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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Di Castrovillari
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 381 / 2019 R.G
Udienza del 18/03/2025.
Sono presenti: l'Avv. MORTATI ROSITA per l'attrice la quale reitera la richiesta di rinvio della causa al fine di consentire la demolizione dei manufatti abusivi;
l'Avv. DE BIASE
ANTONIO per il convenuto il quale tenuto conto del lasso di tempo intercorso dall'introduzione del giudizio chiede il rigetto dell'azione attesa l'impossibilità giuridica di divisione degli immobili abusivi. L'Avv. Mortati si riserva di depositare l'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 381/2019 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa in virtù di procura in Parte_1 CodiceFiscale_1 atti dall'Avv. Mortati Rosita
ATTORE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti dall'Avv. De Biase Antonio
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio al fine di ottenere, a seguito della cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con , la divisione dei seguenti beni immobili, Controparte_1
siti in San Lorenzo del Vallo, acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio:
- terreno distinto in Catasto Terreni al Fg. 4, P.lla 667;
- fabbricato distinto in Catasto Urbano Fg. 4, P.lla 668, sub 1.
Il convenuto, rimasto inizialmente contumace, si è costituito in giudizio successivamente al deposito dell'elaborato peritale da parte del c.t.u., associandosi alla domanda di divisione.
L'istruttoria è stata esperita mediante esame della produzione documentale ed espletamento di c.t.u.
Il Tribunale osserva: il c.t.u. nel descrivere i beni oggetto di divisione ha dedotto:
- che sul terreno distinto in Catasto Terreni al Fg. 4, P.lla 667 sono presenti un fabbricato adibito a deposito e uno adibito a ricovero di animali, privi di titoli abilitativi edilizi;
- che il fabbricato distinto in Catasto Urbano Fg. 4 P.lla 668 sub 1, realizzato in base alla concessione edilizia n. 34 del 22/10/2004 del Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) presenta difformità rispetto al titolo edilizio e ai dati urbanistici e catastali per la presenza di un porticato con struttura portante in c.a., realizzato in assenza di titoli abilitativi e per una diversa distribuzione degli spazi interni e variazione di alcune aperture nelle strutture portanti.
Sul punto occorre rilevare che non può provvedersi allo scioglimento della comunione della proprietà dei predetti beni atteso che: - per la divisione del terreno si imponeva, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 47 del 1985, nonché dell'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica, non prodotto da alcuna delle parti e che la divisione del bene è ad ogni modo preclusa ex artt. 17 comma 1, della l. n. 47 del 1985 e 46 del d.P.R. n. 380 del
2001, trattandosi del terreno sul quale sono stati realizzati gli immobili abusivi (arg. ex Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21083 del 04/07/2022);
- che la divisione del fabbricato è preclusa dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 stante la realizzazione di parte di esso (porticato con struttura portante in c.a.) in assenza di concessione edilizia o atti ad essa equipollenti oltre che dall' art. 29 comma 1 bis l.52/85 a causa della difformità dello stato di fatto rispetto ai dati urbanistici e catastali.
Deve, infatti, ritenersi che quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non possa disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale (cfr.
Cass. Civ. Sezioni Unite n. 25021 del 07/10/2019).
Ne deriva l'impossibilità di provvedere alla divisione dei predetti beni, con conseguente rigetto della domanda di divisione.
L'interesse comune delle parti allo scioglimento della comunione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.381/2019 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in data 18/3/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
Sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 381 / 2019 R.G
Udienza del 18/03/2025.
Sono presenti: l'Avv. MORTATI ROSITA per l'attrice la quale reitera la richiesta di rinvio della causa al fine di consentire la demolizione dei manufatti abusivi;
l'Avv. DE BIASE
ANTONIO per il convenuto il quale tenuto conto del lasso di tempo intercorso dall'introduzione del giudizio chiede il rigetto dell'azione attesa l'impossibilità giuridica di divisione degli immobili abusivi. L'Avv. Mortati si riserva di depositare l'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
LA GIUDICE ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
All'esito della discussione e della camera di consiglio la Giudice in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 381/2019 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa in virtù di procura in Parte_1 CodiceFiscale_1 atti dall'Avv. Mortati Rosita
ATTORE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso in virtù di Controparte_1 CodiceFiscale_2 procura in atti dall'Avv. De Biase Antonio
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha agito in giudizio al fine di ottenere, a seguito della cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto con , la divisione dei seguenti beni immobili, Controparte_1
siti in San Lorenzo del Vallo, acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio:
- terreno distinto in Catasto Terreni al Fg. 4, P.lla 667;
- fabbricato distinto in Catasto Urbano Fg. 4, P.lla 668, sub 1.
Il convenuto, rimasto inizialmente contumace, si è costituito in giudizio successivamente al deposito dell'elaborato peritale da parte del c.t.u., associandosi alla domanda di divisione.
L'istruttoria è stata esperita mediante esame della produzione documentale ed espletamento di c.t.u.
Il Tribunale osserva: il c.t.u. nel descrivere i beni oggetto di divisione ha dedotto:
- che sul terreno distinto in Catasto Terreni al Fg. 4, P.lla 667 sono presenti un fabbricato adibito a deposito e uno adibito a ricovero di animali, privi di titoli abilitativi edilizi;
- che il fabbricato distinto in Catasto Urbano Fg. 4 P.lla 668 sub 1, realizzato in base alla concessione edilizia n. 34 del 22/10/2004 del Comune di San Lorenzo del Vallo (CS) presenta difformità rispetto al titolo edilizio e ai dati urbanistici e catastali per la presenza di un porticato con struttura portante in c.a., realizzato in assenza di titoli abilitativi e per una diversa distribuzione degli spazi interni e variazione di alcune aperture nelle strutture portanti.
Sul punto occorre rilevare che non può provvedersi allo scioglimento della comunione della proprietà dei predetti beni atteso che: - per la divisione del terreno si imponeva, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 47 del 1985, nonché dell'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica, non prodotto da alcuna delle parti e che la divisione del bene è ad ogni modo preclusa ex artt. 17 comma 1, della l. n. 47 del 1985 e 46 del d.P.R. n. 380 del
2001, trattandosi del terreno sul quale sono stati realizzati gli immobili abusivi (arg. ex Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21083 del 04/07/2022);
- che la divisione del fabbricato è preclusa dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 stante la realizzazione di parte di esso (porticato con struttura portante in c.a.) in assenza di concessione edilizia o atti ad essa equipollenti oltre che dall' art. 29 comma 1 bis l.52/85 a causa della difformità dello stato di fatto rispetto ai dati urbanistici e catastali.
Deve, infatti, ritenersi che quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione, il giudice non possa disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale (cfr.
Cass. Civ. Sezioni Unite n. 25021 del 07/10/2019).
Ne deriva l'impossibilità di provvedere alla divisione dei predetti beni, con conseguente rigetto della domanda di divisione.
L'interesse comune delle parti allo scioglimento della comunione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.381/2019 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in data 18/3/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso