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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 25.3.2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3504/2023
TRA
, nata a [...] il [...](C.F. ) Parte_1 C.F._1
e residente alla Gran Sasso, n.24 di Corigliano – Rossano, a.u. Rossano, elettivamente domiciliata in Corigliano-Rossano, alla C.da Oliveto, presso lo Studio dell'avv. Giuseppe
Straface, dal quale è rappresentata e difesa, giusto mandato in atti;
RICORRENTE
E
, C.F.: con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Mirella Arlotta ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.10.2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine CP_3 di ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire il reddito di cittadinanza e il conseguente accertamento negativo della richiesta restitutoria dell' per le somme CP_3 erogate a titolo di reddito di cittadinanza nel periodo 2019/2020.
A fondamento della propria domanda sosteneva e allegava di essere divorziata dall'ex marito
, il quale non aveva mai cambiato la propria residenza, nonostante non vivesse Persona_1
più da tempo all'interno dell'abitazione nella quale la ricorrente abitava unitamente ai figli. Allegava la pronuncia del Tribunale e le denunce sporte contro il . Per_1
Costituitasi ritualmente in giudizio, l' ha contestato la sussistenza dei requisiti per la CP_3 concessione del beneficio, evidenziando, in particolare, che la residenza dell'ex marito risultava la stessa della ricorrente, con conseguente non veridicità dei dai dichiarati.
La causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti e all'udienza odierna è stata discussa e decisa con la presente sentenza.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
È opportuno rammentare che il Reddito di Cittadinanza (RdC), introdotto con decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale.
L'art. 2, comma 5, del DL n. 4/2019, prevede che: “
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione (…)”.
A sua volta, l'art. 3, commi 3 del DPCM n. 159/2013, ha previsto che “
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
(…).
Nella presente fattispecie, parte ricorrente ha documentato che tra il padre e la madre è intervenuta separazione, giusta sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 942/2016. Ritiene il Tribunale che non sia dirimente, ai fini della negazione del beneficio, che il cambio di residenza del padre non risulti attestato da verbale di polizia locale, considerato che: a) la sentenza di separazione dei coniugi è intervenuta anni prima (2016) rispetto alla compilazione della DSU e della presentazione della domanda di concessione del beneficio da parte della ricorrente e b) dalla documentazione agli atti del giudizio (denunce e verbale di audizione di
) risulta che effettivamente l'ex coniuge non vive più presso la residenza della Testimone_1 ricorrente da “molti anni” (cfr. dichiarazioni rese dal al Commissariato PS di Rossano Per_1
in data 1.6.2023).
Ciò posto, il ricorso merita accoglimento, essendo intervenuta separazione tra i coniugi prima della compilazione della DSU e risultando che il PI non sia residente, se non di mero fatto, presso l'abitazione in uso alla ricorrente.
Tanto considerato, in assenza di ulteriori ragioni ostative alla concessione del beneficio, deve ritenersi e dichiararsi che la ricorrente era in possesso dei presupposti di legge per il godimento del reddito di cittadinanza. Consegue, quindi, la condanna dell' pagare i ratei CP_3
mensili non corrisposti alla richiedente in ragione del provvedimento di revoca, come per legge e la declaratoria di irripetibilità delle somme oggetto del provvedimento di ripetizione di indebito impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- in composizione monocratica nella persona del dott. Giordano
Avallone in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara non dovute dalla ricorrente le somme richieste dall' a titolo di indebito per il CP_3
periodo aprile 2019 – settembre 2020;
- accerta il diritto della ricorrente alla percezione delle somme dovute dall' in base alla CP_3 domanda presentata in data 1.2.2023 e condanna l' al pagamento dei ratei eventualmente CP_3
non corrisposti;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00, oltre Iva e CP_3
Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Straface.
Così deciso in Castrovillari, 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Giordano Avallone