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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/07/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 808/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 808/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
+ 1 CP_1
RESISTENTI
Oggi 2 luglio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. QUATTROCOLO VALENTINA in sost. avv. DELL'AQUILA ALESSANDRO per parte ricorrente , che si riporta anche alle note di deduzione depositate in Parte_1 atti.
Nonché, per parte resistente , l'avv. CASCIO ESTER. CP_1
Per parte resistente l'avv. STAINE ROSSELLA Controparte_2 in sost. avv. STERNINI LORENZO.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5 N. R.G. 808/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 808/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. DELL'AQUILA ALESSANDRO
PARTE RICORRENTE contro
CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO ESTER
Controparte_3
Rappresentata e difesa dall'Avv. STERNINI LORENZO
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: preavviso di fermo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 5 1- Il preavviso di fermo oggetto di opposizione si riferisce ad omissioni contributive
IVS per gli anni 2013, 2014, 2022 e 2015, omissioni accertate con due avvisi di addebito, atti presupposti del preavviso medesimo, nonché al mancato versamento di una imposta di registro, già oggetto di cartella di pagamento.
Parte ricorrente, dopo aver precisato che la presente opposizione è limitata ad uno soltanto dei due Avvisi di Addebito di competenza (il n. 436 2019 CP_1
0002104801 000), nel merito, rileva la infondatezza della pretesa, eccependo la prescrizione delle somme oggetto di azione esecutiva e la mancata notifica degli atti presupposti.
Si costituiva eccependo l'infondatezza delle Controparte_3
doglianze formali e legate alla procedura di sua competenza.
Si costituiva , contestando i motivi di doglianza della parte ricorrente. CP_1
2- Nel merito, allora, l'esame dovrà incentrarsi solo sull'Avviso di addebito sopra indicato, che risulta correttamente notificato via PEC (cfr., doc 4, fasc. ), CP_1
all'indirizzo indicato nella visura camerale della società (cfr., doc. 3, fasc. ). CP_1
Sul punto, resta irrilevante che l'indirizzo istituzionale di provenienza non fosse all'epoca compreso nei pubblici elenchi, in quanto non vi sono dubbi circa la provenienza dell'atto, con assenza di qualsiasi profilo circa la lesione del diritto di difesa (cfr., tra le tante Corte appello Milano, sez. lav., 02/10/2023, n. 783: «La notificazione effettuata a mezzo PEC da un organismo pubblico utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, se la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto: infatti la regola, di cui all' art.
3-bis, comma 1, l. n. 53 del
1994 , detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della p.a., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all' art.
6-ter d.lg. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale
è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, soggetto passivo a cui è
pagina 3 di 5 associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente»), lesione peraltro non allegata in modo specifico.
Ne deriva, considerando l'assenza di una impugnativa tempestiva da parte del ricorrente, l'inammissibilità e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione anteriori alla notifica e di quelle formali e procedurali riferibili alla presenza dell'atto presupposto.
3- Inoltre, non risulta maturata alcuna prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, in quanto, quest'ultima si è perfezionata nel dicembre 2019, con la conseguenza che, anche volendo solo considerare la notifica del preavviso di fermo del marzo 2025, non risultano decorsi cinque anni, tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione in materia contributiva durante l'emergenza pandemica negli anni 2020 e 2021.
Peraltro, il contribuente, medio tempore, ha anche fatto, nel giugno 2023, richiesta di definizione agevolata, come risulta dalla documentazione prodotta da
(cfr., doc. 4 e 5, fasc. ), condotta che rileva ai Controparte_3 CP_4
fini interruttivi della prescrizione.
La documentazione attiene al deposito telematico dell'istanza, con la conseguenza che si presenta, in difetto di specifiche allegazioni contrarie, pienamente probante.
Alla luce di quanto argomentato, il preavviso di fermo impugnato deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
A) Respinge il ricorso;
pagina 4 di 5 B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per ciascuna parte resistente, in euro 3.100,00 oltre accessori se dovuti.
Bologna il 02/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 808/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
+ 1 CP_1
RESISTENTI
Oggi 2 luglio 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. QUATTROCOLO VALENTINA in sost. avv. DELL'AQUILA ALESSANDRO per parte ricorrente , che si riporta anche alle note di deduzione depositate in Parte_1 atti.
Nonché, per parte resistente , l'avv. CASCIO ESTER. CP_1
Per parte resistente l'avv. STAINE ROSSELLA Controparte_2 in sost. avv. STERNINI LORENZO.
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 5 N. R.G. 808/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 808/2025 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. DELL'AQUILA ALESSANDRO
PARTE RICORRENTE contro
CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO ESTER
Controparte_3
Rappresentata e difesa dall'Avv. STERNINI LORENZO
PARTI RESISTENTI
Avente ad oggetto: preavviso di fermo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 2 di 5 1- Il preavviso di fermo oggetto di opposizione si riferisce ad omissioni contributive
IVS per gli anni 2013, 2014, 2022 e 2015, omissioni accertate con due avvisi di addebito, atti presupposti del preavviso medesimo, nonché al mancato versamento di una imposta di registro, già oggetto di cartella di pagamento.
Parte ricorrente, dopo aver precisato che la presente opposizione è limitata ad uno soltanto dei due Avvisi di Addebito di competenza (il n. 436 2019 CP_1
0002104801 000), nel merito, rileva la infondatezza della pretesa, eccependo la prescrizione delle somme oggetto di azione esecutiva e la mancata notifica degli atti presupposti.
Si costituiva eccependo l'infondatezza delle Controparte_3
doglianze formali e legate alla procedura di sua competenza.
Si costituiva , contestando i motivi di doglianza della parte ricorrente. CP_1
2- Nel merito, allora, l'esame dovrà incentrarsi solo sull'Avviso di addebito sopra indicato, che risulta correttamente notificato via PEC (cfr., doc 4, fasc. ), CP_1
all'indirizzo indicato nella visura camerale della società (cfr., doc. 3, fasc. ). CP_1
Sul punto, resta irrilevante che l'indirizzo istituzionale di provenienza non fosse all'epoca compreso nei pubblici elenchi, in quanto non vi sono dubbi circa la provenienza dell'atto, con assenza di qualsiasi profilo circa la lesione del diritto di difesa (cfr., tra le tante Corte appello Milano, sez. lav., 02/10/2023, n. 783: «La notificazione effettuata a mezzo PEC da un organismo pubblico utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, se la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto: infatti la regola, di cui all' art.
3-bis, comma 1, l. n. 53 del
1994 , detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della p.a., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all' art.
6-ter d.lg. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale
è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, soggetto passivo a cui è
pagina 3 di 5 associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente»), lesione peraltro non allegata in modo specifico.
Ne deriva, considerando l'assenza di una impugnativa tempestiva da parte del ricorrente, l'inammissibilità e l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione anteriori alla notifica e di quelle formali e procedurali riferibili alla presenza dell'atto presupposto.
3- Inoltre, non risulta maturata alcuna prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito, in quanto, quest'ultima si è perfezionata nel dicembre 2019, con la conseguenza che, anche volendo solo considerare la notifica del preavviso di fermo del marzo 2025, non risultano decorsi cinque anni, tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione in materia contributiva durante l'emergenza pandemica negli anni 2020 e 2021.
Peraltro, il contribuente, medio tempore, ha anche fatto, nel giugno 2023, richiesta di definizione agevolata, come risulta dalla documentazione prodotta da
(cfr., doc. 4 e 5, fasc. ), condotta che rileva ai Controparte_3 CP_4
fini interruttivi della prescrizione.
La documentazione attiene al deposito telematico dell'istanza, con la conseguenza che si presenta, in difetto di specifiche allegazioni contrarie, pienamente probante.
Alla luce di quanto argomentato, il preavviso di fermo impugnato deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
A) Respinge il ricorso;
pagina 4 di 5 B) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, per ciascuna parte resistente, in euro 3.100,00 oltre accessori se dovuti.
Bologna il 02/07/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 5 di 5