Art. 17.
In deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le tabelle dei canoni di cui all'articolo 3, per le annate agrarie 1961-62 e 1962-63, saranno determinate, secondo i criteri indicati nel medesimo articolo 3, dalle Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone, attualmente esistenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
In caso di inosservanza di tale termine, si applica quanto disposto dai commi terzo , quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1949, n. 321 .
In deroga a quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le tabelle dei canoni di cui all'articolo 3, per le annate agrarie 1961-62 e 1962-63, saranno determinate, secondo i criteri indicati nel medesimo articolo 3, dalle Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone, attualmente esistenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
In caso di inosservanza di tale termine, si applica quanto disposto dai commi terzo , quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1949, n. 321 .