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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2569/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2569/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e
, nata a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. LARIZZA VINCENZO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2024, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 14/01/1989 avevano contratto matrimonio con rito civile, in
PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
09.01.2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 CP_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 14/01/1989, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 1989 atto numero 4 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 1) La Sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione di sua esclusiva proprietà, CP_2
con annesso garage, provvedendo al pagamento delle utenze e delle tasse, unitamente alla figlia , fino a quando quest'ultima, raggiunta l'indipendenza economica, Per_1
non sarà in grado di reperire e sostenere una diversa sistemazione. Tali abitazione e garage, siti in Manoppello alla Via Luciano Berio n. 7, in Catasto al foglio 3, particella 620, sub 7, piani sottostrada, terra e primo, cat. A/2, cl. III, vani 6,5, rendita € 453,19, e particella 620, sub 22, piano sottostrada, cat. C/6, cl. III, mq. 19, rendita € 34,34, sono stati acquistati dalla Sig.ra con Contratto di mutuo CP_2 fondiario dell'11.11.2003, Rep. n. 65732 e Racc. n. 28647, a rogito del Dott.
[...]
Notaio in Chieti, e successivo Contratto di vendita del 27.11.2003, Rep. n. Per_2
65882 e Racc. n. 28734, a rogito del medesimo Notaio, registrato a Chieti il
15.12.2003, al n. 1089, Mod. 1T, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di
Pescara il 17.12.2003, al n. 12538 R.P. .
2) Tuttavia, poiché le rate di mutuo, soprattutto quelle iniziali e quelle maturate fino ad aprile-maggio del 2016, sono state pagate anche con il contributo del Sig.
[...]
, la Sig.ra esclusivamente nel solo caso in cui deciderà di CP_1 CP_2
vendere le predette unità immobiliari e queste siano, poi, effettivamente vendute, si obbliga a restituire al Sig. , la complessiva somma di € 30.000,00 Parte_1
(trentamila/00), a tacitazione e saldo di qualsiasi sua pretesa connessa, conseguente e/o dipendente alla predetta contribuzione ed alla sua partecipazione come fideiussore nel Contratto di mutuo dell'11.11.2003.
3) Il Sig. continuerà a vivere separatamente nella diversa Controparte_1
sistemazione abitativa da lui reperita, sita in Chieti (CH), alla Via per Popoli n. 225, presso il “Villaggio della Speranza”.
4) La Sig.ra dichiara di essere integralmente soddisfatta e, quindi, CP_2
intende rinunciare all'eventuale assegno di mantenimento.
pagina 3 di 5 5) Il Sig. , non avendo grandi possibilità e percependo un reddito Controparte_1
assai modesto, contribuirà al mantenimento della figlia , mediante il Per_1
versamento della somma di € 200,00 (duecento/00) al mese, entro e non oltre i primi
10 (dieci) giorni di ciascun mese, direttamente nelle mani della predetta figlia Per_1
ovvero, mediante bonifico periodico, sul conto corrente intestato in via esclusiva a ed il cui IBAN la stessa vorrà comunicare al padre, ciò fino a quando Per_1 Per_1 quest'ultima non raggiungerà l'indipendenza economica. La predetta somma sarà rivalutata annualmente sulla base del 100% dell'indice ISTAT disponibile, a decorrere dal periodo novembre 2023 – novembre 2024.
6) Le eventuali spese di istruzione universitaria, mediche, sportive e ricreative, nonché le spese straordinarie in genere, che eventualmente si renderanno necessarie per sostenere , cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% Per_1
ciascuno, sempre fino a quando non sarà economicamente autonoma. Per_1
7) Dal canto suo, la Sig.ra provvederà ad assolvere i suoi obblighi di CP_2
assistenza e mantenimento di , continuando a fornirle il vitto ed a consentirle Per_1
di vivere nella sua casa di abitazione, facendosi anche carico di tutte le utenze domestiche, imposte e tasse afferenti alla predetta unità abitativa.
8) I coniugi sono titolari unicamente del conto corrente bancario cointestato n.
000010141788, acceso presso Unicredit S.p.A., Filiale di Chieti, Viale Abruzzo nn.
281-287, con un saldo attivo al 30.06.2023 di € 1.000,95 (mille/95); rispetto a tale conto corrente, il Sig. ha già rinunciato alla cointestazione e si è Controparte_1
obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché il medesimo conto rimanga in essere a nome della sola Sig.ra autorizzando, fin da CP_2 adesso, quest'ultima a disporre liberamente delle somme ivi depositate.
9) La Sig.ra è intestataria dell'autovettura VOLKSWAGEN Up, targata CP_2
FT295FV, che rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, mentre il Sig.
[...]
non possiede beni mobili registrati. Parte_2
pagina 4 di 5 10) Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
11) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano reciprocamente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2569/2024 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Controparte_1
e
, nata a [...] il [...], CP_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. LARIZZA VINCENZO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2024, e Controparte_1 CP_2
esponevano che in data 14/01/1989 avevano contratto matrimonio con rito civile, in
PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
09.01.2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: CP_1 CP_2
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 14/01/1989, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 1989 atto numero 4 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 1) La Sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione di sua esclusiva proprietà, CP_2
con annesso garage, provvedendo al pagamento delle utenze e delle tasse, unitamente alla figlia , fino a quando quest'ultima, raggiunta l'indipendenza economica, Per_1
non sarà in grado di reperire e sostenere una diversa sistemazione. Tali abitazione e garage, siti in Manoppello alla Via Luciano Berio n. 7, in Catasto al foglio 3, particella 620, sub 7, piani sottostrada, terra e primo, cat. A/2, cl. III, vani 6,5, rendita € 453,19, e particella 620, sub 22, piano sottostrada, cat. C/6, cl. III, mq. 19, rendita € 34,34, sono stati acquistati dalla Sig.ra con Contratto di mutuo CP_2 fondiario dell'11.11.2003, Rep. n. 65732 e Racc. n. 28647, a rogito del Dott.
[...]
Notaio in Chieti, e successivo Contratto di vendita del 27.11.2003, Rep. n. Per_2
65882 e Racc. n. 28734, a rogito del medesimo Notaio, registrato a Chieti il
15.12.2003, al n. 1089, Mod. 1T, trascritto presso la Conservatoria dei RR. II. di
Pescara il 17.12.2003, al n. 12538 R.P. .
2) Tuttavia, poiché le rate di mutuo, soprattutto quelle iniziali e quelle maturate fino ad aprile-maggio del 2016, sono state pagate anche con il contributo del Sig.
[...]
, la Sig.ra esclusivamente nel solo caso in cui deciderà di CP_1 CP_2
vendere le predette unità immobiliari e queste siano, poi, effettivamente vendute, si obbliga a restituire al Sig. , la complessiva somma di € 30.000,00 Parte_1
(trentamila/00), a tacitazione e saldo di qualsiasi sua pretesa connessa, conseguente e/o dipendente alla predetta contribuzione ed alla sua partecipazione come fideiussore nel Contratto di mutuo dell'11.11.2003.
3) Il Sig. continuerà a vivere separatamente nella diversa Controparte_1
sistemazione abitativa da lui reperita, sita in Chieti (CH), alla Via per Popoli n. 225, presso il “Villaggio della Speranza”.
4) La Sig.ra dichiara di essere integralmente soddisfatta e, quindi, CP_2
intende rinunciare all'eventuale assegno di mantenimento.
pagina 3 di 5 5) Il Sig. , non avendo grandi possibilità e percependo un reddito Controparte_1
assai modesto, contribuirà al mantenimento della figlia , mediante il Per_1
versamento della somma di € 200,00 (duecento/00) al mese, entro e non oltre i primi
10 (dieci) giorni di ciascun mese, direttamente nelle mani della predetta figlia Per_1
ovvero, mediante bonifico periodico, sul conto corrente intestato in via esclusiva a ed il cui IBAN la stessa vorrà comunicare al padre, ciò fino a quando Per_1 Per_1 quest'ultima non raggiungerà l'indipendenza economica. La predetta somma sarà rivalutata annualmente sulla base del 100% dell'indice ISTAT disponibile, a decorrere dal periodo novembre 2023 – novembre 2024.
6) Le eventuali spese di istruzione universitaria, mediche, sportive e ricreative, nonché le spese straordinarie in genere, che eventualmente si renderanno necessarie per sostenere , cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% Per_1
ciascuno, sempre fino a quando non sarà economicamente autonoma. Per_1
7) Dal canto suo, la Sig.ra provvederà ad assolvere i suoi obblighi di CP_2
assistenza e mantenimento di , continuando a fornirle il vitto ed a consentirle Per_1
di vivere nella sua casa di abitazione, facendosi anche carico di tutte le utenze domestiche, imposte e tasse afferenti alla predetta unità abitativa.
8) I coniugi sono titolari unicamente del conto corrente bancario cointestato n.
000010141788, acceso presso Unicredit S.p.A., Filiale di Chieti, Viale Abruzzo nn.
281-287, con un saldo attivo al 30.06.2023 di € 1.000,95 (mille/95); rispetto a tale conto corrente, il Sig. ha già rinunciato alla cointestazione e si è Controparte_1
obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché il medesimo conto rimanga in essere a nome della sola Sig.ra autorizzando, fin da CP_2 adesso, quest'ultima a disporre liberamente delle somme ivi depositate.
9) La Sig.ra è intestataria dell'autovettura VOLKSWAGEN Up, targata CP_2
FT295FV, che rimarrà nella sua esclusiva disponibilità, mentre il Sig.
[...]
non possiede beni mobili registrati. Parte_2
pagina 4 di 5 10) Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
11) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano reciprocamente di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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