Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga all' udienza del 12 febbraio 2025 ha pronunziato e pubblicato - ex articolo 429 c.p.c. - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 5999/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. n.q. di genitore di Parte_1 C.F._1 Per_1
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Rosy Spitale, giusta
[...] C.F._2
procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Caterina Tomasello, dall'Avv. Carmela Puglisi e dall'Avv. Michele Cordopatri
RESISTENTE
OGGETTO: disabilità gravissima
.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 13 novembre 2024 chiedeva che venisse Parte_1
accertato e dichiarato che il minore era affetto da disabilità gravissime e che, Persona_1
pertanto, aveva diritto alle prestazioni erogate dalla Regione Sicilia e che, per l'effetto, venisse
Cont condannato l' alla corresponsione del relativo beneficio alle condizioni di legge, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo.
2.- L costituendosi in giudizio, eccepiva l'improcedibilità del ricorso per CP_1 mancato espletamento dell'accertamento tecnico preventivo.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
3.- All'udienza odierna la causa viene decisa.
Ordine logico di trattazione impone di esaminare l'eccezione di improcedibilità per mancato espletamento dell'accertamento tecnico preventivo.
Occorre, dunque, preliminarmente, accertare la questione relativa alla necessità di esperimento dell'accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie utili Cont all'ottenimento della prestazione richiesta, come evidenziato anche dall' di nella CP_1
memoria di costituzione.
Al riguardo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. “1. Nelle controversie in materia di …disabilità, .. chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso...”.
La suddetta disposizione prevede, poi, che “ Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando,
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Con la novella legislativa, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di disabilità e invalidità civile, che ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede quale condizione di procedibilità della domanda l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
Nel caso di specie, la “disabilità gravissima” rientra, a giudizio di questo decidente, nel concetto di “condizione di disabilità” prevista nell'art. 445 bis c.p.c.
La parte alla quale sia stato negato il requisito sanitario in sede amministrativa se intende proporre un giudizio delle materie di cui al comma 1 art. 445 bis cpc, potrà darvi corso solo dopo aver ottenuto un previo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante il compiuto esperimento dell'accertamento tecnico preventivo e non può quindi proporre direttamente un giudizio ordinario, che ove proposto deve essere quindi definito con una declaratoria di improcedibilità.
In ordine alla natura ed alla forma di tale provvedimento di improcedibilità, si deve tener conto della dichiarata finalità deflattiva della legge (cfr. art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.), tale da rendere incompatibile il nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di due giudizi volti alla tutela delle medesime situazioni giuridiche.
Peraltro, il giudizio eventualmente instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo ha carattere sostanzialmente impugnatorio, nella misura in cui si richiede alla parte ricorrente di specificare a pena di inammissibilità del ricorso i motivi di contestazione alla consulenza tecnica espletata ( cfr art. 445 bis comma VI c.p.c.); la sopravvivenza del presente giudizio, pertanto, sarebbe del tutto ultronea poiché ove parte ricorrente dovesse ritenere non satisfattive le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo, dovrebbe ugualmente promuovere un nuovo e diverso giudizio (previa contestazione delle conclusioni della CTU) nei termini perentori di cui ai commi IV-VI art. 445 bis c.p.c.
In quest'ottica, va letta la previsione normativa dell'improcedibilità del ricorso, improcedibilità che va dunque dichiarata con sentenza definitiva, idonea come tale a chiudere il giudizio proposto senza il previo esperimento e completamento del procedimento speciale.
Il giudice deve assegnare alle parti, contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità, il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di ATP o di completamento dello stesso.
Per quanto sopra esposto, che rende superfluo ogni ulteriore accertamento, il ricorso va dichiarato improcedibile.
5.- Tenuto conto delle ragioni della decisione, le spese giudiziali vengono compensate tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara l'improcedibilità del ricorso;
- assegna a parte ricorrente termine di giorni quindici dalla data odierna per la proposizione dell'istanza di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c.;
- compensa le spese giudiziali tra le parti
Messina, 12 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga