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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 856/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4272/2022 depositato il 27/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Noto - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 461/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 24/01/2022 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 40736/2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110006203625 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110006203625 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110006203625 REC.CREDITO.IMP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110016584950 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110016584950 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110016584950 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130004614604 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130013008052 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130020310774 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140004185668 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140010540808 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150000392564 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160017325120 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160020540286 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160021263262 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170002480982 IRPEF-ALTRO 2013
- ACCERT. ESECUT. n. 89815011726633008000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difesa dal sig. avv. Difensore_1, con il ricorso proposto, a mezzo posta in data 09.03.2010 e depositato/inviato il 10.07.2018,
contro
RI impugna la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 40736/2016, che dichiara recapitata il 13.01.2018, e limitatamente a n. ventitré (23) cartelle elencate in ricorso chiedendone, previa sospensiva quest'ultima rigettata con decreto 760/2/18,
l'annullamento per mancata comunicazione preventiva di ipoteca, per violazione art. 50 dpr 602/73 perché non preceduto da notifica di intimazione, per carenza di requisiti e omessa e/o insufficiente motivazione, inesistenza di un valido titolo esecutivo, eccezione di prescrizione e per intervenuto pagamento riferito all'accertamento n. 89815011726633008/000.
Produce come da indicazione in ricorso.
RISCOSSIONE non figura costituita.
Quali chiamati da RI si sono costituiti:
1) A.E. in data 20.12.2019 concludendo per il rigetto del ricorso e oltre ad eccepire aspetti di propria carenza di legittimazione passiva fa presente che in ordine all'accertamento n. 89815011726633008 dal proprio sistema informatico non esiste alcun pagamento;
2) Comune di Noto in data 17.06.2021 anch'esso concludendo per il rigetto. Parte ricorrente in data 01.12.2021 ha depositato memoria illustrativa e documenti richiamati concludendo per l'accoglimento.
All'udienza del 22.12.2021 gli atti sono stati esaminati ed il ricorso deciso.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che la comunicazione preventiva di ipoteca, attività che non ha natura esecutiva ma di mera garanzia, non è prevista a pena di nullità della iscrizione medesima e che comunque quanto previsto per l'attività esecutiva non è da applicare all'azione di mera garanzia.
Da un esame dell'intimazione figurano numerose cartelle emesse da Enti diversi e per richieste diverse, e di queste non è chiaro, né verificabile su onere del ricorrente, se esse hanno poi natura squisitamente tributaria e come tali rientranti nella giurisdizione di questo giudice e pertanto esso ricorso su detti punti è già da ritenersi inammissibile.
Pur non di meno non può non rilevarsi, in via generale, anche per sollecitare l'azione di doverosa autotutela che va considerato che:
- la maturata prescrizione in tema di tributi, quest'ultima ordinaria per i tributi erariali, quinquennale per quelli locali e triennale per le tasse auto, è decorrente dalla indicata notifica di ogni singola cartella alla data di avvenuta notifica dell'impugnata intimazione;
- l'annullamento ex art. 4 DL 119/18 per le iscrizioni e/o debiti residui per importi, alla data di sua entrata in vigore (24.10.2018), fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010;
- la carenza di giurisdizione di questo giudice per le iscrizioni non aventi natura tributaria per le quali si assegna il termine di legge per le eventuali riassunzioni avanti l'AA.GG.OO. competenti.
Nel merito dei restanti motivi, genericamente e generalmente considerati, questi sono da rigettarsi a spese compensate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 27 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per falsa e/o erronea e/o omessa motivazione in relazione all'art. 77, comma 2-bis, del DPR n. 602/1973. Con il presente si intende impugnare la sentenza nella parte in cui ha affermato che “la comunicazione preventiva di ipoteca, attività che non ha natura esecutiva ma di mera garanzia, non è prevista a pena di nullità della iscrizione medesima
…” La corretta applicazione delle norme indicate e della giurisprudenza che ne ha fatto applicazione, avrebbe dovuto portare la C.T.P. di Siracusa a ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'avvenuta iscrizione ipotecaria in assenza della comunicazione preventiva, e conseguentemente ad annullare l'atto impugnato. Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per omessa motivazione in relazione all'art. 112 c.p.c. e giudicato esterno. Con il presente si intende impugnare la sentenza nella parte in cui ha totalmente omesso di motivare in relazione all'eccezione di giudicato esterno, per come documentato in seno alle memorie illustrative. Ed infatti, anche laddove la CTP di Siracusa avesse voluto disattendere le norme e principi giurisprudenziali sopra illustrati, avrebbe comunque dovuto accogliere il ricorso in virtù del principio del giudicato esterno, che invece non ha nemmeno considerato in motivazione. Il principale motivo di ricorso è stato accolto dal Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro, il quale, con la sentenza n. 991/2020, ha deciso analoga opposizione tra le medesime parti ed avente ad oggetto la medesima comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (proposta con riferimento alle cartelle di competenza del Tribunale – Sezione lavoro), in quanto (pag. 3 della sentenza) l'iscrizione ipotecaria “non preceduta dalla notifica del relativo avviso”. Tale sentenza, passata in giudicato ed avente ad oggetto il medesimo atto, e pronunciata tra le medesime parti, ha efficacia di giudicato esterno ed è vincolante anche per codesto Giudice. “Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per falsa e/o erronea e/o omessa motivazione in relazione all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973. Con il presente si intende impugnare la sentenza nella parte in cui ha affermato che “e che comunque quanto previsto per l'attività esecutiva non è da applicare all'azione di mera garanzia”. La corretta applicazione delle norme indicate e della giurisprudenza che ne ha fatto applicazione, avrebbe dovuto portare la C.T.P. di Siracusa a ritenere e dichiarare la necessità della notifica dell'intimazione di pagamento, e conseguentemente ad annullare l'atto impugnato. E' illegittima l'iscrizione di ipoteca, effettuata oltre un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento, senza che sia preceduta da una comunicazione preventiva, finalizzata a garantire un confronto tra fisco e contribuente.
L'iscrizione ipotecaria è infatti un atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario e necessita, così, dell'attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale. Ne consegue che Equitalia, oltre ad avere l'obbligo di invitare il contribuente a un contraddittorio prima di procedere con un'iscrizione ipotecaria su beni immobili nei suoi confronti, nel caso in cui le cartelle di pagamento siano state notificate da oltre un anno, deve necessariamente notificare, prima di tale iscrizione, un'intimazione di pagamento al contribuente,
a pena di illegittimità conseguente la cancellazione della stessa ipoteca, ai sensi dell'articolo 50 D.P.R.
602/1973. “Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per falsa e/o erronea motivazione in relazione al presunto difetto di giurisdizione. Con il presente si intende impugnare la sentenza nella parte in cui ha affermato che “Da un esame dell'intimazione figurano numerose cartelle emesse da Enti diversi e per richieste diverse, e di queste non è chiaro, né verificabile su onere del ricorrente, se esse hanno poi natura squisitamente tributaria e come tali rientranti nella giurisdizione di questo giudice e pertanto esso ricorso su detti punti è già da ritenersi inammissibile”. Sotto questo profilo la motivazione è veramente in mala fede e, se collegata alla successiva, risulta evidente come abbia semplicemente lo scopo di frustrare le legittime aspettative della ricorrente, sfiorando la mala fede in quanto la natura delle cartelle sottostanti la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria è di natura documentale. Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per falsa e/o apparente e/o omessa motivazione in relazione alla insussistenza di un valido titolo esecutivo. Con il presente si intende impugnare la sentenza nella parte in cui ha affermato che “Nel merito dei restanti motivi, genericamente e generalmente considerati, questi sono da rigettarsi”. In realtà più che una motivazione è una apparente motivazione, in quanto nella sostanza nulla poi dice del perché e del per come, nel merito, gli altri motivi siano da rigettare, e soprattutto dove sarebbe la regolare notifica delle cartelle. Ebbene, senza alcuna inversione dell'onere della prova,
AdER non ha dato prova della regolarità della notifica non soltanto della comunicazione preventiva di ipoteca che anche delle sottostanti cartelle di pagamento, di talchè, anche per tale motivo, la comunicazione di ipoteca opposta, non poteva essere validamente eseguita. “Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per falsa e/o apparente e/o omessa motivazione in relazione alla eccezione di prescrizione. Con il presente si intende impugnare la sentenza nella parte in cui ha affermato che “Nel merito dei restanti motivi, genericamente e generalmente considerati, questi sono da rigettarsi”. In realtà più che una motivazione è una apparente motivazione, in quanto nella sostanza nulla poi dice del perché e del per come, nel merito, gli altri motivi siano da rigettare, e soprattutto perché non si sarebbe maturata la prescrizione. Stante l'omessa prova della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, della notifica delle cartelle, e stante l'omessa prova della notifica degli atti di accertamento presuntivamente notificati sia dal Comune di Noto che dalla Agenzia delle Entrate, emerge incontrovertibilmente la prescrizione triennale delle Tasse auto, la prescrizione quinquennale dei Tributi presuntivamente dovuti al Comune di Noto per ICI
e al Comune di Pachino per TARSU, nonché la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni. “Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per falsa e/o apparente e/o omessa motivazione in relazione all'intervenuto pagamento per Accertamento n. 89815011726633008/000. Con il presente si intende impugnare la sentenza nella parte in cui ha affermato che “Nel merito dei restanti motivi, genericamente e generalmente considerati, questi sono da rigettarsi”. In realtà più che una motivazione è una apparente motivazione, in quanto nella sostanza nulla poi dice del perché e del per come, nel merito, gli altri motivi siano da rigettare, e soprattutto perché l'inserimento dell'Accertamento n.
89815011726633008/000 non sarebbe illegittimo, a fronte del documentato pagamento. Lo stesso non poteva legittimamente essere inserito nella comunicazione di iscrizione ipotecaria opposta. Più precisamente, tale accertamento era stato emesso e notificato, da parte dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, sia alla odierna ricorrente che alla di lei madre ed al fratello Nominativo_1, tutti soggetti coobbligati. Ebbene, per il pagamento di tale accertamento, in data 27/03/2015, il sig. Nominativo_1 aveva presentato, alla RI Sicilia S.p.A. di Siracusa, istanza di rateazione protocollata al n. 80958, e che era stata accolta per rate 72. In esecuzione di tale rateazione, il sig. Nominativo_1 aveva regolarmente pagato le rate previste, fino a quando, in data 21/04/2017 al n. prot. 335732, per il debito residuo presentava
Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (C.D. Rottamazione), ritenendola più vantaggiosa. Tale richiesta veniva accolta dalla RI Sicilia S.p.A. con “debito da pagare per la definizione” di € 9.515,89
a fronte degli oltre 18.0000,00 previsti, e per la quale il sig. Nominativo_1, alla data di notifica dell'atto opposto, aveva già regolarmente pagato le prime tre rate, così per come previsto nella comunicazione di definizione agevolata.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 461/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 4 e depositata il 24 Gennaio
2022, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Premesso che l'appellata sentenza appare corretta e congruamente motivata, così da essere degna di conferma in questo grado di giudizio, in relazione ai motivi di appello l'Ufficio ribadisce che la questione controversa riguarda un atto di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione e, pertanto, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, è priva di legittimazione passiva. Spetta al chiamato Agente della riscossione controdedurre a quanto ex adverso rappresentato dalla contribuente. L'Unico punto sul quale si ritiene doveroso focalizzare l'attenzione della On. Corte Tributaria riguarda il dichiarato pagamento dell'accertamento n. 89815011726633008, inserito anch'esso nell'elenco degli atti presupposti all'iscrizione ipotecaria. Orbene, dai riscontri effettuati, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, nel sistema informatico di questa Direzione non si riscontra alcun pagamento. Né controparte, odierna appellante, ha sufficientemente dimostrato l'estinzione del su detto debito erariale, limitandosi a depositare in atti copia di ricevute che dimostrano solo parziali pagamenti, peraltro non collegabili all'atto di cui sopra.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Noto che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via preliminare questo ufficio fa notare che, la ricorrente possiede nel territorio di Not le unità immobiliari regolarmente iscritte al Catasto, al Dati_Catastali_1 cat. A/7 r.c. 298,25 S – Dati_Catastali_2
cat. C/6 r.c. 135,73 classificati con atti del 30/06/1987, per una quota di proprietà pari ad 1/9 e per I quail non ha effettuato o ha effettuato versamenti delle imposte comunali ICI insufficienti rispetto a quelli dovuti, per le annualità d'imposta che vanno dal 2000 al 2009. Questo Ufficio fa rilevare On. Commissione che tali lamentele sono in prive d fondamento, come dimostrerà con la seguente trattazione. Infatti, La
Cartella di pagamento n. 29820070004421131 — ICI anni 2000-2001-2002, - Ruolo n...3582/2006 -protocollo minuta n. 14 del 26/09/2006, emesso in materia ICI per gli anni d'imposta 2000- 2001-2002, di € 568,45 si riferisce agli Avvisi di liquidazione emessi per il recupero dell'imposta dovuta e non pagata sugli Immobili identificati al precedente punto, per le annualità d'imposta indicate. Si fa rilevare, inoltre, che da una verifica dei dati in nostro possesso, tale ruolo é stato annullato in base alla disposizione normativa art. del Decreto
Legge119/2018, secondo cui ....l''Agenzia ha disposto annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati alla Agente della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto Legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
L'annullamento è effettuato d'Ufficio da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2018. La Cartella di pagamento 2982011001658495 ICI Anni 2004-2005-2006, Ruolo n. 3299/2011 - protocollo minuta n. 2020 del 24/05/2011, emesso in materia ICI per gli Anni d'imposta 2004-2005-2006, di € 460,00 si riferisce agli avvisi di liquidazione emessi per il recupero dell'imposta dovuta e non pagata, su degli immobili che la ricorrente deteneva nel territorio del Comune di Noto, tome descritto in precedenza per le annualità d'imposta indicate. La Cartella di pagamento 29820130004614604 ICI Anno 2007, Ruolo n...460/2013 - protocollo minuta n. 2012 del 23/10/2012, emesso in materia ICI per l'Anno d'imposta 2007, di €152,00, si riferisce all'avviso di pagamento emesso per il recupero dell'imposta dovuta e non pagata, su degli Immobili, identificati in precedenza, che la ricorrente deteneva nel territorio Comunale. Cartella di pagamento
29820140010540808 ICI Anno 2008, Ruolo n. 2012/2014 - protocollo minuta n. 2044 del 29/04/2014, emesso in materia ICI per l'Anno d'imposta 2008, di € 153,00 si riferisce all' avviso di pagamento emesso per il recupero dell'imposta dovuta e non pagata sugli Immobili che la ricorrente deteneva nel Comune di Noto, per le annualità indicate. Cartella di pagamento 29820150000392564 ICI Anno 2009, Ruolo n...3337/2014 - protocollo minuta n. 2004 del 06/10/2014, emesso in materia ICI per l'Anno d'imposta 2009, di € 76,00. si riferisce all'avviso di pagamento emesso per il recupero dell'imposta dovuta e non pagata sugli Immobili descritti precedentemente, che la ricorrente deteneva nel territorio del Comune di Noto per le annualità indicate.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – RI, regolarmente chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello, per cui ne va dichiarata la contumacia.
In data 17 Settembre 2025 parte appellante deposita memori illustrative.
All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Regolarità della Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria, la disciplina contenuta nell'art.77, comma
2-bis, del D. P. R. n.602/1973, impone all'agente della riscossione l'obbligo di notificare una comunicazione preventiva al proprietario dell'immobile prima di procedere all'iscrizione ipotecaria. Nel caso di specie, la documentazione versata in atti, nonché le deduzioni delle parti appellate, attestano che tale comunicazione
è stata effettivamente inviata ovvero, nell'ipotesi di omissione, parte ricorrente non ha fornito elementi concreti che facciano emergere un concreto pregiudizio difensivo correlato alla mancata ricezione della comunicazione stessa. In particolare, la Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui la violazione di tale obbligo può determinare nullità dell'iscrizione solo qualora sia dimostrato uno specifico nocumento al diritto di difesa del contribuente, situazione che nella fattispecie non si è manifestata. Irrilevanza dell'Intimazione di Pagamento per le Misure Cautelari, l'appellante ha invocato l'applicabilità dell'art.50, comma 2, D. P. R. n.602/1973, sostenendo la necessità della notificazione di un'intimazione di pagamento prima dell'adozione di misure cautelari, quali l'iscrizione ipotecaria. Tuttavia, autorevole e costante orientamento giurisprudenziale esclude che tale adempimento sia richiesto per l'iscrizione dell'ipoteca, essendo invece previsto dalla normativa esclusivamente quale condizione per il perfezionamento delle procedure esecutive (espropriazione forzata). Di conseguenza, l'assenza della preventiva intimazione non incide sulla legittimità dell'atto di iscrizione ipotecaria, trattandosi quest'ultimo di misura di mera garanzia e non esecutiva. Sulla prescrizione dei Crediti Tributari, le amministrazioni intimate hanno efficacemente documentato la formazione e la consegna dei ruoli nei termini previsti dalla legge, nonché la regolare notifica delle cartelle di pagamento. La difesa appellante non ha fornito la prova dell'avvenuta prescrizione, né ha indicato la data della presunta notifica o eventuali atti interruttivi del termine prescrizionale. Le cartelle di pagamento risultano non essere state impugnate nei termini decadenziali, circostanza che ne determina la definitività e la conseguente legittimità dell'attività esattiva posta in essere. Validità, Esecutività e Notificazione dei Ruoli, la procedura seguita dall'Amministrazione, e in particolare dal Comune di Noto per quanto di sua competenza, è risultata pienamente conforme alla normativa: Gli avvisi presupposti sono stati notificati nei termini, divenendo definitivi per effetto della mancata impugnazione. La formazione e la consegna dei ruoli sono avvenute secondo le tempistiche di legge, con successiva regolare emissione e notifica della cartella di pagamento. La notificazione della cartella vale anche come notifica del ruolo, in base all'art.21 del D. P.
R. n.602/1973, determinando la piena conoscenza per il contribuente del proprio obbligo tributario. Preteso
Pagamento da Parte di Coobbligato, l'appellante ha asserito l'integrale pagamento del debito da parte di altro coobbligato solidale, allegando documentazione prodotta in giudizio. Tuttavia, dall'analisi degli atti non risulta dimostrata in modo pieno, univoco ed esaustivo l'integrale pagamento riferito effettivamente ai ruoli in contestazione, né si rinvengono ricevute ufficiali collegate alla posizione fiscale personale dell'appellante tali da poter dichiarare l'estinzione della relativa obbligazione. Infondatezza delle Doglianze Motivazionali e del Giudicato Esterno, le censure relative a una pretesa motivazione apparente o insufficiente della sentenza di primo grado non trovano riscontro. Il giudice di prime cure ha fornito una compiuta trattazione di tutte le questioni sollevate, analizzando puntualmente sia i profili di fatto che quelli di diritto, con motivazione esaustiva e conforme ai principi di imparzialità, equità e rispetto delle regole processuali.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1, va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere all'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa e al Comune di Noto le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa ed in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore del Comune di Noto. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate -
RI.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
EB SALVATORE, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4272/2022 depositato il 27/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Noto - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 461/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 24/01/2022 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 40736/2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110006203625 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110006203625 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110006203625 REC.CREDITO.IMP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110016584950 I.C.I. 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110016584950 I.C.I. 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110016584950 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130004614604 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130013008052 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820130020310774 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140004185668 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140010540808 I.C.I. 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150000392564 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160017325120 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160020540286 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160021263262 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820170002480982 IRPEF-ALTRO 2013
- ACCERT. ESECUT. n. 89815011726633008000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difesa dal sig. avv. Difensore_1, con il ricorso proposto, a mezzo posta in data 09.03.2010 e depositato/inviato il 10.07.2018,
contro
RI impugna la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria n. 40736/2016, che dichiara recapitata il 13.01.2018, e limitatamente a n. ventitré (23) cartelle elencate in ricorso chiedendone, previa sospensiva quest'ultima rigettata con decreto 760/2/18,
l'annullamento per mancata comunicazione preventiva di ipoteca, per violazione art. 50 dpr 602/73 perché non preceduto da notifica di intimazione, per carenza di requisiti e omessa e/o insufficiente motivazione, inesistenza di un valido titolo esecutivo, eccezione di prescrizione e per intervenuto pagamento riferito all'accertamento n. 89815011726633008/000.
Produce come da indicazione in ricorso.
RISCOSSIONE non figura costituita.
Quali chiamati da RI si sono costituiti:
1) A.E. in data 20.12.2019 concludendo per il rigetto del ricorso e oltre ad eccepire aspetti di propria carenza di legittimazione passiva fa presente che in ordine all'accertamento n. 89815011726633008 dal proprio sistema informatico non esiste alcun pagamento;
2) Comune di Noto in data 17.06.2021 anch'esso concludendo per il rigetto. Parte ricorrente in data 01.12.2021 ha depositato memoria illustrativa e documenti richiamati concludendo per l'accoglimento.
All'udienza del 22.12.2021 gli atti sono stati esaminati ed il ricorso deciso.
Affermava la Corte adita:
“Osserva il Collegio che la comunicazione preventiva di ipoteca, attività che non ha natura esecutiva ma di mera garanzia, non è prevista a pena di nullità della iscrizione medesima e che comunque quanto previsto per l'attività esecutiva non è da applicare all'azione di mera garanzia.
Da un esame dell'intimazione figurano numerose cartelle emesse da Enti diversi e per richieste diverse, e di queste non è chiaro, né verificabile su onere del ricorrente, se esse hanno poi natura squisitamente tributaria e come tali rientranti nella giurisdizione di questo giudice e pertanto esso ricorso su detti punti è già da ritenersi inammissibile.
Pur non di meno non può non rilevarsi, in via generale, anche per sollecitare l'azione di doverosa autotutela che va considerato che:
- la maturata prescrizione in tema di tributi, quest'ultima ordinaria per i tributi erariali, quinquennale per quelli locali e triennale per le tasse auto, è decorrente dalla indicata notifica di ogni singola cartella alla data di avvenuta notifica dell'impugnata intimazione;
- l'annullamento ex art. 4 DL 119/18 per le iscrizioni e/o debiti residui per importi, alla data di sua entrata in vigore (24.10.2018), fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010;
- la carenza di giurisdizione di questo giudice per le iscrizioni non aventi natura tributaria per le quali si assegna il termine di legge per le eventuali riassunzioni avanti l'AA.GG.OO. competenti.
Nel merito dei restanti motivi, genericamente e generalmente considerati, questi sono da rigettarsi a spese compensate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la sig.ra Ricorrente_1 con atto del 27 Luglio 2022 deducendo i seguenti motivi.
Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per falsa e/o erronea e/o omessa motivazione in relazione all'art. 77, comma 2-bis, del DPR n. 602/1973. Con il presente si intende impugnare la sentenza nella parte in cui ha affermato che “la comunicazione preventiva di ipoteca, attività che non ha natura esecutiva ma di mera garanzia, non è prevista a pena di nullità della iscrizione medesima
…” La corretta applicazione delle norme indicate e della giurisprudenza che ne ha fatto applicazione, avrebbe dovuto portare la C.T.P. di Siracusa a ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'avvenuta iscrizione ipotecaria in assenza della comunicazione preventiva, e conseguentemente ad annullare l'atto impugnato. Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per omessa motivazione in relazione all'art. 112 c.p.c. e giudicato esterno. Con il presente si intende impugnare la sentenza nella parte in cui ha totalmente omesso di motivare in relazione all'eccezione di giudicato esterno, per come documentato in seno alle memorie illustrative. Ed infatti, anche laddove la CTP di Siracusa avesse voluto disattendere le norme e principi giurisprudenziali sopra illustrati, avrebbe comunque dovuto accogliere il ricorso in virtù del principio del giudicato esterno, che invece non ha nemmeno considerato in motivazione. Il principale motivo di ricorso è stato accolto dal Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro, il quale, con la sentenza n. 991/2020, ha deciso analoga opposizione tra le medesime parti ed avente ad oggetto la medesima comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (proposta con riferimento alle cartelle di competenza del Tribunale – Sezione lavoro), in quanto (pag. 3 della sentenza) l'iscrizione ipotecaria “non preceduta dalla notifica del relativo avviso”. Tale sentenza, passata in giudicato ed avente ad oggetto il medesimo atto, e pronunciata tra le medesime parti, ha efficacia di giudicato esterno ed è vincolante anche per codesto Giudice. “Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per falsa e/o erronea e/o omessa motivazione in relazione all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973. Con il presente si intende impugnare la sentenza nella parte in cui ha affermato che “e che comunque quanto previsto per l'attività esecutiva non è da applicare all'azione di mera garanzia”. La corretta applicazione delle norme indicate e della giurisprudenza che ne ha fatto applicazione, avrebbe dovuto portare la C.T.P. di Siracusa a ritenere e dichiarare la necessità della notifica dell'intimazione di pagamento, e conseguentemente ad annullare l'atto impugnato. E' illegittima l'iscrizione di ipoteca, effettuata oltre un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento, senza che sia preceduta da una comunicazione preventiva, finalizzata a garantire un confronto tra fisco e contribuente.
L'iscrizione ipotecaria è infatti un atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale del destinatario e necessita, così, dell'attivazione di un contraddittorio endoprocedimentale. Ne consegue che Equitalia, oltre ad avere l'obbligo di invitare il contribuente a un contraddittorio prima di procedere con un'iscrizione ipotecaria su beni immobili nei suoi confronti, nel caso in cui le cartelle di pagamento siano state notificate da oltre un anno, deve necessariamente notificare, prima di tale iscrizione, un'intimazione di pagamento al contribuente,
a pena di illegittimità conseguente la cancellazione della stessa ipoteca, ai sensi dell'articolo 50 D.P.R.
602/1973. “Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per falsa e/o erronea motivazione in relazione al presunto difetto di giurisdizione. Con il presente si intende impugnare la sentenza nella parte in cui ha affermato che “Da un esame dell'intimazione figurano numerose cartelle emesse da Enti diversi e per richieste diverse, e di queste non è chiaro, né verificabile su onere del ricorrente, se esse hanno poi natura squisitamente tributaria e come tali rientranti nella giurisdizione di questo giudice e pertanto esso ricorso su detti punti è già da ritenersi inammissibile”. Sotto questo profilo la motivazione è veramente in mala fede e, se collegata alla successiva, risulta evidente come abbia semplicemente lo scopo di frustrare le legittime aspettative della ricorrente, sfiorando la mala fede in quanto la natura delle cartelle sottostanti la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria è di natura documentale. Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per falsa e/o apparente e/o omessa motivazione in relazione alla insussistenza di un valido titolo esecutivo. Con il presente si intende impugnare la sentenza nella parte in cui ha affermato che “Nel merito dei restanti motivi, genericamente e generalmente considerati, questi sono da rigettarsi”. In realtà più che una motivazione è una apparente motivazione, in quanto nella sostanza nulla poi dice del perché e del per come, nel merito, gli altri motivi siano da rigettare, e soprattutto dove sarebbe la regolare notifica delle cartelle. Ebbene, senza alcuna inversione dell'onere della prova,
AdER non ha dato prova della regolarità della notifica non soltanto della comunicazione preventiva di ipoteca che anche delle sottostanti cartelle di pagamento, di talchè, anche per tale motivo, la comunicazione di ipoteca opposta, non poteva essere validamente eseguita. “Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per falsa e/o apparente e/o omessa motivazione in relazione alla eccezione di prescrizione. Con il presente si intende impugnare la sentenza nella parte in cui ha affermato che “Nel merito dei restanti motivi, genericamente e generalmente considerati, questi sono da rigettarsi”. In realtà più che una motivazione è una apparente motivazione, in quanto nella sostanza nulla poi dice del perché e del per come, nel merito, gli altri motivi siano da rigettare, e soprattutto perché non si sarebbe maturata la prescrizione. Stante l'omessa prova della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, della notifica delle cartelle, e stante l'omessa prova della notifica degli atti di accertamento presuntivamente notificati sia dal Comune di Noto che dalla Agenzia delle Entrate, emerge incontrovertibilmente la prescrizione triennale delle Tasse auto, la prescrizione quinquennale dei Tributi presuntivamente dovuti al Comune di Noto per ICI
e al Comune di Pachino per TARSU, nonché la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni. “Violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento” per falsa e/o apparente e/o omessa motivazione in relazione all'intervenuto pagamento per Accertamento n. 89815011726633008/000. Con il presente si intende impugnare la sentenza nella parte in cui ha affermato che “Nel merito dei restanti motivi, genericamente e generalmente considerati, questi sono da rigettarsi”. In realtà più che una motivazione è una apparente motivazione, in quanto nella sostanza nulla poi dice del perché e del per come, nel merito, gli altri motivi siano da rigettare, e soprattutto perché l'inserimento dell'Accertamento n.
89815011726633008/000 non sarebbe illegittimo, a fronte del documentato pagamento. Lo stesso non poteva legittimamente essere inserito nella comunicazione di iscrizione ipotecaria opposta. Più precisamente, tale accertamento era stato emesso e notificato, da parte dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa, sia alla odierna ricorrente che alla di lei madre ed al fratello Nominativo_1, tutti soggetti coobbligati. Ebbene, per il pagamento di tale accertamento, in data 27/03/2015, il sig. Nominativo_1 aveva presentato, alla RI Sicilia S.p.A. di Siracusa, istanza di rateazione protocollata al n. 80958, e che era stata accolta per rate 72. In esecuzione di tale rateazione, il sig. Nominativo_1 aveva regolarmente pagato le rate previste, fino a quando, in data 21/04/2017 al n. prot. 335732, per il debito residuo presentava
Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (C.D. Rottamazione), ritenendola più vantaggiosa. Tale richiesta veniva accolta dalla RI Sicilia S.p.A. con “debito da pagare per la definizione” di € 9.515,89
a fronte degli oltre 18.0000,00 previsti, e per la quale il sig. Nominativo_1, alla data di notifica dell'atto opposto, aveva già regolarmente pagato le prime tre rate, così per come previsto nella comunicazione di definizione agevolata.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 461/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa sez. 4 e depositata il 24 Gennaio
2022, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore ex art. 93 c.p.c..
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Premesso che l'appellata sentenza appare corretta e congruamente motivata, così da essere degna di conferma in questo grado di giudizio, in relazione ai motivi di appello l'Ufficio ribadisce che la questione controversa riguarda un atto di esclusiva competenza dell'Agente della riscossione e, pertanto, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, è priva di legittimazione passiva. Spetta al chiamato Agente della riscossione controdedurre a quanto ex adverso rappresentato dalla contribuente. L'Unico punto sul quale si ritiene doveroso focalizzare l'attenzione della On. Corte Tributaria riguarda il dichiarato pagamento dell'accertamento n. 89815011726633008, inserito anch'esso nell'elenco degli atti presupposti all'iscrizione ipotecaria. Orbene, dai riscontri effettuati, contrariamente a quanto affermato da parte appellante, nel sistema informatico di questa Direzione non si riscontra alcun pagamento. Né controparte, odierna appellante, ha sufficientemente dimostrato l'estinzione del su detto debito erariale, limitandosi a depositare in atti copia di ricevute che dimostrano solo parziali pagamenti, peraltro non collegabili all'atto di cui sopra.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Noto che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via preliminare questo ufficio fa notare che, la ricorrente possiede nel territorio di Not le unità immobiliari regolarmente iscritte al Catasto, al Dati_Catastali_1 cat. A/7 r.c. 298,25 S – Dati_Catastali_2
cat. C/6 r.c. 135,73 classificati con atti del 30/06/1987, per una quota di proprietà pari ad 1/9 e per I quail non ha effettuato o ha effettuato versamenti delle imposte comunali ICI insufficienti rispetto a quelli dovuti, per le annualità d'imposta che vanno dal 2000 al 2009. Questo Ufficio fa rilevare On. Commissione che tali lamentele sono in prive d fondamento, come dimostrerà con la seguente trattazione. Infatti, La
Cartella di pagamento n. 29820070004421131 — ICI anni 2000-2001-2002, - Ruolo n...3582/2006 -protocollo minuta n. 14 del 26/09/2006, emesso in materia ICI per gli anni d'imposta 2000- 2001-2002, di € 568,45 si riferisce agli Avvisi di liquidazione emessi per il recupero dell'imposta dovuta e non pagata sugli Immobili identificati al precedente punto, per le annualità d'imposta indicate. Si fa rilevare, inoltre, che da una verifica dei dati in nostro possesso, tale ruolo é stato annullato in base alla disposizione normativa art. del Decreto
Legge119/2018, secondo cui ....l''Agenzia ha disposto annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati alla Agente della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto Legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
L'annullamento è effettuato d'Ufficio da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre 2018. La Cartella di pagamento 2982011001658495 ICI Anni 2004-2005-2006, Ruolo n. 3299/2011 - protocollo minuta n. 2020 del 24/05/2011, emesso in materia ICI per gli Anni d'imposta 2004-2005-2006, di € 460,00 si riferisce agli avvisi di liquidazione emessi per il recupero dell'imposta dovuta e non pagata, su degli immobili che la ricorrente deteneva nel territorio del Comune di Noto, tome descritto in precedenza per le annualità d'imposta indicate. La Cartella di pagamento 29820130004614604 ICI Anno 2007, Ruolo n...460/2013 - protocollo minuta n. 2012 del 23/10/2012, emesso in materia ICI per l'Anno d'imposta 2007, di €152,00, si riferisce all'avviso di pagamento emesso per il recupero dell'imposta dovuta e non pagata, su degli Immobili, identificati in precedenza, che la ricorrente deteneva nel territorio Comunale. Cartella di pagamento
29820140010540808 ICI Anno 2008, Ruolo n. 2012/2014 - protocollo minuta n. 2044 del 29/04/2014, emesso in materia ICI per l'Anno d'imposta 2008, di € 153,00 si riferisce all' avviso di pagamento emesso per il recupero dell'imposta dovuta e non pagata sugli Immobili che la ricorrente deteneva nel Comune di Noto, per le annualità indicate. Cartella di pagamento 29820150000392564 ICI Anno 2009, Ruolo n...3337/2014 - protocollo minuta n. 2004 del 06/10/2014, emesso in materia ICI per l'Anno d'imposta 2009, di € 76,00. si riferisce all'avviso di pagamento emesso per il recupero dell'imposta dovuta e non pagata sugli Immobili descritti precedentemente, che la ricorrente deteneva nel territorio del Comune di Noto per le annualità indicate.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – RI, regolarmente chiamata in causa, non risulta costituita nel giudizio di appello, per cui ne va dichiarata la contumacia.
In data 17 Settembre 2025 parte appellante deposita memori illustrative.
All'udienza del 27 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Regolarità della Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria, la disciplina contenuta nell'art.77, comma
2-bis, del D. P. R. n.602/1973, impone all'agente della riscossione l'obbligo di notificare una comunicazione preventiva al proprietario dell'immobile prima di procedere all'iscrizione ipotecaria. Nel caso di specie, la documentazione versata in atti, nonché le deduzioni delle parti appellate, attestano che tale comunicazione
è stata effettivamente inviata ovvero, nell'ipotesi di omissione, parte ricorrente non ha fornito elementi concreti che facciano emergere un concreto pregiudizio difensivo correlato alla mancata ricezione della comunicazione stessa. In particolare, la Suprema Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui la violazione di tale obbligo può determinare nullità dell'iscrizione solo qualora sia dimostrato uno specifico nocumento al diritto di difesa del contribuente, situazione che nella fattispecie non si è manifestata. Irrilevanza dell'Intimazione di Pagamento per le Misure Cautelari, l'appellante ha invocato l'applicabilità dell'art.50, comma 2, D. P. R. n.602/1973, sostenendo la necessità della notificazione di un'intimazione di pagamento prima dell'adozione di misure cautelari, quali l'iscrizione ipotecaria. Tuttavia, autorevole e costante orientamento giurisprudenziale esclude che tale adempimento sia richiesto per l'iscrizione dell'ipoteca, essendo invece previsto dalla normativa esclusivamente quale condizione per il perfezionamento delle procedure esecutive (espropriazione forzata). Di conseguenza, l'assenza della preventiva intimazione non incide sulla legittimità dell'atto di iscrizione ipotecaria, trattandosi quest'ultimo di misura di mera garanzia e non esecutiva. Sulla prescrizione dei Crediti Tributari, le amministrazioni intimate hanno efficacemente documentato la formazione e la consegna dei ruoli nei termini previsti dalla legge, nonché la regolare notifica delle cartelle di pagamento. La difesa appellante non ha fornito la prova dell'avvenuta prescrizione, né ha indicato la data della presunta notifica o eventuali atti interruttivi del termine prescrizionale. Le cartelle di pagamento risultano non essere state impugnate nei termini decadenziali, circostanza che ne determina la definitività e la conseguente legittimità dell'attività esattiva posta in essere. Validità, Esecutività e Notificazione dei Ruoli, la procedura seguita dall'Amministrazione, e in particolare dal Comune di Noto per quanto di sua competenza, è risultata pienamente conforme alla normativa: Gli avvisi presupposti sono stati notificati nei termini, divenendo definitivi per effetto della mancata impugnazione. La formazione e la consegna dei ruoli sono avvenute secondo le tempistiche di legge, con successiva regolare emissione e notifica della cartella di pagamento. La notificazione della cartella vale anche come notifica del ruolo, in base all'art.21 del D. P.
R. n.602/1973, determinando la piena conoscenza per il contribuente del proprio obbligo tributario. Preteso
Pagamento da Parte di Coobbligato, l'appellante ha asserito l'integrale pagamento del debito da parte di altro coobbligato solidale, allegando documentazione prodotta in giudizio. Tuttavia, dall'analisi degli atti non risulta dimostrata in modo pieno, univoco ed esaustivo l'integrale pagamento riferito effettivamente ai ruoli in contestazione, né si rinvengono ricevute ufficiali collegate alla posizione fiscale personale dell'appellante tali da poter dichiarare l'estinzione della relativa obbligazione. Infondatezza delle Doglianze Motivazionali e del Giudicato Esterno, le censure relative a una pretesa motivazione apparente o insufficiente della sentenza di primo grado non trovano riscontro. Il giudice di prime cure ha fornito una compiuta trattazione di tutte le questioni sollevate, analizzando puntualmente sia i profili di fatto che quelli di diritto, con motivazione esaustiva e conforme ai principi di imparzialità, equità e rispetto delle regole processuali.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto da Ricorrente_1, va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, l'appellante va condannato a rifondere all'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa e al Comune di Noto le spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo, nulla rispetto alla contumace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa ed in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti in favore del Comune di Noto. Nulla per le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate -
RI.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 27 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Alfredo Montalto)