Sentenza 15 gennaio 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00850/2025REG.PROV.COLL.
N. 05653/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5653 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Ceniccola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Guglionesi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n.7/2021, resa nel giudizio per l’annullamento del ritiro in autotutela del titolo edilizio – inibizione al rilascio di altro titolo – ingiunzione al pagamento
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Guglionesi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito per la parte appellata l’avvocato Lorenzo Derobertis;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’appellante.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-chiede la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 7 del 15 gennaio 2021 che ha respinto il ricorso proposto avverso: i) il provvedimento prot. 116 del 4.01.2018 di annullamento parziale in autotutela della SCIA n. 226/2016 e di inibizione della SCIA n. 274/2017; ii) la nota prot. 641 del 17.01.2018 di ingiunzione al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. L’appellante è proprietario di un immobile residenziale sito nel Comune di Guglionesi (CB), via Magenta n. 2.
2.1 In relazione al fabbricato sopra indicato presentava: a) una prima SCIA (n. 217/2016) per la realizzazione di modifiche interne e opere di manutenzione nell’immobile, allegando, a prova della proprietà, l’atto di compravendita del 11 gennaio 2011; b) una seconda SCIA (n. 226/2017) per la parziale chiusura di una porta garage al fine di trasformarla in finestra e per la realizzazione di una recinzione metallica nell’area antistante di pertinenza; c) una terza SCIA (n. 274/2017) con cui comunicava la realizzazione, con modalità di maggiore impatto, della recinzione già oggetto della SCIA precedente.
2.2. Con provvedimento prot. 116 del 4 gennaio 2018 il Comune di Guglionesi disponeva l’annullamento parziale in autotutela della SCIA n. 226/2016 e l’inibizione della SCIA n. 274/2017 per le seguenti ragioni: a) l’unico atto di proprietà esibito dall’istante (il contratto di compravendita rep. 35054, racc. 10230, del 11 gennaio 2011) non comprende l’area oggetto di recinzione; b) l’area è stata da sempre adibita al pubblico uso “in modo incontrastato e generalizzato”; c) sull’area sono state per decenni realizzate “opere di infrastrutturazione e manutenzione a completo carico dell’ente comunale”, in coerenza con l’uso pubblico della medesima.
2.3. Con nota prot. 641 del 17.01.2018 il Comune, sul presupposto della proprietà pubblica dell’area, chiedeva il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2.4. Con ricorso di primo grado il signor -OMISSIS-chiedeva l’annullamento dei sopra indicati provvedimenti per i seguenti motivi:
1) violazione di legge -carenza di istruttoria e di motivazione - errore di fatto e di diritto, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità;
2) violazione ed errata applicazione di legge; omessa comunicazione di avvio del procedimento; carenza di istruttoria e di motivazione, errore di fatto e di diritto.
3. Il T.a.r. per il Molise, con sentenza n. 7 del 15 gennaio 2021: a) rilevava, in via preliminare, che parte ricorrente non aveva mosso alcuna censura alla nota prot. 641/2018 di pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico; b) respingeva il primo motivo di ricorso, non avendo il ricorrente provato il titolo legittimante la presentazione della SCIA con riguardo all’area da recintare; c) respingeva il secondo motivo di ricorso poiché l’inibitoria della SCIA era stata disposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione.
4. L’originario ricorrente ha interposto appello, articolando i seguenti motivi:
I. ERROR IN IUDICANDO: ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO.; CARENZA DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.N.241/90;-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 822 C.C., COMMA 2, ARTT. 1158 E 1159 C.C., ANCHE IN COMBINATO DISPOSTO CON LA L. 20 MARZO 1865, N. 2247, ART. 22, ALL. F E DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285, ART. 3, N. 21, NONCHÈ INFINE DELL'ART. 2697, COMMA 2, AI SENSI DELL'ART. 360 C.P.C., N. 3; - VIOLAZIONE DELL’ART.12 DEL DPR N.380/2001; -VIOLAZIONE DELL’ART.8 CPA
II. ERROR IN IUDICANDO ED ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.
4.1 Ha depositato, altresì, una relazione tecnica asseverata datata 22 luglio 2021 relativa alla verifica della proprietà dell’area in contestazione.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Guglionesi che ha resistito al gravame, chiedendo lo stralcio della perizia per violazione del divieto di nova .
6. All’udienza di smaltimento del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, il collegio osserva che l’appellante non ha impugnato il capo della sentenza con cui è stato respinto il secondo motivo di ricorso, relativo all’asserita tardività dell’inibitoria della SCIA: su tale capo si è, quindi, formato il giudicato interno.
8. Sempre in via preliminare, deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità, formulata dal Comune, della perizia tecnica depositata dall’appellante in grado di appello in violazione dell’art. 104 c.p.a.
8.1 Il collegio ne dispone, pertanto, lo stralcio dagli atti del giudizio.
9. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.
10. Con due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, l’appellante deduce che: a) non è il privato a dover provare la proprietà dell’area, bensì l’amministrazione a doverne dimostrare la natura pubblica; b) il ricorrente ha comunque dimostrato la proprietà, fornendo una serie di prove documentali concordanti, tra cui il contratto rep. n. 3504 del 11.01.2015, che sancisce il trasferimento della proprietà del fabbricato con tutte le accessioni e pertinenze, la documentazione catastale del 1968, da cui risulta una “graffatura” posta sulla linea di separazione tra il fabbricato e l’area in questione, la planimetria del vigente programma di fabbricazione del Comune e del Piano Territoriale Paesistico Ambientale di Area Vasta; c) la proprietà privata dell’area determina l’illegittimità anche del provvedimento con cui è stato imposto il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
11. I motivi sono infondati.
12. L’appellante non ha fornito la prova della proprietà dell’area né nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio del titolo edilizio né nel corso del presente giudizio.
13. Sotto il primo profilo, il signor -OMISSIS-ha presentato le SCIA n. 226/2017 e n. 274/2017 dichiarando di essere proprietario dell’area antistante il fabbricato che aveva intenzione di recintare. 14. A sostegno dell’affermazione ha allegato, quale titolo abilitante, un contratto di compravendita immobiliare a rogito notaio Luigi Colavita (rep n. 35054, racc. 10230) dell’11 gennaio 2011 il quale, tuttavia, menziona solo l’immobile e non l’area oggetto dell’intervento di recinzione.
15. L’amministrazione ha, di conseguenza, adottato il provvedimento di annullamento in autotutela della prima SCIA e di inibizione della seconda, rilevando che l’area non è inclusa tra quelle oggetto dell’unico titolo di proprietà esibito dal dichiarante e che essa è da sempre adibita ad uso pubblico, in modo incontrastato e generalizzato.
16. Come puntualizzato dalla giurisprudenza, il richiedente il titolo autorizzatorio è tenuto a provare la propria legittimazione all’istanza, mentre è onere del Comune esigere la prova del titolo che fonda una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene e che lo rende legittimo destinatario del provvedimento autorizzatorio (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato sez. VI 24/05/2024 n. 4632).
17. Sotto il secondo profilo, il signor -OMISSIS-ha agito in giudizio allegando che l’area interessata dalla recinzione “ è da considerarsi, senza ombra di dubbio, un'area di pertinenza del fabbricato stesso ” (pag. 4 del ricorso di primo grado).
18. In applicazione dell’ordinario criterio di riparto dell’onere della prova gravava, quindi, sul ricorrente- e non sull’amministrazione resistente- l’onere della prova della proprietà.
19. Tale prova non è stata fornita dall’interessato, atteso che:
a) il contratto di compravendita ha per oggetto il solo fabbricato, come rappresentato nella planimetria allegata alla lettera A dell’atto medesimo, e non l’area antistante. Nessun rilievo può assegnarsi alla clausola di stile, contenuta dell’atto in questione, per cui “ quanto venduto è trasferito a corpo, nel suo preciso stato attuale di fatto e di diritto, con tutte le accessioni e pertinenze, ragioni ed azioni, oneri e servitù, attive e passive ”, la quale, per la sua indeterminatezza e indeterminabilità, non può certo estendere l’effetto traslativo a beni diversi e ulteriori rispetto a quelli menzionati nell’atto di vendita (sull’inidoneità delle clausole di stile a determinare l’estensione del bene compravenduto: cfr. Cass civ. 05/06/1984, n. 3398).
L’indicazione del bene alienato deve essere effettuata in base alla descrizione obiettiva ed alle indicazioni topografico-catastali e non già secondo riferimenti soggettivi o situazioni di mero fatto (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, 08/10/2013, n. 22889);
b) la mancanza del titolo di proprietà non può essere surrogata né dalle risultanze catastali né dagli strumenti di pianificazione urbanistica e paesistica che attengono al governo del territorio e non alla circolazione dei beni. Per tale ragione, non è conferente il richiamo all’art. 9 bis d.P.R. 380/2001 relativo alla prova (non della proprietà ma) dello stato legittimo dell’immobile;
c) la mancata prova dell’uso pubblico non equivale a prova della proprietà privata né può supplire al deficit probatorio della parte che agisce in giudizio, la quale non può nemmeno invocare l’intervento sostitutivo del giudice, mediante CTU o verificazione.
20. Le considerazioni sopra svolte confermano la legittimità del provvedimento comunale di ritiro e di inibitoria delle SCIA.
21. Quanto alla censura di illegittimità derivata del provvedimento di pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico- in diparte la novità della medesima in quanto nulla è stato dedotto al riguardo nel ricorso di primo grado – l’infondatezza della medesima discende da quanto appena osservato in ordine alla legittimità dei provvedimenti impugnati.
22. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor -OMISSIS- al pagamento a favore del Comune di Guglionesi delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO