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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati sig.ri:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice relatore ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nel procedimento di divorzio n. 710\2024 R.G.A.C. pendente tra c.f. , nato in [...] il 30 luglio Parte_1 C.F._1
1974 e residente a [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Carlo Lenzetti ed Andrea Lofrese, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Massa, Via G. Galilei n. 3;
e
(c.f. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
26.06.1985 e residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Michela Lazzini e dall'Avv. Maria Cristina Pulignani ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Massa – V.le Democrazia 21/b, giusta delega in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO pagina 1 di 7 oggetto: scioglimento del matrimonio;
conclusioni: come da verbale d'udienza del 17.12.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento attiene allo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri e in Montignoso (MS) in data 9 settembre 2015, Parte_1 Parte_2
in regime di separazione dei beni, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di
Montignoso, al n.15, p. 1, Uff. 1, anno 2015, nel corso del quale sono nati in Massa,
, in data 2 novembre 2013 e , in Camaiore in data 25 dicembre 2016. Per_1 Per_2
2. A fronte di un iniziale disaccordo in ordine ai termini del divorzio, le parti nel corso dell'udienza del 17.12.2024, hanno rassegnato concordemente le seguenti conclusioni:
Regolamentare l'affido e il mantenimento dei figli e come segue: - e Per_1 Per_2 Per_1 Per_2
vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. - Parte_1
terrà con sé i figli a week-end alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, quando li riaccompagnerà a casa della madre entro le 21.00; nelle settimane in cui non terrà i figli il week-end, il padre li terrà con sé dal martedì all'uscita da scuola al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà nei rispettivi istituti scolastici. Tutto compatibilmente con le esigenze educative, di crescita e di salute nonché nel rispetto della volontà dei bambini e salvo diverso accordo tra i genitori. - Dal momento che sta frequentando un corso universitario a Roma e sarà impegnata quasi tutti i fine – Parte_2
settimana sino al mese di maggio dell'anno 2025, per tale periodo, in deroga temporanea alle condizioni di divorzio, e trascorreranno i fine settimana in cui la madre è assente, dal Per_1 Per_2
venerdì sera al lunedì mattina, con il padre. Qualora il padre fosse impossibilitato, trascorreranno il fine settimana con i nonni, materni o paterni, su accordo dei genitori. - Durante il periodo estivo, qualora i bambini vogliano frequentare il centro estivo, il padre preleverà e riaccompagnerà i bambini presso il centro prescelto e, la domenica sera, potrà riportarli entro le 22.00. - Qualora e Per_1
non intendano frequentare il centro estivo, il padre li prenderà la mattina entro le 09.00. - La Per_2
pagina 2 di 7 vigilia di Natale e la mattina di Natale verrà trascorsa dai bambini con la mamma mentre gli stessi passeranno con il padre il giorno di Natale dalle 12.00 sino alle 22.00. Il giorno di Santo Stefano verrà trascorso dai bambini un anno con la madre ed un anno con il padre ad iniziare dalla mamma per il 2024. I giorni 31 dicembre e 1° gennaio dalle ore 10.00 dell'ultimo dell'anno sino alle ore
20.00 del 1° gennaio saranno trascorsi da e un anno con il padre ed un anno con la Per_1 Per_2
madre ad iniziare dal padre per il 2024. Pasqua e lunedì dell'angelo saranno trascorsi, secondo il criterio dell'alternanza, un giorno con la mamma ed un giorno con il padre dalle 10.00 alle 21.00. Per il 2025 trascorreranno Pasqua con la mamma e ET con il padre. Durante il periodo estivo ciascuno dei genitori potrà trascorrere un periodo di vacanza insieme ai figli in via esclusiva fino a quindici giorni, anche non consecutivi, dandone comunicazione all'altro genitore almeno trenta giorni prima. Resta inteso che il genitore con il quale si trovino i figli dovrà comunicare tempestivamente all'altro ogni evento saliente riguardante i medesimi, specie se concernente il loro stato di salute. I genitori fin d'ora concordano che, per il bene di e entrambi potranno comunque vedere il Per_1 Per_2
padre ogniqualvolta lo riterranno opportuno o quando gli stessi ne esprimano l'esigenza, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici, previo accordo con l'altro genitore. È fatto salvo ogni diverso e pacifico accordo tra i genitori. Per quel che riguarda il rapporto con i nonni e le rispettive famiglie di origine, dovrà essere in ogni caso, garantito il diritto che e hanno di Per_1 Per_2
far loro visita, se e quando lo desiderano, rispettando comunque la stessa frequenza fino ad oggi avuta, fermo restando che verrà garantita loro la frequentazione dei nonni (se del caso, anche in assenza dei genitori), almeno una volta alla settimana. Nello specifico, durante il periodo scolastico, i nonni potranno tenere i nipoti almeno un pomeriggio feriale a settimana (dall'uscita dalla scuola sino alle ore
20.00) e, durante le vacanze estive, almeno un giorno feriale alla settimana dalle ore 11.00 alle ore
20.00, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche sportive e ricreative dei minori. I nonni, sia materni che paterni, potranno collaborare attivamente con i genitori alla gestione e cura dei nipoti, senza interferire nell'educazione che rimane esclusivo compito dei genitori. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a pagina 3 di 7 conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé i minori. I genitori hanno pari obblighi di accudire ed educare e creando per loro le condizioni migliori per una Per_1 Per_2
serena e proficua crescita. Inoltre, gli stessi, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, le scelte del medico cui rivolgersi, la partecipazione ad attività educative e formative extra scolastiche inclusi i viaggi di istruzione, la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, in parti uguali, delle relative spese. In caso di disaccordi, la decisione dovrà essere rimessa al giudice. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere adottata di volta in volta dal genitore presso il quale il figlio si trova. - Ogni genitore potrà prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei figli e ne informerà tempestivamente l'altro genitore;
ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza dei minori e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano dei figli. - Il Sig. verserà Pt_1
alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di Parte_2
€ 550,00 (€ 275,00 per ogni figlio), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il 30 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% tra i coniugi. Relativamente alle spese straordinarie, verrà seguito il protocollo sottoscritto dal Tribunale di Massa in data 19.07.2024. e ciascun coniuge verserà all'altro il 50% delle spese affrontate per i minori. Più precisamente: - spese extra assegno per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti con eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private, spese per interventi chirurgici e degenza presso il SSN o strutture convenzionate, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
pagina 4 di 7 spese protesiche, spese di bollo e di assicurazioni per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate. - Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori: a) spese scolastiche (da documentare): iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitarie, spese per la preparazione agli esami di abilitazione od alla preparazione dei concorsi (quindi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola e dopo- scuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario del genitore che lo utilizza, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura…), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuole private, spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto qualora lo stesso non sia stato acquistato col consenso di entrambi i genitori, acquisto e mantenimento del telefono cellulare dei figli;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. d) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, mediche e di degenza, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, tutte se presso istituti privati;
e) Organizzazione di ricevimenti: celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli e regali per amici e compagni di scuola dei figli.
f) Rimborso al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese e che ha esibito idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo alla pagina 5 di 7 richiesta. La detrazione delle spese ordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al
50% tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Il genitore che porterà in vacanza il figlio con sé se ne assumerà interamente il costo. Entrambi i genitori si prestano, mutuo consenso, al rilascio o al rinnovo dei loro rispettivi passaporti e carte di identità anche relativamente ai minori;
-
e dichiarano che nessuno dei due è tenuto a corrispondere in favore Parte_1 Parte_2
dell'altro, alcun assegno divorzile, in quanto entrambi economicamente indipendenti, nei termini previsti dall'art. 5 comma 6 L. 898/70; - le spese processuali rimangono integralmente compensate fra le parti”.
3. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, vista la comunicazione degli atti al P.M., alla luce della separazione, di cui al decreto del Tribunale di Massa, n.
1073\2022, pronunciato in data 22.02.2022, e stante l'accertata impossibilità di mantenere o ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene il
Collegio che non vi siano ragioni per pronunciarsi in termini discordanti rispetto a quanto richiesto congiuntamente dalle parti, considerata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii e la conformità delle condizioni di che trattasi alle norme imperative, ed all'ordine pubblico, nonché all'interesse della prole.
4. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti a fronte dell'accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così definitivamente provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Montignoso, in data
9 Settembre 2015, tra e iscritto nei registri dello Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 7 stato civile del Comune di Montignoso, al n.15, p. 1, Uff. 1, anno 2015, alle condizioni di cui in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale competente del Comune di Montignoso (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939, n. 1238;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio tenutasi in data 19.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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