Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 700 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CASABLANCA C.F._1
MANUELA, come da procura in atti;
E Controparte_1
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. VENEZIANI C.F._2
CATERINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 29/02/2024 i coniugi Pt_2
[...]
[...] Controparte_2
a Messina il 06/11/1976, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 10/09/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 195, p. 1;
- che dall'unione erano nati i figli nata a [...] Persona_1
il 30/09/2001, nata a [...] il [...] e Persona_2 Per_3
nata a [...] il [...];
[...]
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 6442/2023 del 05/04/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1) Affidamento congiunto della figlia minore con Per_3
collocazione prevalente presso la residenza della madre e obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento della minore alla n Pt_1
capo al padre sig. quantificato in euro 150,00 mensili da versarsi CP_2
entro il 5 di ogni mese e rivalutabili secondo indici ISTAT come per legge oltre l'obbligo di contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
2) Per quanto concerne la minore il sig. esprime il proprio Per_3 CP_2
consenso affinché la sig.ra ercepisca il 100% dell'assegno unico Pt_1
relativo alla minore;
3) Per quanto concerne il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore le parti concordano che lo stesso Per_3
2 potrà prendere e tenere con sé la figlia tutte le volte che lo vorrà in accordo con la madre, nel caso di disaccordo tra i due si stabilisce che il genitore non collocatario potrà prendere la minore una volta a settimana all'uscita dell'asilo per ricondurla dalla madre la sera dopo cena;
due week end nel mese dal sabato alla domenica con rientro dalla madre dopo cena ed una settimana intera ogni mese (dal lunedì alla domenica) da concordare con la madre di volta in volta;
per quanto concerne le festività natalizie e pasquali verrà seguito il c.d. criterio dell'alternanza e per quanto concerne le vacanze estive la minore potrà passare con il padre 15 giorni anche non consecutivi nel mese di Agosto da concordare con la madre entro il mese di Maggio;
medesimo periodo di giorni 15 verrà usufruito dalla madre nel periodo di
Agosto ove verrà sospeso il diritto di visita del padre;
4) Per quanto concerne le figlie oggi maggiorenni, si rappresenta che per loro scelta sono andate a vivere con il padre presso la casa della nonna paterna e che risulta Per_2
economicamente autosufficiente essendo impiegata in un Panificio e che ha sempre svolto qualche lavoro saltuario ma al suo Per_1
mantenimento (quando non lavora) provvede il padre convivente nella misura del 100%; 5) La signora dichiara di rinunciare, come in Pt_1
effetti rinuncia, ad ogni tipologia di assegno divorzile in suo favore. Le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 27/05/2025.
All'udienza del 28/05/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di
3 insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 6442/2023 del 05/04/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 29/02/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 10/09/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 195, p. 1, tra , nata a [...] il Parte_1
4 03/04/1974, e , nato a [...] il [...], alle Controparte_2
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29/05/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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