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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/07/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 4258/2020 R.G. vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Gianfranco Passalacqua (C.F. ), e Guglielmo Calcerano (C.F. C.F._1
), giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
C.F._2
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P.I. , in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio – in virtù di procura generale alle liti per notar di Catanzaro del 06/03/2020 (rep. n. 161.460) - dall'Avv. Paolo Persona_1
Falduto (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in C.F._3
Catanzaro, Viale Europa - località Germaneto presso la Cittadella Regionale;
-CONVENUTA-
NONCHE' CONTRO
1 (C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa in giudizio – in virtù di procura rilasciata per notar Dott. Per_2 del 05/09/2019 (rep. n. 19236) – dagli Avv.ti Prof. Mario Sanino (C.F.
[...]
) e Lorenzo Caraggio ( ), giusta procura C.F._4 C.F._5 allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni per revoca di finanziamenti pubblici.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 07/03/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro, la CP
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonché l'
[...] Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della e di Controparte_1 in solido o per quanto di rispettiva spettanza, ex artt. 1218, 1337, 1375 c.c. ovvero ex art. Controparte_2
2043 c.c. o ex art. 2059 c.c. per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo da
[...]
per effetto delle condotte illecite dalle prime realizzate;
2) Accertare il diritto di , ai Parte_1 Parte_1 sensi degli artt. 1218, 1337, 1375, 2043 e 2059 c.c. al risarcimento del danno subito e subendo per effetto delle condotte illecite per un importo pari ad € 2.535.256,90, ovvero per l'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
3) Condannare gli Enti convenuti, in solido o per quanto di rispettiva o per quanto di rispettiva spettanza al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, dall'attrice sia di natura sia patrimoniale che non patrimoniale, per importo pari ad € 2.535.256,90, ovvero per l'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia,
4) Con condanna degli Enti convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
A sostegno della propria domanda, la Società attrice ha esposto quanto di seguito:
- di essere attiva nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, con un fatturato che, nel mese di dicembre 2011, ha raggiunto la somma di € 1.859.001,00;
- di aver conseguito, giusta relazione di collaudo per 21/09/2009, un finanziamento previsto dal P.O.R. Regione Calabria 2000-2006 per somma pari a € 1.791.960,00;
2 - di aver autonomamente provveduto, nell'ambito della procedura di finanziamento citata, al conferimento di capitali propri per un valore pari ad € 930.000,00;
- che, con nota del Dipartimento Attività Produttive, prot. n. 6476 del 14 aprile 2011, ricevuta in data 18 aprile 2011, la comunicava, a due anni di distanza dall'approvazione Controparte_1 della relazione di collaudo, avviso di avvio di procedimento di revoca di agevolazioni del P.O.R.
Calabria 2000-2006 nei confronti della Società attrice, invitandola altresì a produrre memorie scritte entro 10 giorni;
- che la nel prospettare le ragioni sottese all'attivazione del procedimento di Controparte_1 revoca, operava il richiamo al provvedimento emesso dalla Unicredit Medio Credito Centrale
S.p.A.” (di seguito: , prot. n. 275 del 09/03/2011, la quale, recependo alcuni Controparte_2 rilievi operati dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un sommario accertamento, circoscriveva le “criticità” della procedura a due questioni, ovvero:
a) contestazione circa l'assenza dei beni di cui alla fattura n. 69 del 13/07/2004 presso i locali dell'azienda alla data prevista dal contratto di finanziamento, ovvero al 30/08/2004;
b) contestazione circa le modalità di conferimento dei mezzi propri;
- che, dunque, in data 22/04/2011 e 29/04/2011, la Società attrice formulava esaustive osservazioni procedimentali, richiedendo altresì la cessazione del procedimento di revoca di agevolazioni, con conseguente conferma dell'attribuzione del finanziamento già attribuito ed erogato.
- che in merito alla censura riguardante l'assenza in loco per un periodo circoscritto di una parte dei beni oggetto di acquisto, beni riferiti alla fattura n. 69 del 13/07/ 2004 emessa da “Newtec”
S.r.l., la Società attrice evidenziava che i suddetti beni facevano parte di una più ampia fornitura, il cui pagamento era strutturato in più tranches, e rispetto ai quali la fattura n. 69/2004 costituiva fattura di acconto, ammissibile ai sensi della Circolare esplicativa MSE n. 900315/2000 e che secondo la richiamata Circolare: “I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquistati con contratti chiavi in mano”;
-che, inoltre, trattandosi di terminali informatici interattivi in modalità “touch-screen”, cosiddetti “pc-video”, pur a seguito dell'acquisto, dovevano necessariamente restare per un certo periodo presso la società venditrice, poiché detta società non aveva ancora ultimato le
3 procedure di settaggio dei terminali stessi ed il parallelo sviluppo del programma di funzionamento;
- che, con riferimento al secondo motivo sotteso all'apertura del procedimento di revoca, cioè la supposta violazione della disciplina di settore in materia di conferimenti propri, la
[...] aveva ribadito da subito che gli acquisiti intercorsi tra ed il fornitore Parte_1 Parte_1
Newtec S.r.l. erano sempre avvenuti a fronte di un adeguato controvalore e le partecipazioni di fornitori in erano di minima entità e, comunque, largamente al di sotto del valore- Parte_1 soglia previsto per legge ai fini dell'invalidità di eventuali operazioni volte al conferimento di mezzi propri, pari al 25%;
-che, quindi, la instaurava con le Amministrazioni un articolato Parte_1 contraddittorio, sia effettuando accesso per conseguire la documentazione progressivamente acquisita o formata dalle resistenti, sia depositando ulteriori memorie procedimentali in data
18/05/2012;
-che, però, sia il Soggetto Gestore che la non fornivano alcun riscontro Controparte_1
sostanziale alle osservazioni della Società attrice e, in data 21/03/2013, emanavano il provvedimento di revoca n. 4402/2013, relativo al beneficio economico inizialmente concesso, con la seguente motivazione:
“Rilevato che (…) ha confermato la proposta di revoca di cui alle precedenti comunicazioni Controparte_2 prot. n. 289 del 30/06/2011 e prot. n. 392 dell'1/09/2011 (…) considerate le circostanze che hanno indetto il medesimo Istituto a ritenere conclusa la fornitura di cui alla fattura n. 69 del 13/07/2004 della società
“Newtec S.r.l.” all'epoca della richiesta di erogazione a titolo di secondo stato avanzamento lavori, richiamando altresì anche la perizia giurata legata alla predetta fattura n. 69 ed in particolare quanto asserito riguardo alla consegna dei beni che avrebbe dovuto concludersi entro il 31/12/2004 e che invece è risultata effettuata con una diversa tempistica, seppur nel rispetto del progetto prorogato al 31/10/2007; (…) Considerato che (…) emergono gravi irregolarità/violazioni di specifiche norme settoriali nella conduzione del programma agevolato, tra le quali l'assenza dei beni di cui alla fattura n. 69 emessa dalla “Newtec S.r.l.” alla data del 30/08/2004
e le modalità di conferimento dei mezzi propri, non risolte dalle controdeduzioni presentate dall'impresa nell'ambito del procedimento finalizzato alla revoca totale delle Controparte_3 agevolazioni concesse;
(…) che le irregolarità sopra evidenziate costituiscono causa di revoca totale del contributo
(…) Decreta (…) di Revocare il D.D.G. n. 3262 del 26/03/2003, con il quale è stato concesso un contributo in conto capitale di € 1.890.000,00, determinato in € 1.791.960,00 a valere sulla Misura 4.2,
4 az.c) (…) del POR Calabria 2000-2006 (…) per gravi irregolarità/violazioni di specifiche norme settoriali nella conduzione del programma agevolato, tra le quali l'assenza dei beni di cui alla fattura n. 69 emessa dalla
Newtec S.r.l. alla data del 30/08/2004 e le modalità di conferimento dei mezzi propri, come risulta dalla segnalazione 0313245/10 del 04.10/2010 (…) redatta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e tali da sostanziare il mancato rispetto degli specifici obblighi assunti dall'impresa beneficiaria con Contratto Rep. 2898 del 12/05/2004”.
- di aver impugnato il decreto di revoca n. 4402 del 21/03/2013 dinanzi al TAR-Calabria, sede di Reggio Calabria, il quale, con ordinanza n. 237 del 26/09/2013, sospendeva gli effetti del provvedimento;
- che, la suddetta ordinanza veniva poi confermata anche dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 257 del 21 gennaio 2014, a seguito di appello proposto dalla Controparte_2
- che, in seguito, con sentenza n. 545 del 10/10/2014, il TAR - Calabria, sede di Reggio
Calabria accoglieva il ricorso, respingendo la richiesta di risarcimento del danno per la mancata percezione/revoca del contributo, richiamando il “principio a mente del quale non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno nel caso in cui l'esecuzione del provvedimento impugnato sia stata tempestivamente sospesa in via cautelare, prima che potessero concretamente prodursi dei danni al ricorrente”;
- che, pertanto, a causa della condotta illecita, inadempiente e contraria a buona fede tenute dalle odierne convenute, la società ha avuto delle pesanti ricadute Parte_1 economiche dal punto di vista imprenditoriale, per effetto per protrarsi della procedura di revoca del finanziamento, che ha condotto all'interruzione dell'accesso al credito e alla liquidità;
- che, nello specifico, la visibilità della crisi provocata dalle condotte tenute dalla CP
e da avevano prodotto un effetto devastante sull'organizzazione e
[...] Controparte_2 sull'immagine della Società, sui suoi beni e servizi, sui suoi dipendenti e, infine, sui suoi risultati economici-finanziari;
- che, complessivamente, i danni subiti nel corso degli anni dalla Parte_1 ammontavano ad un totale di € 2.535.256,90, come da apposita perizia tecnica effettuata a tal fine dalla stessa Società;
- di aver formalmente invitato, in data 09/06/2016, la nonché l' Controparte_1 CP_2 ad addivenire ad una soluzione di bonario componimento della lite, segnalando le diverse
[...] voci di danno subite:
5 1) spese legali e di consulenza commerciale pari a € 250.000,00;
2) impossibilità di fare ricorso all'autofinanziamento e al credito presso istituti bancari;
indebitamento verso l'Erario, sanzioni per un ammontare pari a € 600.000,00;
3) pregiudizio all'immagine societaria, per un totale pari a € 350.000,00;
4) lucro cessante/minori guadagni, dovuti all'impossibilità di implementare la propria struttura aziendale, nonché all'impossibilità di accedere ad ulteriori finanziamenti pubblici, per una somma pari a € 500.000,00;
- che il tentativo di pervenire ad una definizione bonaria della vicenda non ha sortito però alcun effetto.
Con comparsa depositata il 2/03/2021, si è costituita l' la quale ha contestato Controparte_2 tutto quanto ex adverso dedotto e formulato, chiedendo al Tribunale di Catanzaro di: “1) Rigettare la domanda di parte attrice poiché inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem e, oltretutto, infondata in fatto ed in diritto;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituita, altresì, in giudizio, con comparsa del 03/03/2021, la la quale, a Controparte_1 sua volta, ha impugnato le deduzioni e richieste dell'attrice, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Respingere integralmente la domanda avanzata, sia perché vi è già giudicato sull'azione di danno, sia per intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c., sia perché la stessa è totalmente infondata sotto ogni profilo in fatto e diritto;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale fornita dalle parti, nonché mediante CTU tecnica e, a tal fine, è stato nominato quale CTU il dott. . Acquisita la relazione dell'Esperto e resi i dovuti Persona_3 chiarimenti da parte del CTU, all'udienza del 07/03/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
In via del tutto preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di parte attrice per divieto di bis in idem, così come sollevata dalle convenute e Controparte_2
Controparte_1
In particolare, secondo gli assunti delle odierne convenute, già con precedente ricorso proposto dinanzi al TAR – Calabria, sede di Reggio (proc. recante R.G. n. 344/2013) per CP
6 l'annullamento del decreto di revoca del contributo, la Società attrice aveva formulato richiesta di condanna in solido della e di al risarcimento dei danni subiti, Controparte_1 CP_2 ovvero al versamento di un indennizzo (v. doc. n. 16 fasc. ). Controparte_1
Le suddette convenute hanno, quindi, evidenziato che con la domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio, parta attrice ha riproposto dinanzi a codesto Tribunale una questione identica rispetto a quella già sollevata e decisa nel giudizio amministrativo, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, e infine per l'integrale coincidenza della causa petendi.
Di conseguenza, la domanda fatta valere in giudizio da parte attrice deve essere dichiarata inammissibile (v. pag. 4 comparsa di costituzione v. pag. 9 comparsa di costituzione Controparte_2
). Controparte_1
Orbene, tale eccezione è da ritenersi fondata, in quanto dalla documentazione in atti è stato accertato che:
a) con Decreto del Dirigente Generale della n. 4402 del 21/03/2013 è stato Controparte_1 revocato il D.D.G. n. 3262 del 26/03/2003 (v. doc. n. 1 fasc. ) , con il quale era Controparte_1 stato concesso il contributo in conto capitale di € 1.890.000,00, determinato in € 1.791.960,00 a valere sulla Misura 4.2 az. c) del P.O.R. 2000-2006: “Attrazione di iniziative imprenditoriali CP
e strategiche per lo sviluppo della cooperazione produttiva interregionale” alla Società attrice, per presunte irregolarità e violazioni di specifiche norme settoriali nella conduzione del programma agevolato (v. doc. n. 15 fasc. ); Controparte_1
b) la società ha impugnato il decreto di revoca del 21/03/2013 Parte_1 dinanzi al TAR - Calabria, sede di Reggio Calabria, il quale con ordinanza n. 237 del
26/09/2013 sospendeva gli effetti del provvedimento impugnato (v. doc. n. 15 fasc. parte attrice);
c) la suddetta ordinanza è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 257 del
21/01/2018, a seguito di appello proposto da (v. doc. n. 16 fasc. parte attrice); Controparte_2
d) che, nello specifico, nel ricorso proposto innanzi al TAR di Reggio Calabria, la Società attrice ha chiesto:
1) l'annullamento degli atti impugnati in quanto illegittimi;
2) l'accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, quantificandoli in € 6.500.000,00, adducendo quali voci di danno:
- la perdita del finanziamento conseguito per l'importo di € 1.791.060,00;
- la perdita dei conferimenti di mezzi propri;
7 - i mancati guadagni in relazione al volume d'affari;
- la perdita di ulteriori contributi che la stessa avrebbe potuto conseguire;
Parte_1
- le spese sostenute ai fini della partecipazione procedura di finanziamento (v. ricorso innanzi al
TAR Calabria del 20/05/2013, doc. n. 16 fasc. ). Controparte_1
3) l'accertamento, in via subordinata, del diritto della ricorrente all'indennizzo ex art. 21 quinquies della l. n. 241/1990, con conseguente condanna di e Controparte_2 Controparte_1 alla corresponsione del suddetto indennizzo in favore di Parte_1
e) Il TAR – Calabria sede di Reggio Calabria, pronunciandosi nel merito, con sentenza 545 del
10\10\2014, ha accolto il ricorso di quanto all'annullamento del Parte_1 provvedimento di revoca del finanziamento, mentre l'ha rigettato quanto alla domanda risarcitoria avanzata ed anche a quella d'indennizzo, così motivando: “A diverse conclusioni deve aggiungersi con riferimento alla domanda risarcitoria ovvero di indennizzo. Nella prima direzione in quanto la genericità delle deduzioni in ordine ai presupposti ed all'effettivo danno subito trova conferma negli effetti favorevoli determinati dalla domanda cautelare accolta;
in proposito, in disparte della indicata genericità, va rammentato ed applicato il principio a mente del quale non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno nel caso in cui l'esecuzione del provvedimento impugnato sia stata tempestivamente sospesa in via cautelare prima che potessero concretamente prodursi dei danni al ricorrente. Nella seconda direzione, in quanto la domanda di indennizzo presuppone la legittimità della revoca, esclusa nella specie dall'accoglimento delle censure di illegittimità dedotte in ricorso” (v. doc. n. 20 fasc. ); Controparte_1
f) la sopra citata sentenza è stata notificata da ed è divenuta definitiva, essendo Parte_1 passata in giudicato (v. doc. n. 7 fasc. parte attrice).
Sulla scorta di quanto premesso, si evidenzia che nel presente giudizio, la Società attrice ripropone un'azione risarcitoria già rigettata, basata sempre sul presupposto dell'illegittimità del provvedimento di revoca del finanziamento del 21/03/2013, formulando innanzi al Tribunale di Catanzaro una richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a titolo di responsabilità ex artt. 1218, 1337, 1375 ovvero ex art. 2043 c.c. a carico delle odierne convenute, per un importo pari a € 2.535.256,90, richiamando anche in tale giudizio le stesse voci di danno elencate nel precedente giudizio celebratosi innanzi al TAR di Reggio Calabria, ovvero:
- la perdita dei conferimenti di mezzi propri;
- i mancati guadagni in relazione al volume d'affari;
8 - la perdita di ulteriori contributi che la stessa avrebbe potuto conseguire;
Parte_1
- il danno all'immagine e alla reputazione aziendale;
- i danni per mancata realizzazione di risultati di esercizio positivi.
Ebbene, da quanto dedotto da parte attrice, si rileva però che non vi è alcuna prova nell'odierno giudizio di elementi fattuali o giuridici nuovi imputabili alle odierne convenute successivi al passaggio in giudicato della sentenza n. 545 del 10/10/2014 TAR di Reggio Calabria, suscettibili di autonoma e diversa valutazione per eventuali profili di responsabilità in capo alle stesse.
Ne deriva, quindi, che l'autorità del giudicato della sentenza TAR – Calabria, sede di Reggio
Calabria, secondo il meccanismo di preclusione processuale previsto dal combinato disposto di cui all'art. 324 c.p.c. (giudicato formale) e art. 2909 c.c. (giudicato sostanziale), ha coperto il dedotto ed il deducibile, per cui una volta che sia stata pronunciata, in via definitiva, il giudizio tra due o più parti su una specifica controversia giuridica, il dictum del Giudice non può più essere messo in discussione da quelle stesse parti o dai loro eredi o aventi causa.
Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “Il giudicato copre non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via d'azione o d'eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppur non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano tuttavia premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali ed indefettibili della decisione (giudicato implicito). “Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo” (cfr. Cass. Ord. n.16/2020; Cass. 5486/2019).
Per cui: “Salvo che risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, sono precluse dal divieto di bis in idem tutte quelle pretese creditorie che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo del giudicato medio tempore intervenuto” (v. Cass. n. 26089/2019).
Condiviso l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, questo Tribunale ritiene che la domanda formulata nel presente giudizio da parte della nei Parte_1
9 confronti di e della risulta essere già coperta da giudicato ex Controparte_2 Controparte_1 art. 2909 c.c., secondo cui: “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda di parte attrice deve essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del “ne bis in idem”, a mente del quale una questione già decisa con sentenza passata in giudicato non può essere nuovamente riproposta dinanzi altro giudice, ricollegandosi lo stesso al concetto di giudicato, ovvero all'efficacia vincolante di una sentenza passata in giudicato.
Le spese di lite sono poste a carico di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, valore della causa indeterminabile da €
26.001 ad € 52.000, individuato sulla base del criterio del “decisum” (cfr. Cass. 10984/2021).
Anche le spese di CTU, già liquidate in atto come da separato decreto, vengono poste integralmente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Dichiara, in via preliminare, inammissibile per violazione del principio del “ne bis in idem” la domanda proposta dalla società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore nei confronti della in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e della in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore;
- Condanna la società in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna la società in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
10 - Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da decreto del 12/12/2023 a carico della società in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto dalle parti convenute ai CTU in precedenza.
Catanzaro, lì 14/07/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 4258/2020 R.G. vertente
TRA
(C.F. e P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti
Gianfranco Passalacqua (C.F. ), e Guglielmo Calcerano (C.F. C.F._1
), giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
C.F._2
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. e P.I. , in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio – in virtù di procura generale alle liti per notar di Catanzaro del 06/03/2020 (rep. n. 161.460) - dall'Avv. Paolo Persona_1
Falduto (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in C.F._3
Catanzaro, Viale Europa - località Germaneto presso la Cittadella Regionale;
-CONVENUTA-
NONCHE' CONTRO
1 (C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresentata e difesa in giudizio – in virtù di procura rilasciata per notar Dott. Per_2 del 05/09/2019 (rep. n. 19236) – dagli Avv.ti Prof. Mario Sanino (C.F.
[...]
) e Lorenzo Caraggio ( ), giusta procura C.F._4 C.F._5 allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni per revoca di finanziamenti pubblici.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 07/03/2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro, la CP
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonché l'
[...] Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità della e di Controparte_1 in solido o per quanto di rispettiva spettanza, ex artt. 1218, 1337, 1375 c.c. ovvero ex art. Controparte_2
2043 c.c. o ex art. 2059 c.c. per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito e subendo da
[...]
per effetto delle condotte illecite dalle prime realizzate;
2) Accertare il diritto di , ai Parte_1 Parte_1 sensi degli artt. 1218, 1337, 1375, 2043 e 2059 c.c. al risarcimento del danno subito e subendo per effetto delle condotte illecite per un importo pari ad € 2.535.256,90, ovvero per l'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia;
3) Condannare gli Enti convenuti, in solido o per quanto di rispettiva o per quanto di rispettiva spettanza al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, dall'attrice sia di natura sia patrimoniale che non patrimoniale, per importo pari ad € 2.535.256,90, ovvero per l'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia,
4) Con condanna degli Enti convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
A sostegno della propria domanda, la Società attrice ha esposto quanto di seguito:
- di essere attiva nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, con un fatturato che, nel mese di dicembre 2011, ha raggiunto la somma di € 1.859.001,00;
- di aver conseguito, giusta relazione di collaudo per 21/09/2009, un finanziamento previsto dal P.O.R. Regione Calabria 2000-2006 per somma pari a € 1.791.960,00;
2 - di aver autonomamente provveduto, nell'ambito della procedura di finanziamento citata, al conferimento di capitali propri per un valore pari ad € 930.000,00;
- che, con nota del Dipartimento Attività Produttive, prot. n. 6476 del 14 aprile 2011, ricevuta in data 18 aprile 2011, la comunicava, a due anni di distanza dall'approvazione Controparte_1 della relazione di collaudo, avviso di avvio di procedimento di revoca di agevolazioni del P.O.R.
Calabria 2000-2006 nei confronti della Società attrice, invitandola altresì a produrre memorie scritte entro 10 giorni;
- che la nel prospettare le ragioni sottese all'attivazione del procedimento di Controparte_1 revoca, operava il richiamo al provvedimento emesso dalla Unicredit Medio Credito Centrale
S.p.A.” (di seguito: , prot. n. 275 del 09/03/2011, la quale, recependo alcuni Controparte_2 rilievi operati dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un sommario accertamento, circoscriveva le “criticità” della procedura a due questioni, ovvero:
a) contestazione circa l'assenza dei beni di cui alla fattura n. 69 del 13/07/2004 presso i locali dell'azienda alla data prevista dal contratto di finanziamento, ovvero al 30/08/2004;
b) contestazione circa le modalità di conferimento dei mezzi propri;
- che, dunque, in data 22/04/2011 e 29/04/2011, la Società attrice formulava esaustive osservazioni procedimentali, richiedendo altresì la cessazione del procedimento di revoca di agevolazioni, con conseguente conferma dell'attribuzione del finanziamento già attribuito ed erogato.
- che in merito alla censura riguardante l'assenza in loco per un periodo circoscritto di una parte dei beni oggetto di acquisto, beni riferiti alla fattura n. 69 del 13/07/ 2004 emessa da “Newtec”
S.r.l., la Società attrice evidenziava che i suddetti beni facevano parte di una più ampia fornitura, il cui pagamento era strutturato in più tranches, e rispetto ai quali la fattura n. 69/2004 costituiva fattura di acconto, ammissibile ai sensi della Circolare esplicativa MSE n. 900315/2000 e che secondo la richiamata Circolare: “I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto e di quelli acquistati con contratti chiavi in mano”;
-che, inoltre, trattandosi di terminali informatici interattivi in modalità “touch-screen”, cosiddetti “pc-video”, pur a seguito dell'acquisto, dovevano necessariamente restare per un certo periodo presso la società venditrice, poiché detta società non aveva ancora ultimato le
3 procedure di settaggio dei terminali stessi ed il parallelo sviluppo del programma di funzionamento;
- che, con riferimento al secondo motivo sotteso all'apertura del procedimento di revoca, cioè la supposta violazione della disciplina di settore in materia di conferimenti propri, la
[...] aveva ribadito da subito che gli acquisiti intercorsi tra ed il fornitore Parte_1 Parte_1
Newtec S.r.l. erano sempre avvenuti a fronte di un adeguato controvalore e le partecipazioni di fornitori in erano di minima entità e, comunque, largamente al di sotto del valore- Parte_1 soglia previsto per legge ai fini dell'invalidità di eventuali operazioni volte al conferimento di mezzi propri, pari al 25%;
-che, quindi, la instaurava con le Amministrazioni un articolato Parte_1 contraddittorio, sia effettuando accesso per conseguire la documentazione progressivamente acquisita o formata dalle resistenti, sia depositando ulteriori memorie procedimentali in data
18/05/2012;
-che, però, sia il Soggetto Gestore che la non fornivano alcun riscontro Controparte_1
sostanziale alle osservazioni della Società attrice e, in data 21/03/2013, emanavano il provvedimento di revoca n. 4402/2013, relativo al beneficio economico inizialmente concesso, con la seguente motivazione:
“Rilevato che (…) ha confermato la proposta di revoca di cui alle precedenti comunicazioni Controparte_2 prot. n. 289 del 30/06/2011 e prot. n. 392 dell'1/09/2011 (…) considerate le circostanze che hanno indetto il medesimo Istituto a ritenere conclusa la fornitura di cui alla fattura n. 69 del 13/07/2004 della società
“Newtec S.r.l.” all'epoca della richiesta di erogazione a titolo di secondo stato avanzamento lavori, richiamando altresì anche la perizia giurata legata alla predetta fattura n. 69 ed in particolare quanto asserito riguardo alla consegna dei beni che avrebbe dovuto concludersi entro il 31/12/2004 e che invece è risultata effettuata con una diversa tempistica, seppur nel rispetto del progetto prorogato al 31/10/2007; (…) Considerato che (…) emergono gravi irregolarità/violazioni di specifiche norme settoriali nella conduzione del programma agevolato, tra le quali l'assenza dei beni di cui alla fattura n. 69 emessa dalla “Newtec S.r.l.” alla data del 30/08/2004
e le modalità di conferimento dei mezzi propri, non risolte dalle controdeduzioni presentate dall'impresa nell'ambito del procedimento finalizzato alla revoca totale delle Controparte_3 agevolazioni concesse;
(…) che le irregolarità sopra evidenziate costituiscono causa di revoca totale del contributo
(…) Decreta (…) di Revocare il D.D.G. n. 3262 del 26/03/2003, con il quale è stato concesso un contributo in conto capitale di € 1.890.000,00, determinato in € 1.791.960,00 a valere sulla Misura 4.2,
4 az.c) (…) del POR Calabria 2000-2006 (…) per gravi irregolarità/violazioni di specifiche norme settoriali nella conduzione del programma agevolato, tra le quali l'assenza dei beni di cui alla fattura n. 69 emessa dalla
Newtec S.r.l. alla data del 30/08/2004 e le modalità di conferimento dei mezzi propri, come risulta dalla segnalazione 0313245/10 del 04.10/2010 (…) redatta dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e tali da sostanziare il mancato rispetto degli specifici obblighi assunti dall'impresa beneficiaria con Contratto Rep. 2898 del 12/05/2004”.
- di aver impugnato il decreto di revoca n. 4402 del 21/03/2013 dinanzi al TAR-Calabria, sede di Reggio Calabria, il quale, con ordinanza n. 237 del 26/09/2013, sospendeva gli effetti del provvedimento;
- che, la suddetta ordinanza veniva poi confermata anche dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 257 del 21 gennaio 2014, a seguito di appello proposto dalla Controparte_2
- che, in seguito, con sentenza n. 545 del 10/10/2014, il TAR - Calabria, sede di Reggio
Calabria accoglieva il ricorso, respingendo la richiesta di risarcimento del danno per la mancata percezione/revoca del contributo, richiamando il “principio a mente del quale non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno nel caso in cui l'esecuzione del provvedimento impugnato sia stata tempestivamente sospesa in via cautelare, prima che potessero concretamente prodursi dei danni al ricorrente”;
- che, pertanto, a causa della condotta illecita, inadempiente e contraria a buona fede tenute dalle odierne convenute, la società ha avuto delle pesanti ricadute Parte_1 economiche dal punto di vista imprenditoriale, per effetto per protrarsi della procedura di revoca del finanziamento, che ha condotto all'interruzione dell'accesso al credito e alla liquidità;
- che, nello specifico, la visibilità della crisi provocata dalle condotte tenute dalla CP
e da avevano prodotto un effetto devastante sull'organizzazione e
[...] Controparte_2 sull'immagine della Società, sui suoi beni e servizi, sui suoi dipendenti e, infine, sui suoi risultati economici-finanziari;
- che, complessivamente, i danni subiti nel corso degli anni dalla Parte_1 ammontavano ad un totale di € 2.535.256,90, come da apposita perizia tecnica effettuata a tal fine dalla stessa Società;
- di aver formalmente invitato, in data 09/06/2016, la nonché l' Controparte_1 CP_2 ad addivenire ad una soluzione di bonario componimento della lite, segnalando le diverse
[...] voci di danno subite:
5 1) spese legali e di consulenza commerciale pari a € 250.000,00;
2) impossibilità di fare ricorso all'autofinanziamento e al credito presso istituti bancari;
indebitamento verso l'Erario, sanzioni per un ammontare pari a € 600.000,00;
3) pregiudizio all'immagine societaria, per un totale pari a € 350.000,00;
4) lucro cessante/minori guadagni, dovuti all'impossibilità di implementare la propria struttura aziendale, nonché all'impossibilità di accedere ad ulteriori finanziamenti pubblici, per una somma pari a € 500.000,00;
- che il tentativo di pervenire ad una definizione bonaria della vicenda non ha sortito però alcun effetto.
Con comparsa depositata il 2/03/2021, si è costituita l' la quale ha contestato Controparte_2 tutto quanto ex adverso dedotto e formulato, chiedendo al Tribunale di Catanzaro di: “1) Rigettare la domanda di parte attrice poiché inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem e, oltretutto, infondata in fatto ed in diritto;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituita, altresì, in giudizio, con comparsa del 03/03/2021, la la quale, a Controparte_1 sua volta, ha impugnato le deduzioni e richieste dell'attrice, rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) Respingere integralmente la domanda avanzata, sia perché vi è già giudicato sull'azione di danno, sia per intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c., sia perché la stessa è totalmente infondata sotto ogni profilo in fatto e diritto;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale fornita dalle parti, nonché mediante CTU tecnica e, a tal fine, è stato nominato quale CTU il dott. . Acquisita la relazione dell'Esperto e resi i dovuti Persona_3 chiarimenti da parte del CTU, all'udienza del 07/03/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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In via del tutto preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di parte attrice per divieto di bis in idem, così come sollevata dalle convenute e Controparte_2
Controparte_1
In particolare, secondo gli assunti delle odierne convenute, già con precedente ricorso proposto dinanzi al TAR – Calabria, sede di Reggio (proc. recante R.G. n. 344/2013) per CP
6 l'annullamento del decreto di revoca del contributo, la Società attrice aveva formulato richiesta di condanna in solido della e di al risarcimento dei danni subiti, Controparte_1 CP_2 ovvero al versamento di un indennizzo (v. doc. n. 16 fasc. ). Controparte_1
Le suddette convenute hanno, quindi, evidenziato che con la domanda risarcitoria oggetto del presente giudizio, parta attrice ha riproposto dinanzi a codesto Tribunale una questione identica rispetto a quella già sollevata e decisa nel giudizio amministrativo, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, e infine per l'integrale coincidenza della causa petendi.
Di conseguenza, la domanda fatta valere in giudizio da parte attrice deve essere dichiarata inammissibile (v. pag. 4 comparsa di costituzione v. pag. 9 comparsa di costituzione Controparte_2
). Controparte_1
Orbene, tale eccezione è da ritenersi fondata, in quanto dalla documentazione in atti è stato accertato che:
a) con Decreto del Dirigente Generale della n. 4402 del 21/03/2013 è stato Controparte_1 revocato il D.D.G. n. 3262 del 26/03/2003 (v. doc. n. 1 fasc. ) , con il quale era Controparte_1 stato concesso il contributo in conto capitale di € 1.890.000,00, determinato in € 1.791.960,00 a valere sulla Misura 4.2 az. c) del P.O.R. 2000-2006: “Attrazione di iniziative imprenditoriali CP
e strategiche per lo sviluppo della cooperazione produttiva interregionale” alla Società attrice, per presunte irregolarità e violazioni di specifiche norme settoriali nella conduzione del programma agevolato (v. doc. n. 15 fasc. ); Controparte_1
b) la società ha impugnato il decreto di revoca del 21/03/2013 Parte_1 dinanzi al TAR - Calabria, sede di Reggio Calabria, il quale con ordinanza n. 237 del
26/09/2013 sospendeva gli effetti del provvedimento impugnato (v. doc. n. 15 fasc. parte attrice);
c) la suddetta ordinanza è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 257 del
21/01/2018, a seguito di appello proposto da (v. doc. n. 16 fasc. parte attrice); Controparte_2
d) che, nello specifico, nel ricorso proposto innanzi al TAR di Reggio Calabria, la Società attrice ha chiesto:
1) l'annullamento degli atti impugnati in quanto illegittimi;
2) l'accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, quantificandoli in € 6.500.000,00, adducendo quali voci di danno:
- la perdita del finanziamento conseguito per l'importo di € 1.791.060,00;
- la perdita dei conferimenti di mezzi propri;
7 - i mancati guadagni in relazione al volume d'affari;
- la perdita di ulteriori contributi che la stessa avrebbe potuto conseguire;
Parte_1
- le spese sostenute ai fini della partecipazione procedura di finanziamento (v. ricorso innanzi al
TAR Calabria del 20/05/2013, doc. n. 16 fasc. ). Controparte_1
3) l'accertamento, in via subordinata, del diritto della ricorrente all'indennizzo ex art. 21 quinquies della l. n. 241/1990, con conseguente condanna di e Controparte_2 Controparte_1 alla corresponsione del suddetto indennizzo in favore di Parte_1
e) Il TAR – Calabria sede di Reggio Calabria, pronunciandosi nel merito, con sentenza 545 del
10\10\2014, ha accolto il ricorso di quanto all'annullamento del Parte_1 provvedimento di revoca del finanziamento, mentre l'ha rigettato quanto alla domanda risarcitoria avanzata ed anche a quella d'indennizzo, così motivando: “A diverse conclusioni deve aggiungersi con riferimento alla domanda risarcitoria ovvero di indennizzo. Nella prima direzione in quanto la genericità delle deduzioni in ordine ai presupposti ed all'effettivo danno subito trova conferma negli effetti favorevoli determinati dalla domanda cautelare accolta;
in proposito, in disparte della indicata genericità, va rammentato ed applicato il principio a mente del quale non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno nel caso in cui l'esecuzione del provvedimento impugnato sia stata tempestivamente sospesa in via cautelare prima che potessero concretamente prodursi dei danni al ricorrente. Nella seconda direzione, in quanto la domanda di indennizzo presuppone la legittimità della revoca, esclusa nella specie dall'accoglimento delle censure di illegittimità dedotte in ricorso” (v. doc. n. 20 fasc. ); Controparte_1
f) la sopra citata sentenza è stata notificata da ed è divenuta definitiva, essendo Parte_1 passata in giudicato (v. doc. n. 7 fasc. parte attrice).
Sulla scorta di quanto premesso, si evidenzia che nel presente giudizio, la Società attrice ripropone un'azione risarcitoria già rigettata, basata sempre sul presupposto dell'illegittimità del provvedimento di revoca del finanziamento del 21/03/2013, formulando innanzi al Tribunale di Catanzaro una richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a titolo di responsabilità ex artt. 1218, 1337, 1375 ovvero ex art. 2043 c.c. a carico delle odierne convenute, per un importo pari a € 2.535.256,90, richiamando anche in tale giudizio le stesse voci di danno elencate nel precedente giudizio celebratosi innanzi al TAR di Reggio Calabria, ovvero:
- la perdita dei conferimenti di mezzi propri;
- i mancati guadagni in relazione al volume d'affari;
8 - la perdita di ulteriori contributi che la stessa avrebbe potuto conseguire;
Parte_1
- il danno all'immagine e alla reputazione aziendale;
- i danni per mancata realizzazione di risultati di esercizio positivi.
Ebbene, da quanto dedotto da parte attrice, si rileva però che non vi è alcuna prova nell'odierno giudizio di elementi fattuali o giuridici nuovi imputabili alle odierne convenute successivi al passaggio in giudicato della sentenza n. 545 del 10/10/2014 TAR di Reggio Calabria, suscettibili di autonoma e diversa valutazione per eventuali profili di responsabilità in capo alle stesse.
Ne deriva, quindi, che l'autorità del giudicato della sentenza TAR – Calabria, sede di Reggio
Calabria, secondo il meccanismo di preclusione processuale previsto dal combinato disposto di cui all'art. 324 c.p.c. (giudicato formale) e art. 2909 c.c. (giudicato sostanziale), ha coperto il dedotto ed il deducibile, per cui una volta che sia stata pronunciata, in via definitiva, il giudizio tra due o più parti su una specifica controversia giuridica, il dictum del Giudice non può più essere messo in discussione da quelle stesse parti o dai loro eredi o aventi causa.
Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui: “Il giudicato copre non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via d'azione o d'eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppur non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano tuttavia premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali ed indefettibili della decisione (giudicato implicito). “Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo” (cfr. Cass. Ord. n.16/2020; Cass. 5486/2019).
Per cui: “Salvo che risulti in capo all'attore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, sono precluse dal divieto di bis in idem tutte quelle pretese creditorie che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo del giudicato medio tempore intervenuto” (v. Cass. n. 26089/2019).
Condiviso l'orientamento giurisprudenziale sopra riportato, questo Tribunale ritiene che la domanda formulata nel presente giudizio da parte della nei Parte_1
9 confronti di e della risulta essere già coperta da giudicato ex Controparte_2 Controparte_1 art. 2909 c.c., secondo cui: “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Di conseguenza, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda di parte attrice deve essere dichiarata inammissibile per violazione del principio del “ne bis in idem”, a mente del quale una questione già decisa con sentenza passata in giudicato non può essere nuovamente riproposta dinanzi altro giudice, ricollegandosi lo stesso al concetto di giudicato, ovvero all'efficacia vincolante di una sentenza passata in giudicato.
Le spese di lite sono poste a carico di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, valore della causa indeterminabile da €
26.001 ad € 52.000, individuato sulla base del criterio del “decisum” (cfr. Cass. 10984/2021).
Anche le spese di CTU, già liquidate in atto come da separato decreto, vengono poste integralmente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Dichiara, in via preliminare, inammissibile per violazione del principio del “ne bis in idem” la domanda proposta dalla società in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore nei confronti della in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e della in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore;
- Condanna la società in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Condanna la società in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 3.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente;
10 - Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da decreto del 12/12/2023 a carico della società in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto dalle parti convenute ai CTU in precedenza.
Catanzaro, lì 14/07/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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