Art. 7.
Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1974, vengono riliquidate, con effetto da tale data. Il nuovo trattamento e' determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi. Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , e successive modificazioni, e' effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1973 del 33 per cento.
Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 gennaio 1974, vengono riliquidate, con effetto da tale data. Il nuovo trattamento e' determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi. Nei casi di pensione di privilegio, la riliquidazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dagli ultimi due commi dell'articolo 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 39 dell'ordinamento della Cassa pensioni approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , e successive modificazioni, e' effettuata maggiorando il relativo importo in godimento al 31 dicembre 1973 del 33 per cento.