Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2023, n. 1474
CASS
Sentenza 13 dicembre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI Penale, emessa il 13 dicembre 2023. Le parti coinvolte sono l'imputato, che ha presentato ricorso, e la parte civile, ex coniuge dell'imputato, che ha chiesto la conferma delle statuizioni civili e il rigetto del ricorso. L'imputato contestava la legittimazione della parte civile, sostenendo che solo la figlia maggiorenne, destinataria dell'assegno di mantenimento, avrebbe dovuto costituirsi parte civile. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, affermando che la madre della beneficiaria dell'assegno ha legittimamente esercitato l'azione civile, poiché il diritto al mantenimento è riconosciuto anche al genitore affidatario, in particolare quando il figlio è maggiorenne ma non autosufficiente. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che confermano la legittimazione del genitore a richiedere il mantenimento, sottolineando che l'obbligo di mantenimento persiste fino all'indipendenza economica del figlio. Pertanto, la Corte ha confermato le statuizioni civili e condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.

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Massime1

In tema di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento fissato in sede di divorzio, il genitore del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente è legittimato a costituirsi parte civile "iure proprio" nel processo a carico dell'ex coniuge, in quanto, sopportando l'onere del mantenimento di un soggetto incapace economicamente di farvi fronte da sé, è titolare di un diritto autonomo, ancorché concorrente, al risarcimento del danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2023, n. 1474
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1474
    Data del deposito : 13 dicembre 2023

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