Sentenza breve 16 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza breve 16/04/2026, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00455/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Licitra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2026, con cui l’Ufficio Circondariale Marittimo di -OMISSIS---OMISSIS- ha disposto la revoca della sua patente nautica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. NG IT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Sentite sul punto le parti costituite;
Con il ricorso in epigrafe la signora -OMISSIS- ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del 31 gennaio 2026, con cui l’Ufficio Circondariale Marittimo di -OMISSIS---OMISSIS- ha disposto la revoca della patente nautica, a motivo del mancato possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 37, comma 1 del D.M. 29 luglio 2008, n. -OMISSIS- (Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), in quanto, dalla visione del certificato del casellario giudiziale, risulta essere stata condannata, con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., a una pena detentiva di anni tre.
A sostegno del gravame deduce: 1) l’errata interpretazione degli artt. 37 e 41 D.M. 29 luglio 2008 n. 146, in quanto l’ufficio non avrebbe tenuto conto che gli effetti della precedente condanna penale dovevano considerarsi ormai definitivamente cessati, in quanto l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale sarebbe in tutto assimilabile ad un provvedimento riabilitativo; 2) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, ragionevolezza e del legittimo affidamento, trattandosi di provvedimento discrezionale e non vincolato, da adottarsi all’esito di una valutazione concreta e attuale della posizione della ricorrente, per di più in contraddizione la convalida della patente nautica conseguita nel mese di maggio dell’anno 2015, allorché la sentenza di condanna del 2014 era già stata pronunciata e trascritta nel casellario giudiziale.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controdeducendo ed instando per il suo rigetto: in particolare, osserva il Ministero che la norma parla di cause di estinzione del reato, e non della pena, e che l’espressione “provvedimenti di riabilitazione” contenuta nell’art. 37 D.M. n. 146/2008 deve intendersi stricto sensu .
Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato, sotto l’assorbente profilo dedotto con il primo motivo di ricorso.
Sebbene con riferimento alla diversa disposizione recata dall’art. 120 del codice della strada in tema di requisiti soggettivi per il rilascio della partente di guida (che, con disposizione di tenore analogo a quella di cui all’art. 37 del D.M. 29 luglio 2008 n. 146, fa salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi), la Suprema Corte ha affermato che “la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art. 120, comma 1, c.d.s., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale” (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 23815/2022 del 1/8/2022; cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 31/3/2025, n. 2626).
Nello stesso senso – questa volta, con specifico riferimento ai requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche – si è successivamente espresso anche il giudice amministrativo (T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, Sentenza, 19/1/2026, n. 26: “In tema di requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche, la normativa di riferimento utilizza il termine "provvedimenti di riabilitazione" in una accezione ampia, che può comprendere anche il positivo superamento dell'affidamento in prova ai servizi sociali, il quale determina l'estinzione della pena detentiva ed ogni altro effetto penale, comportando un effetto giuridico analogo a quello della riabilitazione ex art. 178 cod. pen.” (cfr. anche, recentissimamente, Cons. Stato, Sez. V, 19/3/2026, n. 2335; T.A.R. Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, 31.12.2024, n. 791), con una giurisprudenza cui il collegio intende dare continuità.
Donde l’accoglimento del ricorso, avendo la ricorrente ottenuto, con ordinanza 4 febbraio 2016 del Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS- (doc. 3 delle produzioni di parte ricorrente) – ormai, più di dieci anni fa - la dichiarazione di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna all’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA RB, Presidente
NG IT, Consigliere, Estensore
IL TI, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG IT | CA RB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.