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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 767/2022 promossa da:
C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. AVALLONE ASSUNTINA;
elettivamente domiciliato in VIA EINAUDI 108 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. RASTELLI QUINTINO;
elettivamente domiciliato in VIA DEL BALUARDO 19 64100 TERAMO, presso il difensore;
con la chiamata in giudizio di
, C.F. CP_2 C.F._2 assistito dall'avv. MARCELLETTI MANUELE;
elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I 221/B 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
OGGETTO: COMPENSI PROFESSIONALI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 31.1.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Infondata, e quindi da respingersi, l'opposizione del Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore avverso il decreto
[...] Parte_2 ingiuntivo n. 92/2022 del 27.01.2022, notificato il 07.02.2022 per l'importo di euro 142.791,55, oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore di per i Controparte_1 compensi professionali maturati per l'analisi geologica e sismica del terreno ove insiste il condominio, attività svolta in esecuzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto il 15.06.2020 con (amministratrice del condominio opponente CP_2 all'epoca del contratto e sino al 25.09.2020- terzo intervenuto a seguito dell'autorizzata chiamata in giudizio ad opera dell'opponente ) in forza del mandato conferito dall'assemblea Parte_1 condominiale del 06.03.2020; attività propedeutica alla redazione del progetto di recupero dell'immobile, necessario per accedere al c.d. bonus sisma 2016 previsto dal d.l. 189/2016.
2- Infondate tutte le eccezioni sollevate dall'opponente:
3 - Annullabilità del contratto d'opera intellettuale del 15.06.2020 asseritamente viziato da errore in quanto concluso sulla base delle errate informazioni fornite proprio dall'ingiungente all'assemblea dei condomini del 06.03.2020 circa la possibilità (altre volte si legge in citazione
“certezza”) di accedere ai contributi previsti per le ricostruzioni degli immobili danneggiati dal sisma del 2016 di cui al d.l. 189/2016.
Infatti, diversamente da come rappresentato dal professionista, secondo il condominio - all'epoca dell'assemblea condominiale autorizzativa del conferimento dell'incarico- l'immobile si trovava nell'impossibilità giuridica di accedere al contributo: perché non rientrante tra i Comuni del cd. Cratere del terremoto in uno con l'impossibilità di provare il nesso di causalità diretto tra i danni presenti sulla struttura con il sisma del 2016, essendo a quell'epoca (del sisma) l'immobile disabitato e già parzialmente inagibile da oltre quindici anni, tanto che era stata resa una ordinanza sindacale di sgombero il 20.08.2001 (all. 4 della citazione).
Sostiene quindi il che ove fosse stata correttamente rappresentata Parte_1 all'assemblea dei condomini l'impossibilità di ottenere il bonus sisma 2016, non sarebbe mai stato deciso di verificarne la possibilità e quindi dare l'incarico all'allora amministratrice di stipulare con l'opposto il contratto professionale avente ad oggetto gli accertamenti geologici.
pagina 2 di 9 3.1 - Tuttavia, non emergono gli elementi del lamentato vizio del consenso.
3.2 - Come risulta dal verbale dell'assemblea del 06.03.2020 (all. 6 citazione), i condomini erano ben consapevoli degli eventuali ostacoli per l'ottenimento del contributo;
ciononostante hanno comunque deciso di incaricare l'opponente dei rilievi geologici e l'amministratrice della stipula del relativo contratto.
Sul punto emerge in verbale che “l'arch. il quale illustra le problematiche connesse Per_1 con la domanda… alla richiesta di contributo post sisma 2016”.
3.3 - In ogni caso, la deduzione dell'opponente pecca nei presupposti: l'art. 1, co. 2, del d.l
189/2016, consente agli immobili distrutti o danneggiati ubicati in alcuni Comuni delle Regioni interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati, regioni individuate al co.1 della richiamata disposizione) pur se non inclusi nell'elenco del cd. cratere di accedere al contributo in parola, in presenza di un nesso di causalità tra il danno e il sisma “comprovato da apposita perizia giurata”.
Nel caso di specie, sebbene il Comune di Civitanova Marche, luogo di ubicazione dell'immobile in questione, non fosse incluso in nessuno dei due crateri del terremoto, la richiamata disciplina avrebbe consentito la concessione del contributo a condizione che fossero emersi danni all'edificio specificamente prodotti dal sisma 2016 e quindi ulteriori rispetto a quelli che avevano giustificato l'inagibilità parziale ed il successivo sgombero dello stesso nel lontano
2001.
Infatti, sono gli stessi condomini a lamentare la presenza di danni aggiuntivi ed il nesso di causalità tra questi e l'evento sismico del 2016. Sul punto risulta a verbale che “… la signora
la quale fa presente che a seguito del sisma del 2016 ha subito il crollo di una Parte_3 parete del tetto che ha segnalato l'accaduto alla sovraintendenza con raccomandata a/r che conserva in originale…”.
3.4 - A conferma dell'inesistenza della rappresentata impossibilità all'ottenimento del contributo va aggiunto che il condominio a seguito del sopralluogo dei tecnici dell'URS del
31.05.2021 (come comprovato dalla redatta scheda AEDES) è stato dichiarato totalmente inagibile (ordinanza n. 33 del 29.06.2021 – all. 2 bis), mentre secondo il precedente provvedimento del 2001 (ordinanza sindacale n. 308/2001) l'inagibilità era solo parziale e limitata ai subb. 24, 34, 5 e 62 (ex 19).
pagina 3 di 9 Infondata anche la tesi secondo la quale il contributo sarebbe stato possibile solo a seguito della entrata in vigore della Ordinanza Commissariale 116/2021. Infatti, l'inagibilità totale è stata accertata con il sopralluogo del 31.05.2021, epoca precedente a quella dell'entrata in vigore
(01.06.2021) della richiamata ordinanza 116/2021, che pertanto deve ritenersi erroneamente richiamata dall'opponente quale fondamento del contributo ricevuto dal . Parte_1
4 – Sulla responsabilità dell'amministratrice per aver operato ultra-mandato e sottoscritto un contratto di prestazione d'opera intellettuale diverso rispetto al c.d. contratto tipo conforme al modello contenuto nelle ordinanze commissariali. In particolare, denuncia l'opponente le seguenti divergenze:
4.1 - mancanza nel contratto sottoscritto dei riferimenti all'ordinanza dichiarante l'inagibilità dell'immobile;
4.2 – inserimento nelle “premesse” del contratto sottoscritto del carattere necessario ed urgente dell'incarico (lett.re c “il Comune di Civitanova e la Civile, ad oggi non sono CP_3 mai intervenuti per eseguire la veriofica sull'agibilità post-sisma del e l'eventuale Parte_1 successiva scheda AeDES attestante l'esito di agibilità dell'immobile dopo l'evento sismico del
2016”, d “necessita con urgenza dare corso alla richiesta di sopralluogo inviata per e-mail dall'Amministratrice dott.ssa al Comune di Civitanova Marche” ed e “risulta CP_2 urgente e indifferibile nominare un geologo che verifichi la natura del terreno di fondazione dell'immobile, al fine di individuare eventuali nessi danno-sisma, utili alla determinazione del livello di danno all'edificio”);
4.3 - difformità rilevante tra l'art. 6, par. 9 del contratto tipo “il compenso riconosciuto al
Professionista, come determinato ai sensi dei precedenti paragrafi §6, §7 e §8, deve ritenersi comprensivo di tutte le spese inerenti all'attività professionale necessarie per l'esecuzione dell'incarico ed al netto degli oneri accessori (esemplificamene: contributi previdenziale ed IVA)
…”; e l'art. 6, co. 4, del contratto del 15.06.2020 (“per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili
a contributo, il corrispettivo di cui all'articolo 6, le parti convengono che esso verrà corrisposto direttamente dal committente, nei tempi e nella misura stabiliti nel caso specifico”);
4.4 - difformità rilevante tra l'art. 7, co 1 del contratto “…il compendo dovuto al
Professionista […] verrà corrisposto nella misura del 100% contestualmente alla liquidazione del primo stato avanzamento lavori”, rispetto a quanto previsto al contratto tipo “… il compenso dovuto al/i Professionista/i […] verrà corrisposto nella misura di seguito indicata: - dopo
pagina 4 di 9 l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del
Vice Commissario o suo delegato, nella procedura con la piattaforma tecnologica, nella misura dell'80% del compenso relativo alle attività di progettazione, fatta salva l'eventuale anticipazione di cui all'ordinanza n. 94/2020, […] – contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'impresa affidataria, per l'importo residuo a fronte della presentazione di apposita fattura da parte del Professionista”;
4.5 - totale assenza nel contratto sottoscritto della clausola di cui all'art. 8 “Professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori”;
4.6 – inoltre, la mancata inclusione nel contratto della condizione relativa al termine di sei mesi da assegnare ai tecnici incaricati ( e per riferire all'assemblea sulla CP_1 Tes_1 procedibilità della domanda e sull'ammontare del contributo ottenibile;
termine specificatamente richiesto dall'assemblea dei condomini del 06.03.2020.
5 – Tali divergenze, tutte sussistenti, sono tuttavia irrilevanti nel caso di specie.
Per alcune (superiori punti 4.3, 4.4., 4.5, e 4.6), pur rappresentando l'inadempimento dell'amministratrice, difetta l'interesse concreto del . Parte_1
In altre parole, le clausole delle quali è stata rilevata la divergenza rispetto a quelle di cui al contratto tipo avrebbero operato e rilevato nel fisiologico svolgimento del rapporto obbligatorio;
nel caso di specie, poiché è intervenuta la revoca del mandato in epoca precedente al momento in cui quelle clausole avrebbero trovato esecuzione, residua solo la violazione formale del mandato alla cui in concreto non è conseguito alcun danno al . CP_2 Parte_1
Le altre (4.1 e 4.2) oggetto di contestazione e sopra elencate, non possono neppure ritenersi inadempimento della amministratrice.
6 - Contesta infine l'opponente il quantum della pretesa creditoria: per avere l'opposto erroneamente utilizzato come base di calcolo del compenso il costo presunto delle opere da eseguire (euro 10.000.000,00, del quale comunque contesta la congruità) anziché il costo delle opere ammesse a contributo;
per avere indicato in ricorso -quello per decreto ingiuntivo- un importo del compenso professionale maturato (euro 142.791,55) divergente rispetto a quello indicato nella diffida di pagamento del 25.06.2021 (tramite pec cfr. all. 12 del fascicolo monitorio) di euro 79.320,95.
7 – Infondate anche queste doglianze.
pagina 5 di 9 7.1 - Sulla base di calcolo del compenso, nell'art. 3 par 5 del contratto tipo allegato dall'opponente si legge “… ai fini della determinazione e della corresponsione degli onorari e delle spese ai professionisti incaricati si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza n…/2020” segue il par. 6 “… alla presentazione della pratica, gli onorari verranno calcolati sugli importi del progetto ammissibile a contributo, tenuto conto del preventivo allegato al presente contratto”; mentre nell'art. 6 par 3 del contratto di prestazione d'opera intellettuale si legge “… sulla base dei lavori ammissibili a contributo”
Tuttavia, dato atto dell'inagibilità totale dell'immobile (ordinanza n. 33 del 2021) da cui consegue un contributo pari al 100% del costo presunto dei lavori di ricostruzione;
rilevato che tale costo può correttamente essere identificato/ individuato nella somma di euro 10.000.000,00 anche nel progetto (che stima il costo in euro 9.799.765,83 di cui all. CM.01.b_CM.01_Elenco-
Analisi-Prezzi) e nel computo metrico senza sconto (in cui il costo dell'intervento è stimato in euro
11.064.406,41 di cui all CM.01. ), entrambi redatti dall'arch. Email_1
professionista incaricato della redazione in conseguenza della revoca dell'incarico Per_1 affidato a consegue la correttezza dell'importo assunto a base di calcolo del CP_1 compenso.
8 – Sull'ammontare del compenso richiesto: la parcella vidimata dal consiglio dell'ordine dei geologi delle Marche (cfr. all. 3 della comparsa) è composta dalle seguenti voci di costo: euro
59.000,00 per relazione geologica (di cui: euro 7.000,00 per lo scaglione fino a euro 500.000,00; euro 5.000,00 per lo scaglione da euro 500.000,00 ad euro 1.000.000,00; euro 7.000,00 per lo scaglione da euro 1.000.000,00 ad euro 2.000.000,00; ed euro 40.000,00 per l'ultimo scaglione di importo dei lavori superiore ad euro 2.000.0000,00); euro 50.000,00 per la risposta sismica locale;
euro 2.180,00 per c.a.p pari al 2% della base imponibile (euro 109.000,00); euro
24.459,60 per iva.
8.1 - Alla somma delle poste sopra indicate, sono stati aggiunti: i costi sostenuti dall'opposto per le indagini geognostiche di euro 4.426,95; e le spese da questo sostenute per l'opinamento della parcella di euro 2.725,00, di modo da ottenere la somma ingiunta di euro
142.791,55.
8.2 - Il compenso indicato in parcella per la relazione geologica -incontestatamente redatta dal e trasmessa all'amministratore di condominio tramite pec in data 24.01.2021 (all. CP_1
1 della comparsa di costtuzione), anteriore rispetto a quella della revoca del mandato del pagina 6 di 9 21.06.2021 (all. 5 fascicolo monitorio -verbale dell'assemblea)- è stato correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel nell'art. 3 par. 3 del contratto di prestazione d'opera del
15.06.2020, (“le parti danno atto che il corrispettivo riconosciuto al Professionista per la prestazione specialistica relativa alla redazione della relazione geologica, coerente con le previsioni contenute nell'art. 34, co. 5 del d.l del 17 ottobre 2016 n.189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., e nell'ordinanza commissariale n. 12 del 09/01/2017, come poi modificata nell'Ordinanza Commissariale n. 29 del 09/06/2017, è stabilito nella percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori ammissibili a contributo, come di seguito riportato (All. “A” dell'ordinanza n. 29 del 9/6/2017 – art.9), e comunque non inferiore a E
1.000,00 (euro mille): -per lavori con importi inferiori a € 500.000,00 14%; - per i lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a 1%; - per i lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a €
2.000.000,00 0,70%; - per i lavori con importi eccedenti € 2.000.000,00 0,50%...” conformi a quelli indicati nell'art. 9 par. 1 dell'allegato A di cui all'ordinanza n. 29 del 09.06.2017, “ai sensi dell'articolo 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni: a) per la relazione geologica, comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali: - per lavori con importi fino a € 500.000,00
1,2% - per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 1% - per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 0,7% - per lavori con importi eccedenti a €
2.000.000,00 0,5%” specificatamente richiamata dal contratto tipo.
8.3 - La redazione della “risposta sisma locale” è specificatamente prevista all'art. 3, par. 1 del contratto sottoscritto (“l'incarico professionale ha per oggetto l'esecuzione della prestazione specialistica consistente nella redazione dell'indagine geologica e sismica”). Parimenti prevista anche nell'art. 3, par. 1 del contratto tipo (“… al Geol. …. In qualità di professionista incaricato della relazione geologica/della relazione di indagine sismica/della relazione di indagine geotecnica/dell'analisi di Riposa Sismica Locale;”).
8.4 - Non risultano però nel contratto riferimenti in merito alla relativa (compenso per la risposta sismica locale) modalità di calcolo;
pertanto, occorrerà applicare la disciplina legale contenuta nell'art. 34, co. 5, del d.l n. 189/2016, la quale prevede che “Il contributo massimo, a carico del , per tutte le attività tecniche poste in essere per la Parte_4
pagina 7 di 9 ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati (ai sensi dell'articolo 2), comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
8.5 - Segue dunque la conformità del compenso richiesto (50.000,00) per la redatta risposta sismica locale.
9 - Sulle spese sostenute dal professionista: ai sensi dell'art. 6, par. 5 del contratto sottoscritto, risulta che “il compenso riconosciuto al professionista [...] deve intendersi comprensivo di tutte le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico ed al netto degli oneri accessori di legge (esemplificamene: contributo previdenziale ed IVA) e degli eventuali ulteriori oneri sopravvenuti, in forza di specifica disposizione di legge o regolamentare…”.
Pertanto, non andrebbe riconosciuto al professionista il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato;
tuttavia gli opponenti non avanzano alcuna specifica censura sul punto.
10 – Il condominio risulta così debitore della intera somma ingiunta di euro 142.791,55; decorrono gli interessi legali dalla data della domanda, coincidente con quella del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sino a quella del soddisfo, senza capitalizzazione.
11- Le spese del giudizio tra le parti principali seguono la soccombenza, come pure quelle del terzo chiamato. La liquidazione segue in dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, respinta l'opposizione proposta dal CONFERMA il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 92/2022 del 27.01.2022, notificato il 07.02.2022 per l'importo di euro 142.791,55,
pagina 8 di 9 oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore di , che per Controparte_1
l'effetto dichiara esecutorio;
CONDANNA il a Parte_1 sostenere le spese del giudizio che liquida in favore di in euro 14.000,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
CONDANNA il a sostenere le spese del giudizio Parte_1 che liquida in favore di in euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre spese CP_2 generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 23 maggio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 767/2022 promossa da:
C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. AVALLONE ASSUNTINA;
elettivamente domiciliato in VIA EINAUDI 108 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'avv. RASTELLI QUINTINO;
elettivamente domiciliato in VIA DEL BALUARDO 19 64100 TERAMO, presso il difensore;
con la chiamata in giudizio di
, C.F. CP_2 C.F._2 assistito dall'avv. MARCELLETTI MANUELE;
elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO I 221/B 62012 CIVITANOVA MARCHE, presso il difensore;
OGGETTO: COMPENSI PROFESSIONALI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 31.1.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Infondata, e quindi da respingersi, l'opposizione del Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore avverso il decreto
[...] Parte_2 ingiuntivo n. 92/2022 del 27.01.2022, notificato il 07.02.2022 per l'importo di euro 142.791,55, oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore di per i Controparte_1 compensi professionali maturati per l'analisi geologica e sismica del terreno ove insiste il condominio, attività svolta in esecuzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale sottoscritto il 15.06.2020 con (amministratrice del condominio opponente CP_2 all'epoca del contratto e sino al 25.09.2020- terzo intervenuto a seguito dell'autorizzata chiamata in giudizio ad opera dell'opponente ) in forza del mandato conferito dall'assemblea Parte_1 condominiale del 06.03.2020; attività propedeutica alla redazione del progetto di recupero dell'immobile, necessario per accedere al c.d. bonus sisma 2016 previsto dal d.l. 189/2016.
2- Infondate tutte le eccezioni sollevate dall'opponente:
3 - Annullabilità del contratto d'opera intellettuale del 15.06.2020 asseritamente viziato da errore in quanto concluso sulla base delle errate informazioni fornite proprio dall'ingiungente all'assemblea dei condomini del 06.03.2020 circa la possibilità (altre volte si legge in citazione
“certezza”) di accedere ai contributi previsti per le ricostruzioni degli immobili danneggiati dal sisma del 2016 di cui al d.l. 189/2016.
Infatti, diversamente da come rappresentato dal professionista, secondo il condominio - all'epoca dell'assemblea condominiale autorizzativa del conferimento dell'incarico- l'immobile si trovava nell'impossibilità giuridica di accedere al contributo: perché non rientrante tra i Comuni del cd. Cratere del terremoto in uno con l'impossibilità di provare il nesso di causalità diretto tra i danni presenti sulla struttura con il sisma del 2016, essendo a quell'epoca (del sisma) l'immobile disabitato e già parzialmente inagibile da oltre quindici anni, tanto che era stata resa una ordinanza sindacale di sgombero il 20.08.2001 (all. 4 della citazione).
Sostiene quindi il che ove fosse stata correttamente rappresentata Parte_1 all'assemblea dei condomini l'impossibilità di ottenere il bonus sisma 2016, non sarebbe mai stato deciso di verificarne la possibilità e quindi dare l'incarico all'allora amministratrice di stipulare con l'opposto il contratto professionale avente ad oggetto gli accertamenti geologici.
pagina 2 di 9 3.1 - Tuttavia, non emergono gli elementi del lamentato vizio del consenso.
3.2 - Come risulta dal verbale dell'assemblea del 06.03.2020 (all. 6 citazione), i condomini erano ben consapevoli degli eventuali ostacoli per l'ottenimento del contributo;
ciononostante hanno comunque deciso di incaricare l'opponente dei rilievi geologici e l'amministratrice della stipula del relativo contratto.
Sul punto emerge in verbale che “l'arch. il quale illustra le problematiche connesse Per_1 con la domanda… alla richiesta di contributo post sisma 2016”.
3.3 - In ogni caso, la deduzione dell'opponente pecca nei presupposti: l'art. 1, co. 2, del d.l
189/2016, consente agli immobili distrutti o danneggiati ubicati in alcuni Comuni delle Regioni interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati, regioni individuate al co.1 della richiamata disposizione) pur se non inclusi nell'elenco del cd. cratere di accedere al contributo in parola, in presenza di un nesso di causalità tra il danno e il sisma “comprovato da apposita perizia giurata”.
Nel caso di specie, sebbene il Comune di Civitanova Marche, luogo di ubicazione dell'immobile in questione, non fosse incluso in nessuno dei due crateri del terremoto, la richiamata disciplina avrebbe consentito la concessione del contributo a condizione che fossero emersi danni all'edificio specificamente prodotti dal sisma 2016 e quindi ulteriori rispetto a quelli che avevano giustificato l'inagibilità parziale ed il successivo sgombero dello stesso nel lontano
2001.
Infatti, sono gli stessi condomini a lamentare la presenza di danni aggiuntivi ed il nesso di causalità tra questi e l'evento sismico del 2016. Sul punto risulta a verbale che “… la signora
la quale fa presente che a seguito del sisma del 2016 ha subito il crollo di una Parte_3 parete del tetto che ha segnalato l'accaduto alla sovraintendenza con raccomandata a/r che conserva in originale…”.
3.4 - A conferma dell'inesistenza della rappresentata impossibilità all'ottenimento del contributo va aggiunto che il condominio a seguito del sopralluogo dei tecnici dell'URS del
31.05.2021 (come comprovato dalla redatta scheda AEDES) è stato dichiarato totalmente inagibile (ordinanza n. 33 del 29.06.2021 – all. 2 bis), mentre secondo il precedente provvedimento del 2001 (ordinanza sindacale n. 308/2001) l'inagibilità era solo parziale e limitata ai subb. 24, 34, 5 e 62 (ex 19).
pagina 3 di 9 Infondata anche la tesi secondo la quale il contributo sarebbe stato possibile solo a seguito della entrata in vigore della Ordinanza Commissariale 116/2021. Infatti, l'inagibilità totale è stata accertata con il sopralluogo del 31.05.2021, epoca precedente a quella dell'entrata in vigore
(01.06.2021) della richiamata ordinanza 116/2021, che pertanto deve ritenersi erroneamente richiamata dall'opponente quale fondamento del contributo ricevuto dal . Parte_1
4 – Sulla responsabilità dell'amministratrice per aver operato ultra-mandato e sottoscritto un contratto di prestazione d'opera intellettuale diverso rispetto al c.d. contratto tipo conforme al modello contenuto nelle ordinanze commissariali. In particolare, denuncia l'opponente le seguenti divergenze:
4.1 - mancanza nel contratto sottoscritto dei riferimenti all'ordinanza dichiarante l'inagibilità dell'immobile;
4.2 – inserimento nelle “premesse” del contratto sottoscritto del carattere necessario ed urgente dell'incarico (lett.re c “il Comune di Civitanova e la Civile, ad oggi non sono CP_3 mai intervenuti per eseguire la veriofica sull'agibilità post-sisma del e l'eventuale Parte_1 successiva scheda AeDES attestante l'esito di agibilità dell'immobile dopo l'evento sismico del
2016”, d “necessita con urgenza dare corso alla richiesta di sopralluogo inviata per e-mail dall'Amministratrice dott.ssa al Comune di Civitanova Marche” ed e “risulta CP_2 urgente e indifferibile nominare un geologo che verifichi la natura del terreno di fondazione dell'immobile, al fine di individuare eventuali nessi danno-sisma, utili alla determinazione del livello di danno all'edificio”);
4.3 - difformità rilevante tra l'art. 6, par. 9 del contratto tipo “il compenso riconosciuto al
Professionista, come determinato ai sensi dei precedenti paragrafi §6, §7 e §8, deve ritenersi comprensivo di tutte le spese inerenti all'attività professionale necessarie per l'esecuzione dell'incarico ed al netto degli oneri accessori (esemplificamene: contributi previdenziale ed IVA)
…”; e l'art. 6, co. 4, del contratto del 15.06.2020 (“per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili
a contributo, il corrispettivo di cui all'articolo 6, le parti convengono che esso verrà corrisposto direttamente dal committente, nei tempi e nella misura stabiliti nel caso specifico”);
4.4 - difformità rilevante tra l'art. 7, co 1 del contratto “…il compendo dovuto al
Professionista […] verrà corrisposto nella misura del 100% contestualmente alla liquidazione del primo stato avanzamento lavori”, rispetto a quanto previsto al contratto tipo “… il compenso dovuto al/i Professionista/i […] verrà corrisposto nella misura di seguito indicata: - dopo
pagina 4 di 9 l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del
Vice Commissario o suo delegato, nella procedura con la piattaforma tecnologica, nella misura dell'80% del compenso relativo alle attività di progettazione, fatta salva l'eventuale anticipazione di cui all'ordinanza n. 94/2020, […] – contestualmente alla liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'impresa affidataria, per l'importo residuo a fronte della presentazione di apposita fattura da parte del Professionista”;
4.5 - totale assenza nel contratto sottoscritto della clausola di cui all'art. 8 “Professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori”;
4.6 – inoltre, la mancata inclusione nel contratto della condizione relativa al termine di sei mesi da assegnare ai tecnici incaricati ( e per riferire all'assemblea sulla CP_1 Tes_1 procedibilità della domanda e sull'ammontare del contributo ottenibile;
termine specificatamente richiesto dall'assemblea dei condomini del 06.03.2020.
5 – Tali divergenze, tutte sussistenti, sono tuttavia irrilevanti nel caso di specie.
Per alcune (superiori punti 4.3, 4.4., 4.5, e 4.6), pur rappresentando l'inadempimento dell'amministratrice, difetta l'interesse concreto del . Parte_1
In altre parole, le clausole delle quali è stata rilevata la divergenza rispetto a quelle di cui al contratto tipo avrebbero operato e rilevato nel fisiologico svolgimento del rapporto obbligatorio;
nel caso di specie, poiché è intervenuta la revoca del mandato in epoca precedente al momento in cui quelle clausole avrebbero trovato esecuzione, residua solo la violazione formale del mandato alla cui in concreto non è conseguito alcun danno al . CP_2 Parte_1
Le altre (4.1 e 4.2) oggetto di contestazione e sopra elencate, non possono neppure ritenersi inadempimento della amministratrice.
6 - Contesta infine l'opponente il quantum della pretesa creditoria: per avere l'opposto erroneamente utilizzato come base di calcolo del compenso il costo presunto delle opere da eseguire (euro 10.000.000,00, del quale comunque contesta la congruità) anziché il costo delle opere ammesse a contributo;
per avere indicato in ricorso -quello per decreto ingiuntivo- un importo del compenso professionale maturato (euro 142.791,55) divergente rispetto a quello indicato nella diffida di pagamento del 25.06.2021 (tramite pec cfr. all. 12 del fascicolo monitorio) di euro 79.320,95.
7 – Infondate anche queste doglianze.
pagina 5 di 9 7.1 - Sulla base di calcolo del compenso, nell'art. 3 par 5 del contratto tipo allegato dall'opponente si legge “… ai fini della determinazione e della corresponsione degli onorari e delle spese ai professionisti incaricati si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza n…/2020” segue il par. 6 “… alla presentazione della pratica, gli onorari verranno calcolati sugli importi del progetto ammissibile a contributo, tenuto conto del preventivo allegato al presente contratto”; mentre nell'art. 6 par 3 del contratto di prestazione d'opera intellettuale si legge “… sulla base dei lavori ammissibili a contributo”
Tuttavia, dato atto dell'inagibilità totale dell'immobile (ordinanza n. 33 del 2021) da cui consegue un contributo pari al 100% del costo presunto dei lavori di ricostruzione;
rilevato che tale costo può correttamente essere identificato/ individuato nella somma di euro 10.000.000,00 anche nel progetto (che stima il costo in euro 9.799.765,83 di cui all. CM.01.b_CM.01_Elenco-
Analisi-Prezzi) e nel computo metrico senza sconto (in cui il costo dell'intervento è stimato in euro
11.064.406,41 di cui all CM.01. ), entrambi redatti dall'arch. Email_1
professionista incaricato della redazione in conseguenza della revoca dell'incarico Per_1 affidato a consegue la correttezza dell'importo assunto a base di calcolo del CP_1 compenso.
8 – Sull'ammontare del compenso richiesto: la parcella vidimata dal consiglio dell'ordine dei geologi delle Marche (cfr. all. 3 della comparsa) è composta dalle seguenti voci di costo: euro
59.000,00 per relazione geologica (di cui: euro 7.000,00 per lo scaglione fino a euro 500.000,00; euro 5.000,00 per lo scaglione da euro 500.000,00 ad euro 1.000.000,00; euro 7.000,00 per lo scaglione da euro 1.000.000,00 ad euro 2.000.000,00; ed euro 40.000,00 per l'ultimo scaglione di importo dei lavori superiore ad euro 2.000.0000,00); euro 50.000,00 per la risposta sismica locale;
euro 2.180,00 per c.a.p pari al 2% della base imponibile (euro 109.000,00); euro
24.459,60 per iva.
8.1 - Alla somma delle poste sopra indicate, sono stati aggiunti: i costi sostenuti dall'opposto per le indagini geognostiche di euro 4.426,95; e le spese da questo sostenute per l'opinamento della parcella di euro 2.725,00, di modo da ottenere la somma ingiunta di euro
142.791,55.
8.2 - Il compenso indicato in parcella per la relazione geologica -incontestatamente redatta dal e trasmessa all'amministratore di condominio tramite pec in data 24.01.2021 (all. CP_1
1 della comparsa di costtuzione), anteriore rispetto a quella della revoca del mandato del pagina 6 di 9 21.06.2021 (all. 5 fascicolo monitorio -verbale dell'assemblea)- è stato correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel nell'art. 3 par. 3 del contratto di prestazione d'opera del
15.06.2020, (“le parti danno atto che il corrispettivo riconosciuto al Professionista per la prestazione specialistica relativa alla redazione della relazione geologica, coerente con le previsioni contenute nell'art. 34, co. 5 del d.l del 17 ottobre 2016 n.189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i., e nell'ordinanza commissariale n. 12 del 09/01/2017, come poi modificata nell'Ordinanza Commissariale n. 29 del 09/06/2017, è stabilito nella percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori ammissibili a contributo, come di seguito riportato (All. “A” dell'ordinanza n. 29 del 9/6/2017 – art.9), e comunque non inferiore a E
1.000,00 (euro mille): -per lavori con importi inferiori a € 500.000,00 14%; - per i lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a 1%; - per i lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a €
2.000.000,00 0,70%; - per i lavori con importi eccedenti € 2.000.000,00 0,50%...” conformi a quelli indicati nell'art. 9 par. 1 dell'allegato A di cui all'ordinanza n. 29 del 09.06.2017, “ai sensi dell'articolo 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni: a) per la relazione geologica, comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali: - per lavori con importi fino a € 500.000,00
1,2% - per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 1% - per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 0,7% - per lavori con importi eccedenti a €
2.000.000,00 0,5%” specificatamente richiamata dal contratto tipo.
8.3 - La redazione della “risposta sisma locale” è specificatamente prevista all'art. 3, par. 1 del contratto sottoscritto (“l'incarico professionale ha per oggetto l'esecuzione della prestazione specialistica consistente nella redazione dell'indagine geologica e sismica”). Parimenti prevista anche nell'art. 3, par. 1 del contratto tipo (“… al Geol. …. In qualità di professionista incaricato della relazione geologica/della relazione di indagine sismica/della relazione di indagine geotecnica/dell'analisi di Riposa Sismica Locale;”).
8.4 - Non risultano però nel contratto riferimenti in merito alla relativa (compenso per la risposta sismica locale) modalità di calcolo;
pertanto, occorrerà applicare la disciplina legale contenuta nell'art. 34, co. 5, del d.l n. 189/2016, la quale prevede che “Il contributo massimo, a carico del , per tutte le attività tecniche poste in essere per la Parte_4
pagina 7 di 9 ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati (ai sensi dell'articolo 2), comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
8.5 - Segue dunque la conformità del compenso richiesto (50.000,00) per la redatta risposta sismica locale.
9 - Sulle spese sostenute dal professionista: ai sensi dell'art. 6, par. 5 del contratto sottoscritto, risulta che “il compenso riconosciuto al professionista [...] deve intendersi comprensivo di tutte le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico ed al netto degli oneri accessori di legge (esemplificamene: contributo previdenziale ed IVA) e degli eventuali ulteriori oneri sopravvenuti, in forza di specifica disposizione di legge o regolamentare…”.
Pertanto, non andrebbe riconosciuto al professionista il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato;
tuttavia gli opponenti non avanzano alcuna specifica censura sul punto.
10 – Il condominio risulta così debitore della intera somma ingiunta di euro 142.791,55; decorrono gli interessi legali dalla data della domanda, coincidente con quella del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sino a quella del soddisfo, senza capitalizzazione.
11- Le spese del giudizio tra le parti principali seguono la soccombenza, come pure quelle del terzo chiamato. La liquidazione segue in dispositivo.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, respinta l'opposizione proposta dal CONFERMA il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 92/2022 del 27.01.2022, notificato il 07.02.2022 per l'importo di euro 142.791,55,
pagina 8 di 9 oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore di , che per Controparte_1
l'effetto dichiara esecutorio;
CONDANNA il a Parte_1 sostenere le spese del giudizio che liquida in favore di in euro 14.000,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate;
CONDANNA il a sostenere le spese del giudizio Parte_1 che liquida in favore di in euro 14.000,00 per compensi professionali, oltre spese CP_2 generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 23 maggio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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