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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 17/12/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 137/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 17/12/2025, davanti al Giudice dott. LA LU, sono comparsi mediante collegamento da remoto per la parte ricorrente, l'avv. Margherita RATTI per parte convenuta l'avv. AZZONI in sostituzione dell'avv. RICCIO CP_1
per parte convenuta l'avv. VARESI in sostituzione dell'avv. PASUT CP_2
Nessuno per Controparte_3
E' presente ai fini della pratica professionale il dott. Edoardo SPERANDEO.
L'avv. RATTI si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. VARESI e l'avv. AZZONI si riportano alle rispettive memorie e relative conclusioni.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
I procuratori delle parti prestano l'assenso alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro LA LU
N. 137/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. LA LU, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 137/2025 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Ratti e dall'Avv. Cristina Gulisano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Verbania,
Piazza Ranzoni 5, giusta delega in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Gravellona Toce Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott.
Notaio in Roma, dall'Avv. Franco Pasut Persona_1
e
, (c.f. e p. iva ) con sede in Roma Controparte_5 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso il Dott.
[...]
come da procura 25.7.24 per Notaio in Roma al Rep. n. 181515 e CP_6 Persona_2
Racc. n. 12772, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Riccio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Omegna Via De Amicis 44, giusta delega in atti
PARTI CONVENUTE
E
[...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_7 P.IVA_3 sede in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa, per procura generale rilasciata il 13/11/24 dinanzi al Dott. – Notaio in Roma – n.Rep.57001- Raccolta n.16791, Controparte_8 all'Avv.Giorgia Ventre dell'Avvocatura interna della società stessa, Controparte_9
Sede di Torino, sita in Via Alfieri 10, ivi elettivamente domiciliata
TE IA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“In via preliminare la sospensione del pignoramento per le somme già dichiarate prescritte con provvedimento Dott.ssa e il conseguente svincolo;
Pt_2
- Nel merito e in via principale Voglia L'ill.mo Tribunale Adito, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare prescritte le cartelle 1382003000101263000 e 13820040001428116000, nonché la cartella n. 13820080000033545000.
- Nella denegata ipotesi in cui non ritenga prescritta la cartella n. 13820080000033545000 (debiti avente origine nell'anno 2002), che se ne accerti la mancanza di fondatezza, in quanto nulla è dovuto dal Sig. .” Pt_1
Parte convenuta CP_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da e mandare Parte_1 l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_4 In ogni caso tenere l' indenne da ogni eventuale spesa, non essendo l'Istituto legittimato alla CP_2 notifica della cartella di pagamento menzionata da ed alla successiva fase di Parte_1 esecuzione coattiva. Con vittoria di spese come per legge.”
Parte convenuta : Controparte_10
“preliminarmente rigettare la richiesta sospensione nel merito dichiarare il ricorso inammissibile in parte qua e comunque rigettarlo siccome infondato in fatto e diritto. Vittoria delle competenze da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
Terzo chiamato Controparte_3
“Voglia codesto On.le Tribunale: Dare atto che abbia agito in conformità a legge rimettendosi sulle istanze Controparte_3 formulate dal ricorrente, lasciando indenne da ogni responsabilità; Controparte_3 Spese per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 19.3.2025, introduceva la fase di merito Parte_1 dell'opposizione promossa a seguito della notifica da parte di , in Controparte_5 data 6.11.2024, del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 fondato sulle cartelle di pagamento nn. 1382003000101263000 – 13820040001428116000 – 13820080000033545000 aventi ad oggetto crediti contributivi . CP_2
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza 18.1.2025, sospendeva parzialmente la procedura esecutiva mobiliare ritenendo la sussistenza del fumus boni iuris dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'esecutato limitatamente alle cartelle n. 1382003000101263000 e n. 13820040001428116000; riteneva invece non fondata la medesima eccezione con riferimento all'ulteriore cartella del 2008 nonché i motivi di opposizione (qualificabili come motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c.) relativi alla mancata notificazione delle cartelle portanti i crediti azionati e alla nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 13820249000825662/000 quale atto presupposto del pignoramento.
Con il ricorso depositato, parte opponente insisteva nell'eccezione di prescrizione dei crediti di cui alle tre cartelle e, in subordine, chiedeva di accertare comunque l'infondatezza nel merito del credito di cui alla cartella n. 13820080000033545000. Gli ulteriori motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. non riproposti nella presente fase devono intendersi pertanto abbandonati.
Si costituivano in giudizio tanto l' quanto l' , con autonome Controparte_5 CP_2 comparse, per resistere alle domande svolte. Integrato il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato la causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa Controparte_3 all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'opponente ha eccepito la prescrizione del credito di cui alle cartelle sottese al pignoramento notificato.
Abbandonata ogni questione relative alla regolarità delle relative notifiche, deve ritenersi incontestato nel presente giudizio che la cartella n. 1382003000101263000 sia stata notificata il 25/08/2004, la cartella n. 13820040001428116000 il 28/04/2004 e la cartella n. 13820080000033545000 il
30/05/2008.
E' altrettanto incontroverso che incontroverso che, nella specie, debba trovare applicazione il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 l. 335 del 1995.
Ora, l' ha individuato come primo atto interruttivo successivo alle cartelle del 2003 e del 2004 CP_1 la notifica di tre fermi amministrativi in data 18.7.2006, e, successivamente, per tutti i titoli azionati, una serie di intimazioni di pagamento la prima delle quali in data 7.11.2012.
E' evidente, come già esaurientemente rilevato dal Giudice dell'esecuzione, che, con riferimento alle cartelle n. 1382003000101263000 e n. 13820040001428116000 l'intimazione del 2012 è stata notificata quando il (nuovo) termine di prescrizione (calcolato dalla notifica dei fermi amministrativi del 2006) era interamente decorso.
Il Giudice dell'esecuzione, ha espressamente motivato anche sull'irrilevanza della richiesta di rateizzazione presentata nel 2023 a maturazione della prescrizione già avvenuta: secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “in materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio” (vedi, Cass., sez. lav. n.
6154/2024, cfr. Cass. SS.UU. 23397/2016, punto 18.6. in motivazione, sull'istituto della prescrizione in materia previdenziale).
Non può condividersi neppure la tesi dell' circa l'impossibilità di far valere la Controparte_5 prescrizione maturata anteriormente ad una precedente intimazione di pagamento non impugnata ritenendo questa come irretrattabile (sostenuta con richiamo alla sentenza 3.10.2023 del Tribunale di
Novara nei giudizi 233/23 e 474/23 riuniti, alla sentenza 3.4.2024 della Corte d'Appello di Torino,
Sezione Lavoro che ha confermato la decisione di primo grado e a Cass. 5346/22 in materia tributaria).
Sulla questione, si richiama la più recente pronuncia della Suprema Corte di segno contrario alla tesi propugnata dalla resistente: “Non si ha, invero, l'effetto di cristallizzazione della pretesa tributaria azionata per la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata nel 2015, poiché la pretesa risulta definitivamente fissata nelle cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate, oppure confermate con sentenza definitiva.
Appare opportuno precisare che i precedenti di questa Corte, richiamati dal P.G. nelle conclusioni scritte, non si attagliano alla fattispecie in esame, in quanto essa ha ad oggetto l'impugnazione della intimazione di pagamento quale atto successivo alla notifica delle cartelle di pagamento e precedente all'esecuzione forzata.
Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la notifica dell'intimazione di pagamento si rende necessaria quando l'esecuzione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Se, come è avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del citato art. 50, comma 3 ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in executivis.
L'inefficacia ai fini della successiva procedura esecutiva non travolge, tuttavia, l'effetto proprio dell'intimazione di pagamento, quale richiesta formale di pagamento idonea ad interrompere il corso della prescrizione.
Nella specie, il contribuente ha impugnato la seconda intimazione di pagamento, propedeutica all'esecuzione forzata, ed ha eccepito, come era in suo potere, la prescrizione del credito erariale”
(cfr. Cass. Civ. sez. Trib. 21568/2023, in motivazione). Identici principi vengono ribaditi anche da ulteriore pronuncia: “Invero, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) - dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
2.3.1. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. N. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì,
Cass. N. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
2.3.2. Ne consegue che on aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare CP_11 valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente Part dalla l'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata” (Cassazione civile sez. trib., 17/06/2024,
n.16743).
L'orientamento qui non condiviso, in effetti, pare porsi in contrasto anche con il principio per cui, in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.
Facendo applicazioni dei richiamati principi, deve concludersi che il ricorrente conserva la possibilità di eccepire la prescrizione (già maturata anteriormente ad intimazioni rimaste senza reazione) nell'opposizione promossa nell'esecuzione esattoriale avviata sulla base dell'ultima intimazione di pagamento.
Per quanto concerne l'avviso di addebito n. 13820080000033545000 (notificato il 30/05/2008), invece, la prima intimazione di pagamento, essendo stata notificata il 7/11/2012, ha validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione. A tale intimazione è seguita una serie di intimazioni successive tempestivamente intervenute ad interrompere la prescrizione:
•24/04/2015 13820159000827750000 Avvisi di Intimazione
•02/02/2016 13820169000173602000 Avvisi di Intimazione
•26/10/2018 13820189000917762000 Avvisi di Intimazione •27/09/2022 13820229000607756000 Avvisi di Intimazione
•04/06/2024 13820249000825662000 Avvisi di Intimazione
Parte resistente nulla ha eccepito in ordine alla ricezione dei predetti avvisi e alla relativa notifica che deve pertanto ritenersi regolarmente avvenuta (vd. anche docc. 2, 2A, 12-16 depositati da CP_1
In relazione a detta ultima cartella non può neppure trovare accoglimento neppure la richiesta di dichiarare l'infondatezza nel merito del credito.
E' noto, infatti, che allo spirare del termine di 40 giorni per l'impugnazione, la cartella o l'avviso di addebito diventano irretrattabili.
La mancata opposizione alla cartella preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. In sostanza in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, il credito diventa irretrattabile, con il che il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo sia ogni contestazione circa il merito della pretesa (giurisprudenza costante: Cassazione civile sez. lav., 23/10/2012, n.18145; Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14213).
In definitiva, va dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle di CP_2 pagamento n. 13820050004342332000 e 1382006000016701900 e, per l'effetto, deve accertarsi che nulla è dovuto da a per tali titoli, con conseguente inefficacia Parte_1 CP_2 dell'intimazione di pagamento n. 13820249000825662000 limitatamente ai suddetti crediti;
per l'effetto, è insussistente il diritto di di agire esecutivamente nei Controparte_12 confronti di per i predetti crediti. Parte_1
L'opposizione deve essere rigettata nel resto, e dunque deve essere accertato il diritto di
[...]
ad agire esecutivamente nei confronti di per il credito Controparte_12 Parte_1 di cui alla cartella di pagamento n. 1320080000033545000.
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti CP_2 contenuti nelle cartelle di pagamento n. 1382003000101263000 e n. 13820040001428116000 e, per l'effetto, accerta che nulla è dovuto da a per tali titoli e dichiara inefficace Parte_1 CP_2
l'intimazione di pagamento n. 13820249000825662000 limitatamente ai suddetti crediti;
- per l'effetto, dichiara insussistente il diritto di di agire Controparte_12 esecutivamente nei confronti di per i crediti di cui al punto che precede;
Parte_1 - rigetta l'opposizione con riferimento al credito di cui alla cartella di pagamento n.
1320080000033545000 e accerta il diritto di ad agire Controparte_12 esecutivamente nei confronti di per i crediti di cui alla predetta cartella. Parte_1 CP_2
- compensa le spese di lite tra le parti.
Verbania, 17.12.2025
IL GIUDICE
LA LU
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 17/12/2025, davanti al Giudice dott. LA LU, sono comparsi mediante collegamento da remoto per la parte ricorrente, l'avv. Margherita RATTI per parte convenuta l'avv. AZZONI in sostituzione dell'avv. RICCIO CP_1
per parte convenuta l'avv. VARESI in sostituzione dell'avv. PASUT CP_2
Nessuno per Controparte_3
E' presente ai fini della pratica professionale il dott. Edoardo SPERANDEO.
L'avv. RATTI si riporta al ricorso e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. VARESI e l'avv. AZZONI si riportano alle rispettive memorie e relative conclusioni.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
I procuratori delle parti prestano l'assenso alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro LA LU
N. 137/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. LA LU, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 137/2025 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Ratti e dall'Avv. Cristina Gulisano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Verbania,
Piazza Ranzoni 5, giusta delega in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Gravellona Toce Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott.
Notaio in Roma, dall'Avv. Franco Pasut Persona_1
e
, (c.f. e p. iva ) con sede in Roma Controparte_5 P.IVA_2
Via Giuseppe Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso il Dott.
[...]
come da procura 25.7.24 per Notaio in Roma al Rep. n. 181515 e CP_6 Persona_2
Racc. n. 12772, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello Riccio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Omegna Via De Amicis 44, giusta delega in atti
PARTI CONVENUTE
E
[...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_7 P.IVA_3 sede in Roma, Viale Europa 190, rappresentata e difesa, per procura generale rilasciata il 13/11/24 dinanzi al Dott. – Notaio in Roma – n.Rep.57001- Raccolta n.16791, Controparte_8 all'Avv.Giorgia Ventre dell'Avvocatura interna della società stessa, Controparte_9
Sede di Torino, sita in Via Alfieri 10, ivi elettivamente domiciliata
TE IA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“In via preliminare la sospensione del pignoramento per le somme già dichiarate prescritte con provvedimento Dott.ssa e il conseguente svincolo;
Pt_2
- Nel merito e in via principale Voglia L'ill.mo Tribunale Adito, per le ragioni esposte in narrativa, accertare e dichiarare prescritte le cartelle 1382003000101263000 e 13820040001428116000, nonché la cartella n. 13820080000033545000.
- Nella denegata ipotesi in cui non ritenga prescritta la cartella n. 13820080000033545000 (debiti avente origine nell'anno 2002), che se ne accerti la mancanza di fondatezza, in quanto nulla è dovuto dal Sig. .” Pt_1
Parte convenuta CP_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da e mandare Parte_1 l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_4 In ogni caso tenere l' indenne da ogni eventuale spesa, non essendo l'Istituto legittimato alla CP_2 notifica della cartella di pagamento menzionata da ed alla successiva fase di Parte_1 esecuzione coattiva. Con vittoria di spese come per legge.”
Parte convenuta : Controparte_10
“preliminarmente rigettare la richiesta sospensione nel merito dichiarare il ricorso inammissibile in parte qua e comunque rigettarlo siccome infondato in fatto e diritto. Vittoria delle competenze da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”
Terzo chiamato Controparte_3
“Voglia codesto On.le Tribunale: Dare atto che abbia agito in conformità a legge rimettendosi sulle istanze Controparte_3 formulate dal ricorrente, lasciando indenne da ogni responsabilità; Controparte_3 Spese per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 19.3.2025, introduceva la fase di merito Parte_1 dell'opposizione promossa a seguito della notifica da parte di , in Controparte_5 data 6.11.2024, del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/1973 fondato sulle cartelle di pagamento nn. 1382003000101263000 – 13820040001428116000 – 13820080000033545000 aventi ad oggetto crediti contributivi . CP_2
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza 18.1.2025, sospendeva parzialmente la procedura esecutiva mobiliare ritenendo la sussistenza del fumus boni iuris dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'esecutato limitatamente alle cartelle n. 1382003000101263000 e n. 13820040001428116000; riteneva invece non fondata la medesima eccezione con riferimento all'ulteriore cartella del 2008 nonché i motivi di opposizione (qualificabili come motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c.) relativi alla mancata notificazione delle cartelle portanti i crediti azionati e alla nullità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 13820249000825662/000 quale atto presupposto del pignoramento.
Con il ricorso depositato, parte opponente insisteva nell'eccezione di prescrizione dei crediti di cui alle tre cartelle e, in subordine, chiedeva di accertare comunque l'infondatezza nel merito del credito di cui alla cartella n. 13820080000033545000. Gli ulteriori motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. non riproposti nella presente fase devono intendersi pertanto abbandonati.
Si costituivano in giudizio tanto l' quanto l' , con autonome Controparte_5 CP_2 comparse, per resistere alle domande svolte. Integrato il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato la causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa Controparte_3 all'odierna udienza mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'opponente ha eccepito la prescrizione del credito di cui alle cartelle sottese al pignoramento notificato.
Abbandonata ogni questione relative alla regolarità delle relative notifiche, deve ritenersi incontestato nel presente giudizio che la cartella n. 1382003000101263000 sia stata notificata il 25/08/2004, la cartella n. 13820040001428116000 il 28/04/2004 e la cartella n. 13820080000033545000 il
30/05/2008.
E' altrettanto incontroverso che incontroverso che, nella specie, debba trovare applicazione il termine quinquennale di prescrizione ex art. 3 l. 335 del 1995.
Ora, l' ha individuato come primo atto interruttivo successivo alle cartelle del 2003 e del 2004 CP_1 la notifica di tre fermi amministrativi in data 18.7.2006, e, successivamente, per tutti i titoli azionati, una serie di intimazioni di pagamento la prima delle quali in data 7.11.2012.
E' evidente, come già esaurientemente rilevato dal Giudice dell'esecuzione, che, con riferimento alle cartelle n. 1382003000101263000 e n. 13820040001428116000 l'intimazione del 2012 è stata notificata quando il (nuovo) termine di prescrizione (calcolato dalla notifica dei fermi amministrativi del 2006) era interamente decorso.
Il Giudice dell'esecuzione, ha espressamente motivato anche sull'irrilevanza della richiesta di rateizzazione presentata nel 2023 a maturazione della prescrizione già avvenuta: secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “in materia di contributi assicurativi, la richiesta di rateazione intervenuta successivamente allo spirare del termine di prescrizione non può configurarsi come rinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio” (vedi, Cass., sez. lav. n.
6154/2024, cfr. Cass. SS.UU. 23397/2016, punto 18.6. in motivazione, sull'istituto della prescrizione in materia previdenziale).
Non può condividersi neppure la tesi dell' circa l'impossibilità di far valere la Controparte_5 prescrizione maturata anteriormente ad una precedente intimazione di pagamento non impugnata ritenendo questa come irretrattabile (sostenuta con richiamo alla sentenza 3.10.2023 del Tribunale di
Novara nei giudizi 233/23 e 474/23 riuniti, alla sentenza 3.4.2024 della Corte d'Appello di Torino,
Sezione Lavoro che ha confermato la decisione di primo grado e a Cass. 5346/22 in materia tributaria).
Sulla questione, si richiama la più recente pronuncia della Suprema Corte di segno contrario alla tesi propugnata dalla resistente: “Non si ha, invero, l'effetto di cristallizzazione della pretesa tributaria azionata per la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata nel 2015, poiché la pretesa risulta definitivamente fissata nelle cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate, oppure confermate con sentenza definitiva.
Appare opportuno precisare che i precedenti di questa Corte, richiamati dal P.G. nelle conclusioni scritte, non si attagliano alla fattispecie in esame, in quanto essa ha ad oggetto l'impugnazione della intimazione di pagamento quale atto successivo alla notifica delle cartelle di pagamento e precedente all'esecuzione forzata.
Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la notifica dell'intimazione di pagamento si rende necessaria quando l'esecuzione non sia iniziata nel termine di un anno dalla notifica della cartella di pagamento.
Se, come è avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del citato art. 50, comma 3 ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in executivis.
L'inefficacia ai fini della successiva procedura esecutiva non travolge, tuttavia, l'effetto proprio dell'intimazione di pagamento, quale richiesta formale di pagamento idonea ad interrompere il corso della prescrizione.
Nella specie, il contribuente ha impugnato la seconda intimazione di pagamento, propedeutica all'esecuzione forzata, ed ha eccepito, come era in suo potere, la prescrizione del credito erariale”
(cfr. Cass. Civ. sez. Trib. 21568/2023, in motivazione). Identici principi vengono ribaditi anche da ulteriore pronuncia: “Invero, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata - peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) - dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione.
2.3.1. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. N. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì,
Cass. N. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
2.3.2. Ne consegue che on aveva l'onere d'impugnare il primo avviso di intimazione per fare CP_11 valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente Part dalla l'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata” (Cassazione civile sez. trib., 17/06/2024,
n.16743).
L'orientamento qui non condiviso, in effetti, pare porsi in contrasto anche con il principio per cui, in materia previdenziale, a differenza che in materia civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essa ha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemente preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio.
Facendo applicazioni dei richiamati principi, deve concludersi che il ricorrente conserva la possibilità di eccepire la prescrizione (già maturata anteriormente ad intimazioni rimaste senza reazione) nell'opposizione promossa nell'esecuzione esattoriale avviata sulla base dell'ultima intimazione di pagamento.
Per quanto concerne l'avviso di addebito n. 13820080000033545000 (notificato il 30/05/2008), invece, la prima intimazione di pagamento, essendo stata notificata il 7/11/2012, ha validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione. A tale intimazione è seguita una serie di intimazioni successive tempestivamente intervenute ad interrompere la prescrizione:
•24/04/2015 13820159000827750000 Avvisi di Intimazione
•02/02/2016 13820169000173602000 Avvisi di Intimazione
•26/10/2018 13820189000917762000 Avvisi di Intimazione •27/09/2022 13820229000607756000 Avvisi di Intimazione
•04/06/2024 13820249000825662000 Avvisi di Intimazione
Parte resistente nulla ha eccepito in ordine alla ricezione dei predetti avvisi e alla relativa notifica che deve pertanto ritenersi regolarmente avvenuta (vd. anche docc. 2, 2A, 12-16 depositati da CP_1
In relazione a detta ultima cartella non può neppure trovare accoglimento neppure la richiesta di dichiarare l'infondatezza nel merito del credito.
E' noto, infatti, che allo spirare del termine di 40 giorni per l'impugnazione, la cartella o l'avviso di addebito diventano irretrattabili.
La mancata opposizione alla cartella preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. In sostanza in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, il credito diventa irretrattabile, con il che il debitore perde la possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo sia ogni contestazione circa il merito della pretesa (giurisprudenza costante: Cassazione civile sez. lav., 23/10/2012, n.18145; Cassazione civile sez. I, 05/05/2022, n.14213).
In definitiva, va dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle di CP_2 pagamento n. 13820050004342332000 e 1382006000016701900 e, per l'effetto, deve accertarsi che nulla è dovuto da a per tali titoli, con conseguente inefficacia Parte_1 CP_2 dell'intimazione di pagamento n. 13820249000825662000 limitatamente ai suddetti crediti;
per l'effetto, è insussistente il diritto di di agire esecutivamente nei Controparte_12 confronti di per i predetti crediti. Parte_1
L'opposizione deve essere rigettata nel resto, e dunque deve essere accertato il diritto di
[...]
ad agire esecutivamente nei confronti di per il credito Controparte_12 Parte_1 di cui alla cartella di pagamento n. 1320080000033545000.
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di causa possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'estinzione per prescrizione dei crediti CP_2 contenuti nelle cartelle di pagamento n. 1382003000101263000 e n. 13820040001428116000 e, per l'effetto, accerta che nulla è dovuto da a per tali titoli e dichiara inefficace Parte_1 CP_2
l'intimazione di pagamento n. 13820249000825662000 limitatamente ai suddetti crediti;
- per l'effetto, dichiara insussistente il diritto di di agire Controparte_12 esecutivamente nei confronti di per i crediti di cui al punto che precede;
Parte_1 - rigetta l'opposizione con riferimento al credito di cui alla cartella di pagamento n.
1320080000033545000 e accerta il diritto di ad agire Controparte_12 esecutivamente nei confronti di per i crediti di cui alla predetta cartella. Parte_1 CP_2
- compensa le spese di lite tra le parti.
Verbania, 17.12.2025
IL GIUDICE
LA LU