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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Portale Gabriella Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 918 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
con l'avv.to FORTINO ROSARIO Parte_1 appellante
E
CP_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza con la quale è stato rigettato il Parte_1 suo ricorso volto a contestare la comunicazione dell' del 25.11.2019 relativa alla CP_1 violazione dell'art. 2 comma 1 bis D.L.463 del 1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) per l'anno 2018. CP_ L'appellato non si è costituito.
Con ordinanza del 23.7.2025 la Corte ha rilevato che nel fascicolo telematico era stata depositata dall'appellante, unitamente alle note per la trattazione scritta, istanza con la quale si dava atto di aver notificato tardivamente l'appello e si chiedeva la concessione di termine onde ri-notificare; con la medesima ordinanza è stata dichiarata la nullità della notifica, disponendone la rinnovazione da effettuarsi entro il 2 settembre 2025, ed il deposito dell'atto notificato entro 15 giorni prima dell'udienza successiva, fissata alla data del 21.10.2025, differita a quella del 27.11.2025 a trattazione cartolare con decreto del 11.11.2025.
Ciò posto, non avendo l'appellante provveduto ad effettuare nei termini (da intendersi perentori, a prescindere dalla mancanza di una esplicita indicazione in tal senso nel provvedimento, stante la chiara previsione dell'art. 291 c.p.c.) la rinnovazione della notifica originaria - affetta da nullità perché in violazione del termine a difesa – disposta con ordinanza del 23.7.2025 ex art. 291 c.p.c. 1 e non essendo possibile concedere un ulteriore termine per notifica (che peraltro neanche è stato richiesto dalla parte appellante che ha omesso di depositare note di trattazione cartolare), l'appello va dichiarato improcedibile, in quanto non si è instaurato il contraddittorio.
2. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 23.9.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 511/2022, così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile;
2. non luogo a provvedere sulle spese del grado;
1 Cfr. Cass. 3497/1999: "Nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso". Cfr. in mot. Cass. n. 14954/2015, secondo cui: "Costituisce, principio più volte affermato da questa Corte che il termine concesso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., per la rinnovazione della notifica è perentorio e che la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso (Cass.
3497 del 10.4.99; conf. Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001 Cass. n. 15062 del 2004, Cass. n 625 del 2008,
Cass. n. 1226 del 2013)". Cfr pure Cass. n. 625/2008: "La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso".
Pag. 2 di 3 3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 5.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Portale Gabriella Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 918 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
con l'avv.to FORTINO ROSARIO Parte_1 appellante
E
CP_1
Appellato non costituito
FATTO E DIRITTO ha proposto appello avverso la sentenza con la quale è stato rigettato il Parte_1 suo ricorso volto a contestare la comunicazione dell' del 25.11.2019 relativa alla CP_1 violazione dell'art. 2 comma 1 bis D.L.463 del 1983 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) per l'anno 2018. CP_ L'appellato non si è costituito.
Con ordinanza del 23.7.2025 la Corte ha rilevato che nel fascicolo telematico era stata depositata dall'appellante, unitamente alle note per la trattazione scritta, istanza con la quale si dava atto di aver notificato tardivamente l'appello e si chiedeva la concessione di termine onde ri-notificare; con la medesima ordinanza è stata dichiarata la nullità della notifica, disponendone la rinnovazione da effettuarsi entro il 2 settembre 2025, ed il deposito dell'atto notificato entro 15 giorni prima dell'udienza successiva, fissata alla data del 21.10.2025, differita a quella del 27.11.2025 a trattazione cartolare con decreto del 11.11.2025.
Ciò posto, non avendo l'appellante provveduto ad effettuare nei termini (da intendersi perentori, a prescindere dalla mancanza di una esplicita indicazione in tal senso nel provvedimento, stante la chiara previsione dell'art. 291 c.p.c.) la rinnovazione della notifica originaria - affetta da nullità perché in violazione del termine a difesa – disposta con ordinanza del 23.7.2025 ex art. 291 c.p.c. 1 e non essendo possibile concedere un ulteriore termine per notifica (che peraltro neanche è stato richiesto dalla parte appellante che ha omesso di depositare note di trattazione cartolare), l'appello va dichiarato improcedibile, in quanto non si è instaurato il contraddittorio.
2. Nulla sulle spese stante la soccombenza dell'unica parte costituita.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso depositato il 23.9.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 511/2022, così provvede:
1. dichiara l'appello improcedibile;
2. non luogo a provvedere sulle spese del grado;
1 Cfr. Cass. 3497/1999: "Nell'ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso". Cfr. in mot. Cass. n. 14954/2015, secondo cui: "Costituisce, principio più volte affermato da questa Corte che il termine concesso ai sensi dell'art. 291 c.p.c., per la rinnovazione della notifica è perentorio e che la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comportano l'inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l'assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso (Cass.
3497 del 10.4.99; conf. Cass. n. 13285 del 2000 e 12385 del 2001 Cass. n. 15062 del 2004, Cass. n 625 del 2008,
Cass. n. 1226 del 2013)". Cfr pure Cass. n. 625/2008: "La mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della stessa, determina, nell'ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per cassazione, l'inammissibilità del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso".
Pag. 2 di 3 3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 5.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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