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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice Onorario di Tribunale, Dott. SIMONE COPPOLA, in funzione del Giudice del
Lavoro, all'udienza del 12.06.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G 2160/2020 e promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. Nadia Parte_1
Martina, Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall' Avv.to Marilina Rando, Resistente CP_1 Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/07/2020, parte ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere bracciante agricola - esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola dal 19.07.2019 al 30.12.2019 per un totale di 165 CP_2 giornate lavorative occupandosi principalmente della raccolta di ortaggi, in particolar modo di pomodori e carciofi.
Rappresentava che , con il l'Elenco nominativo relativo al 2019 e relativo degli CP_1
Operai Agricoli a tempo determinato, aveva disconosciuto alla ricorrente le giornate lavorative indicate ed effettuate nel corso del 2019.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli relativi al proprio Comune di residenza – San Vito dei Normanni - per l'anno 2019, per 165 giornate oltre ogni altro diritto accessorio alla prestazione svolta.
Si costitutiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti CP_1 richiamando il verbale unico di accertamento N. 2019002553/T01 del 19.07.2019 dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con la prova orale, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
*** Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito.
Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 21 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass., sez. n. 13877/2012, Cass. n. 18605/2017, Sent. Cass.
26561/2018).
Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell di CP_1 operare il disconoscimento di un diritto per il quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi CP_3 all'esito delle procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs. n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”. Dunque, in tali giudizi l' CP_1 fa valere e deduce la natura simulata o fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
di talchè
è onere dell' contestare specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, fornendo CP_1 elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge.
Il lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' pone a base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo evidente CP_1 che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che costituisce CP_1 valido titolo per ritenere sussistente il rapporto di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro.
Ebbene, le prove offerte dall' sono di natura documentale in quanto trattasi di CP_1 accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c.. Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la fede privilegiata del verbale di accertamento opera in un ambito notevolmente circoscritto
(cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU. n.12545/1992).
Come sancito dalla Corte di Cassazione, “I verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” ( Cassazione ord. n. 26086/2023, Cass. n. 8946/2020; Cass. n.
20019/2018).
La legge invece non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. n. 24388/2022, Cass. n.28286/2019, Cass. S.U. n.
916/1996;).
In questa sede, in tema di disconoscimento delle giornate agricole, è necessario richiamare il mutato orientamento della Corte D'Appello Di Lecce nelle controversie avente ad oggetto la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori denunciati dalla ditta CP_2
avvenuto con la Sentenza 1016/2023 nel procedimento RG n. 516/2023.
[...]
Fatte queste doverose premesse è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra la ricorrente odierna e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso.
Nella fattispecie per cui è causa, parte ricorrente adisce il Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere reiscritto negli Elenchi Nominativi dei
Lavoratori Agricoli relativi al suo Comune di residenza per 165 giornate che sarebbero state effettuate nel corso del 2019.
Di contro, l' ha disposto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo a seguito CP_1 dei complessi accertamenti ispettivi avviati nei confronti dell'azienda agricola da CP_2 parte dell'Ispettorato del Lavoro di Brindisi e conclusi con la redazione del verbale ispettivo richiamato avente ad oggetto la corretta natura e la congruità dei rapporti di lavoro instaurati e denunciati nel periodo dal 01.07.2017 al 31.03.2019.
Nel richiamato verbale, gli ispettori hanno concluso che la cancellazione delle giornate lavorative trae giustificazione dalla riscontrata insussistenza dei rapporti di lavoro subordinato agricolo intercorsi con la e diversi lavoratori discendente dalla CP_4 CP_2 riscontrata antieconomicità dell'attività aziendale (risultante dalla tabella inserita a pag.
15 del verbale ispettivo) caratterizzata da un passivo di Euro 108.350,00, dalla mancanza della disponibilità di fondi, dalla mancanza di fatture di acquisto di prodotti generalmente utilizzati per la coltura, dalla indisponibilità di mezzi agricoli e di documenti che ne comprovino l'utilizzo dall'assenza di fatture di acquisto di carburante, nonché dall'assenza di pagamento dei contributi.
Inoltre, secondo le risultanze del verbale ispettivo, poiché dagli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Competente del Comune di Brindisi, a nome di non CP_2 risultano autorizzazioni alla vendita di prodotti ortofrutticoli né a posto fisso né di ambulante, “non risulta con quali modalità l'azienda abbia provveduto alla vendita CP_2 dei prodotti acquistati sulla pianta” ( cfr. Corte d'Appello di Lecce 1068/2024). Da ciò gli ispettori hanno individuato due tipologie di lavoratori denunciati: da un parte quelli le cui giornate lavorative dichiarate erano assolutamente fittizie, dall'altra una schiera di lavoratori il cui utilizzo si configurato quale somministrazione abusiva di manodopera di cui all'art. 18 del D.Lgs n. 276/2003 ad altre aziende agricole, dettagliatamente indicate nel verbale stesso (pag. 21 e seguenti) nei confronti delle quali l si è CP_1 riservato di procedere all'addebito della contribuzione evasa per i soli lavoratori ritenute effettivamente genuini.
Ancora, e seguendo le motivazioni della richiamata Sentenza della Corte d'Appello
è stato avviato al lavoro in qualità di OTD dal 1997 al 2006. Titolare di CP_2 partita Iva dal 14/1/2016 per l'attività di “gelaterie e pasticcerie ambulanti”; si è iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Brindisi con decorrenza
10/3/2016 per l'attività dichiarata di “bar, gelateria e pasticceria”; in data 6/8/2018 ha presentato una denuncia di cessazione dell'attività, con decorrenza 1/1/2017, e la variazione dell'attività prevalente in “coltivazione terreni agricoli coltivati ad ortaggi” con iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di impresa agricola dal 30/11/2018.
Tale variazione non è stata comunicata all'anagrafe tributaria in quanto, alla data del
28/2/2019, risulta ancora l'attività di “gelaterie e pasticcerie ambulanti”. Il 27/7/2017 ha inviato una prima Denuncia Aziendale con cui si dichiara “impresa senza terra” indicando come fabbisogno numero 100 giornate, cui sono state allegate due fatture emesse dall'azienda agricola Consenti Teodoro relative alla vendita in blocco di pomodoro. Alla data di emissione delle fatture (12/7/2017 e 20.7.2017) sulla denuncia aziendale era ancora indicato il codice dell'attività di commerciale di bar variata solo in data 6/8/2018 ossia circa un anno dopo. Una seconda Denuncia Aziendale è stata trasmessa il 7/8/2017 con allegate tre fatture, provenienti dalle aziende agricole
, e Società Agricola Gioia S.r.l., tutte emesse tra Parte_2 Persona_1 luglio ed agosto 2017, per la vendita in blocco di pomodoro.
Una terza Denuncia Aziendale è stata presentata il 20/9/2018 cui sono state allegate due fatture emesse, rispettivamente, il 9/1/2018 dalla società agricola Scattapiatti S.r.l. per la vendita sulla pianta di carciofi e il 3/5/2018 dall'azienda agricola Iaia Cosimo per la vendita di pomodori in trapianto.
Quest'ultima denuncia aziendale è stata rifiutata dall'ufficio competente della sede CP_1 di Brindisi in quanto non v'è corrispondenza per i terreni indicati come di proprietà della ditta Iaia.
È stata proposta una quarta Denuncia Aziendale, con un fabbisogno di 200 giornate, dove è stata eliminata la Fattura emessa da Iaia Cosimo che però non risultava annullata nella contabilità di CP_2
Gli Ispettori hanno altresì rilevato che i primi avviamenti al lavoro da parte di CP_2
sono stati effettuati a decorrere dal 28/7/2017 ovvero successivamente alle
[...] date di acquisto del prodotto in blocco.”.
Alla luce di tutte tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto “che gli argomenti offerti dall' siano sufficienti per ritenere che le fatture di vendita a blocco di prodotti CP_1 agricoli emesse da hanno costituito lo strumento che serviva a formalizzare l'avvio CP_2 lavoro di OTD da parte di ma con utilizzo dei lavoratori da parte delle aziende CP_2 agricole che vendevano i loro prodotti sulla pianta”.
La Signora chiede di accertare il suo diritto ad essere reiscritta negli Parte_1 elenchi dei lavoratori agricoli per 165 giornate laddove, dalla documentazione in atti
(confronta buste paga depositate nonché DMAG) risultano 121 giornate lavorative.
La circostanza che l'odierna ricorrente abbia effettuato giornate lavorative presso l'azienda viene smentita dallo stesso , figlio del titolare dell'azienda CP_2 Testimone_1
laddove, nella dichiarazione resa in data 27 Marzo 2019 dichiara di lavorare Testimone_1 per il padre aggiungendo che “nell'anno 2019 gli operai che ha assunto mio padre sono
i tre cittadini extracomunitari oggi presenti. Poi vi è un altro che oggi non è presente
(…).” La circostanza viene confermata dallo stesso laddove, nella sua CP_2 dichiarazione, precisa “oggi alle mie dipendenze ho i tre cittadini extracomunitari che avete visto a lavoro (…)” e aggiunge “le donne le chiamo soltanto per l'imballaggio dei carciofi ed oggi hanno lavorato da gennaio 2019 circa 17-18 giorni. Credo cha a gennaio non sono proprio venute al lavoro” con ciò smentendo egli stesso la posizione della ricorrente che, a fondamento della sua pretesa, dichiara di essere stata adibita alla raccolta di ortaggi ed in particolar modo della raccolta di pomodori e di carciofi.
Né le risultanze dell'istruttoria espletata possono condurre a differenti conclusioni in quanto i testimoni di parte ricorrente ( e ) hanno Testimone_2 Testimone_3 genericamente solo confermato le allegazioni di parte attorea senza indicare gli esatti periodi dell'anno in cui hanno lavorato e contraddicendosi con riferimento alle modalità di pagamento della retribuzione. Difatti, mentre il teste afferma di essere stato Tes_4 retribuito quindicinalmente in contanti, il teste dichiara di aver ricevuto la Tes_5 retribuzione tramite bonifico bancario, salvo poi aggiungere che riceveva degli anticipi in contanti. Alla luce di ciò deve considerarsi che il contributo orale fornito dai testi, la quale, peraltro ha dichiarato di aver incardinato presso il Tribunale di Brindisi identico procedimento, non può ritenersi sufficiente a provare il diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli della ricorrente.
Alla luce di ciò, il ricorso deve essere respinto.
Considerato il mutato orientamento del Tribunale di Brindisi che si era espresso diversamente in fattispecie similari in passato, nonché l'intervento, nelle more del giudizio, della citata Sentenza della Corte di Appello di Lecce, le spese di lite meritano di essere compensate integralmente.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese.
Brindisi, 12.06.2025
Il GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE
Dott. Simone Coppola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
Il Giudice Onorario di Tribunale, Dott. SIMONE COPPOLA, in funzione del Giudice del
Lavoro, all'udienza del 12.06.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G 2160/2020 e promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avv. Nadia Parte_1
Martina, Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall' Avv.to Marilina Rando, Resistente CP_1 Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/07/2020, parte ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere bracciante agricola - esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola dal 19.07.2019 al 30.12.2019 per un totale di 165 CP_2 giornate lavorative occupandosi principalmente della raccolta di ortaggi, in particolar modo di pomodori e carciofi.
Rappresentava che , con il l'Elenco nominativo relativo al 2019 e relativo degli CP_1
Operai Agricoli a tempo determinato, aveva disconosciuto alla ricorrente le giornate lavorative indicate ed effettuate nel corso del 2019.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli relativi al proprio Comune di residenza – San Vito dei Normanni - per l'anno 2019, per 165 giornate oltre ogni altro diritto accessorio alla prestazione svolta.
Si costitutiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti CP_1 richiamando il verbale unico di accertamento N. 2019002553/T01 del 19.07.2019 dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con la prova orale, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
*** Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito.
Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 21 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi” (cfr. Cass., sez. n. 13877/2012, Cass. n. 18605/2017, Sent. Cass.
26561/2018).
Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell di CP_1 operare il disconoscimento di un diritto per il quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi CP_3 all'esito delle procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs. n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”. Dunque, in tali giudizi l' CP_1 fa valere e deduce la natura simulata o fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
di talchè
è onere dell' contestare specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, fornendo CP_1 elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge.
Il lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' pone a base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo evidente CP_1 che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che costituisce CP_1 valido titolo per ritenere sussistente il rapporto di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro.
Ebbene, le prove offerte dall' sono di natura documentale in quanto trattasi di CP_1 accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c.. Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la fede privilegiata del verbale di accertamento opera in un ambito notevolmente circoscritto
(cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU. n.12545/1992).
Come sancito dalla Corte di Cassazione, “I verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti” ( Cassazione ord. n. 26086/2023, Cass. n. 8946/2020; Cass. n.
20019/2018).
La legge invece non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. n. 24388/2022, Cass. n.28286/2019, Cass. S.U. n.
916/1996;).
In questa sede, in tema di disconoscimento delle giornate agricole, è necessario richiamare il mutato orientamento della Corte D'Appello Di Lecce nelle controversie avente ad oggetto la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori denunciati dalla ditta CP_2
avvenuto con la Sentenza 1016/2023 nel procedimento RG n. 516/2023.
[...]
Fatte queste doverose premesse è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra la ricorrente odierna e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso.
Nella fattispecie per cui è causa, parte ricorrente adisce il Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere reiscritto negli Elenchi Nominativi dei
Lavoratori Agricoli relativi al suo Comune di residenza per 165 giornate che sarebbero state effettuate nel corso del 2019.
Di contro, l' ha disposto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo a seguito CP_1 dei complessi accertamenti ispettivi avviati nei confronti dell'azienda agricola da CP_2 parte dell'Ispettorato del Lavoro di Brindisi e conclusi con la redazione del verbale ispettivo richiamato avente ad oggetto la corretta natura e la congruità dei rapporti di lavoro instaurati e denunciati nel periodo dal 01.07.2017 al 31.03.2019.
Nel richiamato verbale, gli ispettori hanno concluso che la cancellazione delle giornate lavorative trae giustificazione dalla riscontrata insussistenza dei rapporti di lavoro subordinato agricolo intercorsi con la e diversi lavoratori discendente dalla CP_4 CP_2 riscontrata antieconomicità dell'attività aziendale (risultante dalla tabella inserita a pag.
15 del verbale ispettivo) caratterizzata da un passivo di Euro 108.350,00, dalla mancanza della disponibilità di fondi, dalla mancanza di fatture di acquisto di prodotti generalmente utilizzati per la coltura, dalla indisponibilità di mezzi agricoli e di documenti che ne comprovino l'utilizzo dall'assenza di fatture di acquisto di carburante, nonché dall'assenza di pagamento dei contributi.
Inoltre, secondo le risultanze del verbale ispettivo, poiché dagli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Competente del Comune di Brindisi, a nome di non CP_2 risultano autorizzazioni alla vendita di prodotti ortofrutticoli né a posto fisso né di ambulante, “non risulta con quali modalità l'azienda abbia provveduto alla vendita CP_2 dei prodotti acquistati sulla pianta” ( cfr. Corte d'Appello di Lecce 1068/2024). Da ciò gli ispettori hanno individuato due tipologie di lavoratori denunciati: da un parte quelli le cui giornate lavorative dichiarate erano assolutamente fittizie, dall'altra una schiera di lavoratori il cui utilizzo si configurato quale somministrazione abusiva di manodopera di cui all'art. 18 del D.Lgs n. 276/2003 ad altre aziende agricole, dettagliatamente indicate nel verbale stesso (pag. 21 e seguenti) nei confronti delle quali l si è CP_1 riservato di procedere all'addebito della contribuzione evasa per i soli lavoratori ritenute effettivamente genuini.
Ancora, e seguendo le motivazioni della richiamata Sentenza della Corte d'Appello
è stato avviato al lavoro in qualità di OTD dal 1997 al 2006. Titolare di CP_2 partita Iva dal 14/1/2016 per l'attività di “gelaterie e pasticcerie ambulanti”; si è iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Brindisi con decorrenza
10/3/2016 per l'attività dichiarata di “bar, gelateria e pasticceria”; in data 6/8/2018 ha presentato una denuncia di cessazione dell'attività, con decorrenza 1/1/2017, e la variazione dell'attività prevalente in “coltivazione terreni agricoli coltivati ad ortaggi” con iscrizione nella sezione speciale con la qualifica di impresa agricola dal 30/11/2018.
Tale variazione non è stata comunicata all'anagrafe tributaria in quanto, alla data del
28/2/2019, risulta ancora l'attività di “gelaterie e pasticcerie ambulanti”. Il 27/7/2017 ha inviato una prima Denuncia Aziendale con cui si dichiara “impresa senza terra” indicando come fabbisogno numero 100 giornate, cui sono state allegate due fatture emesse dall'azienda agricola Consenti Teodoro relative alla vendita in blocco di pomodoro. Alla data di emissione delle fatture (12/7/2017 e 20.7.2017) sulla denuncia aziendale era ancora indicato il codice dell'attività di commerciale di bar variata solo in data 6/8/2018 ossia circa un anno dopo. Una seconda Denuncia Aziendale è stata trasmessa il 7/8/2017 con allegate tre fatture, provenienti dalle aziende agricole
, e Società Agricola Gioia S.r.l., tutte emesse tra Parte_2 Persona_1 luglio ed agosto 2017, per la vendita in blocco di pomodoro.
Una terza Denuncia Aziendale è stata presentata il 20/9/2018 cui sono state allegate due fatture emesse, rispettivamente, il 9/1/2018 dalla società agricola Scattapiatti S.r.l. per la vendita sulla pianta di carciofi e il 3/5/2018 dall'azienda agricola Iaia Cosimo per la vendita di pomodori in trapianto.
Quest'ultima denuncia aziendale è stata rifiutata dall'ufficio competente della sede CP_1 di Brindisi in quanto non v'è corrispondenza per i terreni indicati come di proprietà della ditta Iaia.
È stata proposta una quarta Denuncia Aziendale, con un fabbisogno di 200 giornate, dove è stata eliminata la Fattura emessa da Iaia Cosimo che però non risultava annullata nella contabilità di CP_2
Gli Ispettori hanno altresì rilevato che i primi avviamenti al lavoro da parte di CP_2
sono stati effettuati a decorrere dal 28/7/2017 ovvero successivamente alle
[...] date di acquisto del prodotto in blocco.”.
Alla luce di tutte tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto “che gli argomenti offerti dall' siano sufficienti per ritenere che le fatture di vendita a blocco di prodotti CP_1 agricoli emesse da hanno costituito lo strumento che serviva a formalizzare l'avvio CP_2 lavoro di OTD da parte di ma con utilizzo dei lavoratori da parte delle aziende CP_2 agricole che vendevano i loro prodotti sulla pianta”.
La Signora chiede di accertare il suo diritto ad essere reiscritta negli Parte_1 elenchi dei lavoratori agricoli per 165 giornate laddove, dalla documentazione in atti
(confronta buste paga depositate nonché DMAG) risultano 121 giornate lavorative.
La circostanza che l'odierna ricorrente abbia effettuato giornate lavorative presso l'azienda viene smentita dallo stesso , figlio del titolare dell'azienda CP_2 Testimone_1
laddove, nella dichiarazione resa in data 27 Marzo 2019 dichiara di lavorare Testimone_1 per il padre aggiungendo che “nell'anno 2019 gli operai che ha assunto mio padre sono
i tre cittadini extracomunitari oggi presenti. Poi vi è un altro che oggi non è presente
(…).” La circostanza viene confermata dallo stesso laddove, nella sua CP_2 dichiarazione, precisa “oggi alle mie dipendenze ho i tre cittadini extracomunitari che avete visto a lavoro (…)” e aggiunge “le donne le chiamo soltanto per l'imballaggio dei carciofi ed oggi hanno lavorato da gennaio 2019 circa 17-18 giorni. Credo cha a gennaio non sono proprio venute al lavoro” con ciò smentendo egli stesso la posizione della ricorrente che, a fondamento della sua pretesa, dichiara di essere stata adibita alla raccolta di ortaggi ed in particolar modo della raccolta di pomodori e di carciofi.
Né le risultanze dell'istruttoria espletata possono condurre a differenti conclusioni in quanto i testimoni di parte ricorrente ( e ) hanno Testimone_2 Testimone_3 genericamente solo confermato le allegazioni di parte attorea senza indicare gli esatti periodi dell'anno in cui hanno lavorato e contraddicendosi con riferimento alle modalità di pagamento della retribuzione. Difatti, mentre il teste afferma di essere stato Tes_4 retribuito quindicinalmente in contanti, il teste dichiara di aver ricevuto la Tes_5 retribuzione tramite bonifico bancario, salvo poi aggiungere che riceveva degli anticipi in contanti. Alla luce di ciò deve considerarsi che il contributo orale fornito dai testi, la quale, peraltro ha dichiarato di aver incardinato presso il Tribunale di Brindisi identico procedimento, non può ritenersi sufficiente a provare il diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli della ricorrente.
Alla luce di ciò, il ricorso deve essere respinto.
Considerato il mutato orientamento del Tribunale di Brindisi che si era espresso diversamente in fattispecie similari in passato, nonché l'intervento, nelle more del giudizio, della citata Sentenza della Corte di Appello di Lecce, le spese di lite meritano di essere compensate integralmente.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese.
Brindisi, 12.06.2025
Il GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE
Dott. Simone Coppola