Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01211/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
YA OD S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Barreca e Carmelo Martino Anzalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensione cautelare degli effetti, dei seguenti atti e provvedimenti: 1) il provvedimento del 4 dicembre 2024, numero 1004, protocollo numero 0532853, notificato con PEC di pari data (ALL.1), con cui il Comune di Catania Direzione Sviluppo Attività Produttive del Comune di Catania, di rigetto dell'istanza di suolo pubblico per l'installazione di un Chiosco bibite sito in Catania Via Alcide De Gaspari; 2) ove occorra e nei limiti di interesse tutti i verbali della Conferenza dei servizi ed in particolare del: 2 febbraio 2021; 12 maggio 2021; 5 luglio 2023; 13 marzo 2024; 27 marzo 2024; 2 luglio 2024; 3) ove occorra e per quanto di interesse, i pareri resi dalle Direzioni ed Uffici interessati ove intesi in modo contrario ai motivi di ricorso, ivi compresa la nota prot. n. 185155 del 11/05/2021 della Direzione Patrimonio; 4) nonché ogni altro atto e/o provvedimento, comunque presupposto connesso e/o consequenziale; 5) e con espressa riserva di far valere ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo, la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla YA OD per l'illegittimità del provvedimento di revoca contestato col presente ricorso.
Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:
avverso il silenzio-inadempimento mantenuto sulla richiesta di riavvio del procedimento, formulata con PEC del 20 marzo 2025 rimasta priva di riscontro, con la conseguente condanna, all'esito della valutazione sull'illegittimità del silenzio inadempimento suddetto, dell'obbligo del Comune e di RFI di procedere all'adozione del provvedimento nel termine di 30 giorni nonché, ove occorra per l'annullamento della nota interlocutoria del Comune di Catania, Direzione SUAP, comunicata a mezzo del 2 maggio 2025, numero 205766.
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:
1) avverso il silenzio-inadempimento mantenuto sulla richiesta di riavvio in prosecuzione del procedimento di cui alla PEC del 20 marzo 2025, con la conseguente condanna, all’esito della valutazione sull’illegittimità del silenzio inadempimento suddetto, dell’obbligo del Comune e di RFI di procedere all’adozione del provvedimento nel termine di 30 giorni, anche in riferimento alla nota della Direzione SUAP del Comune di Catania, del 16 maggio 2025 prot. n. 23063, del 18.6.2025, del 4.7.2025 e del 7.7.2025, nonché ove occorra per l’annullamento delle predette note interlocutorie;
2) ove occorra e per quanto di interesse, da valere anche quale ricorso per motivi aggiunti collegato al ricorso introduttivo avverso i seguenti provvedimenti:
- nota SUAP del 16.5.2025, con cui diversamente dall’espressa qualificazione della richiesta (riavvio in prosecuzione del procedimento), il SUAP ha preteso di qualificare l’istanza dell’8.5.202 quale nuova istanza di suolo pubblico;
- nota SUAP del 18.6.2025, con cui diversamente dall’espressa qualificazione della richiesta (riavvio in prosecuzione del procedimento), il SUAP ha preteso di ribadire che l’istanza dell’8.5.2025 della ricorrente deve intendersi quale “istanza ex novo di concessione di suolo pubblico”;
- nota SUAP del 4.7.2025 con cui diversamente dall’espressa qualificazione della richiesta (riavvio in prosecuzione del procedimento) il SUAP ha ribadito che “trattasi di nuovo procedimento e non della prosecuzione dell’iter riferito alla pratica del 29.1.2020 prot. n. 35933 che si è concluso con provvedimento di rigetto istanza n 6/2024 del 4.12.2024” (si tratta esattamente del provvedimento di arresto impugnato col ricorso introduttivo);
- nota SUAP del 7.7.2025 di convocazione della conferenza di servizi, laddove diversamente dall’espressa qualificazione della richiesta (riavvio in prosecuzione del procedimento) debba intendersi riferita ad una nuova istanza.
Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti:
- avverso il provvedimento del Comune di Catania del 14 dicembre 2025, comunicato il 16 dicembre 2025, numero A06ATTPROD/967, con cui è stata rigettata la richiesta di suolo pubblico per l’installazione di un chiosco bibite sito in Catania, Via Alcide De Gaspari;
- ove occorra e per quanto di interesse:
- il verbale della conferenza dei servizi del 18 luglio 2025;
- il verbale della conferenza dei servizi del 7 agosto 2025;
- la nota/parere di RFI del 22 luglio 2025 assunta al protocollo del Comune di Catania al numero 335093;
- la nota RFI del 7 agosto 2025 numero UA7/8/2025;
- il verbale della conferenza dei servizi del 8 agosto 2025;
- la nota del 12 agosto 2025 numero 366277 di protocollo;
- il verbale della conferenza dei servizi del 16 settembre 2025;
- la nota del 16 settembre 2025 numero 411096 di protocollo;
- la nota/parere di RFI del 16 settembre 2025 assunta al protocollo del Comune di Catania col numero 411666;
- il preavviso di diniego del 10 ottobre 2025 numero 454806 di protocollo;
- la nota della Direzione Patrimonio del Comune di Catania del 4 dicembre 2025 numero 554504;
- la nota del SUAP del 23 gennaio 2026 numero 36404 di rigetto dell’istanza di revoca in autotutela;
- nonché ogni altro atto e/o provvedimento, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;
- e con espressa riserva di far valere ai sensi dell’articolo 30 del c.p.a., la condanna del Comune al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla YA OD per l’illegittimità del provvedimento di rigetto contestato col presente ricorso per motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa AL RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Premesso che:
- con il primo ricorso per motivi aggiunti la parte ricorrente ha agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Catania sull’istanza formulata con PEC del 20 marzo 2025, rimasta priva di riscontro, anche in riferimento alla nota interlocutoria della Direzione SUAP del 2 maggio 2025, n. 205766, nonché, ove occorra, per l'annullamento di detta nota;
-con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha, altresì, agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento mantenuto sulla richiesta di riavvio in prosecuzione del procedimento di cui alla PEC del 20 marzo 2025, con la conseguente condanna dell’obbligo di procedere all’adozione del provvedimento nel termine di 30 giorni, anche in riferimento alla note della Direzione SUAP del 16 maggio 2025 n. 23063, del 18.6.2025, del 4.7.2025 e del 7.7.2025, nonché ove occorra per l’annullamento delle predette note interlocutorie;
Considerato che:
- nelle more della trattazione in camera di consiglio dei primi e secondi motivi aggiunti ex art. 117 c.p.a, il Comune di Catania ha adottato il provvedimento n. A06ATTPROD/967 del 14 dicembre 2025, comunicato il 16 dicembre 2025, con cui ha rigettato la richiesta di suolo pubblico per l’installazione del chiosco avanzata dalla ricorrente con l’istanza formulata con PEC del 20 marzo 2025 e avverso il quale è stato proposto il terzo ricorso per motivi aggiunti, per la trattazione del quale è stata fissata l’udienza pubblica del 27 maggio 2026;
-alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, parte ricorrente ha, pertanto, dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse rispetto all’accertamento del silenzio-assenso, di cui al primo ed al secondo dei motivi aggiunti, atteso che a seguito dell’adozione del richiamato provvedimento di rigetto è venuta meno l’inerzia lamentata.
Ritenuto che:
- il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, secondo quanto dichiarato dalla parte ricorrente;
- sul punto, occorre richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l'adozione da parte dell'Amministrazione di un qualsivoglia provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato (anche non satisfattivo dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato), interrompe l'inerzia della P.A. e rende il ricorso avverso il silenzio (inammissibile, per carenza originaria d'interesse ad agire, se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso medesimo, ovvero) improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse ad agire, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 20 dicembre 2023, n. 7058; cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30 luglio 2024, n. 2751), come nel caso in esame;
- di differire la liquidazione delle spese alla sentenza che definisce l’intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibili i primi e i secondi motivi aggiunti.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR NT, Presidente
AL RA, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| AL RA | OR NT |
IL SEGRETARIO