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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4120 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Donata D'Agostino, ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5681 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a Mrizigue (MAROCCO) il [...], in [...] e nella qua- Parte_1 lità di genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
, nato a [...] il [...], elettivamente domi-
[...] C.F._1 ciliata presso lo studio dell'Avv. RIZZO GIOVANNI, che la rappresenta e difende per man- dato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Diritti della personalità (anche della persona giuridica).
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/05/2025 , in proprio e nella qualità Parte_1 di genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore disabile Per_1
nato a [...] il [...], ha chiesto di ordinare, anche in via provvisoria
[...] ed urgente, al Comune di la cessazione della condotta discriminatoria posta in CP_1 essere attraverso la mancata attuazione in favore del figlio dei servizi assistenziali previsti dal Piano Personalizzato ex art. 14 della legge 328/2000 approvato in data 26/09/2024
(Doc. 1) ed, in particolare, l'attivazione del Sevizio Educativo Didattico (SED) per “attività interne ed esterne: quattro ore settimanali”.
Con decreto del 13/05/2025 il Tribunale ha ordinato al convenuto Controparte_2 [.
, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata cessazione della condotta discriminatoria posta in essere e la conseguente attivazione in favore del disabile Per_1 dei servizi assistenziali previsti dal Piano Personalizzato, fissando per la trattazio-
[...] ne l'udienza del 15/10/2025, sia per il giudizio di merito, sia per la conferma, la modifica o la revoca del presente decreto inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies cod. proc. civ.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con note in sostituzione di udienza depositate in data 15/10/2025, parte ricorrente - fa- cendo presente che, solo dopo la notifica del decreto cautelare inaudita altera parte l'amministrazione resistente ha attivato in data 15/09/2025 il servizio de quo - chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo però sulla condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale nonché alle spese del giu- dizio.
***
Orbene, essendovi prova dell'avvenuta erogazione dei servizi assistenziali nella misura conforme a quanto indicato nella domanda proposta nel giudizio deve ritenersi cessato il comportamento discriminatorio lamentato e cessata la materia del contendere.
Infondata appare la richiesta formulata da parte ricorrente di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore a seguito della condotta discriminatoria posta in essere dall'Amministrazione resistente, rilevando a tal fine la carenza in atti della prova del danno reclamato (che, peraltro, non può considerarsi in re ipsa dal momento che anche laddove si alleghi la lesione di diritti inviolabili della persona, il danno non patrimoniale si configura quale “danno-conseguenza” derivante dall'effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela e non quale mero “danno-evento”, in cui il ristoro consegue in modo automatico alla violazione;
Cons. Stato, VI, 30.4.2013, n. 2373).
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico del che ha dato causa alla controversia, Controparte_1 il quale deve essere condannato a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liqui- dano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia del Controparte_1 dichiara la cessazione della materia del contendere;
dichiara infondata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale;
- 2 - condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare Controparte_1 alla ricorrente, in proprio e n.q., le spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, lì 22/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Giudice Dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combi- nato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Donata D'Agostino, ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5681 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
, nata a Mrizigue (MAROCCO) il [...], in [...] e nella qua- Parte_1 lità di genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
, nato a [...] il [...], elettivamente domi-
[...] C.F._1 ciliata presso lo studio dell'Avv. RIZZO GIOVANNI, che la rappresenta e difende per man- dato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Diritti della personalità (anche della persona giuridica).
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 16/10/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/05/2025 , in proprio e nella qualità Parte_1 di genitore ed esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore disabile Per_1
nato a [...] il [...], ha chiesto di ordinare, anche in via provvisoria
[...] ed urgente, al Comune di la cessazione della condotta discriminatoria posta in CP_1 essere attraverso la mancata attuazione in favore del figlio dei servizi assistenziali previsti dal Piano Personalizzato ex art. 14 della legge 328/2000 approvato in data 26/09/2024
(Doc. 1) ed, in particolare, l'attivazione del Sevizio Educativo Didattico (SED) per “attività interne ed esterne: quattro ore settimanali”.
Con decreto del 13/05/2025 il Tribunale ha ordinato al convenuto Controparte_2 [.
, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata cessazione della condotta discriminatoria posta in essere e la conseguente attivazione in favore del disabile Per_1 dei servizi assistenziali previsti dal Piano Personalizzato, fissando per la trattazio-
[...] ne l'udienza del 15/10/2025, sia per il giudizio di merito, sia per la conferma, la modifica o la revoca del presente decreto inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies cod. proc. civ.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con note in sostituzione di udienza depositate in data 15/10/2025, parte ricorrente - fa- cendo presente che, solo dopo la notifica del decreto cautelare inaudita altera parte l'amministrazione resistente ha attivato in data 15/09/2025 il servizio de quo - chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, insistendo però sulla condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale nonché alle spese del giu- dizio.
***
Orbene, essendovi prova dell'avvenuta erogazione dei servizi assistenziali nella misura conforme a quanto indicato nella domanda proposta nel giudizio deve ritenersi cessato il comportamento discriminatorio lamentato e cessata la materia del contendere.
Infondata appare la richiesta formulata da parte ricorrente di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore a seguito della condotta discriminatoria posta in essere dall'Amministrazione resistente, rilevando a tal fine la carenza in atti della prova del danno reclamato (che, peraltro, non può considerarsi in re ipsa dal momento che anche laddove si alleghi la lesione di diritti inviolabili della persona, il danno non patrimoniale si configura quale “danno-conseguenza” derivante dall'effettiva lesione di specifici beni/valori oggetto di tutela e non quale mero “danno-evento”, in cui il ristoro consegue in modo automatico alla violazione;
Cons. Stato, VI, 30.4.2013, n. 2373).
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., le spese del giudizio vanno poste a carico del che ha dato causa alla controversia, Controparte_1 il quale deve essere condannato a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liqui- dano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia del Controparte_1 dichiara la cessazione della materia del contendere;
dichiara infondata la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale;
- 2 - condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare Controparte_1 alla ricorrente, in proprio e n.q., le spese del procedimento che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Palermo, lì 22/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Giudice Dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combi- nato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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