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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/10/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 888/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. in epigrafe, avente ad oggetto “domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c.”, promossa congiuntamente da
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Armerina il 05.10.1976, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Antonio Cristofero
Alessi;
e da
C.F.: ), nata ad [...] il [...], rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa, per procura in atti, dall'avv. Antonio Cristofero Alessi;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 07.10.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 20.07.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e hanno formulato, ai sensi degli artt. Parte_3 Parte_2
473-bis. 49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio civile), chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile da loro contratto a
GU OP il 20.10.2003, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di
GU OP al n. 5, parte I, anno 2003, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 30.08.2023.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nati i figli (nata a Persona_1
Enna il 12.01.2004), (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_2 Persona_3
19.07.2014).
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di GU OP in Piazza Francesco Lanza nr
8 piano terra e Via Vizzini nr 1 primo piano unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata
a nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a Parte_2 quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I LI IN
3. I figli , ed restano affidati ad entrambi i Persona_2 Persona_3 Persona_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli , ed restano collocati prevalentemente Persona_2 Persona_3 Persona_1 presso la dimora materna in Piazza Francesco Lanza nr 8 e Via Vizzini nr 1 GU;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20.00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali: il Lunedì e Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 20.00;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 10 giugno di ogni anno. 5. considerato lo stato di disoccupazione in cui versa e la difficoltà Parte_1
a trovare una sistemazione lavorativa verserà a , entro e non oltre il giorno cinque Parte_2 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Nessun mantenimento reciprocamente verrà stabilito a favore dei coniugi.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio e delle carte di identità del minore Per_3
”.
[...]
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge nonché rispondenti all'interesse dei figli, va statuito, come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del
24.06.2025 (ex art. 127-ter c.p.c.), nel corso della quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 30.08.2023, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi;
va, pertanto, omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
In data 7.10.2023 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il giudizio deve, quindi, proseguire per la definizione della pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: - pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
), nata ad [...] il [...], che hanno contratto matrimonio civile in C.F._2
GU OP in data 20.10.2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'
Ufficio dello Stato Civile del Comune di GU OP, Atto n. 5, Parte I, Anno 2003;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e ai rapporti con la prole e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 30.08.2023, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 24.06.2025 e riportate in parte motiva;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 19.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. in epigrafe, avente ad oggetto “domanda di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c.”, promossa congiuntamente da
(C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Armerina il 05.10.1976, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Antonio Cristofero
Alessi;
e da
C.F.: ), nata ad [...] il [...], rappresentata Parte_2 C.F._2
e difesa, per procura in atti, dall'avv. Antonio Cristofero Alessi;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 07.10.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 20.07.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e hanno formulato, ai sensi degli artt. Parte_3 Parte_2
473-bis. 49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio civile), chiedendo la pronuncia della loro separazione consensuale e la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile da loro contratto a
GU OP il 20.10.2003, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di
GU OP al n. 5, parte I, anno 2003, alle condizioni rispettivamente indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 30.08.2023.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione coniugale sono nati i figli (nata a Persona_1
Enna il 12.01.2004), (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Persona_2 Persona_3
19.07.2014).
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle seguenti condizioni:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di GU OP in Piazza Francesco Lanza nr
8 piano terra e Via Vizzini nr 1 primo piano unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata
a nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a Parte_2 quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I LI IN
3. I figli , ed restano affidati ad entrambi i Persona_2 Persona_3 Persona_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli , ed restano collocati prevalentemente Persona_2 Persona_3 Persona_1 presso la dimora materna in Piazza Francesco Lanza nr 8 e Via Vizzini nr 1 GU;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20.00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali: il Lunedì e Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 20.00;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 10 giugno di ogni anno. 5. considerato lo stato di disoccupazione in cui versa e la difficoltà Parte_1
a trovare una sistemazione lavorativa verserà a , entro e non oltre il giorno cinque Parte_2 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 200,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Nessun mantenimento reciprocamente verrà stabilito a favore dei coniugi.
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio e delle carte di identità del minore Per_3
”.
[...]
Ciò premesso, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge nonché rispondenti all'interesse dei figli, va statuito, come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso, per come chiesto all'udienza del
24.06.2025 (ex art. 127-ter c.p.c.), nel corso della quale le parti hanno confermato il ricorso a firma congiunta, depositato il 30.08.2023, per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e divorzio congiunto, dichiarando altresì che non intendono riconciliarsi;
va, pertanto, omologato l'accordo relativo alle condizioni della separazione personale dei coniugi in epigrafe, come sopra riportate.
In data 7.10.2023 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il giudizio deve, quindi, proseguire per la definizione della pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, come da separata ordinanza emessa in data odierna.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce: - pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
), nata ad [...] il [...], che hanno contratto matrimonio civile in C.F._2
GU OP in data 20.10.2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'
Ufficio dello Stato Civile del Comune di GU OP, Atto n. 5, Parte I, Anno 2003;
- omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e ai rapporti con la prole e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 30.08.2023, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 24.06.2025 e riportate in parte motiva;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione della causa innanzi al Giudice delegato ai fini del prosieguo del processo in ordine alla ulteriore domanda congiunta di divorzio;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 19.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta