Art. 6.
L'onere derivante dalla presente legge e' valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 5.450 milioni per l'anno 1970, ed in lire 32.606 milioni per l'anno 1971 e per gli anni successivi, e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 509 milioni per l'anno 1970 ed in lire 3.040 milioni per l'anno 1971 e per gli anni successivi.
All'onere per l'anno 1970, valutato in lire 5.450 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 509 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 325 e n. 355, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
L'onere derivante dalla presente legge e' valutato, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 5.450 milioni per l'anno 1970, ed in lire 32.606 milioni per l'anno 1971 e per gli anni successivi, e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 509 milioni per l'anno 1970 ed in lire 3.040 milioni per l'anno 1971 e per gli anni successivi.
All'onere per l'anno 1970, valutato in lire 5.450 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 509 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 325 e n. 355, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.