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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/02/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 04 Febbraio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5168 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Aci Castello, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Antonello da Messina n. 67, ed elettivamente domiciliata in Acicastello, via Re Martino n.40, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Mauro Bonaccorso, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale Controparte_1 CP_2
mandataria della Controparte_3 CP_4
, ai sensi dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521
[...] Persona_1 del 03.07.2014, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in
Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentati e difesi CP_1 dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_2
(già , Agente della Riscossione Controparte_5 Controparte_6 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Troina, via Umberto n. 28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Artimagnella, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di costituzione e risposta.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
28.05.2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 900115689
49 000, notificata in data 06.05.2024, limitatamente agli avvisi di addebito n. 593 2014 00085680 60 000, notificato in data 18.02.2015, per l'importo di € 5.302,84, e n. 593 2015 00023536 23 000, notificato in data
16.11.2015, per l'importo di € 4.783,37, per un complessivo importo di € 10.086,21.
La ricorrente, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione dalla data di notifica degli avvisi di addebito fino a quella dell'intimazione qui opposta ed in assenza di ulteriori atti interruttivi medio tempore notificati. Alla luce di quanto sopra, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- preliminarmente, concedere la sospensione della intimazione di pagamento n.
29320249011568949000 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 59320140008568060000 notificato il Pa 18.02.2015 inerente Contributi e le somme per l'anno 2013 e 2014 di importo pari ad € Parte_3
5.302,84 e 59320150002353623000 notificato il 16.11.2015 inerente contributi IVS e le somme aggiuntive per
l'anno 2013 e 2014 di importo pari ad € 4.783,37, per un totale complessivo pari ad € 10.086,21 per
l'intervenuta prescrizione del diritto in capo ad a riscuotere i crediti previdenziali per i Controparte_5 motivi meglio esplicitati in premessa;
- conseguentemente ritenere e dichiarare nulla, inefficace, illegittima e comunque annullare l'intimazione di pagamento n. 29320249011568949000 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 59320140008568060000 notificato il 18.02.2015 inerente Contributi IVS e le somme aggiuntive per l'anno 2013 e 2014 di importo pari ad € 5.302,84 e 59320150002353623000 notificato il 16.11.2015 inerente contributi IVS e le somme aggiuntive per l'anno 2013 e 2014 di importo pari ad € 4.783,37, per un totale complessivo pari ad € 10.086,21, nonché ritenere e dichiarare nulli i summenzionati titoli esecutivi per inefficacia sopravvenuta del titolo legittimante l'esecuzione; - per l'effetto accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del diritto dell'Ente di Previdenza, per intervenuta prescrizione quinquennale, di ogni pretesa creditoria a titolo di contributi previdenziali vantata nei confronti della sig.ra , ex art 3, comma 9, lett. b, Pt_1
L. 335/1995, anche in riferimento alle somme aggiuntive ed alle ulteriori somme accessorie derivanti dall'omesso versamento per i motivi meglio esplicitati in premessa;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed accolta la domanda di sospensione, si costituiva tempestivamente l , il quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. 46/1999 essendo stati gli avvisi di addebito regolarmente notificati, la propria carenza di legittimazione passiva avendo impugnato un atto di esclusiva pertinenza dell'Agente della Riscossione;
contestava l'intervenuta prescrizione, anche per l'applicazione della normativa Covid-19, e spiegando ulteriori eccezioni chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva, altresì, l'Agente della Riscossione, che contestava i motivi di opposizione, rilevando la regolare notificazione degli atti presupposti, nonché la notificazione in data 30.12.2019 dell'intimazione di pagamento n.
293 2019 90023609 31 000, che aveva interrotto il termine di prescrizione ed insistendo sulla legittimità dell'operato della società di Riscossione insisteva nell'inammissibilità e/o rigetto del ricorso.
2 Con provvedimento del 28.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.01.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 04.02.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto soltanto profili che riguardano il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo per prescrizione, e quindi l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
In merito all'eccepita prescrizione giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
3 Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n.
335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, recentemente è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite (n. 23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per
l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Riguardo al decorso della prescrizione va inoltre rilevato che la notificazione degli avvisi di addebito rispettivamente in data 18.02.2015 e 16.11.2015, hanno senz'altro interrotto il termine di prescrizione.
Dall'esame della documentazione depositata dall , emerge che, Controparte_5 contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, successivamente ed in relazione ai predetti avvisi di addebito è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293 2019 90023609 31 000, in data 30.12.2019; quindi tale atto ha nuovamente interrotto il termine di prescrizione, che è iniziato a decorrere ex novo.
Infatti, le contestazioni relative alle modalità di notificazione di tale intimazione dedotte nelle note depositate in atti, non colgono nel segno, poiché la notificazione è avvenuta a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 61463080881-5, e restituita al mittente per compiuta giacenza, dopo aver lasciato avviso il 03.12.2019.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta
4 direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
5 Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha anche affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr.
Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza“.
Ne consegue che la notificazione della suindicata intimazione di pagamento eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa si è perfezionata per compiuta giacenza in data 13.12.2019 ovvero decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario (03.12.2019).
Ne consegue che la prescrizione non si è verificata, poiché dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2019 90023609 31 000, il 13.12.2019, sino a quella di notifica dell'intimazione qui opposta
(06.05.2024) non era nuovamente decorso il termine quinquennale di prescrizione e ciò senza considerare che nel periodo indicato si è avuta anche la sospensione del termine prescrizionale a seguito della normativa epidemiologica per Covid-19.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 28.05.2024 da nei confronti dell' , ( , Parte_1 Controparte_1 CP_2 nonché quale mandataria della dell' , in persona Controparte_3 CP_2 Controparte_4 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: CP_
1. Rigetta l'opposizione all'esecuzione e per l'effetto dichiara la sussistenza del credito vantato dall' , incorporato nell'intimazione di pagamento in atti.
2. Condanna la ricorrente a rifondere le spese di giudizio nei confronti dei resistenti, che liquida, pro capite, in complessivi € 2.236,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed
IVA. nelle misure di legge e se dovuta e che per quanto riguarda la posizione dell' Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., distrae in favore del procuratore costituito
[...] antistatario, avv. Giuseppe Artimagnella.
Così deciso in Catania, 04.02.2025
Il Giudice Onorario
6
Dott.ssa Lidia Zingales
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 04 Febbraio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5168 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Aci Castello, Parte_1 CodiceFiscale_1 via Antonello da Messina n. 67, ed elettivamente domiciliata in Acicastello, via Re Martino n.40, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Mauro Bonaccorso, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale Controparte_1 CP_2
mandataria della Controparte_3 CP_4
, ai sensi dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521
[...] Persona_1 del 03.07.2014, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in
Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentati e difesi CP_1 dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_2
(già , Agente della Riscossione Controparte_5 Controparte_6 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Troina, via Umberto n. 28, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Artimagnella, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria di costituzione e risposta.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
1 Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
28.05.2024, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 900115689
49 000, notificata in data 06.05.2024, limitatamente agli avvisi di addebito n. 593 2014 00085680 60 000, notificato in data 18.02.2015, per l'importo di € 5.302,84, e n. 593 2015 00023536 23 000, notificato in data
16.11.2015, per l'importo di € 4.783,37, per un complessivo importo di € 10.086,21.
La ricorrente, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione dalla data di notifica degli avvisi di addebito fino a quella dell'intimazione qui opposta ed in assenza di ulteriori atti interruttivi medio tempore notificati. Alla luce di quanto sopra, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- preliminarmente, concedere la sospensione della intimazione di pagamento n.
29320249011568949000 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 59320140008568060000 notificato il Pa 18.02.2015 inerente Contributi e le somme per l'anno 2013 e 2014 di importo pari ad € Parte_3
5.302,84 e 59320150002353623000 notificato il 16.11.2015 inerente contributi IVS e le somme aggiuntive per
l'anno 2013 e 2014 di importo pari ad € 4.783,37, per un totale complessivo pari ad € 10.086,21 per
l'intervenuta prescrizione del diritto in capo ad a riscuotere i crediti previdenziali per i Controparte_5 motivi meglio esplicitati in premessa;
- conseguentemente ritenere e dichiarare nulla, inefficace, illegittima e comunque annullare l'intimazione di pagamento n. 29320249011568949000 limitatamente agli avvisi di addebito nn. 59320140008568060000 notificato il 18.02.2015 inerente Contributi IVS e le somme aggiuntive per l'anno 2013 e 2014 di importo pari ad € 5.302,84 e 59320150002353623000 notificato il 16.11.2015 inerente contributi IVS e le somme aggiuntive per l'anno 2013 e 2014 di importo pari ad € 4.783,37, per un totale complessivo pari ad € 10.086,21, nonché ritenere e dichiarare nulli i summenzionati titoli esecutivi per inefficacia sopravvenuta del titolo legittimante l'esecuzione; - per l'effetto accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione del diritto dell'Ente di Previdenza, per intervenuta prescrizione quinquennale, di ogni pretesa creditoria a titolo di contributi previdenziali vantata nei confronti della sig.ra , ex art 3, comma 9, lett. b, Pt_1
L. 335/1995, anche in riferimento alle somme aggiuntive ed alle ulteriori somme accessorie derivanti dall'omesso versamento per i motivi meglio esplicitati in premessa;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed accolta la domanda di sospensione, si costituiva tempestivamente l , il quale eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 del D. Lgs. 46/1999 essendo stati gli avvisi di addebito regolarmente notificati, la propria carenza di legittimazione passiva avendo impugnato un atto di esclusiva pertinenza dell'Agente della Riscossione;
contestava l'intervenuta prescrizione, anche per l'applicazione della normativa Covid-19, e spiegando ulteriori eccezioni chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva, altresì, l'Agente della Riscossione, che contestava i motivi di opposizione, rilevando la regolare notificazione degli atti presupposti, nonché la notificazione in data 30.12.2019 dell'intimazione di pagamento n.
293 2019 90023609 31 000, che aveva interrotto il termine di prescrizione ed insistendo sulla legittimità dell'operato della società di Riscossione insisteva nell'inammissibilità e/o rigetto del ricorso.
2 Con provvedimento del 28.10.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.01.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 04.02.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto soltanto profili che riguardano il difetto sopravvenuto del titolo esecutivo per prescrizione, e quindi l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione.
In merito all'eccepita prescrizione giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
3 Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento fino ad oggi seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n.
335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, recentemente è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a
Sezioni Unite (n. 23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per
l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
Riguardo al decorso della prescrizione va inoltre rilevato che la notificazione degli avvisi di addebito rispettivamente in data 18.02.2015 e 16.11.2015, hanno senz'altro interrotto il termine di prescrizione.
Dall'esame della documentazione depositata dall , emerge che, Controparte_5 contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, successivamente ed in relazione ai predetti avvisi di addebito è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293 2019 90023609 31 000, in data 30.12.2019; quindi tale atto ha nuovamente interrotto il termine di prescrizione, che è iniziato a decorrere ex novo.
Infatti, le contestazioni relative alle modalità di notificazione di tale intimazione dedotte nelle note depositate in atti, non colgono nel segno, poiché la notificazione è avvenuta a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata a/r n. 61463080881-5, e restituita al mittente per compiuta giacenza, dopo aver lasciato avviso il 03.12.2019.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del 18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art. 14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta
4 direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari
– e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass. n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n.
602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo 26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n. 14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n.
17723 del 2006; n. 17598 del 2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge
890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019.
5 Da ultimo la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 10131 depositata il 28.05.2020 ha anche affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del 1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr.
Cass. sent. n. 2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza“.
Ne consegue che la notificazione della suindicata intimazione di pagamento eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa si è perfezionata per compiuta giacenza in data 13.12.2019 ovvero decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario (03.12.2019).
Ne consegue che la prescrizione non si è verificata, poiché dalla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2019 90023609 31 000, il 13.12.2019, sino a quella di notifica dell'intimazione qui opposta
(06.05.2024) non era nuovamente decorso il termine quinquennale di prescrizione e ciò senza considerare che nel periodo indicato si è avuta anche la sospensione del termine prescrizionale a seguito della normativa epidemiologica per Covid-19.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 28.05.2024 da nei confronti dell' , ( , Parte_1 Controparte_1 CP_2 nonché quale mandataria della dell' , in persona Controparte_3 CP_2 Controparte_4 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e dell' , in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede: CP_
1. Rigetta l'opposizione all'esecuzione e per l'effetto dichiara la sussistenza del credito vantato dall' , incorporato nell'intimazione di pagamento in atti.
2. Condanna la ricorrente a rifondere le spese di giudizio nei confronti dei resistenti, che liquida, pro capite, in complessivi € 2.236,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed
IVA. nelle misure di legge e se dovuta e che per quanto riguarda la posizione dell' Controparte_5
, in persona del legale rappresentante p.t., distrae in favore del procuratore costituito
[...] antistatario, avv. Giuseppe Artimagnella.
Così deciso in Catania, 04.02.2025
Il Giudice Onorario
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Dott.ssa Lidia Zingales
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