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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/09/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 130/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dagli avv.ti FUDULI PAOLO, PAOLO CRICENTI e Parte_1
VINCENZO FOGLIARO ricorrente
E
rappresentati e difesi dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1 CP_2
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2020 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920190000960913000 notificato il 17 dicembre 2019, con il quale l' richiedeva il pagamento di € 12.553,45 a titolo di contributi, CP_1 sanzioni e interessi.
L'iscrizione d'ufficio era stata disposta a seguito di verbale ispettivo del 9 novembre
2018, notificato il 20 novembre 2018, con il quale era stata contestata la qualificazione
1 del ricorrente quale imprenditore di fatto e l'iscrizione alla gestione commercianti/lavoratori autonomi per il periodo 1° luglio – novembre 2015.
Parte ricorrente deduceva di essere stato mero dipendente, mai socio né imprenditore, contestando l'iscrizione d'ufficio.
Si costituivano l' e la la legittimità dell'avviso impugnato. CP_1 Controparte_3
Motivi della decisione
1. Sulla tempestività del ricorso.
Ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999 l'opposizione all'avviso di addebito deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica.
Nel caso in esame l'avviso è stato notificato il 17 dicembre 2019, con decorrenza del termine dal giorno successivo;
il 40° giorno cadeva il 26 gennaio 2020 (domenica) e, per effetto dell'art. 155, comma 4, c.p.c., il termine è slittato al primo giorno non festivo successivo, ossia al 27 gennaio 2020, data di deposito del ricorso.
Ne consegue la tempestività dell'opposizione, che non può essere dichiarata inammissibile per decadenza.
2. Sul merito.
La contestata iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti/lavoratori autonomi si fonda esclusivamente sul verbale ispettivo del 9 novembre 2018, il quale, tuttavia, per consolidata giurisprudenza (Cass. n. 2414/2004; Cass. n. 16436/2013; Cass.
n. 2357/2018), fa piena prova solo dei fatti compiuti o accertati direttamente dagli ispettori, ma non delle dichiarazioni rese da terzi né delle valutazioni soggettive ivi contenute.
L'onere della prova circa i presupposti per l'iscrizione d'ufficio incombe sull' . CP_1
Nel caso in esame l' non ha prodotto elementi oggettivi atti a dimostrare che il CP_4 ricorrente abbia svolto attività imprenditoriale, né che si trattasse di un'impresa individuale o a conduzione familiare: al contrario, risulta che l'attività veniva svolta da una società a responsabilità limitata (Società Turistica Robinson S.r.l.), soggetto
2 giuridico distinto dai soci e dagli amministratori, con personalità autonoma rispetto ai singoli partecipanti.
L' non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza di una “conduzione familiare” CP_1 della società, né ha dimostrato un coinvolgimento del ricorrente nella gestione imprenditoriale tale da giustificarne l'iscrizione alla gestione commercianti/lavoratori autonomi.
In mancanza di elementi oggettivi, non può ritenersi sufficiente il solo verbale ispettivo fondato su dichiarazioni rese da terzi per affermare l'obbligo contributivo del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta in data 27 gennaio
2020 avverso l'avviso di addebito notificato il 17 dicembre 2019:
1. Dichiara tempestiva l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999;
2. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
43920190000960913000 notificato il 17 dicembre 2019;
3. Condanna l al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 18/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 130/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dagli avv.ti FUDULI PAOLO, PAOLO CRICENTI e Parte_1
VINCENZO FOGLIARO ricorrente
E
rappresentati e difesi dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1 CP_2
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2020 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 43920190000960913000 notificato il 17 dicembre 2019, con il quale l' richiedeva il pagamento di € 12.553,45 a titolo di contributi, CP_1 sanzioni e interessi.
L'iscrizione d'ufficio era stata disposta a seguito di verbale ispettivo del 9 novembre
2018, notificato il 20 novembre 2018, con il quale era stata contestata la qualificazione
1 del ricorrente quale imprenditore di fatto e l'iscrizione alla gestione commercianti/lavoratori autonomi per il periodo 1° luglio – novembre 2015.
Parte ricorrente deduceva di essere stato mero dipendente, mai socio né imprenditore, contestando l'iscrizione d'ufficio.
Si costituivano l' e la la legittimità dell'avviso impugnato. CP_1 Controparte_3
Motivi della decisione
1. Sulla tempestività del ricorso.
Ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999 l'opposizione all'avviso di addebito deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica.
Nel caso in esame l'avviso è stato notificato il 17 dicembre 2019, con decorrenza del termine dal giorno successivo;
il 40° giorno cadeva il 26 gennaio 2020 (domenica) e, per effetto dell'art. 155, comma 4, c.p.c., il termine è slittato al primo giorno non festivo successivo, ossia al 27 gennaio 2020, data di deposito del ricorso.
Ne consegue la tempestività dell'opposizione, che non può essere dichiarata inammissibile per decadenza.
2. Sul merito.
La contestata iscrizione d'ufficio del ricorrente alla gestione commercianti/lavoratori autonomi si fonda esclusivamente sul verbale ispettivo del 9 novembre 2018, il quale, tuttavia, per consolidata giurisprudenza (Cass. n. 2414/2004; Cass. n. 16436/2013; Cass.
n. 2357/2018), fa piena prova solo dei fatti compiuti o accertati direttamente dagli ispettori, ma non delle dichiarazioni rese da terzi né delle valutazioni soggettive ivi contenute.
L'onere della prova circa i presupposti per l'iscrizione d'ufficio incombe sull' . CP_1
Nel caso in esame l' non ha prodotto elementi oggettivi atti a dimostrare che il CP_4 ricorrente abbia svolto attività imprenditoriale, né che si trattasse di un'impresa individuale o a conduzione familiare: al contrario, risulta che l'attività veniva svolta da una società a responsabilità limitata (Società Turistica Robinson S.r.l.), soggetto
2 giuridico distinto dai soci e dagli amministratori, con personalità autonoma rispetto ai singoli partecipanti.
L' non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza di una “conduzione familiare” CP_1 della società, né ha dimostrato un coinvolgimento del ricorrente nella gestione imprenditoriale tale da giustificarne l'iscrizione alla gestione commercianti/lavoratori autonomi.
In mancanza di elementi oggettivi, non può ritenersi sufficiente il solo verbale ispettivo fondato su dichiarazioni rese da terzi per affermare l'obbligo contributivo del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta in data 27 gennaio
2020 avverso l'avviso di addebito notificato il 17 dicembre 2019:
1. Dichiara tempestiva l'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999;
2. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
43920190000960913000 notificato il 17 dicembre 2019;
3. Condanna l al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 18/09/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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