Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 196
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La Corte rileva che l'Agente della riscossione ha documentato la notifica delle cartelle propedeutiche e di atti interruttivi, che non sono state opposte dalla ricorrente. Inoltre, eventuali vizi della procedura di notificazione sono sanati se il destinatario ha comunque ricevuto la raccomandata informativa.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza della pretesa tributaria

    La Corte rileva che le cartelle sono state notificate e non impugnate nei termini di legge, pertanto non possono essere sollevate eccezioni che riguardano le cartelle pena l'inammissibilità delle eccezioni. Il credito tributario deve ritenersi definitivamente cristallizzato.

  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la Corte si concentra sulla notifica e prescrizione.

  • Accolto
    Annullamento per legge (L. 197/2022)

    La Corte prende atto dell'annullamento ex lege delle cartelle n. 05720120003515765000 e n. 05720120018637060000, in applicazione dell'art. 1 comma 222 L.197/222, che prevede lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 196
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 196
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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