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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati: dr. Chiara Ilaria Bitozzi - Presidente rel. -
dr. Barbara De Munari
- Giudice -
dr. Federica Di Paolo Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 1084/2025 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il
04.02.2025
da
Parte 1
e
Parte 2
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 04.03.2025
"Nel merito:
21,00 quando li riaccompagnerà dalla madre.
Vacanze Natalizie: i figli trascorreranno con il padre metà del periodo di vacanza e alterneranno con l'uno e con l'altro genitore sia i giorni del 24 e 25 dicembre - in modo che, ad anni alterni, stiano con la Madre la Vigilia e con il Padre il giorno di
Natale e l'anno successivo viceversa - sia il periodo che va dal 26 dicembre al 31 dicembre che quello dal 1 gennaio al 6 gennaio.
Vacanze pasquali: i figli alterneranno con l'uno e con l'altro genitore il giorno di
Pasqua e di Pasquetta in modo che, ad anni alterni, stiano con la madre il giorno di
Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta e l'anno successivo viceversa;
Vacanze estive: 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, con obbligo dei genitori di comunicare i rispettivi periodi di ferie entro la fine del mese di maggio. Sono fatti salvi diversi accordi presi congiuntamente, di volta in volta dai genitori, e fatti sempre salvi gli interessi e le esigenze dei figli.
Ponti scolastici: alternati e da concordare con congruo preavviso tra i genitori.
-5 Disporre a carico del padre il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo di mantenimento dei figli la somma complessiva di € 600,00
(seicento/00), rivalutabile secondo gli indici Istat/FOI, oltre alla corresponsione della quota del 50% delle spese straordinarie in conformità al protocollo del Tribunale di
Padova depositato in data 17/01/2017; le spese straordinarie devono essere documentate, ove sia possibile, dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota parte di spettanza dell'altro genitore con scadenza mensile. Resta inteso che l'assegno per il nucleo familiare spetterà alla madre affidataria dei figli come previsto dalla legge 153 del 1988.
-6 Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti, essendo dotati ciascuno di un reddito derivante da attività lavorativa propria e di non aver dunque alcuna reciproca pretesa a titolo di concorso nel proprio mantenimento;
dichiarare, inoltre che le parti hanno regolato ogni rapporto economico/patrimoniale sorto in costanza di matrimonio e che nulla deve più l'uno nei confronti dell'altro.
7 - Disporre che i coniugi potranno esercitare separatamente la potestà genitoriale per quanto riguarda le questioni di amministrazione ordinaria, mentre le questioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute, come ogni altra di straordinaria amministrazione, verranno assunte dai genitori di comune accordo nell'interesse dei minori.
8 - I genitori si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio, del passaporto, nonché per l'iscrizione dei figli minori nel passaporto di entrambi."
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione
Presentando la fattispecie in esame elementi di estraneità, va preliminarmente accertata d'ufficio la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e la legge applicabile.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di divorzio secondo il Regolamento (UE) n. 1111 del Consiglio del 25/06/2019, applicabile a tutti i procedimenti iscritti a ruolo in data successiva al 1 agosto 2022, che deve ritenersi applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'articolo 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli 3-5 del
Regolamento stesso.
Nel caso concreto in esame, la giurisdizione italiana deve essere affermata in relazione alla domanda di divorzio ai sensi dell'art. art. 3, lett. a) del Reg. UE 1111/2019, trovandosi in Italia la residenza abituale dei coniugi.
Relativamente alle domande sulla responsabilità genitoriale, che comprendono il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario,
l'articolo 7 del Reg. UE n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Nel caso in esame, i figli della coppia risiedono in Italia, cosicché ai sensi del citato art. 7 va affermata la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative all'affidamento e all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario.
Con riferimento all'ulteriore domanda relativa all'obbligo di contribuzione al mantenimento in favore dei figli, trova applicazione il regolamento (CE) n. 4/2009 del
Consiglio, del 18.12.2008, "relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari", applicabile dal 18.06.2011. Anche questo Regolamento trova applicazione a prescindere dalla nazionalità europea delle parti ed alle norme sulla giurisdizione previste dal diritto interno e individua quali criteri generali di competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 3, lett. a) e b), la residenza abituale del convenuto e quella del creditore della prestazione alimentare, e, ai sensi dell'art. 3, lett.
c) e d), quello del giudice competente a conoscere dell'azione principale relativa allo stato delle persone o alla responsabilità genitoriale, qualora la domanda relativa ad un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione.
Nella fattispecie in esame opera il criterio b) in quanto i figli, creditori della prestazione alimentare, risiedono in Italia.
Ne consegue che sussiste la giurisdizione italiana su tutte le domande proposte nel ricorso.
Passando alla normativa sostanziale applicabile alla fattispecie, è necessario distinguere le varie domande.
In primo luogo, la legge applicabile al divorzio va individuata applicando il
Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale" (c.d. Roma III), in vigore anche in Italia, in quanto il nostro
Paese ha partecipato alla cooperazione rafforzata in questo settore.
Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento Roma III, in mancanza di una valida electio iuris (scelta concorde delle parti sulla legge applicabile), il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Nel caso in esame, il criterio da applicarsi è quello di cui alla lettera a), in quanto al momento dell'introduzione del giudizio i coniugi risiedono abitualmente nel territorio italiano.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile alla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli (comprendente diritti e doveri di cui è investito il genitore e, in particolare il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita), va rilevato che, fermo il disposto dell'art 36 della L. 218/95 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art 36 cit., ma dell'art 42 L. 218/95, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5.10.61, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione di minori, resa esecutiva in Italia con L 24.10.80 n 742 (si veda Cass. Sez. Un 9.01.01 n. 1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del 19/10/1996, che all'articolo 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Ne consegue che nel caso concreto, essendo i minori residenti in Italia, trova senz'altro applicazione la legge Italiana.
Da ultimo, in ordine alla domanda di contributo al mantenimento dei minori, viene in considerazione l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 4/2019, a norma del quale "la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23/11/2007, relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento."
Questo protocollo è stato ratificato dall'Unione europea l'8.04.2010 che ne ha stabilito l'applicazione nell'Unione a decorrere dal 18.06.11.
L'articolo 3 del Protocollo, che detta le norme generali sulla legge applicabile, prevede che, in mancanza di una specifica designazione ad opera delle parti, le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, mentre l'art. 4 rinvia alla legge del foro, qualora il creditore non possa ottenere gli alimenti dal debitore ai sensi della legge indicata all'art. 3 o, comunque, abbia scelto quale giudice competente quello dello Stato dove il debitore ha la residenza abituale.
Nel caso in esame, ricorre il criterio della residenza abituale del creditore dell'obbligazione alimentare che va, quindi, individuata nella legge italiana.
Ciò premesso, la domanda proposta dalle parti va accolta.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che con sentenza n. 49/2024 del
Tribunale di Padova del 10.01.2024 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi.
Sussistono, dunque, tutti i presupposti per la pronunzia di scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi, ai sensi degli articoli 1 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni, essendo anche trascorso il termine di legge dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che vi sia stata riconciliazione.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La domanda, inoltre, indica compiutamente le condizioni inerenti al regime di affidamento e mantenimento dei figli Per 1 Per 2 nati dalla loro unione, nonché al regolamento dei reciproci interessi.
Poiché non sussistono profili di illegittimità e le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse dei figli, nonché congrue rispetto alle condizioni economiche dei coniugi, va preso atto dell'accordo e va statuito in conformità quanto ai punti nn.
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di cui in premessa, con le conseguenti annotazioni di legge.
Quanto agli altri accordi enunciati ai punti nn. 5 (limitatamente all'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare) e 8, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, seppur a regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, essi non richiedono alcun provvedimento ulteriore da parte del Tribunale per produrre effetti.
Si ritiene infine che nulla vada disposto sulle spese di lite, attesa la natura e l'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27.12.2005 da Pt 1
[…] e Parte 2 trascritto nel registro atti di matrimonio al n. 40, parte II, serie C, dell'anno 2016 del Comune di AM (PD);
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. prende atto dei punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotti;
4. nulla sulle spese.
Padova, il 7.03.25
Il Presidente
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 27.12.2005 presso il Consolato Generale del Regno del Marocco a Bologna;
matrimonio successivamente trascritto nel Comune di AM (PD): Atto di matrimonio Anno 2016 Parte 2 Serie C Atto n. 40;
2 Ordinare al Comune di AM (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3- Affidare i figli congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre a AM (PD) in via Puccini n. 2 int. 4;
4- Stabilire che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diverso accordo tra le parti, ad week end alternati dalle ore 13:30 del sabato, quando li andrà a prendere a scuola o presso la casa della madre, fino alle ore 21:00 della domenica quando li riaccompagnerà dalla madre.