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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/03/2023, n. 7965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7965 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 4258-2017 proposto da: ON AN, elettivamente domiciliata in ROMA via Serradifalco 7, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FAVA che la rappresenta e difende
- ricorrente -
contro NT BE, elettivamente domiciliata in ROMA via Nomentana 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 481/2016 depositata il 25/01/2016 Civile Sent. Sez. 2 Num. 7965 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: ORILIA LORENZO Data pubblicazione: 20/03/2023 2 di 12 Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. AN PE che ha chiesto l’accoglimento dell’ottavo motivo e il rigetto o assorbimento degli altri;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;
RITENUTO IN FATTO 1. Nella controversia relativa ai lavori di rifacimento di un terrazzo sorta tra la committente AN CC e l’appaltatore LE EN, il Tribunale di Roma con sentenza n. 6608/2008 rigettò la domanda principale della committente (volta ad ottenere la riduzione del prezzo per i vizi dell’opera e il risarcimento dei danni) e quella avanzata in via riconvenzionale dal EN per conseguire il pagamento del saldo del compenso. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 481/2016 resa pubblica il 25.1.2016, ha accolto sia l’impugnazione della committente (sul rigetto della domanda risarcitoria) che quella incidentale dell’appaltatore (sul rigetto della domanda di pagamento del saldo) ed in riforma della decisione di primo grado ha condannato EL EN (erede dell’appaltatore deceduto in corso di causa) al pagamento della somma di €. 17.930,83 oltre IVA, interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni in favore della committente CC, che, a sua volta, è stata condannata a pagare la somma di €. 3.683,37 per saldo compenso. Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale ha osservato: - che l’intervento proposto dall’appaltatore appariva - secondo quanto accertato dal consulente nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo – inidoneo ad eliminare i vizi dell’opera (le infiltrazioni d’acqua), rendendosi invece necessario il rifacimento dell’intera impermeabilizzazione del terrazzo;
- che di conseguenza spettava il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione dei lavori a regola d’arte, quantificato, secondo la stima del consulente tecnico in €. 14.852,76, somma 3 di 12 inferiore a quella di €. 18.039,84 indicata nelle due fatture prodotte dall’appellante ed aventi valore meramente indiziario;
- che le spese per il ripristino del soffitto e delle pareti dell’appartamento sottostante, ammontavano a €. 5.542,40, ma l’importo doveva essere decurtato del 50% e quindi fissato in €. 2.771,00 perché la parte danneggiata aveva omesso di adottare gli accorgimenti volti ad evitare l’aggravamento dei danni;
-che andava inoltre riconosciuto alla committente un rimborso di €. 317,07 per il costo delle pratiche amministrative relative al rifacimento del terrazzo;
-che andava rigettata, per mancanza di prova, l’ulteriore domanda di risarcimento danni per i disagi abitativi;
-che spettava invece all’appaltatore il compenso per l’allaccio fognario nella misura di €. 3.683,37 oltre interessi, trattandosi di lavori non attinenti al rifacimento del terrazzo e comunque eseguiti dal EN, come comprovato dalle richieste della relativa fattura, avanzate per iscritto dalla committente, non potendosi riconoscere efficacia liberatoria agli assegni per €. 27.000,00 riguardanti i lavori di rifacimento del terrazzo;
2. Contro tale sentenza la CC ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi contrastati con controricorso dalla EN. Il Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento dell’ottavo motivo e il rigetto o assorbimento degli altri. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Preliminarmente, vanno esaminate le due eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente. 1.1.1 Si eccepisce innanzitutto l’inammissibilità per difetto di autosufficienza perché – a dire della controricorrente – manca la trascrizione della sentenza impugnata e delle risultanze probatorie 4 di 12 di cui si lamenta la mancata o errata valutazione da parte della Corte d’Appello. L’eccezione è infondata perché, contrariamente a quanto si assume, il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa. L’errore in cui cade la controricorrente sta nel non considerare che il principio di autosufficienza è soddisfatto anche se le informazioni necessarie vengono fornite nel corpo dei motivi di ricorso. 1.1.2 Si eccepisce inoltre l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, perché alla ricorrente è stata riconosciuta una somma maggiore rispetto a quella riportata nella dichiarazione di valore. Anche tale eccezione è destituita di fondamento. Con l’atto di citazione introduttiva del giudizio di primo grado (riportato, per la parte di interesse, nello stesso controricorso a pag. 2) i danni “tutti” erano stati richiesti “nella misura che sarebbe stata provata in corso di causa” e quindi non vi era alcuna limitazione al quantum della pretesa, non potendosi di certo attribuire rilievo alla dichiarazione fatta – per ragioni esclusivamente fiscali (cfr. Sez. 2 -, Sentenza n. 9195 del 10/04/2017 Rv. 643738; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18732 del 22/09/2015 Rv. 636834; Sez. 2, Ordinanza n. 26988 del 20/12/2007 Rv. 601033) – al fine della corresponsione del contributo unificato. 1.1.3 Sempre preliminarmente, va rilevato che la sentenza impugnata per cassazione aveva formato oggetto anche di domanda di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cpc, domanda respinta dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 2756/2022 del 27.4.2022 (prodotta dalla ricorrente in allegato alla memoria). 5 di 12 1.1.4 Ciò premesso, col primo di motivo di ricorso la CC denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 115 cpc – Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato – Ultra e/o extrapetizione;
divieto di scienza privata del giudice;
violazione del principio del contraddittorio. Si rimprovera alla Corte d’Appello di avere applicato la disposizione di cui all’art. 1227 comma 2 cc in assenza di eccezione di parte. Inoltre - sempre ad avviso della ricorrente – la Corte di merito avrebbe fatto uso della scienza privata nel ritenere che l’applicazione di teloni protettivi sul terrazzo da parte della committente avrebbero potuto limitare il danno da infiltrazioni d’acqua. 1.2 Col secondo motivo la CC denunzia la violazione degli artt. 1227 e 2697 cc nonché 115 e 116 cpc- Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, sub specie dell’art. 1227 comma 2 cc in relazione al concetto di ordinaria diligenza e al principio di riparto dell’onere della prova: a dire della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe riscontrato profili di colpevole inerzia in assenza di prova. 1.3 Col terzo motivo, si denunzia ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 cpc, nonché degli artt. 111 Cost., 115,116,132 secondo comma cpc e 118 disp. att. cpc, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione: la Corte d’Appello, nell’addebitare alla CC l’omessa sistemazione di teloni protettivi, si sarebbe discostata, senza fornire adeguata e logica motivazione, dalle valutazioni del consulente tecnico di parte e di quello di ufficio i quali non avevano mai ipotizzato la possibilità di interventi provvisori 1.4 Col quarto motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Riferendosi sempre al ritenuto aggravamento del danno, la ricorrente 6 di 12 rimprovera ai giudici di appello di non avere considerato l’inidoneità dei presidi provvisori evidenziata nelle due perizie giurate. Inoltre, avrebbe equivocato sui concetti di necessità e urgenza. 1.5 Col quinto motivo si denunzia violazione degli artt. 1226, 2697 e 2727 cc, nonché 115 cpc, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello, nell’esaminare la domanda di danno da disagio abitativo, avrebbe dovuto considerare le condizioni di disagio determinate dalla presenza di muffa, macchie e polveri, facendo ricorso a anche presunzioni. 1.6 Col sesto motivo, relativo all’accoglimento dell’appello incidentale del EN sul pagamento del compenso, si denunzia la violazione dell’art. 2697 cc (principio dell’onere della prova) e del principio di autoresponsabilità probatoria delle parti. 1.7 Col settimo motivo, sempre in relazione all’accoglimento dell’appello incidentale, la CC denunzia la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 cpc per violazione degli artt. 111 Cost., nonchè 115 e 116 cpc;
violazione dei principi del contraddittorio, della disponibilità delle prove;
di non contestazione dei fatti e della valutazione delle prove. 1.8 Con l’ottavo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 cpc per violazione degli artt. 111 Cost., nonché 2907 cc, 99 e 112 cpc;
violazione del principio della domanda, di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del contraddittorio. Osserva al riguardo la ricorrente che l’appaltatore aveva domandato, per il saldo dei lavori al terrazzo, la somma di €. 3.276,39 e per i lavori di allaccio dell’impianto di scarico alla fogna un compenso di €. 405,98, mentre la Corte d’Appello ha liquidato per i lavori di allaccio fognario un importo di €. 3.683,37, quasi decuplicando la somma richiesta dall’appaltatore, senza considerare che la somma di €. 3.683,37 7 di 12 era comprensiva delle due differenti causali, adeguatamente descritte, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione. 1.9 Col nono motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 cpc per violazione degli artt. 115, 116, “134” (così testualmente, ndr) comma 2 n. 4 cpc. Violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza. Motivazione perplessa e/o apparente e/o obiettivamente incomprensibile e/o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Con il motivo in esame la ricorrente rimprovera alla Corte di merito una serie di errori motivazionali sul pagamento dei lavori, determinati dal mancato esame della documentazione acquisita e dal mancato utilizzo di tutti gli elementi di prova disponibili. 1.10 Col decimo ed ultimo motivo, infine, la ricorrente, dolendosi della compensazione delle spese, denunzia la violazione degli artt. 91 e 92 cpc nonché la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 cpc per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cpc e 118 disp. att. Cpc per omessa motivazione. 2 Il quinto motivo – che attinge il rigetto della domanda di danni per disagio abitativo e che è opportuno esaminare con precedenza rispetto agli altri per esigenze espositive – è infondato. In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei 8 di 12 gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679; sulle prerogative del giudice di merito nella valutazione delle prove cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 Rv. 631448; Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014 Rv. 631330). Quanto alla prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c (cfr. tra le tante, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1234 del 17/01/2019 Rv. 652672; Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009 Rv. 607382) Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha ritenuto che la voce di danno per disagio abitativo è “assolutamente indeterminata sotto il profilo assertivo ed è anche priva di supporti probatori” (v. pag. 9 sentenza). La motivazione, seppur succinta, esiste e dunque non è sindacabile né sotto il profilo del mancato ricorso a presunzioni, né sotto il profilo della adeguatezza motivazionale, anche perché il vizio di motivazione è stato espunto dal novero di quelli denunziabili in sede di legittimità per espressa volontà del legislatore che ha riformato il testo dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc. 3 Passando all’esame degli altri motivi, il primo di essi è fondato, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 1227 comma 2 cc, norma applicata in assenza di eccezione di parte. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal 9 di 12 secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un' eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018 Rv. 649740; Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010 Rv. 613017; nello stesso senso, v. Sez. 3, Sentenza n. 15750 del 27/07/2015 Rv. 636176). Nel caso in esame, è pacifico che la cattiva impermeabilizzazione del terrazzo, causa di infiltrazioni negli ambienti sottostanti, era dovuta esclusivamente alla cattiva esecuzione dell’appalto e non anche ad un concorso di colpa della committente. Del resto, la Corte d’Appello, a pagina 9 della sentenza, si è limitata a rimproverare alla committente CC “di non avere adottato nessun accorgimento provvisorio (quale stesura di teloni impermeabili) atti ad evitare l’aggravamento dei danni nelle more dell’affidamento dei lavori ad altra ditta;
ovvero nel lasso di tempo di circa dodici mesi…..”. La Corte di merito ha pertanto ritenuto, in applicazione dell’art. 1227 cc, di liquidare il risarcimento dei danni all’appartamento sottostante nella misura del 50%, sul rilievo che le iniziali infiltrazioni avevano interessato solo due dei quattro locali. Da tale passaggio argomentativo emerge con chiarezza che la Corte d’Appello ha reputato che il danno derivante dalle infiltrazioni sia stato aggravato dal comportamento omissivo della CC, che aveva tralasciato di applicare, come accorgimento provvisorio, i 10 di 12 teloni protettivi in attesa dell’esecuzione degli interventi di riparazione definitiva. Il richiamo all’art. 1227 cc va dunque senz’altro inteso come riferito al secondo comma. Ed allora, la Corte d’Appello, prima di operare la riduzione prevista dalla citata norma, avrebbe dovuto verificare – in applicazione del citato principio - se il debitore (cioè l’appaltatore EN) avesse sollevato una specifica eccezione di aggravamento del danno da parte della parte creditrice ai sensi dell’art. 1227 comma 2 cc, ma non lo ha fatto, essendosi limitata a consultare la sentenza primo grado, piuttosto che la comparsa di costituzione del convenuto o l’eventuale memoria depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza di trattazione secondo quanto disposto dall’art. 180 cpc nel testo in vigore ratione temporis (trattandosi di giudizio promosso nel 2001). Solo questi, infatti, erano gli atti di causa (cfr. artt. 167 e 180 cpc sempre nelle versioni applicabili ratione temporis) ove poteva rinvenirsi la tempestiva proposizione dell’eccezione di cui all’art. 1227 comma 2 cc, non rilevabile di ufficio. Si rende necessario nuovo esame per verificare la rituale formulazione dell’eccezione ex 1227 comma 2 cc, con logico assorbimento di tutti i motivi collegati al tema dell’aggravamento del danno (secondo, terzo e quarto). 4 Fondato è anche l’ottavo motivo, relativo al vizio di ultrapetizione in relazione alla domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per i lavori di allaccio dello scarico all’impianto fognario. Come è noto, il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (tra le tante, Sez. 2 , Ordinanza n. 11 di 12 11304 del 10/05/2018 Rv. 648099; Sez. 3, Sentenza n. 6945 del 22/03/2007 Rv. 595963). Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha accolto la domanda riconvenzionale di compenso per l’allaccio all’impianto fognario nella misura di €. 3.683,37, mentre per tale lavoro il EN aveva domandato un compenso di €. 405,98 (cfr. comparsa di costituzione EN pag. 3). Il vizio di ultrapetizione sussiste, perché la maggior somma considerata dalla Corte d’Appello era – a ben vedere - comprensiva anche di un’altra voce di compenso, quella relativa al saldo dei lavori al terrazzo, che però la stessa Corte aveva ritenuto non dovuto, avendo accertato che i lavori di allaccio fognario esulavano dal contratto relativo ai lavori di manutenzione del terrazzo e che gli assegni circolari emessi dalla CC per 27.000.000 di vecchie lire valevano “esclusivamente a coprire la somma convenuta per il rifacimento del terrazzo” (cfr. pag. 10 sentenza). L’error in procedendo dovuto all’attribuzione di una somma maggiore comporta la cassazione della sentenza anche sotto tale profilo. Restano logicamente assorbiti il sesto, il settimo e il nono motivo, che ruotano tutti sul costo di allacciamento fognario. L’esito del giudizio di legittimità comporta logicamente l’assorbimento anche del motivo sulle spese di lite (il decimo). La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il quinto motivo di ricorso, accoglie il primo e l’ottavo motivo, e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. 12 di 12 Roma, 2.2.2023.
- ricorrente -
contro NT BE, elettivamente domiciliata in ROMA via Nomentana 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 481/2016 depositata il 25/01/2016 Civile Sent. Sez. 2 Num. 7965 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: ORILIA LORENZO Data pubblicazione: 20/03/2023 2 di 12 Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. AN PE che ha chiesto l’accoglimento dell’ottavo motivo e il rigetto o assorbimento degli altri;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;
RITENUTO IN FATTO 1. Nella controversia relativa ai lavori di rifacimento di un terrazzo sorta tra la committente AN CC e l’appaltatore LE EN, il Tribunale di Roma con sentenza n. 6608/2008 rigettò la domanda principale della committente (volta ad ottenere la riduzione del prezzo per i vizi dell’opera e il risarcimento dei danni) e quella avanzata in via riconvenzionale dal EN per conseguire il pagamento del saldo del compenso. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 481/2016 resa pubblica il 25.1.2016, ha accolto sia l’impugnazione della committente (sul rigetto della domanda risarcitoria) che quella incidentale dell’appaltatore (sul rigetto della domanda di pagamento del saldo) ed in riforma della decisione di primo grado ha condannato EL EN (erede dell’appaltatore deceduto in corso di causa) al pagamento della somma di €. 17.930,83 oltre IVA, interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento danni in favore della committente CC, che, a sua volta, è stata condannata a pagare la somma di €. 3.683,37 per saldo compenso. Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale ha osservato: - che l’intervento proposto dall’appaltatore appariva - secondo quanto accertato dal consulente nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo – inidoneo ad eliminare i vizi dell’opera (le infiltrazioni d’acqua), rendendosi invece necessario il rifacimento dell’intera impermeabilizzazione del terrazzo;
- che di conseguenza spettava il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione dei lavori a regola d’arte, quantificato, secondo la stima del consulente tecnico in €. 14.852,76, somma 3 di 12 inferiore a quella di €. 18.039,84 indicata nelle due fatture prodotte dall’appellante ed aventi valore meramente indiziario;
- che le spese per il ripristino del soffitto e delle pareti dell’appartamento sottostante, ammontavano a €. 5.542,40, ma l’importo doveva essere decurtato del 50% e quindi fissato in €. 2.771,00 perché la parte danneggiata aveva omesso di adottare gli accorgimenti volti ad evitare l’aggravamento dei danni;
-che andava inoltre riconosciuto alla committente un rimborso di €. 317,07 per il costo delle pratiche amministrative relative al rifacimento del terrazzo;
-che andava rigettata, per mancanza di prova, l’ulteriore domanda di risarcimento danni per i disagi abitativi;
-che spettava invece all’appaltatore il compenso per l’allaccio fognario nella misura di €. 3.683,37 oltre interessi, trattandosi di lavori non attinenti al rifacimento del terrazzo e comunque eseguiti dal EN, come comprovato dalle richieste della relativa fattura, avanzate per iscritto dalla committente, non potendosi riconoscere efficacia liberatoria agli assegni per €. 27.000,00 riguardanti i lavori di rifacimento del terrazzo;
2. Contro tale sentenza la CC ha proposto ricorso per cassazione sulla base di dieci motivi contrastati con controricorso dalla EN. Il Sostituto Procuratore Generale dott. Alessandro Pepe ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento dell’ottavo motivo e il rigetto o assorbimento degli altri. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 Preliminarmente, vanno esaminate le due eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente. 1.1.1 Si eccepisce innanzitutto l’inammissibilità per difetto di autosufficienza perché – a dire della controricorrente – manca la trascrizione della sentenza impugnata e delle risultanze probatorie 4 di 12 di cui si lamenta la mancata o errata valutazione da parte della Corte d’Appello. L’eccezione è infondata perché, contrariamente a quanto si assume, il ricorso contiene tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa. L’errore in cui cade la controricorrente sta nel non considerare che il principio di autosufficienza è soddisfatto anche se le informazioni necessarie vengono fornite nel corpo dei motivi di ricorso. 1.1.2 Si eccepisce inoltre l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, perché alla ricorrente è stata riconosciuta una somma maggiore rispetto a quella riportata nella dichiarazione di valore. Anche tale eccezione è destituita di fondamento. Con l’atto di citazione introduttiva del giudizio di primo grado (riportato, per la parte di interesse, nello stesso controricorso a pag. 2) i danni “tutti” erano stati richiesti “nella misura che sarebbe stata provata in corso di causa” e quindi non vi era alcuna limitazione al quantum della pretesa, non potendosi di certo attribuire rilievo alla dichiarazione fatta – per ragioni esclusivamente fiscali (cfr. Sez. 2 -, Sentenza n. 9195 del 10/04/2017 Rv. 643738; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18732 del 22/09/2015 Rv. 636834; Sez. 2, Ordinanza n. 26988 del 20/12/2007 Rv. 601033) – al fine della corresponsione del contributo unificato. 1.1.3 Sempre preliminarmente, va rilevato che la sentenza impugnata per cassazione aveva formato oggetto anche di domanda di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cpc, domanda respinta dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 2756/2022 del 27.4.2022 (prodotta dalla ricorrente in allegato alla memoria). 5 di 12 1.1.4 Ciò premesso, col primo di motivo di ricorso la CC denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 115 cpc – Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato – Ultra e/o extrapetizione;
divieto di scienza privata del giudice;
violazione del principio del contraddittorio. Si rimprovera alla Corte d’Appello di avere applicato la disposizione di cui all’art. 1227 comma 2 cc in assenza di eccezione di parte. Inoltre - sempre ad avviso della ricorrente – la Corte di merito avrebbe fatto uso della scienza privata nel ritenere che l’applicazione di teloni protettivi sul terrazzo da parte della committente avrebbero potuto limitare il danno da infiltrazioni d’acqua. 1.2 Col secondo motivo la CC denunzia la violazione degli artt. 1227 e 2697 cc nonché 115 e 116 cpc- Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, sub specie dell’art. 1227 comma 2 cc in relazione al concetto di ordinaria diligenza e al principio di riparto dell’onere della prova: a dire della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe riscontrato profili di colpevole inerzia in assenza di prova. 1.3 Col terzo motivo, si denunzia ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 4 cpc, nonché degli artt. 111 Cost., 115,116,132 secondo comma cpc e 118 disp. att. cpc, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione: la Corte d’Appello, nell’addebitare alla CC l’omessa sistemazione di teloni protettivi, si sarebbe discostata, senza fornire adeguata e logica motivazione, dalle valutazioni del consulente tecnico di parte e di quello di ufficio i quali non avevano mai ipotizzato la possibilità di interventi provvisori 1.4 Col quarto motivo la ricorrente denunzia ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Riferendosi sempre al ritenuto aggravamento del danno, la ricorrente 6 di 12 rimprovera ai giudici di appello di non avere considerato l’inidoneità dei presidi provvisori evidenziata nelle due perizie giurate. Inoltre, avrebbe equivocato sui concetti di necessità e urgenza. 1.5 Col quinto motivo si denunzia violazione degli artt. 1226, 2697 e 2727 cc, nonché 115 cpc, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sostiene la ricorrente che la Corte d’Appello, nell’esaminare la domanda di danno da disagio abitativo, avrebbe dovuto considerare le condizioni di disagio determinate dalla presenza di muffa, macchie e polveri, facendo ricorso a anche presunzioni. 1.6 Col sesto motivo, relativo all’accoglimento dell’appello incidentale del EN sul pagamento del compenso, si denunzia la violazione dell’art. 2697 cc (principio dell’onere della prova) e del principio di autoresponsabilità probatoria delle parti. 1.7 Col settimo motivo, sempre in relazione all’accoglimento dell’appello incidentale, la CC denunzia la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 cpc per violazione degli artt. 111 Cost., nonchè 115 e 116 cpc;
violazione dei principi del contraddittorio, della disponibilità delle prove;
di non contestazione dei fatti e della valutazione delle prove. 1.8 Con l’ottavo motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 cpc per violazione degli artt. 111 Cost., nonché 2907 cc, 99 e 112 cpc;
violazione del principio della domanda, di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del contraddittorio. Osserva al riguardo la ricorrente che l’appaltatore aveva domandato, per il saldo dei lavori al terrazzo, la somma di €. 3.276,39 e per i lavori di allaccio dell’impianto di scarico alla fogna un compenso di €. 405,98, mentre la Corte d’Appello ha liquidato per i lavori di allaccio fognario un importo di €. 3.683,37, quasi decuplicando la somma richiesta dall’appaltatore, senza considerare che la somma di €. 3.683,37 7 di 12 era comprensiva delle due differenti causali, adeguatamente descritte, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione. 1.9 Col nono motivo la ricorrente denunzia la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 cpc per violazione degli artt. 115, 116, “134” (così testualmente, ndr) comma 2 n. 4 cpc. Violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza. Motivazione perplessa e/o apparente e/o obiettivamente incomprensibile e/o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Con il motivo in esame la ricorrente rimprovera alla Corte di merito una serie di errori motivazionali sul pagamento dei lavori, determinati dal mancato esame della documentazione acquisita e dal mancato utilizzo di tutti gli elementi di prova disponibili. 1.10 Col decimo ed ultimo motivo, infine, la ricorrente, dolendosi della compensazione delle spese, denunzia la violazione degli artt. 91 e 92 cpc nonché la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 cpc per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 cpc e 118 disp. att. Cpc per omessa motivazione. 2 Il quinto motivo – che attinge il rigetto della domanda di danni per disagio abitativo e che è opportuno esaminare con precedenza rispetto agli altri per esigenze espositive – è infondato. In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei 8 di 12 gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679; sulle prerogative del giudice di merito nella valutazione delle prove cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 Rv. 631448; Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014 Rv. 631330). Quanto alla prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c (cfr. tra le tante, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1234 del 17/01/2019 Rv. 652672; Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009 Rv. 607382) Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha ritenuto che la voce di danno per disagio abitativo è “assolutamente indeterminata sotto il profilo assertivo ed è anche priva di supporti probatori” (v. pag. 9 sentenza). La motivazione, seppur succinta, esiste e dunque non è sindacabile né sotto il profilo del mancato ricorso a presunzioni, né sotto il profilo della adeguatezza motivazionale, anche perché il vizio di motivazione è stato espunto dal novero di quelli denunziabili in sede di legittimità per espressa volontà del legislatore che ha riformato il testo dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc. 3 Passando all’esame degli altri motivi, il primo di essi è fondato, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 1227 comma 2 cc, norma applicata in assenza di eccezione di parte. Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c.) va distinta da quella (disciplinata dal 9 di 12 secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un' eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018 Rv. 649740; Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010 Rv. 613017; nello stesso senso, v. Sez. 3, Sentenza n. 15750 del 27/07/2015 Rv. 636176). Nel caso in esame, è pacifico che la cattiva impermeabilizzazione del terrazzo, causa di infiltrazioni negli ambienti sottostanti, era dovuta esclusivamente alla cattiva esecuzione dell’appalto e non anche ad un concorso di colpa della committente. Del resto, la Corte d’Appello, a pagina 9 della sentenza, si è limitata a rimproverare alla committente CC “di non avere adottato nessun accorgimento provvisorio (quale stesura di teloni impermeabili) atti ad evitare l’aggravamento dei danni nelle more dell’affidamento dei lavori ad altra ditta;
ovvero nel lasso di tempo di circa dodici mesi…..”. La Corte di merito ha pertanto ritenuto, in applicazione dell’art. 1227 cc, di liquidare il risarcimento dei danni all’appartamento sottostante nella misura del 50%, sul rilievo che le iniziali infiltrazioni avevano interessato solo due dei quattro locali. Da tale passaggio argomentativo emerge con chiarezza che la Corte d’Appello ha reputato che il danno derivante dalle infiltrazioni sia stato aggravato dal comportamento omissivo della CC, che aveva tralasciato di applicare, come accorgimento provvisorio, i 10 di 12 teloni protettivi in attesa dell’esecuzione degli interventi di riparazione definitiva. Il richiamo all’art. 1227 cc va dunque senz’altro inteso come riferito al secondo comma. Ed allora, la Corte d’Appello, prima di operare la riduzione prevista dalla citata norma, avrebbe dovuto verificare – in applicazione del citato principio - se il debitore (cioè l’appaltatore EN) avesse sollevato una specifica eccezione di aggravamento del danno da parte della parte creditrice ai sensi dell’art. 1227 comma 2 cc, ma non lo ha fatto, essendosi limitata a consultare la sentenza primo grado, piuttosto che la comparsa di costituzione del convenuto o l’eventuale memoria depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza di trattazione secondo quanto disposto dall’art. 180 cpc nel testo in vigore ratione temporis (trattandosi di giudizio promosso nel 2001). Solo questi, infatti, erano gli atti di causa (cfr. artt. 167 e 180 cpc sempre nelle versioni applicabili ratione temporis) ove poteva rinvenirsi la tempestiva proposizione dell’eccezione di cui all’art. 1227 comma 2 cc, non rilevabile di ufficio. Si rende necessario nuovo esame per verificare la rituale formulazione dell’eccezione ex 1227 comma 2 cc, con logico assorbimento di tutti i motivi collegati al tema dell’aggravamento del danno (secondo, terzo e quarto). 4 Fondato è anche l’ottavo motivo, relativo al vizio di ultrapetizione in relazione alla domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per i lavori di allaccio dello scarico all’impianto fognario. Come è noto, il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (tra le tante, Sez. 2 , Ordinanza n. 11 di 12 11304 del 10/05/2018 Rv. 648099; Sez. 3, Sentenza n. 6945 del 22/03/2007 Rv. 595963). Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha accolto la domanda riconvenzionale di compenso per l’allaccio all’impianto fognario nella misura di €. 3.683,37, mentre per tale lavoro il EN aveva domandato un compenso di €. 405,98 (cfr. comparsa di costituzione EN pag. 3). Il vizio di ultrapetizione sussiste, perché la maggior somma considerata dalla Corte d’Appello era – a ben vedere - comprensiva anche di un’altra voce di compenso, quella relativa al saldo dei lavori al terrazzo, che però la stessa Corte aveva ritenuto non dovuto, avendo accertato che i lavori di allaccio fognario esulavano dal contratto relativo ai lavori di manutenzione del terrazzo e che gli assegni circolari emessi dalla CC per 27.000.000 di vecchie lire valevano “esclusivamente a coprire la somma convenuta per il rifacimento del terrazzo” (cfr. pag. 10 sentenza). L’error in procedendo dovuto all’attribuzione di una somma maggiore comporta la cassazione della sentenza anche sotto tale profilo. Restano logicamente assorbiti il sesto, il settimo e il nono motivo, che ruotano tutti sul costo di allacciamento fognario. L’esito del giudizio di legittimità comporta logicamente l’assorbimento anche del motivo sulle spese di lite (il decimo). La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il quinto motivo di ricorso, accoglie il primo e l’ottavo motivo, e dichiara assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. 12 di 12 Roma, 2.2.2023.