Articolo 6 della Legge 11 febbraio 1970, n. 27
Articolo 5
Versione
8 marzo 1970
Art. 6.
L'onere derivante dalla presente legge e' valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 5.450 milioni per l'anno 1970, ed in lire 32.606 milioni per l'anno 1971 e per gli anni successivi, e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 509 milioni per l'anno 1970 ed in lire 3.040 milioni per l'anno 1971 e per gli anni successivi.
All'onere per l'anno 1970, valutato in lire 5.450 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 509 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 325 e n. 355, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 marzo 1970
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