Articolo 10 della Legge 10 febbraio 1992, n. 165
Articolo 9Articolo 11
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13 marzo 1992
Art. 10. 1. L' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , gia' modificato dall' articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 302 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Condizioni dei mutui). - 1. I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino all'80 per cento della spesa documentata.
2. Per le cooperative della pesca e loro consorzi il limite di cui al comma 1 e' elevato all'85 per cento.
3. L'ammortamento dei mutui e' compiuto nel termine massimo di:
a) 15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 11;
b) 6 anni per le iniziative di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 11;
c) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4), 5) e 7) del primo comma dell'articolo 11;
d) 3 anni per le iniziative di cui al numero 6) del primo comma dell'articolo 11;
e) 20 anni per le iniziative di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'articolo 11.
4. I mutui entrano in ammortamento il 1› gennaio od il 1› luglio successivi alla data di somministrazione del prestito.
5. I mutui inidicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra".
Entrata in vigore il 13 marzo 1992