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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
RG 532-1/2024
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. Stefano Cardinali Presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere Giudice rel.
dott. Claudio Tedeschi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da in data 5.04.2025 (iscritto al n. RG Parte_1
532-1/24) per l'apertura della Liquidazione Giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA: ) con sede in Roma, via Giovanni Michelotti, n. 45, 00158
[...] P.IVA_1
Roma
rilevato che la società debitrice, ritualmente convocata non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del
D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
considerato che dall'istruttoria espletata emerge che:
- il credito vantato dal ricorrente è pari a: complessivi € 11.219,23 oltre interessi legali e rivalutazione e delle spese della procedura, oltre spese di lite pari ad € 2.660,00 e oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, in forza di sentenza n. 1514/2023 emessa dal
Tribunale Civile di Roma – sez. Lavoro – Giudice Dott. Buonassisi all'esito del giudizio n.
1596/2022, notificata unitamente al pedissequo atto di precetto in data 4.12.2023, che é rimasto infruttuoso;
- in seguito alle richieste formulate ai pubblici registri ex art. 42 CCII risultano ulteriori esposizioni debitorie presso Enti (quali AdE) a carico della Controparte_1
superiori ad Euro 100.000,00;
[...]
ritenuto, quindi, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
ritenuto che, inoltre, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato dal ricorrente in data 8.02.2024 presso la sede della società (cfr. verbale di pignoramento negativo dal quale risulta che presso la sede é stato rinvenuto il nuovo gestore, subentrato “da una ventina di giorni” il quale ha dichiarato “nel nostro negozio non ci sono beni della Controparte_1
;
[...]
dal protratto inadempimento della società debitrice all'obbligo di pagamento portato dal titolo azionato (cfr, Cass. civ., VI sez. civ. n. 9297/2019 dep il. 3.04.2019);
ritenuto, pertanto, che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA: ) con sede in Roma, via Giovanni Michelotti, n. 45, 00158 Roma P.IVA_1
e di (c.f. ) in qualità di socio illimitatamente Controparte_1 C.F._1
responsabile della suddetta società, residente in [...], 01030 VT e di (c.f. ) nq socio illimitatamente Parte_2 C.F._2
responsabile della società domiciliato in Roma Via Pietro Controparte_1 Controparte_1
Rovetti n. 41, cap 00177
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott.ssa Daniela Cavaliere
NOMINA
Curatore Avv. Vittorio Minervini;
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 5.11.2025 ore 11,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere dott. Stefano Cardinali
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. Stefano Cardinali Presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere Giudice rel.
dott. Claudio Tedeschi Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da in data 5.04.2025 (iscritto al n. RG Parte_1
532-1/24) per l'apertura della Liquidazione Giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA: ) con sede in Roma, via Giovanni Michelotti, n. 45, 00158
[...] P.IVA_1
Roma
rilevato che la società debitrice, ritualmente convocata non si è costituita e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del
D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
considerato che dall'istruttoria espletata emerge che:
- il credito vantato dal ricorrente è pari a: complessivi € 11.219,23 oltre interessi legali e rivalutazione e delle spese della procedura, oltre spese di lite pari ad € 2.660,00 e oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, in forza di sentenza n. 1514/2023 emessa dal
Tribunale Civile di Roma – sez. Lavoro – Giudice Dott. Buonassisi all'esito del giudizio n.
1596/2022, notificata unitamente al pedissequo atto di precetto in data 4.12.2023, che é rimasto infruttuoso;
- in seguito alle richieste formulate ai pubblici registri ex art. 42 CCII risultano ulteriori esposizioni debitorie presso Enti (quali AdE) a carico della Controparte_1
superiori ad Euro 100.000,00;
[...]
ritenuto, quindi, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
ritenuto che, inoltre, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato dal ricorrente in data 8.02.2024 presso la sede della società (cfr. verbale di pignoramento negativo dal quale risulta che presso la sede é stato rinvenuto il nuovo gestore, subentrato “da una ventina di giorni” il quale ha dichiarato “nel nostro negozio non ci sono beni della Controparte_1
;
[...]
dal protratto inadempimento della società debitrice all'obbligo di pagamento portato dal titolo azionato (cfr, Cass. civ., VI sez. civ. n. 9297/2019 dep il. 3.04.2019);
ritenuto, pertanto, che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA: ) con sede in Roma, via Giovanni Michelotti, n. 45, 00158 Roma P.IVA_1
e di (c.f. ) in qualità di socio illimitatamente Controparte_1 C.F._1
responsabile della suddetta società, residente in [...], 01030 VT e di (c.f. ) nq socio illimitatamente Parte_2 C.F._2
responsabile della società domiciliato in Roma Via Pietro Controparte_1 Controparte_1
Rovetti n. 41, cap 00177
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott.ssa Daniela Cavaliere
NOMINA
Curatore Avv. Vittorio Minervini;
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 5.11.2025 ore 11,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere dott. Stefano Cardinali