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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/12/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. IE AO RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 63 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, c. f. , nata a [...] il [...]; Parte_1 CodiceFiscale_1
, c. f. nato a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 il 24.02.1988;
, c. f. , nato a [...] il [...]; Controparte_2 CodiceFiscale_3
, c. f. nata a [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_4
11.08.2000;
, c. f. , nato a [...] il Controparte_4 CodiceFiscale_5
30.12.1986; tutti N.Q. di eredi del Sig. deceduto a Naso il 01.02.2017, Controparte_1 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Luciana Caruso presso il cui studio, sito in
Ficarra, via Matini n. 213, sono elettivamente domiciliati;
- ATTORI OPPONENTI -
CONTRO
, c. f. , nata il [...] a [...] ed ivi Controparte_5 CodiceFiscale_6 residente in c. da Gorghi n.8, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco
Pizzuto presso il cui studio sito in Brolo, via Leonardo Da Vinci n. 5, è elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a precetto e decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione , PR , , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
convenivano in giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_5
n. 451/2020 emesso da questo Tribunale il 20.11.2020 e notificato, con pedissequo atto di precetto, in data 21-31.12.2020, con il quale era stato ingiunto il pagamento per la somma di €
10.598,00 -oltre interessi e spese legali- quale credito derivante da scrittura privata e vantato nei confronti del de cuius . Controparte_1
Spiegavano che il credito asseritamente vantato dalla signora trovava il suo CP_5 fondamento in una scrittura privata nella quale, a suo dire, il de cuius dichiarava Controparte_1 di essere in possesso della somma di € 10.598,00 di proprietà della signora . CP_5
Sostenevano che tale scrittura era priva di alcuna efficacia giuridica poiché, formata su supporto analogico e depositata agli atti -in sede di ricorso per decreto ingiuntivo- nella busta telematica senza attestazione di conformità da parte del difensore depositante e che, pertanto, la dichiarazione non poteva essere riconducibile al de cuius e quindi opponibile agli eredi.
Disconoscevano espressamente la sottoscrizione della scrittura privata azionata in via monitoria per non essere mai stata apposta dal defunto Controparte_1
Lamentavano la violazione del dovere di lealtà e probità di cui agli artt. 88 e 92 c.p.c. poiché il decreto ingiuntivo era stato notificato unitamente al precetto, con la richiesta di pagamento anche delle spese di quest'ultimo, in mancanza di alcuna preventiva informativa da parte del procuratore dell'odierna opposta.
Rappresentavano, per il suddetto motivo, la non dovutezza dei compensi relativi all'atto di precetto e l'inefficacia dello stesso in parte qua.
Contestavano, altresì, l'inefficacia del precetto laddove contemplava la richiesta di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria in quanto entrambi non dovuti.
Concludeva chiedendo, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato e, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione, la revoca dello stesso e la nullità/inesistenza dell'atto di precetto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio contestando interamente quanto chiesto, dedotto Controparte_5 ed eccepito dalla controparte.
Spiegava che, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, la scrittura privata non necessitava di alcuna attestazione di conformità poiché non si trattava di un atto processuale ma di una prova documentale e che in ogni caso in fase di giudizio di merito la questione non era più rilevante. Sosteneva che non vi era stata alcuna violazione del dovere di lealtà e probità poiché la notifica del precetto unitamente al decreto ingiuntivo è regolarmente prevista dal codice di procedura civile.
Aggiungeva l'infondatezza del motivo inerente alla richiesta di interessi e rivalutazione monetaria.
Contestava il disconoscimento della sottoscrizione avanzando istanza di verificazione.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e del precetto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza a seguito di concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c. p. c.
2. Preliminarmente occorre osservare che il decreto ingiuntivo impugnato è fondato su scrittura privata.
La prova scritta richiesta per l'emissione di un decreto ingiuntivo ha caratteristiche diverse rispetto a quella dell'ordinario processo di cognizione. Ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo è infatti sufficiente qualsiasi documento, proveniente dal debitore o dal terzo, idoneo a dimostrare il diritto di credito, anche se privo di efficacia probatoria assoluta.
In proposito, l'art. 634 c.p.c. elenca tra le prove scritte che possono fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo anche mezzi istruttori che, nell'ambito di un processo ordinario di cognizione, non avrebbero alcuna rilevanza. Ciò naturalmente agevola il creditore nell'ottenimento di un decreto ingiuntivo;
tale agevolazione viene tuttavia meno qualora il debitore proponga opposizione al decreto, instaurando così una ordinaria causa di cognizione, rendendo così necessario per il creditore fornire piena prova del credito.
Ad esempio, le scritture private, che nel processo ordinario costituiscono prova solo se la loro provenienza è certa, costituiscono prova sufficiente ai fini dell'emanazione di un decreto ingiuntivo anche a prescindere da tale accertamento;
dunque, costituisce prova scritta una scrittura privata sottoscritta dal debitore, anche quando non sia autenticata né riconosciuta o giudizialmente verificata.
L'art. 1988 c.c. prevede che la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
La ricognizione del debito, prevista dall'art. 1988 c.c., costituisce, dunque, una dichiarazione unilaterale recettizia che, in virtù di astrazione meramente processuale, esonera dall'onere di provare il rapporto fondamentale soltanto il soggetto al quale è stata indirizzata (Cass. civ., sez.
I, 20 dicembre 2016, n. 26334).
In definitiva, il riconoscimento e la ricognizione di debito costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale (Cass. civ., n. 2104/2012).
Nella scrittura privata, prodotta in atti, sottoscritta dal de cuius degli odierni opponenti e posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo, lo stesso non aveva dichiarato a che titolo fosse debitore dell'importo complessivo.
Tale dichiarazione costituisce un riconoscimento di debito ed appare quindi astrattamente idonea a costituire prova scritta del credito ingiunto.
Tuttavia, gli attori hanno disconosciuto con l'atto di opposizione la sottoscrizione della suddetta scrittura privata;
mentre dal canto suo parte opposta ha proposto sì tempestivamente istanza di verificazione, senza però allegare le scritture comparative necessarie al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione.
Ai sensi dell'art. 216 c.p.c., infatti, “La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”; con la suddetta istanza il relativo onere della prova è posto in capo a chi la propone.
Sul punto, infatti la Suprema Corte, ha chiarito che “il dettato dell'art. 216 c.p.c., comma 1, nel disporre che "la parte, che intende valersi di una scrittura privata disconosciuta, deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione", prevede un "imprescindibile onere" che deve essere assolto dalla parte quando chiede la verificazione” e ancora afferma che è onere della parte che presenta l'istanza (anche a fronte della impossibilità di reperire ulteriori documenti sottoscritti dal soggetto in questione) “indicare i documenti eventualmente presenti in atti e chiedere l'assunzione di altri mezzi istruttori utili” (cfr Cass. civ. n.
26525/2023).
Del medesimo avviso è la Corte d'Appello di Reggio Calabria secondo la quale “La parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione, e a tal riguardo il giudice stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione e poi determina quelle che debbono servire di comparazione, pertanto la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di chi intenda valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione.” (sent. n. 499.2022).
Risultando condivisibili i superiori principi, considerato che è mancato da parte dell'opposta l'ulteriore impulso (cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) necessario a far sì che la verificazione andasse a buon fine, ne deriva che l'istanza di verificazione di parte opposta può considerarsi non validamente presentata e, pertanto, tamquam non esset.
Il documento di cui si dibatte è, dunque, inutilizzabile ai sensi dell'art. 216 c.p.c. e, di conseguenza, il credito vantato dall'opponente risulta privo di alcun fondamento giuridico.
Sulla scorta delle superiori premesse, dunque, l'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo impugnato va revocato e va dichiarata l'inefficacia del precetto opposto.
Ogni ulteriore questione si ritiene assorbita.
3. Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opposta.
Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, esclusa la fase istruttoria, ed aumentate ai sensi dell'art. 4 comma 2.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 63/2021 vertente tra Pt_1
, , ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
E (opponenti) contro (opposta) disattesa e Controparte_4 Controparte_5 respinta ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 451/2020 emesso dal
Tribunale di Patti il 20.11.2020 e notificato, unitamente all'atto di precetto, il 21-
31.12.2020;
- dichiara inefficace il precetto opposto con il quale veniva intimato agli attori il pagamento di € 10.598,00;
- Condanna parte opposta al pagamento, in favore delle parti attrici, delle spese di lite che liquida: - per la fase monitoria in € 118,50 per spese vive e € 540,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute;
- per il presente grado di giudizio in € 145,50 per spese vive ed € 3.397,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute.
Così deciso in Patti, 02/12/2025. Il Giudice
IE AO RE