CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 565/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente e Relatore
PATANE MARIO, Giudice
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2125/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249039605217000 CONTRIBUTO DI S 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190016666559000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190022305700000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli da Agenzia delle entrate riscossione cin data 14.02.2025 per il pagamento di crediti per Irpef, IVA, contributo di solidarietà e sanzioni anni 2012 ,2014 e 2016, oltre interessi, sanzioni ed aggio di riscossione.
Ne chiede l'annullamento, lamentando omessa notifica di atti prodromici, decadenza, omessa motivazione dell'intimazione, anche su interessi ed aggi.
Si è costituita DE, che eccepisce la non impugnabilità dell'intimazione di pagamento e documenta la tempestiva notifica delle due sottostanti cartelle entro i termini decadenziali. Contro deduce sui vizi di merito e conclude per la reiezione del ricorso, vinte le spese.
Con memorie illustrative, parte ricorrente lamenta la mancata integrazione del contraddittorio a cura dell'Agente della riscossione, eccepisce vizi formali della procura difensiva di DE e l'inesistenza della notifica (in quanto il messo notificatore non avrebbe dato contezza delle effettuate ricerche e dei necessari adempimenti della procedura di cui all'art. 140 c.p.c., nella relata non sarebbe evidenziata neppure l'attestazione di affissione, né la data di spedizione della raccomandata informativa, non sarebbe attestata la conformità all'originale della documentazione in atti, vi sarebbe l'utilizzo del servizio postale privato, ecc.). Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza n. 3014/25 è stato assegnato termine di trenta giorni ad DE per la regolarizzazione del mandato difensivo ex art. 182, comma 2, cpc.
DE ha ottemperato versando in atti due procure speciali e la procura all'odierno difensore, con relativa attestazione di conformità.
All'odierna udienza del 12/01/2026, nessuno era presente. La causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminata la documentazione versata in atti da DE, reputa sanati i vizi della procura conferita dal responsabile pro tempore di DE all'odierno difensore.
Osserva altresì che alcun obbligo di integrazione del contraddittorio incombeva sull'Agente della riscossione, ma semmai direttamente in capo al ricorrente ex art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992, disposizione dallo stesso trascurata.
Nella fattispecie in esame, reputa il contraddittorio comunque integro, atteso che nel caso di prova della notifica delle cartelle (cfr. infra) risulta superfluo per economia processuale il contraddittorio con gli enti impositori.
In linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezione tributaria, sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025), osserva la sezione che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973
n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Inoltre, (Corte di cassazione, ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024), ritiene che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo
50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, e in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
Ne discende che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, anche con riguardo agli accessori del credito, essendo sufficiente - come nella fattispecie - il richiamo alle cartelle di pagamento presupposte.
Risulta pertanto inammissibile il motivo relativo anche all'omessa motivazione degli interessi e dell'aggio.
Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, risulta comprovata la rituale notifica delle due prodromiche cartelle, difatti:
- la cartella esattoriale n. 29320190022305700000 è stata regolarmente notificata in data 27/09/2021, per compiuta giacenza: stante l'assenza del contribuente e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c.,
l'atto è stato depositato presso la Casa Comunale affiggendo all'albo pretorio l'avviso di deposito. Del deposito e dell'affissione è stato informato il destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. copia conforme relata di notificazione in atti);
- la cartella esattoriale n. 29320190016666559000 è stata regolarmente notificata in data 14/02/2020, per compiuta giacenza: stante l'assenza del contribuente e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c.,
l'atto è stato depositato presso la Casa Comunale affiggendo all'albo pretorio l'avviso di deposito. Del deposito e dell'affissione è stato informato il destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. copia conforme relata di notificazione in atti).
L'indirizzo utilizzato per tali notifiche, e cioè Indirizzo_1, è pro tempore coerente con le risultanze del certificato di residenza storico in atti. In sede di affissione all'albo pretorio, viene indicato il codice fiscale del contribuente, a fini di sua inequivocabile individuazione.
L'iter notificatorio appare conforme ai dettami della giurisprudenza della Cassazione (Cass. trib., sent. 14 dicembre 2018, n. 32441), cui si rinvia.
È ininfluente l'utilizzo di un istituto privato di recapito, come lamentato dal ricorrente, non trattandosi di atto giudiziario bensì amministrativo (Cass. trib., sez. 5, n. 3745/2025 e n. 29343/2022), spedito in regime di piena liberalizzazione (ossia dopo l'entrata in vigore della l. 124/2017).
Risultano inammissibili le contestazioni attoreee su asseriti vizi di notifica, che il ricorrente avrebbe dovuto introdurre con motivi aggiunti anziché con memorie illustrative (da ultimo, Cass. trib., ord. 16797/2025), essendosi il thema decidendum cristallizzato, in base all'atto introduttivo del giudizio, sull'omessa notifica
(nonostante un generico e del tutto apodittico inciso all'irrituale notifica) delle prodromiche cartelle.
Ne discende la non opponibilità di vizi afferenti alla decadenza, non tempestivamente proposti entro il termine decadenziale di 60 giorni successivi alla notifica delle cartelle, con conseguente cristallizzazionione delle sottostanti pretese tributarie.
Conclusivamente, il ricorso, siccome infondato, è da respingere e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La CGT di I grado di Catania, sez. VI, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di DE nella misura di euro
8.000,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti.
Catania, 12/01/2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Firma digitale
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente e Relatore
PATANE MARIO, Giudice
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2125/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249039605217000 CONTRIBUTO DI S 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190016666559000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190022305700000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuna delle parti è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento in epigrafe, notificatagli da Agenzia delle entrate riscossione cin data 14.02.2025 per il pagamento di crediti per Irpef, IVA, contributo di solidarietà e sanzioni anni 2012 ,2014 e 2016, oltre interessi, sanzioni ed aggio di riscossione.
Ne chiede l'annullamento, lamentando omessa notifica di atti prodromici, decadenza, omessa motivazione dell'intimazione, anche su interessi ed aggi.
Si è costituita DE, che eccepisce la non impugnabilità dell'intimazione di pagamento e documenta la tempestiva notifica delle due sottostanti cartelle entro i termini decadenziali. Contro deduce sui vizi di merito e conclude per la reiezione del ricorso, vinte le spese.
Con memorie illustrative, parte ricorrente lamenta la mancata integrazione del contraddittorio a cura dell'Agente della riscossione, eccepisce vizi formali della procura difensiva di DE e l'inesistenza della notifica (in quanto il messo notificatore non avrebbe dato contezza delle effettuate ricerche e dei necessari adempimenti della procedura di cui all'art. 140 c.p.c., nella relata non sarebbe evidenziata neppure l'attestazione di affissione, né la data di spedizione della raccomandata informativa, non sarebbe attestata la conformità all'originale della documentazione in atti, vi sarebbe l'utilizzo del servizio postale privato, ecc.). Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza n. 3014/25 è stato assegnato termine di trenta giorni ad DE per la regolarizzazione del mandato difensivo ex art. 182, comma 2, cpc.
DE ha ottemperato versando in atti due procure speciali e la procura all'odierno difensore, con relativa attestazione di conformità.
All'odierna udienza del 12/01/2026, nessuno era presente. La causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminata la documentazione versata in atti da DE, reputa sanati i vizi della procura conferita dal responsabile pro tempore di DE all'odierno difensore.
Osserva altresì che alcun obbligo di integrazione del contraddittorio incombeva sull'Agente della riscossione, ma semmai direttamente in capo al ricorrente ex art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992, disposizione dallo stesso trascurata.
Nella fattispecie in esame, reputa il contraddittorio comunque integro, atteso che nel caso di prova della notifica delle cartelle (cfr. infra) risulta superfluo per economia processuale il contraddittorio con gli enti impositori.
In linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezione tributaria, sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025), osserva la sezione che l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973
n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Inoltre, (Corte di cassazione, ordinanza n. 10692 dell'11 aprile 2024), ritiene che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificare al contribuente in base a quanto previsto dall'articolo
50, commi 2 e 3, del Dpr n. 602/1973, ha un contenuto vincolato, e in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.
Ne discende che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, anche con riguardo agli accessori del credito, essendo sufficiente - come nella fattispecie - il richiamo alle cartelle di pagamento presupposte.
Risulta pertanto inammissibile il motivo relativo anche all'omessa motivazione degli interessi e dell'aggio.
Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, risulta comprovata la rituale notifica delle due prodromiche cartelle, difatti:
- la cartella esattoriale n. 29320190022305700000 è stata regolarmente notificata in data 27/09/2021, per compiuta giacenza: stante l'assenza del contribuente e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c.,
l'atto è stato depositato presso la Casa Comunale affiggendo all'albo pretorio l'avviso di deposito. Del deposito e dell'affissione è stato informato il destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. copia conforme relata di notificazione in atti);
- la cartella esattoriale n. 29320190016666559000 è stata regolarmente notificata in data 14/02/2020, per compiuta giacenza: stante l'assenza del contribuente e delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c.,
l'atto è stato depositato presso la Casa Comunale affiggendo all'albo pretorio l'avviso di deposito. Del deposito e dell'affissione è stato informato il destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. copia conforme relata di notificazione in atti).
L'indirizzo utilizzato per tali notifiche, e cioè Indirizzo_1, è pro tempore coerente con le risultanze del certificato di residenza storico in atti. In sede di affissione all'albo pretorio, viene indicato il codice fiscale del contribuente, a fini di sua inequivocabile individuazione.
L'iter notificatorio appare conforme ai dettami della giurisprudenza della Cassazione (Cass. trib., sent. 14 dicembre 2018, n. 32441), cui si rinvia.
È ininfluente l'utilizzo di un istituto privato di recapito, come lamentato dal ricorrente, non trattandosi di atto giudiziario bensì amministrativo (Cass. trib., sez. 5, n. 3745/2025 e n. 29343/2022), spedito in regime di piena liberalizzazione (ossia dopo l'entrata in vigore della l. 124/2017).
Risultano inammissibili le contestazioni attoreee su asseriti vizi di notifica, che il ricorrente avrebbe dovuto introdurre con motivi aggiunti anziché con memorie illustrative (da ultimo, Cass. trib., ord. 16797/2025), essendosi il thema decidendum cristallizzato, in base all'atto introduttivo del giudizio, sull'omessa notifica
(nonostante un generico e del tutto apodittico inciso all'irrituale notifica) delle prodromiche cartelle.
Ne discende la non opponibilità di vizi afferenti alla decadenza, non tempestivamente proposti entro il termine decadenziale di 60 giorni successivi alla notifica delle cartelle, con conseguente cristallizzazionione delle sottostanti pretese tributarie.
Conclusivamente, il ricorso, siccome infondato, è da respingere e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La CGT di I grado di Catania, sez. VI, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di DE nella misura di euro
8.000,00 oltre accessori in misura di legge se dovuti.
Catania, 12/01/2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Firma digitale