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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/02/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3541 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3541 /2019 promossa da:
in persona del proprio l.r.p.t. (già Controparte_1 [...]
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Avv. GIACOMO Controparte_2 P.IVA_1
MADDALUNA, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Parte appellante contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 C.F._1
SALVATORE GIORDANO, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Parte appellata
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_4
Parte appellata non costituita
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva azione di Controparte_3 accertamento negativo, relativamente al fermo amministrativo n. 10080201500011190000 e alla sottostante cartella di pagamento nr. 1002013003336681500 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'impugnabilità dell'estratto di ruolo;
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
- la nullità e/o inesistenza dell'atto prodromico posto alla base della cartella impugnata in quanto annullato con sentenza n. 2445/2013, resa dal GIUDICE DI PACE DI SALERNO;
- la prescrizione del credito alla riscossione;
- mancata notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
- l'illegittimità delle maggiorazioni indicate;
con vittoria di spese.
si costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_2
- incompetenza territoriale;
- la tardività dell'azione ex art. 617 c.p.c.;
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione passiva, atteso che tutto ciò che attiene al merito della pretesa creditoria appartiene alla competenza dell'Ente creditore;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento e della comunicazione preventiva di fermo;
- l'insussistenza di ipotesi di decadenza e prescrizione;
- la legittimità delle maggiorazioni applicate, con vittoria di spese;
La pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_4
pagina 2 di 6 Con sentenza n. 619/2019 depositata in data 08/02/2019, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, pronunciando sulle domanda proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
e di accoglieva la domanda e, per l'effetto, Controparte_5 Controparte_6 annullava l'estratto di ruolo n. 7194 relativo alla cartella esattoriale n. 1002013003336681500 in forza del quale era stato disposto il provvedimento del fermo amministrativo;
condannava l'opposta in persona del legale rapp.te p.t. al rimborso delle spese Controparte_2 di lite dell'opponente.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente Controparte_1 appello, reiterando le difese come articolate in primo grado ed eccependo nuovamente l'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituita, preliminarmente eccependo la tardività dell'appello, il Controparte_3 difetto di vocatio in ius, l'inammissibilità di nuovi documenti in appello, e nel merito, riproponendo le difese di primo grado, chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
La pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio Controparte_4
All'udienza del 18.12.2024, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono. pagina 3 di 6 In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
Non risulta accoglibile l'eccezione di tardività dell'appello sollevata da parte appellata, in quanto dagli atti relativi all'invio a mezzo pec della sentenza di primo grado da parte del difensore dell'odierno appellato non si rinviene l'inequivoca volontà della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Si segnala la posizione espressa dalla giurisprudenza:
“In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro,
l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23396 del 01/08/2023), nonché “Ai fini della determinazione del termine breve per impugnare occorre che la notifica della sentenza costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l'impugnazione nei confronti sia del notificato sia del notificante”. (Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020).
Venendo al merito, in via preliminare ed assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere
pagina 4 di 6 una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL n. 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
D'altronde – ad abundantiam - l'odierno appellante ha prodotto in giudizio la copia fotostatica della notifica effettuata a mezzo posta nei confronti della controparte. A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prova della notifica può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (Cass. ord. 21003/17; così Cass. ord. 13439/12 ed altre).
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata formulata, da parte ricorrente/appellata alcuna specifica e circostanziata contestazione che risulta generica quanto al disconoscimento, per come effettuato, non avendo la parte concretamente indicato le specifiche discrasie eventualmente rilevate che, appunto, avrebbero dovuto giustificare la produzione dell'originale.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del pagina 5 di 6 secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia della;
Controparte_4
• accogliel'appello come proposto da e, per l'effetto, in Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro Controparte_3 Controparte_2
e .
[...] Controparte_4
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 11.02.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3541 /2019 promossa da:
in persona del proprio l.r.p.t. (già Controparte_1 [...]
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Avv. GIACOMO Controparte_2 P.IVA_1
MADDALUNA, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
Parte appellante contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3 C.F._1
SALVATORE GIORDANO, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Parte appellata
, in persona del Prefetto pro tempore Controparte_4
Parte appellata non costituita
pagina 1 di 6
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva azione di Controparte_3 accertamento negativo, relativamente al fermo amministrativo n. 10080201500011190000 e alla sottostante cartella di pagamento nr. 1002013003336681500 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'impugnabilità dell'estratto di ruolo;
- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;
- la nullità e/o inesistenza dell'atto prodromico posto alla base della cartella impugnata in quanto annullato con sentenza n. 2445/2013, resa dal GIUDICE DI PACE DI SALERNO;
- la prescrizione del credito alla riscossione;
- mancata notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
- l'illegittimità delle maggiorazioni indicate;
con vittoria di spese.
si costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_2
- incompetenza territoriale;
- la tardività dell'azione ex art. 617 c.p.c.;
- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione passiva, atteso che tutto ciò che attiene al merito della pretesa creditoria appartiene alla competenza dell'Ente creditore;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento e della comunicazione preventiva di fermo;
- l'insussistenza di ipotesi di decadenza e prescrizione;
- la legittimità delle maggiorazioni applicate, con vittoria di spese;
La pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_4
pagina 2 di 6 Con sentenza n. 619/2019 depositata in data 08/02/2019, il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, pronunciando sulle domanda proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
e di accoglieva la domanda e, per l'effetto, Controparte_5 Controparte_6 annullava l'estratto di ruolo n. 7194 relativo alla cartella esattoriale n. 1002013003336681500 in forza del quale era stato disposto il provvedimento del fermo amministrativo;
condannava l'opposta in persona del legale rapp.te p.t. al rimborso delle spese Controparte_2 di lite dell'opponente.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivamente Controparte_1 appello, reiterando le difese come articolate in primo grado ed eccependo nuovamente l'inammissibilità dell'impugnazione autonoma dell'estratto di ruolo;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituita, preliminarmente eccependo la tardività dell'appello, il Controparte_3 difetto di vocatio in ius, l'inammissibilità di nuovi documenti in appello, e nel merito, riproponendo le difese di primo grado, chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
La pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio Controparte_4
All'udienza del 18.12.2024, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono. pagina 3 di 6 In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
Non risulta accoglibile l'eccezione di tardività dell'appello sollevata da parte appellata, in quanto dagli atti relativi all'invio a mezzo pec della sentenza di primo grado da parte del difensore dell'odierno appellato non si rinviene l'inequivoca volontà della decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
Si segnala la posizione espressa dalla giurisprudenza:
“In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro,
l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23396 del 01/08/2023), nonché “Ai fini della determinazione del termine breve per impugnare occorre che la notifica della sentenza costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l'impugnazione nei confronti sia del notificato sia del notificante”. (Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1717 del 27/01/2020).
Venendo al merito, in via preliminare ed assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere
pagina 4 di 6 una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL n. 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
D'altronde – ad abundantiam - l'odierno appellante ha prodotto in giudizio la copia fotostatica della notifica effettuata a mezzo posta nei confronti della controparte. A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “la prova della notifica può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (Cass. ord. 21003/17; così Cass. ord. 13439/12 ed altre).
Nel caso di specie, tuttavia, non è stata formulata, da parte ricorrente/appellata alcuna specifica e circostanziata contestazione che risulta generica quanto al disconoscimento, per come effettuato, non avendo la parte concretamente indicato le specifiche discrasie eventualmente rilevate che, appunto, avrebbero dovuto giustificare la produzione dell'originale.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del pagina 5 di 6 secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia della;
Controparte_4
• accogliel'appello come proposto da e, per l'effetto, in Controparte_1 riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la domanda di primo grado, proposta da contro Controparte_3 Controparte_2
e .
[...] Controparte_4
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 11.02.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
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