Articolo 2 della Legge 21 novembre 1985, n. 739
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 dicembre 1985
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XIV della convenzione.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1985