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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. PE LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. ON PI Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 657 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nunzio Pinelli e Paola Librizzi;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Russo e Salvatore Di CP_1
Stefano;
APPELLATO
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello, - annullare, riformare o comunque dichiarare inefficace la sentenza impugnata nei capi espressamente indicati
e per i motivi sopra spiegati, accogliendo le domande formulate da parte appellante nel giudizio di primo grado;
- con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, dei due gradi di giudizio”; per l'appellato “Voglia la Corte di Appello rigettare l'appello avversario poiché infondato;
con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 840 del 24 febbraio 2022 il Tribunale di Palermo rigettò le domande proposte da volte ad accertare la responsabilità Parte_1 professionale dell'avv. nell'espletamento del mandato professionale CP_1 nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 263/2007 emessa dal Tribunale di
1 Palermo- Sezione Distaccata di Carini, definito con la sentenza di questa Corte nr. 1682 del 16 novembre 2015.
2.Avverso tale sentenza, ha proposto appello il , con atto di citazione Parte_1 notificato il 30 marzo 2022, sulla scorta di due motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini:
(i) violazione e falsa applicazione dell'art. 160 c.p.c.; contraddittorietà, violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 co. ii c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.; difetto e/o insufficienza della motivazione – irragionevolezza –; violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.; travisamento delle prove;
(ii) erronea valutazione del doppio giudizio prognostico, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2236
c.c.
3. Si è costituito, con comparsa depositata il 24 giugno 2022, che CP_1 ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 13 giugno 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo,
l'appellante si duole che l' avvocato non aveva provato né chiesto di provare CP_1 alcuna circostanza da cui desumere che la nullità della notificazione gli aveva impedito di venire a conoscenza del giudizio del primo grado.
L'avvocato – prosegue l'appellante - avrebbe dovuto sostenere, CP_1 potendolo provare, che la suddetta notifica non era semplicemente nulla, ma addirittura inesistente, con conseguente ribaltamento dell'onere della prova in capo alla controparte.
Evidenzia, ancora, l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva sostenuto che egli (oltre al ), fosse presente alle operazioni di consulenza di Per_1
CTU esperite nel giudizio e e , circostanza non vera e Per_2 Per_1 Parte_1 nemmeno provata.
Sostiene, ancora, che, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza, o
“del più probabile che non”, la condotta omissiva/negligente dell'Avv. gli aveva CP_1
2 causato il grave danno subito.
6. Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale – nell'escludere la responsabilità del professionista convenuto - non aveva effettuato alcun giudizio prognostico autonomo rispetto a quello già effettuato dalla Corte di Appello nella sentenza 1682/2015, ma si era limitato a riportare il giudizio espresso da quel Collegio senza effettuare alcun accertamento di fatto, senza alcuna valutazione degli elementi probatori dell'odierno giudizio.
Qualora il giudice, infatti, avesse valutato le prove prodotte da parte attrice/appellante, avrebbe dovuto concludere che, nel giudizio patrocinato dall'Avv.
, quest'ultimo avrebbe potuto/dovuto provare e/o chiesto di provare che la CP_1 notifica del più volte richiamato atto di citazione era del tutto inesistente e che la parte che gli aveva fatto causa ( ) non aveva provato e/o chiesto di provare, Persona_3 come era suo onere ex art. 1176 co. II c.c., che egli fosse eventualmente presente alle richiamate operazioni di CTU.
8. I motivi – che, per la stretta attinenza, possono essere affrontati congiuntamente – sono nel complesso infondati.
Va premesso che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo.
Sulla base di questi principi, com'è noto, l'inadempimento dell'avvocato rispetto all'obbligazione professionale assunta col cliente, deve essere valutato alla stregua dei parametri di diligenza professionale fissati dall'art. 1176, comma 2, del codice civile, ove si afferma che nell'esercizio dell'attività professionale “la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell'attività esercitata”.
La Corte suprema ha più volte affermato, a questo proposito, che “la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività, dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie. La responsabilità dell'avvocato, pertanto, può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà” (Cass.
3 sez. II, 14 agosto 1997, n. 7618) nel qual caso, evidentemente, trova applicazione il disposto dell'art. 2236 del codice civile.
Ciò dunque premesso “incombe al cliente il quale assume di avere subito un danno, l'onere di provare la difettosa od inadeguata prestazione professionale,
l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa od inadeguata prestazione professionale ed il danno” (Sez. 3, Sentenza n. 9238 del 2007).
In particolare, poi, in ordine al primo elemento, “per quanto riguarda la difettosità o inadeguatezza della prestazione professionale, il cliente ha l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, l'attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente”.
Avuto sempre riguardo alla negligenza del professionista, va, inoltre, ricordato il principio secondo cui “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. in caso di incuria o di ignoranza di disposizione di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. n. 11612/1990). In applicazione di tale principio è stato ritenuto, quindi, che l'inadempimento del professionista nei riguardi del cliente non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest'ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente ed adeguato alla natura dell'attività esercitata” (Sez. 2, Sentenza n. 16846 del 2005).
In ordine poi al terzo elemento - cioè al nesso di causalità tra la negligenza ed il danno – va messo in luce che, ad un indirizzo più datato, secondo cui “l'affermazione di responsabilità di un legale implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e perciò la "certezza morale" che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente” (Cass. 4044 del 1994, 1286 del 1998, 21894 del 2004, 16846 del 2005, 6537 e
6967 del 2006), si è affiancato un altro che, per comodità, potrebbe essere definito
“probabilistico”, secondo cui “Al criterio della certezza degli effetti della condotta, si può - pertanto - sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della
4 condotta a produrli” (Sez. 3, Sentenza n. 9238 del 2007; di recente Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 25112 del 24/10/2017).
Ancor più di recente, però, la Suprema Corte risulta essere ritornata all'indirizzo anteriore, aderendo quindi al criterio della “certezza” e ribadendo come l'affermazione della responsabilità dell'avvocato “implica l'indagine – positivamente svolta – sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione” (Sentenza 16 ottobre 2008 n.
25266 che richiama espressamente un' importante decisione che tanta eco ebbe tra gli interpreti: Cass. 28 aprile 1994, n. 4044; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25567 del
01/09/2023)
Ed ancora, sempre in questa linea, la Corte di legittimità ha sostenuto che “la responsabilità professionale dell'avvocato non discende dal mero fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato processuale ottenuto”
(Cassazione civile, sez. III, 20/03/2018).
Deve, allora, essere messo in luce che – al di là della certezza o della probabilità
– sul cliente grava l'onere di allegazione e di prova che l'attività diligente del professionista (che si assume omessa) avrebbe comunque condotto ad un risultato diverso, comunque vantaggioso per il cliente: in mancanza, invece, mancherebbe il nesso di causalità tra l'attività, ancorchè negligente, del professionista ed il danno poi sofferto dal cliente.
La responsabilità dell'avvocato, altrimenti, si tradurrebbe in una mera responsabilità di pura omissione, ciò che non può essere sostenuto anche in linea con quanto sostenuto in tema della affine responsabilità del medico il quale è chiamato a rispondere solo quando in assenza della sua condotta imprudente, negligente o imperita si sarebbe ottenuto un risultato migliore per il paziente (cfr. Cass. 4 marzo 2004, n°
4400).
5 Alla luce di questi criteri deve escludersi che la condotta professionale dell'avvocato abbia causato il danno lamentato dal . CP_1 Parte_1
Quest'ultimo, in sostanza, convenuto in giudizio condannatorio da parte di
(che invocava la responsabilità dell'appellante e di altri funzionari del Persona_3
Comune di Torretta per avergli commesso lavori senza contratto), pur rimasto contumace in primo grado, imputa al professionista (incaricato del relativo giudizio di impugnazione) di non avere provato che egli non aveva avuto conoscenza del primo grado di giudizio per nullità della citazione e di non avere conseguentemente potuto eccepire la prescrizione che lo avrebbe, a suo dire, messo al riparo dalla condanna.
Questo - in estrema sintesi - l'addebito, si rileva, anzitutto, che, sulla base degli elementi forniti, la notifica della citazione introduttiva del primo grado – della causa instaurata da nei confronti, tra gli altri, dell'appellante – non era Persona_3 inesistente ma, al più, nulla.
Essa venne effettuata, infatti, presso la sede del Comune di Torretta, luogo in cui si trovava pacificamente l'”ufficio” del ex art. 139 comma 3 c.p.c.. Parte_1
Tanto risulta dall'avviso di ricevimento della relativa notificazione, in data 24 dicembre 2001, sottoscritto da “ ” che ritirò in ufficio il plico non Controparte_2 recapitato, un mero errore materiale deve intendersi l'indicazione della via in cui si trova la sede dell'ente (via Dante Alighieri in luogo di via Vittorio Emanuele), non potendo seriamente ritenersi che, in un piccolo centro (quale è Torretta), l'agente postale si sia recato in un edificio scolastico invece che presso la sede del Comune.
Alla stessa stregua, l'appellato ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento, in data 15 settembre 2003, dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del
, presso la sede del Comune di Torretta, sottoscritto da “ ”, Parte_1 Parte_2 qualificatasi come impiegata, con lo stesso errore materiale nell'indicazione della via in cui si trova la sede dell'ente (via Dante Alighieri in luogo di via Vittorio Emanuele).
Ed è vero – come sostiene l'appellato – che il , a fronte della Parte_1 allegazioni del contenute nella comparsa di risposta, non contestò che le due CP_1 persone indicate ( e ) fossero impiegate del Comune di Torretta (cfr. Pt_2 CP_3 verbale della prima udienza ex art. 183 c.p.c. e memoria ex art. 183 comma sei n.1
c.p.c.)
Ove, quindi, voglia ipotizzarsi un qualche vizio della notifica della citazione
6 introduttiva del primo grado, non era certo l'inesistenza ma – al più – la nullità con la conseguenza che “se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo;
se invece la notificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell'atto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
18243 del 03/07/2008; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2817 del 05/02/2009).
Ne deriva, quindi, che “Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimostrare
l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo,
l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 8 del 03/01/2019)
Ed ancora oggi il – che imputa al professionista di non avere provato Parte_1 che egli non aveva avuto conoscenza del primo grado di giudizio – non ha offerto alla
Corte elementi per dimostrare questa circostanza.
Anche se non è, in effetti, dimostrato l'assunto – contenuto nella sentenza gravata – circa il fatto che l'appellante avesse partecipato alle operazioni peritali, svolte nel primo grado di giudizio, rimane il dato, dimostrato, che abba ricevuto la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, con conseguente dimostrazione della conoscenza effettiva del giudizio.
Va adesso sottolineato che, se è vero che, nel corso del primo grado, nella memoria ex art. 183 comma sei n. 1 c.p.c. il contestò di avere ricevuto atti Parte_1 interruttivi della prescrizione, l'avv. ha prodotto anche un atto interruttivo di CP_1 prescrizione, notificato all'appellante il 12 aprile 2021, derivandone che la relativa difesa non ha spiegato – né pervero dimostrato – in che termini l'eccezione di prescrizione sarebbe stata validamente eccepita posto che i fatti costitutivi della pretesa del risalirebbero al 1989 – 1991, a fonte di un atto interruttivo astrattamente Per_2 idoneo a tale scopo.
In conclusione non vi sono elementi per sostenere validamente che l'appellante
7 non fosse venuto a conoscenza della citazione introduttiva, essendovi – al contrario – elementi da cui presumere il contrario e, ancora, per affermare che, ove il Parte_1 avesse potuto ottenere di essere rimesso in termini, avrebbe potuto efficacemente eccepire la prescrizione.
Non è, poi, ozioso rilevare che non è – allo stato – nemmeno dimostrato il danno che sarebbe derivato all'appellante dalla condotta, asseritamente negligente, dell'avvocato . CP_1
Infatti, al di là del dato – indubbio – per cui il è stato condannato in Parte_1 solido con il a pagare al l'importo di euro 223.773,55, oltre interessi, Per_1 Per_2 non vi è prova che il pagamento sia – ed in che termini – avvenuto, avendo di contro l'appellato dimostrato che la procedura di espropriazione immobiliare, notificata dai
, si sarebbe estinta. Per_2
In definitiva, brevemente ricordato quanto già illustrato in premessa sull'onere probatorio gravante sull'appellante (che si assume danneggiato), mancano gli elementi per ritenere che dalla condotta professionale dell'avvocato siano derivati CP_1 pregiudizi al . Parte_1
Quantunque appaia, a questo punto, superfluo, va pure aggiunto che l'appellante non potrebbe nemmeno invocare, quale elemento per affermare la negligenza del professionista, la circostanza per cui l'avvocato avrebbe omesso di notificare la CP_1 notifica dell'appello incidentale ai contumaci, così non ottemperando alla prescrizione impartitagli dalla Corte.
Ed invero la decisione adottata sul punto dalla Corte di Appello di Palermo, nella sentenza nr. 1682 del 2015, al punto 14, contrasta con il consolidato orientamento per cui “l'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 2246 del 22/01/2024; Sez. 2 - , Ordinanza n. 9527 del 18/04/2018).
8 Anche sotto questo, ulteriore, profilo manca la prova che una diversa condotta del professionista avrebbe condotto ad un risultato diverso.
9. In definitiva, esclusa la fondatezza dell'azione risarcitoria avanzata da parte dell' appellante, la sentenza gravata va interamente confermata con statuizione, secondo il principio della soccombenza, delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
conferma la sentenza del Tribunale di Palermo n. 840 del 24 febbraio 2022, appellata da , con atto di citazione notificato il 30 marzo 2022; Parte_1 condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in complessivi euro 3473,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 10 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON PI PE LU
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. PE LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. ON PI Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 657 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nunzio Pinelli e Paola Librizzi;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesca Russo e Salvatore Di CP_1
Stefano;
APPELLATO
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia la Corte di Appello, - annullare, riformare o comunque dichiarare inefficace la sentenza impugnata nei capi espressamente indicati
e per i motivi sopra spiegati, accogliendo le domande formulate da parte appellante nel giudizio di primo grado;
- con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, dei due gradi di giudizio”; per l'appellato “Voglia la Corte di Appello rigettare l'appello avversario poiché infondato;
con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 840 del 24 febbraio 2022 il Tribunale di Palermo rigettò le domande proposte da volte ad accertare la responsabilità Parte_1 professionale dell'avv. nell'espletamento del mandato professionale CP_1 nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 263/2007 emessa dal Tribunale di
1 Palermo- Sezione Distaccata di Carini, definito con la sentenza di questa Corte nr. 1682 del 16 novembre 2015.
2.Avverso tale sentenza, ha proposto appello il , con atto di citazione Parte_1 notificato il 30 marzo 2022, sulla scorta di due motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini:
(i) violazione e falsa applicazione dell'art. 160 c.p.c.; contraddittorietà, violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 co. ii c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.; difetto e/o insufficienza della motivazione – irragionevolezza –; violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.; travisamento delle prove;
(ii) erronea valutazione del doppio giudizio prognostico, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2236
c.c.
3. Si è costituito, con comparsa depositata il 24 giugno 2022, che CP_1 ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 13 giugno 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo,
l'appellante si duole che l' avvocato non aveva provato né chiesto di provare CP_1 alcuna circostanza da cui desumere che la nullità della notificazione gli aveva impedito di venire a conoscenza del giudizio del primo grado.
L'avvocato – prosegue l'appellante - avrebbe dovuto sostenere, CP_1 potendolo provare, che la suddetta notifica non era semplicemente nulla, ma addirittura inesistente, con conseguente ribaltamento dell'onere della prova in capo alla controparte.
Evidenzia, ancora, l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui aveva sostenuto che egli (oltre al ), fosse presente alle operazioni di consulenza di Per_1
CTU esperite nel giudizio e e , circostanza non vera e Per_2 Per_1 Parte_1 nemmeno provata.
Sostiene, ancora, che, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza, o
“del più probabile che non”, la condotta omissiva/negligente dell'Avv. gli aveva CP_1
2 causato il grave danno subito.
6. Con il secondo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale – nell'escludere la responsabilità del professionista convenuto - non aveva effettuato alcun giudizio prognostico autonomo rispetto a quello già effettuato dalla Corte di Appello nella sentenza 1682/2015, ma si era limitato a riportare il giudizio espresso da quel Collegio senza effettuare alcun accertamento di fatto, senza alcuna valutazione degli elementi probatori dell'odierno giudizio.
Qualora il giudice, infatti, avesse valutato le prove prodotte da parte attrice/appellante, avrebbe dovuto concludere che, nel giudizio patrocinato dall'Avv.
, quest'ultimo avrebbe potuto/dovuto provare e/o chiesto di provare che la CP_1 notifica del più volte richiamato atto di citazione era del tutto inesistente e che la parte che gli aveva fatto causa ( ) non aveva provato e/o chiesto di provare, Persona_3 come era suo onere ex art. 1176 co. II c.c., che egli fosse eventualmente presente alle richiamate operazioni di CTU.
8. I motivi – che, per la stretta attinenza, possono essere affrontati congiuntamente – sono nel complesso infondati.
Va premesso che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo.
Sulla base di questi principi, com'è noto, l'inadempimento dell'avvocato rispetto all'obbligazione professionale assunta col cliente, deve essere valutato alla stregua dei parametri di diligenza professionale fissati dall'art. 1176, comma 2, del codice civile, ove si afferma che nell'esercizio dell'attività professionale “la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell'attività esercitata”.
La Corte suprema ha più volte affermato, a questo proposito, che “la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività, dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie. La responsabilità dell'avvocato, pertanto, può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà” (Cass.
3 sez. II, 14 agosto 1997, n. 7618) nel qual caso, evidentemente, trova applicazione il disposto dell'art. 2236 del codice civile.
Ciò dunque premesso “incombe al cliente il quale assume di avere subito un danno, l'onere di provare la difettosa od inadeguata prestazione professionale,
l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la difettosa od inadeguata prestazione professionale ed il danno” (Sez. 3, Sentenza n. 9238 del 2007).
In particolare, poi, in ordine al primo elemento, “per quanto riguarda la difettosità o inadeguatezza della prestazione professionale, il cliente ha l'onere di fornire la prova di idonei dati obiettivi in base ai quali il giudice valuterà se, in relazione alla natura del caso concreto, l'attività svolta dal professionista possa essere giudicata sufficiente”.
Avuto sempre riguardo alla negligenza del professionista, va, inoltre, ricordato il principio secondo cui “l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. in caso di incuria o di ignoranza di disposizione di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. n. 11612/1990). In applicazione di tale principio è stato ritenuto, quindi, che l'inadempimento del professionista nei riguardi del cliente non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest'ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente ed adeguato alla natura dell'attività esercitata” (Sez. 2, Sentenza n. 16846 del 2005).
In ordine poi al terzo elemento - cioè al nesso di causalità tra la negligenza ed il danno – va messo in luce che, ad un indirizzo più datato, secondo cui “l'affermazione di responsabilità di un legale implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e perciò la "certezza morale" che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente” (Cass. 4044 del 1994, 1286 del 1998, 21894 del 2004, 16846 del 2005, 6537 e
6967 del 2006), si è affiancato un altro che, per comodità, potrebbe essere definito
“probabilistico”, secondo cui “Al criterio della certezza degli effetti della condotta, si può - pertanto - sostituire quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della
4 condotta a produrli” (Sez. 3, Sentenza n. 9238 del 2007; di recente Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 25112 del 24/10/2017).
Ancor più di recente, però, la Suprema Corte risulta essere ritornata all'indirizzo anteriore, aderendo quindi al criterio della “certezza” e ribadendo come l'affermazione della responsabilità dell'avvocato “implica l'indagine – positivamente svolta – sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione” (Sentenza 16 ottobre 2008 n.
25266 che richiama espressamente un' importante decisione che tanta eco ebbe tra gli interpreti: Cass. 28 aprile 1994, n. 4044; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25567 del
01/09/2023)
Ed ancora, sempre in questa linea, la Corte di legittimità ha sostenuto che “la responsabilità professionale dell'avvocato non discende dal mero fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato processuale ottenuto”
(Cassazione civile, sez. III, 20/03/2018).
Deve, allora, essere messo in luce che – al di là della certezza o della probabilità
– sul cliente grava l'onere di allegazione e di prova che l'attività diligente del professionista (che si assume omessa) avrebbe comunque condotto ad un risultato diverso, comunque vantaggioso per il cliente: in mancanza, invece, mancherebbe il nesso di causalità tra l'attività, ancorchè negligente, del professionista ed il danno poi sofferto dal cliente.
La responsabilità dell'avvocato, altrimenti, si tradurrebbe in una mera responsabilità di pura omissione, ciò che non può essere sostenuto anche in linea con quanto sostenuto in tema della affine responsabilità del medico il quale è chiamato a rispondere solo quando in assenza della sua condotta imprudente, negligente o imperita si sarebbe ottenuto un risultato migliore per il paziente (cfr. Cass. 4 marzo 2004, n°
4400).
5 Alla luce di questi criteri deve escludersi che la condotta professionale dell'avvocato abbia causato il danno lamentato dal . CP_1 Parte_1
Quest'ultimo, in sostanza, convenuto in giudizio condannatorio da parte di
(che invocava la responsabilità dell'appellante e di altri funzionari del Persona_3
Comune di Torretta per avergli commesso lavori senza contratto), pur rimasto contumace in primo grado, imputa al professionista (incaricato del relativo giudizio di impugnazione) di non avere provato che egli non aveva avuto conoscenza del primo grado di giudizio per nullità della citazione e di non avere conseguentemente potuto eccepire la prescrizione che lo avrebbe, a suo dire, messo al riparo dalla condanna.
Questo - in estrema sintesi - l'addebito, si rileva, anzitutto, che, sulla base degli elementi forniti, la notifica della citazione introduttiva del primo grado – della causa instaurata da nei confronti, tra gli altri, dell'appellante – non era Persona_3 inesistente ma, al più, nulla.
Essa venne effettuata, infatti, presso la sede del Comune di Torretta, luogo in cui si trovava pacificamente l'”ufficio” del ex art. 139 comma 3 c.p.c.. Parte_1
Tanto risulta dall'avviso di ricevimento della relativa notificazione, in data 24 dicembre 2001, sottoscritto da “ ” che ritirò in ufficio il plico non Controparte_2 recapitato, un mero errore materiale deve intendersi l'indicazione della via in cui si trova la sede dell'ente (via Dante Alighieri in luogo di via Vittorio Emanuele), non potendo seriamente ritenersi che, in un piccolo centro (quale è Torretta), l'agente postale si sia recato in un edificio scolastico invece che presso la sede del Comune.
Alla stessa stregua, l'appellato ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento, in data 15 settembre 2003, dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del
, presso la sede del Comune di Torretta, sottoscritto da “ ”, Parte_1 Parte_2 qualificatasi come impiegata, con lo stesso errore materiale nell'indicazione della via in cui si trova la sede dell'ente (via Dante Alighieri in luogo di via Vittorio Emanuele).
Ed è vero – come sostiene l'appellato – che il , a fronte della Parte_1 allegazioni del contenute nella comparsa di risposta, non contestò che le due CP_1 persone indicate ( e ) fossero impiegate del Comune di Torretta (cfr. Pt_2 CP_3 verbale della prima udienza ex art. 183 c.p.c. e memoria ex art. 183 comma sei n.1
c.p.c.)
Ove, quindi, voglia ipotizzarsi un qualche vizio della notifica della citazione
6 introduttiva del primo grado, non era certo l'inesistenza ma – al più – la nullità con la conseguenza che “se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è onere dell'altra parte dimostrare che l'impugnante ha avuto comunque contezza del processo;
se invece la notificazione è nulla, si presume "iuris tantum" la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli impedito la materiale conoscenza dell'atto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
18243 del 03/07/2008; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2817 del 05/02/2009).
Ne deriva, quindi, che “Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimostrare
l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo,
l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall'impugnazione” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 8 del 03/01/2019)
Ed ancora oggi il – che imputa al professionista di non avere provato Parte_1 che egli non aveva avuto conoscenza del primo grado di giudizio – non ha offerto alla
Corte elementi per dimostrare questa circostanza.
Anche se non è, in effetti, dimostrato l'assunto – contenuto nella sentenza gravata – circa il fatto che l'appellante avesse partecipato alle operazioni peritali, svolte nel primo grado di giudizio, rimane il dato, dimostrato, che abba ricevuto la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, con conseguente dimostrazione della conoscenza effettiva del giudizio.
Va adesso sottolineato che, se è vero che, nel corso del primo grado, nella memoria ex art. 183 comma sei n. 1 c.p.c. il contestò di avere ricevuto atti Parte_1 interruttivi della prescrizione, l'avv. ha prodotto anche un atto interruttivo di CP_1 prescrizione, notificato all'appellante il 12 aprile 2021, derivandone che la relativa difesa non ha spiegato – né pervero dimostrato – in che termini l'eccezione di prescrizione sarebbe stata validamente eccepita posto che i fatti costitutivi della pretesa del risalirebbero al 1989 – 1991, a fonte di un atto interruttivo astrattamente Per_2 idoneo a tale scopo.
In conclusione non vi sono elementi per sostenere validamente che l'appellante
7 non fosse venuto a conoscenza della citazione introduttiva, essendovi – al contrario – elementi da cui presumere il contrario e, ancora, per affermare che, ove il Parte_1 avesse potuto ottenere di essere rimesso in termini, avrebbe potuto efficacemente eccepire la prescrizione.
Non è, poi, ozioso rilevare che non è – allo stato – nemmeno dimostrato il danno che sarebbe derivato all'appellante dalla condotta, asseritamente negligente, dell'avvocato . CP_1
Infatti, al di là del dato – indubbio – per cui il è stato condannato in Parte_1 solido con il a pagare al l'importo di euro 223.773,55, oltre interessi, Per_1 Per_2 non vi è prova che il pagamento sia – ed in che termini – avvenuto, avendo di contro l'appellato dimostrato che la procedura di espropriazione immobiliare, notificata dai
, si sarebbe estinta. Per_2
In definitiva, brevemente ricordato quanto già illustrato in premessa sull'onere probatorio gravante sull'appellante (che si assume danneggiato), mancano gli elementi per ritenere che dalla condotta professionale dell'avvocato siano derivati CP_1 pregiudizi al . Parte_1
Quantunque appaia, a questo punto, superfluo, va pure aggiunto che l'appellante non potrebbe nemmeno invocare, quale elemento per affermare la negligenza del professionista, la circostanza per cui l'avvocato avrebbe omesso di notificare la CP_1 notifica dell'appello incidentale ai contumaci, così non ottemperando alla prescrizione impartitagli dalla Corte.
Ed invero la decisione adottata sul punto dalla Corte di Appello di Palermo, nella sentenza nr. 1682 del 2015, al punto 14, contrasta con il consolidato orientamento per cui “l'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace” (Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 2246 del 22/01/2024; Sez. 2 - , Ordinanza n. 9527 del 18/04/2018).
8 Anche sotto questo, ulteriore, profilo manca la prova che una diversa condotta del professionista avrebbe condotto ad un risultato diverso.
9. In definitiva, esclusa la fondatezza dell'azione risarcitoria avanzata da parte dell' appellante, la sentenza gravata va interamente confermata con statuizione, secondo il principio della soccombenza, delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:
conferma la sentenza del Tribunale di Palermo n. 840 del 24 febbraio 2022, appellata da , con atto di citazione notificato il 30 marzo 2022; Parte_1 condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, liquidate in complessivi euro 3473,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 10 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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