Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 565
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte ha ritenuto provata la rituale notifica delle cartelle esattoriali prodromiche, con procedure conformi alla giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Decadenza

    La Corte ha ritenuto non tempestivamente proposte le contestazioni relative alla decadenza, non essendo state introdotte con motivi aggiunti entro il termine decadenziale di 60 giorni successivi alla notifica delle cartelle.

  • Rigettato
    Omessa motivazione dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento non necessiti di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alle cartelle di pagamento presupposte, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Vizi formali della procura difensiva

    La Corte ha ritenuto sanati i vizi della procura difensiva a seguito dell'ottemperanza dell'Agente della riscossione all'ordinanza di regolarizzazione.

  • Rigettato
    Mancata integrazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che alcun obbligo di integrazione del contraddittorio incombesse sull'Agente della riscossione e che, in ogni caso, il contraddittorio risultava integro per economia processuale, data la prova della notifica delle cartelle.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 565
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 565
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo