attività di progettazione ‘dell’opera ma non anche alla valutazione premiale delle offerte tecniche.
L’assunto non può essere condiviso.
Come precisato dal T.A.R., la ‘nota importante’ rappresenta una avvertenza di carattere generale, ciò in quanto nel 2024, l’Unione ha indetto una nuova procedura concorsuale, modificando la tipologia di ammorsamento richiesto, il quale è passato da quello automatico a quello variabile per consentire una più ampia partecipazione, posto che la precedente gara era andata deserta.
Invero, come si legge nella sentenza impugnata “ non pare, dunque, sussistere alcun dubbio sulla tipologia di impianto richiesto (seggiovia quadriposto ad ammorsamento permanente o fisso), con la conseguenza che anche il riferimento contenuto nella seconda parte del criterio di aggiudicazione n. 1 – documentare la realizzazione di massimo 2 (due) impianti monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli alla fune – dovesse essere riferito a due impianti a collegamento (ammorsamento) ‘continuo’ o ‘fisso’ e non certo ‘temporaneo’ come sottolineato più volte dalla legge di gara e dagli stessi chiarimenti resi dalla Stazione appaltante”.
Da siffatti rilievi consegue che la Commissione giudicatrice ha correttamente valutato le offerte tecniche in funzione della dimostrata capacità del concorrente di eseguire impianti analoghi a quello che si sarebbe dovuto realizzare, e non altre tipologie di impianti con caratteristiche differenti. E considerato che gli impianti di ammorsamento automatico (permanente) non erano oggetto della procedura di gara, è inconferente l’assunto sostenuto dall’appellante secondo cui alla CC la stazione appaltante avrebbe dovuto attribuire punteggio zero per omessa dichiarazione e descrizione dei suddetti impianti.
Va respinto anche il terzo mezzo, riferito alla violazione del costo minimo della manodopera stabilito dal bando di gara.
Tutti i profili di censura enunciati nello sviluppo illustrativo del motivo sono infondati, dovendosi ribadire quanto affermato dal T.A.R. nella sentenza impugnata.
L’offerta economica della CC prevedeva il prezzo ribassato offerto per i servizi tecnici, il prezzo ribassato per i lavori a base di gara e il costo della manodopera non assoggettato a ribasso per un totale di euro 1.537.674,54 corrispondente a quello stimato dalla stazione appaltante.
L’offerta è risultata allineata alla stima dei costi operata dalla lex specialis.
Come chiarito dalla controinteressata, l’indicazione nella parte finale dell’offerta economica della CC reca la precisazione dei costi del personale dipendente della stessa per un importo di euro 600.000,00, che è coerente con l’art. 24 del disciplinare il quale dispone che il concorrente deve precisare anche ‘ l’ammontare dei costi aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all’esercizio dell’attività svolta dallo stesso (ex art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023) per i lavori oggetto di affidamento, a pena di esclusione’ e ‘l’ammontare dei costi della manodopera (ex art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023) per l’espletamento della parte lavori, a pena di esclusione ’.
Il disciplinare ha richiesto ai concorrenti di indicare sia il costo della manodopera riferito all’appalto, sia i costi della manodopera aziendali, ossia propri, senza considerare eventuali subappalti.
Va, inoltre, osservato che la denuncia di mancata allegazione della relazione tecnica non assume rilievo invalidante atteso che l’art. 24 del disciplinare stabilisce che il concorrente ‘potrà’ trasmettere alla stazione appaltante l’indicazione dei costi del personale inferiori alle stime fatte dalla medesima.
Né si può ritenere che vi sia stata una sanatoria postuma dell’offerta economica, al di fuori del procedimento di verifica dell’anomalia, atteso che il procedimento di verifica della congruità del costo della manodopera è di competenza del UP , il quale ha anche il compito di effettuare la verifica della regolarità delle offerte.
Nessuna modifica del prezzo offerto ai fini dell’aggiudicazione può essere rilevata, tenuto conto che la società CC, come si è detto, ha indicato nell’offerta economica i costi della manodopera relativi alla realizzazione dell’intera commessa, pari alla stima effettuata dalla stazione appaltante, mentre il diverso importo di euro 600.000 è riferito ai costi della manodopera relativi al solo personale della società coinvolto nella esecuzione dell’appalto, che non tiene conto dei costi dei subappaltatori ricompresi nell’importo totale indicato nell’offerta economica di euro 1.537.674,54.
14. In definitiva, l’appello va respinto, e ogni altra questione dedotta dalle parti deve ritenersi assorbita, atteso che l’eventuale esame della stessa non determinerebbe una soluzione di segno contrario.
15. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge se dovuti, a favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO