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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/10/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 832/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa GI SA Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. VI SS Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 832/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
GA (C.F. ) C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
LA AR
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con residenza presso la stessa;
il Per_1 sig. potrà vedere la potrà vedere la figlia previa sua richiesta e quando Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 4 la figlia manifesterà una volontà in tal senso, solo ed esclusivamente in modalità protetta presso i
SS.SS. territorialmente competenti, secondo il calendario che gli stessi andranno a stilare
- disporre a carico del sig. il versamento entro il giorno 5 di ogni mese su conto Parte_2 corrente della ricorrente, già comunicato, della somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta) per il mantenimento della figlia minore;
spese straordinarie al 50% tra le parti, come da protocollo del
Tribunale di Vicenza;
- disporre che l'AS NI sia percepito al 100% dalla ricorrente;
- ordinare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza della ricorrente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 24.2.2025 l'attrice, premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in
Marocco il 12.1.2000, che dall'unione erano nati i figli e (maggiorenni e Per_2 Persona_3 autosufficienti) e (n. 26.12.2011) che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi - anche in Per_1 ragione dell'alcolismo del marito, scaturito da ultimo in un litigio con la moglie, nel corso del quale il convenuto avrebbe iniziato a distruggere con un'ascia i mobili, minacciando di morte attrice e figli e picchiandola, fatti per cui veniva sottoposto a misura cautelare in carcere, quindi ai domicilari CP_1
e per cui era stato rinviato a giudizio - chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale, chiedendo altresì, ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 27.5.2025 con nota del 28.3.2025 la Procura presso l'intestato Tribunale, su richiesta del Relatore, trasmetteva gli atti ostensibili, ex art. 473bis.42 c.p.c.
Con comparsa del 13.5.2025 si costituiva in giudizio il convenuto al solo fine di evidenziare la tardività della notifica, chiedendo fissarsi nuova udienza con concessione di nuovi termini;
qualificata l'istanza come proposta ex art. 164, co. 3 c.p.c., veniva fissata nuova udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al
23.9.2025. Il convenuto depositava quindi il 24.7.2025 nota sottoscritta da entrambe le parti e dai difensori e contenenti conclusioni congiunte. Con decreto del 24.7.2025 il Relatore “rilevato che le conclusioni congiunte si riferiscono solo alla domanda di separazione;
avendo l'attrice chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, si invitano le parti a chiarire se intendano regolare anche tale domanda, presentando conclusioni congiunte anche sulla stessa, o se la parte attrice preferisca rinunciare alla stessa, proponendo diverso procedimento (in ipotesi, consensualmente); osservato che nelle conclusioni, in ogni caso, non viene concordato il regime di visita della minore Persona_4 in attesa della definizione del procedimento penale” suggeriva di modificare le conclusioni prevedendo pagina 2 di 4 il diritto di visita protetto per la minore.
Con nota del 16.9.2025 le parti presentavano nuove note contenenti conclusioni congiunte, in cui precisavano di rinunciare, in questa sede, alla domanda di scioglimento del matrimonio, note dalle stesse sottoscritte e chiedevano trattarsi l'udienza del 23.9.2025 ex art. 127ter c.p.c. Accolta l'istanza, allo scadere di tale termine veniva riscontrato il deposito delle note d'udienza in cui le parti precisavano concordemente le conclusioni come in epigrafe – identiche a quelle già rassegnate – e su cui il PM ha quindi espresso il parere su riportato, chiedendo trattenersi la causa in decisione, con rinuncia ai termini conclusivi.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affido esclusivo della figlia alla madre, alle modalità di visita protetta tra la minore e il padre: ciò in ragione delle modalità con cui è terminato il rapporto, comprovate dai provvedimenti adottati in sede penale, che portano a concludere per la sussistenza dei presupposti per divergere dal paradigma legale dell'affido condiviso;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese legali vanno compensate, stanti le conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Marocco il 12.1.2000, alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice relatore ed estensore pagina 3 di 4 VI SS
Il Presidente
GI SA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa GI SA Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. VI SS Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 832/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
GA (C.F. ) C.F._2
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
LA AR
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: “Voglia Codesto Ill.mo Tribunale
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
- disporre l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con residenza presso la stessa;
il Per_1 sig. potrà vedere la potrà vedere la figlia previa sua richiesta e quando Controparte_1 Per_1
pagina 1 di 4 la figlia manifesterà una volontà in tal senso, solo ed esclusivamente in modalità protetta presso i
SS.SS. territorialmente competenti, secondo il calendario che gli stessi andranno a stilare
- disporre a carico del sig. il versamento entro il giorno 5 di ogni mese su conto Parte_2 corrente della ricorrente, già comunicato, della somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta) per il mantenimento della figlia minore;
spese straordinarie al 50% tra le parti, come da protocollo del
Tribunale di Vicenza;
- disporre che l'AS NI sia percepito al 100% dalla ricorrente;
- ordinare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza della ricorrente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 24.2.2025 l'attrice, premesso di aver contratto matrimonio con il convenuto in
Marocco il 12.1.2000, che dall'unione erano nati i figli e (maggiorenni e Per_2 Persona_3 autosufficienti) e (n. 26.12.2011) che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi - anche in Per_1 ragione dell'alcolismo del marito, scaturito da ultimo in un litigio con la moglie, nel corso del quale il convenuto avrebbe iniziato a distruggere con un'ascia i mobili, minacciando di morte attrice e figli e picchiandola, fatti per cui veniva sottoposto a misura cautelare in carcere, quindi ai domicilari CP_1
e per cui era stato rinviato a giudizio - chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale, chiedendo altresì, ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 27.5.2025 con nota del 28.3.2025 la Procura presso l'intestato Tribunale, su richiesta del Relatore, trasmetteva gli atti ostensibili, ex art. 473bis.42 c.p.c.
Con comparsa del 13.5.2025 si costituiva in giudizio il convenuto al solo fine di evidenziare la tardività della notifica, chiedendo fissarsi nuova udienza con concessione di nuovi termini;
qualificata l'istanza come proposta ex art. 164, co. 3 c.p.c., veniva fissata nuova udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al
23.9.2025. Il convenuto depositava quindi il 24.7.2025 nota sottoscritta da entrambe le parti e dai difensori e contenenti conclusioni congiunte. Con decreto del 24.7.2025 il Relatore “rilevato che le conclusioni congiunte si riferiscono solo alla domanda di separazione;
avendo l'attrice chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, si invitano le parti a chiarire se intendano regolare anche tale domanda, presentando conclusioni congiunte anche sulla stessa, o se la parte attrice preferisca rinunciare alla stessa, proponendo diverso procedimento (in ipotesi, consensualmente); osservato che nelle conclusioni, in ogni caso, non viene concordato il regime di visita della minore Persona_4 in attesa della definizione del procedimento penale” suggeriva di modificare le conclusioni prevedendo pagina 2 di 4 il diritto di visita protetto per la minore.
Con nota del 16.9.2025 le parti presentavano nuove note contenenti conclusioni congiunte, in cui precisavano di rinunciare, in questa sede, alla domanda di scioglimento del matrimonio, note dalle stesse sottoscritte e chiedevano trattarsi l'udienza del 23.9.2025 ex art. 127ter c.p.c. Accolta l'istanza, allo scadere di tale termine veniva riscontrato il deposito delle note d'udienza in cui le parti precisavano concordemente le conclusioni come in epigrafe – identiche a quelle già rassegnate – e su cui il PM ha quindi espresso il parere su riportato, chiedendo trattenersi la causa in decisione, con rinuncia ai termini conclusivi.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affido esclusivo della figlia alla madre, alle modalità di visita protetta tra la minore e il padre: ciò in ragione delle modalità con cui è terminato il rapporto, comprovate dai provvedimenti adottati in sede penale, che portano a concludere per la sussistenza dei presupposti per divergere dal paradigma legale dell'affido condiviso;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese legali vanno compensate, stanti le conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Marocco il 12.1.2000, alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice relatore ed estensore pagina 3 di 4 VI SS
Il Presidente
GI SA
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