Art. 18. (Lista dei materiali) (( 1. Le imprese esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri relative ai materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a trasmettere alla commissione di cui all'articolo 4, con le modalita' previste dal regolamento di attuazione, la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione e di operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri, con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresi' comunicati, con gli stessi criteri e modalita', gli eventuali aggiornamenti della lista. ))
Articolo 18 della Legge 9 luglio 1990, n. 185
Articolo 10 quinquiesArticolo 10 septies
Articolo 18 della Legge 9 luglio 1990, n. 185
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29 luglio 1990
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22 luglio 2012
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