Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
Art. 231.
Nel caso di riconoscimento di minori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino affiliati od affidati a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431 , il tribunale per i minorenni decide in ordine all'affidamento, tenendo conto dell'interesse morale e materiale del minore.
Nel caso di riconoscimento di minori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino affiliati od affidati a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431 , il tribunale per i minorenni decide in ordine all'affidamento, tenendo conto dell'interesse morale e materiale del minore.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1979, n. 2545Provvedimento: La disposizione transitoria dell'art 231 della legge n 151 del 1975 non comporta che il riconoscimento del figlio da parte del genitore naturale determini automaticamente il venir meno dei pregressi provvedimenti di affidamento del minore a norma della legge 5 giugno 1967 n 431, ma attribuisce al tribunale dei minorenni il potere di riesaminare il provvedimento di affidamento, tenendo conto dello effettivo e prevalente interesse morale e materiale del minore.*Leggi di più...
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