Art. 2.
Le aliquote di imposta previste nel precedente articolo si applicano dall'11 luglio 1974, secondo i criteri stabiliti, per l'applicazione delle nuove tariffe dell'energia elettrica, dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 34/1974 del 6 luglio 1974 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1974, n. 181.
Il regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 40 , convertito nella legge 7 aprile 1941, n. 260 , concernente limitazioni a tempo indeterminato del diritto di rivalsa, da parte dei fabbricanti, per l'imposta di consumo della energia-luce, non si applica ai consumi di energia elettrica per gli usi di cui al punto 1) del precedente articolo.
Le aliquote di imposta previste nel precedente articolo si applicano dall'11 luglio 1974, secondo i criteri stabiliti, per l'applicazione delle nuove tariffe dell'energia elettrica, dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 34/1974 del 6 luglio 1974 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 1974, n. 181.
Il regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 40 , convertito nella legge 7 aprile 1941, n. 260 , concernente limitazioni a tempo indeterminato del diritto di rivalsa, da parte dei fabbricanti, per l'imposta di consumo della energia-luce, non si applica ai consumi di energia elettrica per gli usi di cui al punto 1) del precedente articolo.