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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 933/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - V 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Monti Lepini Km 51 04100 Latina LT elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120003515765000 BO 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - V 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Monti Lepini Km 51 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120018637060000 BO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160018943581000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190007366343000 BO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190026231086000 BO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210010397301000 BO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210028508542000 BO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugna l'intimazione di pagamento 05720259005041227/000 notificata in data 11.06.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e delle sottese cartelle di pagamento:
n. 05720120003515765000 (Tassa Automobilistica anno 2006 e 2007) ,n.05720120018637060000 ( Tassa
Automobilistica anno 2009), 05720160018943581000 ( Imposta di Registro anno 2012) ,
05720190007366343000 ( Tassa Automobilistica anno 2016), 05720190026231086000 ( Tassa
Automobilistica anno 2017), 05720210010397301000 ( limitatamente a Tassa Automobilistica anno
2018),05720210028508542000 (limitatamente alla Tassa Automobilistica anno 2019).
Il ricorso è anche contro l'Agenzia delle Entrate DP di Latina e alla Regione Lazio.
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione impugnata, l'intervenuta prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria contenuta nell'atto, la violazione del principio del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione dell'atto. Chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato e delle sottese cartelle di pagamento con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina risponde alle eccezioni della ricorrente e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione documenta la notifica delle cartelle di pagamento prodromiche l'atto impugnato e di atti interruttivi, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La Regione Lazio preliminarmente dichiara che le cartelle n. n. 05720120003515765000, n.
05720120018637060000 sono state annullate perché rientranti nella legge n. 197/2022, per il resto documenta la notifica di atti propedeutici le cartelle di sua competenza e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte prende atto che le cartelle n. 05720120003515765000, n. 05720120018637060000 sono state annullate perché rientranti nella L.197/2022.
Recita in particolare l'art. 1 comma 222 L.197/222, con la rubrica “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015”:
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
Per cui non più efficace devono ritenersi le partite di cui agli impugnati ruoli e cartelle perché annullati ex lege.
La definizione ex lege delle pendenze tributarie, implica, nei rapporti tra le parti, cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lvo 546/1992 (che dispone che “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”), a seguito dunque del venire meno dell'interesse ad agire e resistere, con conseguente pronuncia di cui al dispositivo.
La Corte prende atto che l'Agente della riscossione documenta la notifica delle cartelle propedeutiche e di atti interruttivi, che non sono state opposte dalla ricorrente.
Considerato che il ricorso introduttivo si fonda sull'asserita mancata notifica della cartella di pagamento, mentre l'Ufficio ha documentato la regolare notificazione della stessa e di successivi avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione, il contribuente avrebbe dovuto proporre motivi nuovi ai sensi dell'art. 24, commi
2 e 3, del D.Lgs. n. 546/1992 per contestare eventuali vizi delle notifiche. In difetto, ogni ulteriore eccezione deve ritenersi inammissibile, non potendo essere introdotta per la prima volta in sede di appello o con memorie illustrative, in conformità al principio affermato dalla Corte di Cassazione (Sez. 5, sent. n. 8398/2013;
n. 18877/2020; n. 10663/2021), secondo cui l'eccezione di inesistenza della notifica non consente di estendere il thema decidendum a vizi di nullità non specificamente dedotti. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che eventuali vizi della procedura di notificazione sono sanati ai sensi dell'art. 156 c.
p.c. qualora il destinatario abbia comunque ricevuto la raccomandata informativa (Cass., Sez. 5, n.
11713/2011; Sez. L, n. 265/2019). Pertanto, in assenza di tempestiva impugnazione della cartella e delle intimazioni regolarmente notificate, il credito tributario deve ritenersi definitivamente cristallizzato.
Siccome essendo state le cartelle notificate e non impugnate nei termini di legge (60 giorni art.21 D. Lgs
546/92) non possono essere sollevate eccezioni che riguardano le cartelle pena l'inammissibilità delle eccezioni.
Spese compensate in considerazione dell'andamento della causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere per le cartelle che terminano con: 5765 e 7060.
Rigetta per il resto con compensazione delle spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 933/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - V 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Monti Lepini Km 51 04100 Latina LT elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120003515765000 BO 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - V 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Monti Lepini Km 51 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720120018637060000 BO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720160018943581000 REGISTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190007366343000 BO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720190026231086000 BO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210010397301000 BO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720210028508542000 BO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, impugna l'intimazione di pagamento 05720259005041227/000 notificata in data 11.06.2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e delle sottese cartelle di pagamento:
n. 05720120003515765000 (Tassa Automobilistica anno 2006 e 2007) ,n.05720120018637060000 ( Tassa
Automobilistica anno 2009), 05720160018943581000 ( Imposta di Registro anno 2012) ,
05720190007366343000 ( Tassa Automobilistica anno 2016), 05720190026231086000 ( Tassa
Automobilistica anno 2017), 05720210010397301000 ( limitatamente a Tassa Automobilistica anno
2018),05720210028508542000 (limitatamente alla Tassa Automobilistica anno 2019).
Il ricorso è anche contro l'Agenzia delle Entrate DP di Latina e alla Regione Lazio.
La ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione impugnata, l'intervenuta prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria contenuta nell'atto, la violazione del principio del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione dell'atto. Chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato e delle sottese cartelle di pagamento con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina risponde alle eccezioni della ricorrente e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione documenta la notifica delle cartelle di pagamento prodromiche l'atto impugnato e di atti interruttivi, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La Regione Lazio preliminarmente dichiara che le cartelle n. n. 05720120003515765000, n.
05720120018637060000 sono state annullate perché rientranti nella legge n. 197/2022, per il resto documenta la notifica di atti propedeutici le cartelle di sua competenza e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte prende atto che le cartelle n. 05720120003515765000, n. 05720120018637060000 sono state annullate perché rientranti nella L.197/2022.
Recita in particolare l'art. 1 comma 222 L.197/222, con la rubrica “Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015”:
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
Per cui non più efficace devono ritenersi le partite di cui agli impugnati ruoli e cartelle perché annullati ex lege.
La definizione ex lege delle pendenze tributarie, implica, nei rapporti tra le parti, cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lvo 546/1992 (che dispone che “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”), a seguito dunque del venire meno dell'interesse ad agire e resistere, con conseguente pronuncia di cui al dispositivo.
La Corte prende atto che l'Agente della riscossione documenta la notifica delle cartelle propedeutiche e di atti interruttivi, che non sono state opposte dalla ricorrente.
Considerato che il ricorso introduttivo si fonda sull'asserita mancata notifica della cartella di pagamento, mentre l'Ufficio ha documentato la regolare notificazione della stessa e di successivi avvisi di intimazione interruttivi della prescrizione, il contribuente avrebbe dovuto proporre motivi nuovi ai sensi dell'art. 24, commi
2 e 3, del D.Lgs. n. 546/1992 per contestare eventuali vizi delle notifiche. In difetto, ogni ulteriore eccezione deve ritenersi inammissibile, non potendo essere introdotta per la prima volta in sede di appello o con memorie illustrative, in conformità al principio affermato dalla Corte di Cassazione (Sez. 5, sent. n. 8398/2013;
n. 18877/2020; n. 10663/2021), secondo cui l'eccezione di inesistenza della notifica non consente di estendere il thema decidendum a vizi di nullità non specificamente dedotti. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che eventuali vizi della procedura di notificazione sono sanati ai sensi dell'art. 156 c.
p.c. qualora il destinatario abbia comunque ricevuto la raccomandata informativa (Cass., Sez. 5, n.
11713/2011; Sez. L, n. 265/2019). Pertanto, in assenza di tempestiva impugnazione della cartella e delle intimazioni regolarmente notificate, il credito tributario deve ritenersi definitivamente cristallizzato.
Siccome essendo state le cartelle notificate e non impugnate nei termini di legge (60 giorni art.21 D. Lgs
546/92) non possono essere sollevate eccezioni che riguardano le cartelle pena l'inammissibilità delle eccezioni.
Spese compensate in considerazione dell'andamento della causa.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere per le cartelle che terminano con: 5765 e 7060.
Rigetta per il resto con compensazione delle spese.