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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2024, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 200/2022 2
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
, nata il [...] in [...]-Cuba) (C.F: Parte_1
) rappresentata e difesa, per mandato rilasciato su foglio separato C.F._1
in calce al ricorso, dall'Avv. Antonino Ravì, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE 3
Contro
nato il [...] a [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Assenza, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
collegiale pronunciarsi la separazione personale della stessa e del marito,
[...]
, con cui aveva contratto matrimonio in data 08.08.2014, in Ispica, e CP_1
dall'unione con il quale non erano nati figli.
Riferiva la ricorrente che la crisi coniugale era iniziata nel 2021, dopo essersi recata a
Cuba, suo paese di origine, per assistere un proprio familiare, trovando al rientro nella casa coniugale un clima caratterizzato da continui comportamenti aggressivi e violenti del marito nei suoi confronti, ragion per cui era stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare, per salvaguardare la propria salute fisica e psichica. Chiedeva, pertanto, 4
pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito, con addebito a quest'ultimo, oltre all' assegnazione della casa coniugale, sita ad Ispica, Contrada Garzalla s.n., nonché la corresponsione, a carico di , di un assegno per il mantenimento della Controparte_1
medesima nella misura non inferiore ad euro 800,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
in via del tutto subordinata, e nella denegata ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale, chiedeva disporsi a carico del sig. Controparte_1
una maggiore somma, pari ad euro 1.200,00, al fine di coprire le spese di una locazione.
Si costituiva il resistente, , il quale non si opponeva alla Controparte_1
domanda di separazione, ma ne contestava l'addebito a proprio carico, e chiedeva invece che la separazione venisse addebitata alla moglie, in ragione di un'asserita violazione dei doveri coniugali posta in essere dalla stessa. Riferiva il resistente, infatti, che “a meno di un anno dal matrimonio la ricorrente facesse rientro a Cuba, ove sarebbe dovuta rimanere due/tre mesi, ma in realtà si tratteneva per circa un anno, incurante degli inviti a tornare in Italia rivoltile dal marito. Rientrata ad Ispica alla fine del 2015, nel corso del 2016 si allontanava dalla casa coniugale per altri 4 mesi, trasferendosi in
Spagna presso una OR, ove tornava nel periodo di Natale del 2019, per rimanervi fino alla fine di ottobre 2020, e tornare in Italia solo dopo il decesso della congiunta.
Trascorreva poco più di un mese nella casa coniugale per allontanarsene nuovamente in data 02.12.2020, allorchè raggiungeva la famiglia di origine a Cuba, ove si tratteneva, malgrado gli insistenti inviti del marito a far rientro a casa, anche in considerazione dello stato di salute dello stesso… Solo a seguito di formale diffida del 22.03.2021 …, la ricorrente si determinava a ricongiungersi col marito nella casa coniugale, ma solo nel giugno successivo”. Dopo poche settimane, riferiva ancora il ricorrente, la moglie abbandonava definitivamente la casa coniugale. Il suddetto chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione con addebito di responsabilità alla moglie, nonché che venisse rigettata la richiesta di assegnazione della casa coniugale, sita in Ispica c.da
Garzalla s.n.c., chiedendone a sé l'assegnazione, oltre al rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, anche in considerazione del brevissimo tempo in cui i coniugi avevano di fatto convissuto. 5
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza innanzi al
Giudice delegato del 19.5.2022, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
era stato inoltre disposto che il sig. versasse alla sig.ra CP_1 Parte_1
un assegno provvisorio mensile di euro 400,00 entro i primi cinque giorni di ogni
[...]
mese, quale contributo per il mantenimento della stessa.
Il P.M. esprimeva il suo parere favorevole alla separazione in data 20.5.2022.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di separazione, stante l'esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice delegato, nonché tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti nei propri scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale di
[...]
e . Parte_1 Controparte_1
Non appare invece meritevole di accoglimento la richiesta di addebito della separazione in capo al avanzata dalla ricorrente. CP_1
Non può dirsi infatti raggiunta, alla luce delle emergenze processuali in atti, la prova dell'addebito sia in punto di condotte violative degli obblighi nascenti dal matrimonio che di nesso di causalità.
È noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'addebito della separazione richiede la rigorosa prova sia del compimento da parte del coniuge di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio - quelli tipici previsti dall'art. 143 c.c.,
e quelli posti a tutela della personalità individuale di ciascun coniuge in quanto singolo e membro della formazione sociale familiare ex artt. 2 e 29 Cost. — sia del nesso di causalità tra gli stessi atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (...) (Cass.
5.8.2020, n. 16691). 6
Invero le presunte condotte minacciose di violenza ed aggressione poste in essere dal marito, genericamente eccepite dalla ricorrente, sono rimaste delle mere allegazioni di parte, né tanto meno è stato dato riscontro probatorio in ordine al fatto che dette condotte, presumibilmente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, siano state la causa dell'irreversibile crisi coniugale tra i coniugi.
Di contro, riguardo alla circostanza allegata dal convenuto, secondo cui la moglie avrebbe causato la crisi coniugale per i suoi continui e lunghi allontanamenti dalla casa familiare, temporalmente inquadrando gli stessi in modo dettagliato nei diversi anni, la ricorrente non ha fornito una precisa contestazione sul punto, limitandosi genericamente ad affermare, solo in riferimento al suo ultimo viaggio, di essere rimasta per circa sei mesi a Cuba a causa della pandemia, e di essere andata più volte in Spagna per trovare la OR malata.
Il marito, dal canto suo, ha raccontato che la ricorrente era rimasta a Cuba per un anno, nel 2015, subito dopo il matrimonio, e successivamente, nel corso del 2016, si era recata in Spagna, dalla OR, per ulteriori quattro mesi.
Il successivo viaggio lamentato dal resistente risale alla fine del 2019, allorquando la moglie si era trattenuta all'estero fino all'ottobre dell'anno successivo, quando la stessa era rientrata a casa, dopo la morte della OR, per poi nuovamente trasferirsi a Cuba, dai genitori, nel dicembre del 2020, e fare rientro in Italia solo a seguito di formale diffida dell'avvocato del resistente, nel marzo del 2021.
In sede di suo interrogatorio formale, la ricorrente ha dichiarato: “…l'ultima volta mio marito non è voluto venire con me. A causa della pandemia da COVID19 sono rimasta lì (a Cuba) per circa sei mesi. Mio marito mi ha fatto pervenire una lettera dell'avvocato in cui mi accusava di averlo lasciato… Andavo anche in Spagna perché mia OR stava male… Sono rimasta lì per il periodo della pandemia, poi sono ritornata e sono andata di nuovo da mia OR per circa due mesi. Dopo la sua morte sono rientrata a casa”.
Il resistente ha riferito: “…trasferendosi in Spagna presso una OR, ove tornava nel periodo di Natale del 2019 per rimanervi fino alla fine di ottobre 2020, e 7
tornare in Italia solo dopo il decesso della congiunta. Trascorreva poco più di un mese nella casa coniugale per allontanarsene nuovamente in data 02.12.2020, allorché raggiungeva la famiglia di origine a Cuba, ove si tratteneva, malgrado gli insistenti inviti del marito a far rientro a casa… Solo a seguito di formale diffida del 22.03.2021 …la ricorrente si determinava a ricongiungersi col marito nella casa coniugale, ma solo nel giugno successivo”.
L'incontestata circostanza dei continui allontanamenti della ricorrente, per periodi molto lunghi, come dettagliatamente descritto dal marito e non contestato dalla controparte, la quale omette di fornire un'altrettanto precisa giustificazione di essi, deve presumersi quale causa efficiente del formarsi e del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, come tale sufficiente a fondare l'addebito della separazione in capo alla ricorrente.
Appare con evidenza, infatti, come la lamentata condotta della ricorrente, unilaterale e sorda alle richieste del coniuge, e da questi vissuta con disappunto, non possa non ritenersi quale sostanziale rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con il matrimonio, comprensivo di tutti quegli aspetti di sostegno materiale e morale nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale, e strutturalmente correlato con l'obbligo di coabitazione.
Tale condotta, pertanto, giustifica l'addebitabilità della separazione alla ricorrente, stante la rilevante e decisiva incidenza della stessa sull'insorgenza della crisi coniugale.
Ne consegue l'inaccoglibilità dell'ulteriore domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente, essendo venuta meno la sua legittimazione sul punto, stante l'intervenuta dichiarazione di addebito della separazione nei confronti della medesima.
Primario presupposto per la concessione di un assegno di mantenimento è infatti che al coniuge beneficiario non sia addebitabile la separazione.
E' un principio pacifico quello secondo cui il coniuge cui sia addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento da parte dell'altro, conservando soltanto quello agli alimenti, ossia il diritto di chi versa in stato di bisogno e non 8
ha i mezzi per provvedere a sé autonomamente a vedersi erogato l'indispensabile per vivere.
Relativamente alle statuizioni sulle altre questioni rappresentate dalla ricorrente, ritiene questo Collegio l'inammissibilità della richiesta di assegnazione della casa coniugale, in mancanza dei presupposti per un suo accoglimento, ovvero in assenza di figli minorenni, o maggiorenni non economicamente autosufficienti e conviventi con la madre, e quindi non configurandosi la ratio dell'invocato istituto di tutela dell'interesse della prole.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa,
udito il P.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1 il 24.05.1961 in Conadon (Holguin-Cuba), e , nato il [...] a Controparte_1
Ispica, uniti in matrimonio in Ispica (RG) in data 8.8.2014 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ispica dell'anno 2014, parte 1, atto n.
7), con addebito della stessa alla ricorrente;
Rigetta ogni altra domanda di parte ricorrente. 9
Dichiara inammissibile la richiesta di assegnazione a sé della casa coniugale formulata da . Parte_1
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, che liquida in Euro 2.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa il 14.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc. n. 200/2022 2
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di separazione giudiziale, promossa
DA
, nata il [...] in [...]-Cuba) (C.F: Parte_1
) rappresentata e difesa, per mandato rilasciato su foglio separato C.F._1
in calce al ricorso, dall'Avv. Antonino Ravì, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
RICORRENTE 3
Contro
nato il [...] a [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Assenza, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1
collegiale pronunciarsi la separazione personale della stessa e del marito,
[...]
, con cui aveva contratto matrimonio in data 08.08.2014, in Ispica, e CP_1
dall'unione con il quale non erano nati figli.
Riferiva la ricorrente che la crisi coniugale era iniziata nel 2021, dopo essersi recata a
Cuba, suo paese di origine, per assistere un proprio familiare, trovando al rientro nella casa coniugale un clima caratterizzato da continui comportamenti aggressivi e violenti del marito nei suoi confronti, ragion per cui era stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare, per salvaguardare la propria salute fisica e psichica. Chiedeva, pertanto, 4
pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito, con addebito a quest'ultimo, oltre all' assegnazione della casa coniugale, sita ad Ispica, Contrada Garzalla s.n., nonché la corresponsione, a carico di , di un assegno per il mantenimento della Controparte_1
medesima nella misura non inferiore ad euro 800,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
in via del tutto subordinata, e nella denegata ipotesi di mancata assegnazione della casa coniugale, chiedeva disporsi a carico del sig. Controparte_1
una maggiore somma, pari ad euro 1.200,00, al fine di coprire le spese di una locazione.
Si costituiva il resistente, , il quale non si opponeva alla Controparte_1
domanda di separazione, ma ne contestava l'addebito a proprio carico, e chiedeva invece che la separazione venisse addebitata alla moglie, in ragione di un'asserita violazione dei doveri coniugali posta in essere dalla stessa. Riferiva il resistente, infatti, che “a meno di un anno dal matrimonio la ricorrente facesse rientro a Cuba, ove sarebbe dovuta rimanere due/tre mesi, ma in realtà si tratteneva per circa un anno, incurante degli inviti a tornare in Italia rivoltile dal marito. Rientrata ad Ispica alla fine del 2015, nel corso del 2016 si allontanava dalla casa coniugale per altri 4 mesi, trasferendosi in
Spagna presso una OR, ove tornava nel periodo di Natale del 2019, per rimanervi fino alla fine di ottobre 2020, e tornare in Italia solo dopo il decesso della congiunta.
Trascorreva poco più di un mese nella casa coniugale per allontanarsene nuovamente in data 02.12.2020, allorchè raggiungeva la famiglia di origine a Cuba, ove si tratteneva, malgrado gli insistenti inviti del marito a far rientro a casa, anche in considerazione dello stato di salute dello stesso… Solo a seguito di formale diffida del 22.03.2021 …, la ricorrente si determinava a ricongiungersi col marito nella casa coniugale, ma solo nel giugno successivo”. Dopo poche settimane, riferiva ancora il ricorrente, la moglie abbandonava definitivamente la casa coniugale. Il suddetto chiedeva pertanto pronunciarsi la separazione con addebito di responsabilità alla moglie, nonché che venisse rigettata la richiesta di assegnazione della casa coniugale, sita in Ispica c.da
Garzalla s.n.c., chiedendone a sé l'assegnazione, oltre al rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, anche in considerazione del brevissimo tempo in cui i coniugi avevano di fatto convissuto. 5
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza innanzi al
Giudice delegato del 19.5.2022, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
era stato inoltre disposto che il sig. versasse alla sig.ra CP_1 Parte_1
un assegno provvisorio mensile di euro 400,00 entro i primi cinque giorni di ogni
[...]
mese, quale contributo per il mantenimento della stessa.
Il P.M. esprimeva il suo parere favorevole alla separazione in data 20.5.2022.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di separazione, stante l'esito negativo dell'esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice delegato, nonché tenuto conto delle argomentazioni e delle conclusioni espresse dalle parti nei propri scritti difensivi, dalle quali si evince la cessazione irreversibile della convivenza coniugale ai sensi dell'art. 151 c.c.
Va conseguentemente pronunciata la separazione personale di
[...]
e . Parte_1 Controparte_1
Non appare invece meritevole di accoglimento la richiesta di addebito della separazione in capo al avanzata dalla ricorrente. CP_1
Non può dirsi infatti raggiunta, alla luce delle emergenze processuali in atti, la prova dell'addebito sia in punto di condotte violative degli obblighi nascenti dal matrimonio che di nesso di causalità.
È noto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'addebito della separazione richiede la rigorosa prova sia del compimento da parte del coniuge di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio - quelli tipici previsti dall'art. 143 c.c.,
e quelli posti a tutela della personalità individuale di ciascun coniuge in quanto singolo e membro della formazione sociale familiare ex artt. 2 e 29 Cost. — sia del nesso di causalità tra gli stessi atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (...) (Cass.
5.8.2020, n. 16691). 6
Invero le presunte condotte minacciose di violenza ed aggressione poste in essere dal marito, genericamente eccepite dalla ricorrente, sono rimaste delle mere allegazioni di parte, né tanto meno è stato dato riscontro probatorio in ordine al fatto che dette condotte, presumibilmente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, siano state la causa dell'irreversibile crisi coniugale tra i coniugi.
Di contro, riguardo alla circostanza allegata dal convenuto, secondo cui la moglie avrebbe causato la crisi coniugale per i suoi continui e lunghi allontanamenti dalla casa familiare, temporalmente inquadrando gli stessi in modo dettagliato nei diversi anni, la ricorrente non ha fornito una precisa contestazione sul punto, limitandosi genericamente ad affermare, solo in riferimento al suo ultimo viaggio, di essere rimasta per circa sei mesi a Cuba a causa della pandemia, e di essere andata più volte in Spagna per trovare la OR malata.
Il marito, dal canto suo, ha raccontato che la ricorrente era rimasta a Cuba per un anno, nel 2015, subito dopo il matrimonio, e successivamente, nel corso del 2016, si era recata in Spagna, dalla OR, per ulteriori quattro mesi.
Il successivo viaggio lamentato dal resistente risale alla fine del 2019, allorquando la moglie si era trattenuta all'estero fino all'ottobre dell'anno successivo, quando la stessa era rientrata a casa, dopo la morte della OR, per poi nuovamente trasferirsi a Cuba, dai genitori, nel dicembre del 2020, e fare rientro in Italia solo a seguito di formale diffida dell'avvocato del resistente, nel marzo del 2021.
In sede di suo interrogatorio formale, la ricorrente ha dichiarato: “…l'ultima volta mio marito non è voluto venire con me. A causa della pandemia da COVID19 sono rimasta lì (a Cuba) per circa sei mesi. Mio marito mi ha fatto pervenire una lettera dell'avvocato in cui mi accusava di averlo lasciato… Andavo anche in Spagna perché mia OR stava male… Sono rimasta lì per il periodo della pandemia, poi sono ritornata e sono andata di nuovo da mia OR per circa due mesi. Dopo la sua morte sono rientrata a casa”.
Il resistente ha riferito: “…trasferendosi in Spagna presso una OR, ove tornava nel periodo di Natale del 2019 per rimanervi fino alla fine di ottobre 2020, e 7
tornare in Italia solo dopo il decesso della congiunta. Trascorreva poco più di un mese nella casa coniugale per allontanarsene nuovamente in data 02.12.2020, allorché raggiungeva la famiglia di origine a Cuba, ove si tratteneva, malgrado gli insistenti inviti del marito a far rientro a casa… Solo a seguito di formale diffida del 22.03.2021 …la ricorrente si determinava a ricongiungersi col marito nella casa coniugale, ma solo nel giugno successivo”.
L'incontestata circostanza dei continui allontanamenti della ricorrente, per periodi molto lunghi, come dettagliatamente descritto dal marito e non contestato dalla controparte, la quale omette di fornire un'altrettanto precisa giustificazione di essi, deve presumersi quale causa efficiente del formarsi e del consolidarsi di una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, come tale sufficiente a fondare l'addebito della separazione in capo alla ricorrente.
Appare con evidenza, infatti, come la lamentata condotta della ricorrente, unilaterale e sorda alle richieste del coniuge, e da questi vissuta con disappunto, non possa non ritenersi quale sostanziale rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con il matrimonio, comprensivo di tutti quegli aspetti di sostegno materiale e morale nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale, e strutturalmente correlato con l'obbligo di coabitazione.
Tale condotta, pertanto, giustifica l'addebitabilità della separazione alla ricorrente, stante la rilevante e decisiva incidenza della stessa sull'insorgenza della crisi coniugale.
Ne consegue l'inaccoglibilità dell'ulteriore domanda di mantenimento per sé avanzata dalla ricorrente, essendo venuta meno la sua legittimazione sul punto, stante l'intervenuta dichiarazione di addebito della separazione nei confronti della medesima.
Primario presupposto per la concessione di un assegno di mantenimento è infatti che al coniuge beneficiario non sia addebitabile la separazione.
E' un principio pacifico quello secondo cui il coniuge cui sia addebitata la separazione perde il diritto al mantenimento da parte dell'altro, conservando soltanto quello agli alimenti, ossia il diritto di chi versa in stato di bisogno e non 8
ha i mezzi per provvedere a sé autonomamente a vedersi erogato l'indispensabile per vivere.
Relativamente alle statuizioni sulle altre questioni rappresentate dalla ricorrente, ritiene questo Collegio l'inammissibilità della richiesta di assegnazione della casa coniugale, in mancanza dei presupposti per un suo accoglimento, ovvero in assenza di figli minorenni, o maggiorenni non economicamente autosufficienti e conviventi con la madre, e quindi non configurandosi la ratio dell'invocato istituto di tutela dell'interesse della prole.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa,
udito il P.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1 il 24.05.1961 in Conadon (Holguin-Cuba), e , nato il [...] a Controparte_1
Ispica, uniti in matrimonio in Ispica (RG) in data 8.8.2014 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ispica dell'anno 2014, parte 1, atto n.
7), con addebito della stessa alla ricorrente;
Rigetta ogni altra domanda di parte ricorrente. 9
Dichiara inammissibile la richiesta di assegnazione a sé della casa coniugale formulata da . Parte_1
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, che liquida in Euro 2.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Ragusa il 14.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti