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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1589/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1589/2021
promossa da:
, CF: , rappresentata da sé stessa Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
Contro
CF , Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
CF e CF
[...] C.F._2 Controparte_2
rappresentati dall'avv. MODESTINO ACONE C.F._3
APPELLATI
, C.F. , rappresentato dall'avv. Controparte_3 CodiceFiscale_4
EMILIO PAOLO SANDULLI APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.02.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con sentenza n. 1710/2020, pubblicata il 18.11.2020, e notificata in pari data dal difensore del convenuto alle altre parti compresa Controparte_3
l'appellante , il Tribunale di Avellino rigettava le domande principali Parte_1
proposte da di declaratoria di nullità e di annullamento del Parte_1
contratto di permuta immobiliare di cui all'atto per notar del 30.08.2006 e Per_1
dell'atto di identificazione catastale di cui al rogito del 6.08.2009 redatto dallo stesso notaio atti dall'attrice sottoscritti unitamente alla , Per_1 CP_1
nonchè le ulteriori domande proposte dall'attrice medesima compresa quella di revocatoria dell'atto di trasferimento immobiliare con il quale la ditta costruttrice dello stabile, acquirente della particella già di proprietà della , aveva Pt_1
venduto una delle unità abitative facenti parte del fabbricato a CP_3
. Accoglieva invece per quanto di ragione la domanda riconvenzionale
[...]
avanzata dalla convenuta nei confronti di per CP_1 Parte_1
l'importo di € 3.245,00 oltre interessi.
Con la medesima sentenza il Tribunale di Avellino condannava la parte attrice a rimborsare alle parti convenute le spese di lite liquidate in € 200,00 per spese, €
7.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Con ordinanza del 04.03.2021 il Tribunale di Avellino disponeva ai sensi dell'art. 288 cpc la correzione della sentenza stabilendo che : 1) in dispositivo deve essere corretta la indicazione di cui al punto 4 con l'aggiunta, dopo le parole
“spese generali” della dicitura “per ciascuna di tali parti”; 2) in epigrafe dove si legge “ATTORE” deve intendersi “attrice in via principale e convenuta in via riconvenzionale” e dove si legge “CONVENUTI” deve intendersi “convenuti in via principale ed attori in via riconvenzionale”.
pagina 2 di 8 Avverso detta sentenza di primo grado proponeva appello con atto Parte_1
di citazione notificato a controparti in data 02.04.2021 cui si rinvia per quanto riguarda i motivi ivi articolati.
Si costituivano unitariamente le parti appellate , CP_1 CP_1
e , nonché, con separata comparsa, anche
[...] Controparte_2
i quali in via preliminare eccepivano l'inammissibilità Controparte_3
dell'appello in quanto tardivo ai sensi dell'art. 325 cpc in quanto notificato in data
02.04.2021, ovvero oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza all'appellante avvenuta in data 18.11.2020.
formulava altresì istanza ex art. 287 cpc per la correzione di Controparte_3
errore materiale della sentenza di primo grado laddove il Tribunale aveva omesso di disporre la cancellazione della trascrizione delle domande principali proposte dalla . Pt_1
L'appello, relativamente ai motivi riguardanti il merito della sentenza di primo grado, va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art. 325 cpc, decorrente dalla data di notifica all'appellante della sentenza impugnata.
Nel caso di specie risulta pacifico, in quanto riconosciuto dalla stessa appellante in comparsa conclusionale, nonché documentalmente provato, che la sentenza
è stata ad essa notificata in data 18.11.2020, mentre l'atto di appello è stato dal medesimo notificato alle controparti in data 02.04.2021, ovvero ben oltre detto termine di decadenza di trenta giorni.
Né assume al riguardo alcuna rilevanza la circostanza che detta impugnativa sia stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza avvenuta il 04.03.2021.
La correzione di errore materiale in oggetto, in premessa pedissequamente riportata, non ha infatti avuto alcuna incidenza sulle statuizioni di merito della pagina 3 di 8 sentenza e riguarda errori materiali per omissione chiaramente percepibili dal contesto della decisione ed avulsi ed indipendenti dalle questioni di merito affrontate e decise dal primo giudice. Pertanto, a norma dell'art. 288 comma 4 cpc, solo relativamente alla parte corretta, il termine per impugnare la sentenza
è cominciato nuovamente a decorrere dalla data di comunicazione dell'ordinanza di correzione (vedi Cass. 19959/2023, 8863/2018). Ne consegue che in relazione alle decisioni di merito in essa contenute (consacrate nei capi 1,
2 e 3 del dispositivo) la sentenza impugnata è divenuta definitiva per inammissibilità dell'appello in quanto tardivo a norma dell'art. 325 cpc.
Con riferimento poi all'ultimo capo (n.4) della sentenza di primo grado, concernente le spese processuali e sul quale è intervenuta la correzione di errore materiale innanzi indicata (con l'aggiunta ad esso, dopo le parole “spese generali”, della dicitura “per ciascuna di tali parti”), va rilevato che l'unico stringato motivo di appello che lo riguarda (vedi pag. 11 dell'atto di appello) risulta anch'esso inammissibile, sia pure per altra ragione.
Con tale motivo di gravame, infatti, l'appellante si duole soltanto del fatto che la riforma della decisione sulle spese di lite avrebbe dovuto essere, a suo dire, eventualmente richiesta solo attraverso l'impugnativa della sentenza (appello) e non tramite correzione di errore materiale. Tale censura è logicamente errata in quanto essa poteva tutt'al più essere fatta valere nell'ambito del procedimento di correzione di errore materiale. Una volta però che tale procedimento si è chiuso con la correzione della sentenza, è evidente che tale correzione entra a far parte del capo della sentenza emendato, per cui con l'appello non può che essere direttamente censurato il capo della sentenza così come corretto. In altre parole, l'appellante avrebbe dovuto specificare le ragioni per cui, a suo avviso, detta correzione sarebbe stata nella sostanza errata.
Nel caso di specie, invece, l'appellante non ha affatto indicato tali ragioni, ovvero perché avrebbe errato il giudice nello specificare, tramite la correzione pagina 4 di 8 del capo della sentenza, che la somma liquidata a carico della parte attrice a titolo di rimborso delle spese processuali delle parti convenute andasse riferita a ciascuna di tali parti convenute.
Né vale l'erroneo rilievo dell'appellante secondo cui detta correzione sarebbe illegittima in quanto la sentenza già era passata in giudicato alla data di presentazione della istanza di correzione. E' difatti evidente che, trattandosi per l'appunto di istanza di correzione di errore materiale e non di impugnativa di un capo della sentenza, essa non è di certo soggetta ai termini di decadenza di cui agli artt. 325 e 327 cpc, e ciò al di là della considerazione che anche tale eccezione, per le ragioni già innanzi esposte, non può in ogni caso trovare ingresso nel giudizio di appello in cui è possibile soltanto impugnare nella sostanza le statuizioni di cui alla sentenza (comprese quelle oggetto di correzione).
L'appello è dunque totalmente inammissibile per le ragioni di cui sopra, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
È fondata e va accolta, invece, l'istanza proposta ex art. 287 cpc in comparsa di costituzione dall'appellato di correzione dell'errore materiale Controparte_3
della sentenza di primo grado consistito nell'avere il Tribunale omesso di disporre, ai sensi dell'art. 2668 comma II cc, nonostante il rigetto delle stesse, la cancellazione della trascrizione delle domande principali proposte dalla . Pt_1
Di certo, trattandosi di atto dovuto in base a detta disposizione codicistica, la mancata disposizione di detta cancellazione da parte del giudice di primo grado concretizza un errore materiale di natura omissiva senz'altro emendabile col procedimento di cui all'art. 287 e 288 cpc.
Inoltre, non è ostativa alla proponibilità di detta istanza di correzione in sede di appello la circostanza che l'appello principale sia stato dichiarato inammissibile.
Difatti, detta declaratoria di inammissibilità dell'appello principale travolge e fa perdere efficacia alle impugnazioni incidentali a norma dell'art. 334 comma 2
pagina 5 di 8 cpc, ma non incide sulla validità della proposizione di una istanza, quale quella di specie, di correzione di errore materiale.
Come rilevato infatti anche da recente pronuncia della Corte di Cassazione, nella ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello (vedi Cass.
683/2022).
Salvo detta correzione di errore materiale, la sentenza di primo grado deve dunque essere integralmente confermata, compresa la statuizione sulle spese processuali come emendata con l'ordinanza di correzione del 04.03.2021.
Le spese processuali del giudizio di appello delle parti appellate seguono la soccombenza dell'appellante e vanno poste a suo carico e si Parte_1
liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, scaglione da €
26.000,00 ad € 52.000,00 ex art. 5 comma 6 del DM), applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
Non ricorrono i presupposti soggettivi della mala fede o colpa grave giustificanti l'accoglimento della domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 cpc come proposta dagli appellati.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello dichiarato inammissibile, l'appellante ha l'obbligo di Parte_1
pagina 6 di 8 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza n.
1710/2020, pubblicata il 18.11.2020, emessa dal Tribunale di Avellino, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza di primo grado compresa la statuizione sulle spese processuali come emendata con l'ordinanza di correzione del 04.03.2021;
b) In accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale omissivo proposta ex art. 287 cpc dall'appellato ad Controparte_3
integrazione della sentenza di primo grado, ordina, ai sensi dell'art. 2668 comma 2 cc, al Conservatore dei RR.II. di Avellino la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali di cui è causa proposte da Parte_1
, eseguita in data 30.08.2010 con le formalità contraddistinte dai nn.
[...]
16355/12278;
c) Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli Parte_1
appellati unitariamente costituiti , Controparte_1
e , delle spese processuali Controparte_1 Controparte_2
del grado di appello che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15 % dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.;
d) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1
delle spese processuali del grado di appello che Controparte_3
liquida in € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario pagina 7 di 8 per spese generali pari al 15 % dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. con attribuzione all'avv. Emilio Paolo Sandulli;
e) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1589/2021
promossa da:
, CF: , rappresentata da sé stessa Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
Contro
CF , Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
CF e CF
[...] C.F._2 Controparte_2
rappresentati dall'avv. MODESTINO ACONE C.F._3
APPELLATI
, C.F. , rappresentato dall'avv. Controparte_3 CodiceFiscale_4
EMILIO PAOLO SANDULLI APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.02.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con sentenza n. 1710/2020, pubblicata il 18.11.2020, e notificata in pari data dal difensore del convenuto alle altre parti compresa Controparte_3
l'appellante , il Tribunale di Avellino rigettava le domande principali Parte_1
proposte da di declaratoria di nullità e di annullamento del Parte_1
contratto di permuta immobiliare di cui all'atto per notar del 30.08.2006 e Per_1
dell'atto di identificazione catastale di cui al rogito del 6.08.2009 redatto dallo stesso notaio atti dall'attrice sottoscritti unitamente alla , Per_1 CP_1
nonchè le ulteriori domande proposte dall'attrice medesima compresa quella di revocatoria dell'atto di trasferimento immobiliare con il quale la ditta costruttrice dello stabile, acquirente della particella già di proprietà della , aveva Pt_1
venduto una delle unità abitative facenti parte del fabbricato a CP_3
. Accoglieva invece per quanto di ragione la domanda riconvenzionale
[...]
avanzata dalla convenuta nei confronti di per CP_1 Parte_1
l'importo di € 3.245,00 oltre interessi.
Con la medesima sentenza il Tribunale di Avellino condannava la parte attrice a rimborsare alle parti convenute le spese di lite liquidate in € 200,00 per spese, €
7.800,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Con ordinanza del 04.03.2021 il Tribunale di Avellino disponeva ai sensi dell'art. 288 cpc la correzione della sentenza stabilendo che : 1) in dispositivo deve essere corretta la indicazione di cui al punto 4 con l'aggiunta, dopo le parole
“spese generali” della dicitura “per ciascuna di tali parti”; 2) in epigrafe dove si legge “ATTORE” deve intendersi “attrice in via principale e convenuta in via riconvenzionale” e dove si legge “CONVENUTI” deve intendersi “convenuti in via principale ed attori in via riconvenzionale”.
pagina 2 di 8 Avverso detta sentenza di primo grado proponeva appello con atto Parte_1
di citazione notificato a controparti in data 02.04.2021 cui si rinvia per quanto riguarda i motivi ivi articolati.
Si costituivano unitariamente le parti appellate , CP_1 CP_1
e , nonché, con separata comparsa, anche
[...] Controparte_2
i quali in via preliminare eccepivano l'inammissibilità Controparte_3
dell'appello in quanto tardivo ai sensi dell'art. 325 cpc in quanto notificato in data
02.04.2021, ovvero oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla notifica della sentenza all'appellante avvenuta in data 18.11.2020.
formulava altresì istanza ex art. 287 cpc per la correzione di Controparte_3
errore materiale della sentenza di primo grado laddove il Tribunale aveva omesso di disporre la cancellazione della trascrizione delle domande principali proposte dalla . Pt_1
L'appello, relativamente ai motivi riguardanti il merito della sentenza di primo grado, va dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art. 325 cpc, decorrente dalla data di notifica all'appellante della sentenza impugnata.
Nel caso di specie risulta pacifico, in quanto riconosciuto dalla stessa appellante in comparsa conclusionale, nonché documentalmente provato, che la sentenza
è stata ad essa notificata in data 18.11.2020, mentre l'atto di appello è stato dal medesimo notificato alle controparti in data 02.04.2021, ovvero ben oltre detto termine di decadenza di trenta giorni.
Né assume al riguardo alcuna rilevanza la circostanza che detta impugnativa sia stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza avvenuta il 04.03.2021.
La correzione di errore materiale in oggetto, in premessa pedissequamente riportata, non ha infatti avuto alcuna incidenza sulle statuizioni di merito della pagina 3 di 8 sentenza e riguarda errori materiali per omissione chiaramente percepibili dal contesto della decisione ed avulsi ed indipendenti dalle questioni di merito affrontate e decise dal primo giudice. Pertanto, a norma dell'art. 288 comma 4 cpc, solo relativamente alla parte corretta, il termine per impugnare la sentenza
è cominciato nuovamente a decorrere dalla data di comunicazione dell'ordinanza di correzione (vedi Cass. 19959/2023, 8863/2018). Ne consegue che in relazione alle decisioni di merito in essa contenute (consacrate nei capi 1,
2 e 3 del dispositivo) la sentenza impugnata è divenuta definitiva per inammissibilità dell'appello in quanto tardivo a norma dell'art. 325 cpc.
Con riferimento poi all'ultimo capo (n.4) della sentenza di primo grado, concernente le spese processuali e sul quale è intervenuta la correzione di errore materiale innanzi indicata (con l'aggiunta ad esso, dopo le parole “spese generali”, della dicitura “per ciascuna di tali parti”), va rilevato che l'unico stringato motivo di appello che lo riguarda (vedi pag. 11 dell'atto di appello) risulta anch'esso inammissibile, sia pure per altra ragione.
Con tale motivo di gravame, infatti, l'appellante si duole soltanto del fatto che la riforma della decisione sulle spese di lite avrebbe dovuto essere, a suo dire, eventualmente richiesta solo attraverso l'impugnativa della sentenza (appello) e non tramite correzione di errore materiale. Tale censura è logicamente errata in quanto essa poteva tutt'al più essere fatta valere nell'ambito del procedimento di correzione di errore materiale. Una volta però che tale procedimento si è chiuso con la correzione della sentenza, è evidente che tale correzione entra a far parte del capo della sentenza emendato, per cui con l'appello non può che essere direttamente censurato il capo della sentenza così come corretto. In altre parole, l'appellante avrebbe dovuto specificare le ragioni per cui, a suo avviso, detta correzione sarebbe stata nella sostanza errata.
Nel caso di specie, invece, l'appellante non ha affatto indicato tali ragioni, ovvero perché avrebbe errato il giudice nello specificare, tramite la correzione pagina 4 di 8 del capo della sentenza, che la somma liquidata a carico della parte attrice a titolo di rimborso delle spese processuali delle parti convenute andasse riferita a ciascuna di tali parti convenute.
Né vale l'erroneo rilievo dell'appellante secondo cui detta correzione sarebbe illegittima in quanto la sentenza già era passata in giudicato alla data di presentazione della istanza di correzione. E' difatti evidente che, trattandosi per l'appunto di istanza di correzione di errore materiale e non di impugnativa di un capo della sentenza, essa non è di certo soggetta ai termini di decadenza di cui agli artt. 325 e 327 cpc, e ciò al di là della considerazione che anche tale eccezione, per le ragioni già innanzi esposte, non può in ogni caso trovare ingresso nel giudizio di appello in cui è possibile soltanto impugnare nella sostanza le statuizioni di cui alla sentenza (comprese quelle oggetto di correzione).
L'appello è dunque totalmente inammissibile per le ragioni di cui sopra, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
È fondata e va accolta, invece, l'istanza proposta ex art. 287 cpc in comparsa di costituzione dall'appellato di correzione dell'errore materiale Controparte_3
della sentenza di primo grado consistito nell'avere il Tribunale omesso di disporre, ai sensi dell'art. 2668 comma II cc, nonostante il rigetto delle stesse, la cancellazione della trascrizione delle domande principali proposte dalla . Pt_1
Di certo, trattandosi di atto dovuto in base a detta disposizione codicistica, la mancata disposizione di detta cancellazione da parte del giudice di primo grado concretizza un errore materiale di natura omissiva senz'altro emendabile col procedimento di cui all'art. 287 e 288 cpc.
Inoltre, non è ostativa alla proponibilità di detta istanza di correzione in sede di appello la circostanza che l'appello principale sia stato dichiarato inammissibile.
Difatti, detta declaratoria di inammissibilità dell'appello principale travolge e fa perdere efficacia alle impugnazioni incidentali a norma dell'art. 334 comma 2
pagina 5 di 8 cpc, ma non incide sulla validità della proposizione di una istanza, quale quella di specie, di correzione di errore materiale.
Come rilevato infatti anche da recente pronuncia della Corte di Cassazione, nella ipotesi in cui la sentenza contro la quale è stato proposto gravame contenga un errore materiale, l'istanza di correzione dello stesso, non essendo rivolta ad una vera e propria riforma della decisione, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, neppure in via incidentale, ma può essere proposta in qualsiasi forma e può anche essere implicita nel complesso delle deduzioni difensive svolte in appello (vedi Cass.
683/2022).
Salvo detta correzione di errore materiale, la sentenza di primo grado deve dunque essere integralmente confermata, compresa la statuizione sulle spese processuali come emendata con l'ordinanza di correzione del 04.03.2021.
Le spese processuali del giudizio di appello delle parti appellate seguono la soccombenza dell'appellante e vanno poste a suo carico e si Parte_1
liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile, scaglione da €
26.000,00 ad € 52.000,00 ex art. 5 comma 6 del DM), applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.
Non ricorrono i presupposti soggettivi della mala fede o colpa grave giustificanti l'accoglimento della domanda di condanna dell'appellante ex art. 96 cpc come proposta dagli appellati.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello dichiarato inammissibile, l'appellante ha l'obbligo di Parte_1
pagina 6 di 8 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza n.
1710/2020, pubblicata il 18.11.2020, emessa dal Tribunale di Avellino, così provvede:
a) Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza di primo grado compresa la statuizione sulle spese processuali come emendata con l'ordinanza di correzione del 04.03.2021;
b) In accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale omissivo proposta ex art. 287 cpc dall'appellato ad Controparte_3
integrazione della sentenza di primo grado, ordina, ai sensi dell'art. 2668 comma 2 cc, al Conservatore dei RR.II. di Avellino la cancellazione della trascrizione delle domande giudiziali di cui è causa proposte da Parte_1
, eseguita in data 30.08.2010 con le formalità contraddistinte dai nn.
[...]
16355/12278;
c) Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli Parte_1
appellati unitariamente costituiti , Controparte_1
e , delle spese processuali Controparte_1 Controparte_2
del grado di appello che liquida in complessivi € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali pari al 15 % dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.;
d) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1
delle spese processuali del grado di appello che Controparte_3
liquida in € 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario pagina 7 di 8 per spese generali pari al 15 % dei compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. con attribuzione all'avv. Emilio Paolo Sandulli;
e) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27.03.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 8 di 8