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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERBANIA
I^ CIVILE
Il Giudice dott.ssa Laura Novi, nell'ambito del procedimento RG. n. 403/2024 pendente tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
12/05/1947 e (c.f. ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(MI) il 30/06/1946, entrambi residenti a [...], rappresentati, assistiti e difesi dall' avv. Paolo Vallanzasca - ricorrenti contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
2/03/1941 ed ivi residente in [...];
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_4
18/10/1942 e ivi residente in [...];
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_3 CodiceFiscale_5
PISANO (NO) via alle Azalee 3
(c.f. ) nato a [...] il [...] e CP_3 CodiceFiscale_6 residente in [...];
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_4 CodiceFiscale_7 residente in [...]; emette la sotto riportata
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, i signori e hanno Pt_1 Pt_2 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale gli odierni convenuti, come identificati in epigrafe, asserendo di esercitare in modo continuo e non interrotto da oltre un ventennio il possesso uti dominus della piena proprietà del terreno, individuata al “[…] Catasto Terreni del
Comune di Pisano al foglio 8 Particella 623 identificata come pertinente a unità immobiliari meglio individuate al F.8 Particella 212 e Particella 213 NCEU del Comune di Pisano […]. Su queste pag. 1 a 4 premesse, parte ricorrente ha, quindi, chiesto dichiararsi l'intervenuta usucapione ordinaria del già menzionato fondo, con le consequenziali pronunce di legge. Alla prima udienza (27.06.2024) è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, regolarmente citati, ma non comparsi.
La domanda è fondata e pertanto può essere accolta.
In base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis, ma anche dell'animus possidendi. Quest'ultimo elemento tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che si sia voluto in concreto usucapire. Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene. Il requisito della continuità necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.) si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto. Ciò premesso, si osserva che, dall'istruttoria dibattimentale, è emerso che i ricorrenti sono in possesso del fondo in questione da oltre venti anni. Invero, i testi escussi all'udienza del 24.10.2024 hanno entrambi confermato quanto dedotto dagli stessi ricorrenti e ciò con riferimento sia al possesso ultraventennale del terreno, sia del disbrigo delle pratiche di sua manutenzione e della materiale disponibilità senza interferenze altrui. Al riguardo, il primo teste (signor sentito sulle circostanze di fatto di cui al Per_1 ricorso, ha dichiarato “riconosco il terreno che è rappresentato nella foto. Ci troviamo in località Pisano.
Riconosco detto terreno in quanto agli inizia degli anni 90mmi la mia ditta si è occupato della ristrutturazione della casa, ovvero del sopralzo della casa. Negli anni a seguire, fino ad oggi, ho, poi, ricevuto, saltuariamente, incarichi per alcuni lavori di manutenzione”; accanto alla proprietà dei ricorrenti io ho un magazzino e ciò da tantissimi anni, prima era del mio papà” il terreno è delimitato da una siepe, accanto al quale c'è un muretto e la rete. La siepe all'esterno della proprietà”; lo stato dei luoghi, quando ho eseguito il lavoro di ristrutturazione, è quello della foto, tenuto conto del tempo trascorso. Non ho mai avuto dubbi che il terreno non fosse di proprietà dei ricorrenti né ho mai sentito contestazioni da parte di terzi in merito al possesso della protezione di terreno. Per me loro erano, e sono i proprietari, del terreno indicato”.
Analoga è stata la deposizione resa dal secondo teste (signor che, al riguardo, ha Testimone_1
pag. 2 a 4 così dichiarato:”da quando ho memoria, e quindi sicuramente da oltre vent'anni, quella porzione di terreno che vedo rappresentata nella foto è nel possesso pacifico, esclusivo, continuo e pubblico dei miei genitori. Gli stessi lo hanno sempre curato ed utilizzato e il suo accesso è recluso da una recinzione metallica e da una siepe vegetale. Non è mai stato contesto dai proprietari dello stabile limitrofo il possesso da parte dei miei genitori di detta porzione di terreno. Anche nessuno del paese ne ha mai messo in dubbio l'appartenenza da parte dei miei genitori. Il terreno di cui ho detto prima si trova in località Pisano (NO) via Protasi 1”. A ulteriore conferma di quanto emerso dalla prova testimoniale anzidetta vi è anche la dichiarazione resa, in sede di interrogatorio formale, da uno dei convenuti , comparso CP_3 spontaneamente in udienza che sulla questione dedotta in giudizio, ha precisato quanto segue: “io sono proprietario di terreni limitrofo a quello dei signori e La foto che mi è mostrata è lo Pt_1 Pt_2 stato della divisine che c'è sempre stata tra il terreno o la proprietà dei predetti signori e quella mia e di altre persone. La proprietà dei signori e è delimitata, rispetto alla mia, dal muretto, da una siepe Pt_1 Pt_2 ed una recinzione. Lo stato dei luoghi è così da circa quarant'anni, l'unica novità è la siepe che si vede nella foto, per cui le separazioni di proprietà era sostanzialmente già bene definite da tempo”. All'esito dell'istruttoria può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova che, da oltre un ventennio, i ricorrenti hanno il possesso continuativo, uti domino, pacifico ed incontrastato, del fondo per cui è causa. La restante documentazione esibita in atti fornisce un'ulteriore evidenza processuale della posizione dei ricorrenti quale gerenti uti dominus dell'immobile oggetto del presente giudizio, almeno in base al criterio generale della preponderanza dell'evidenza o c.d. del “più probabile che non” (cfr. inter alia Cass. SS.UU. sentenza 11/01/2008 n. 581). Appare dunque provato il possesso ultraventennale del fondo oggetto di causa, oltre che il pieno ed indisturbato esercizio dei diritti e poteri dominicali corrispondenti alla titolarità del diritto di proprietà. Ne consegue che per effetto del possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale di detto cespite, i ricorrenti sono divenuti proprietari del predetto fondo. Per ciò che attiene, infine, alle spese di lite, atteso che i convenuti non hanno dato causa al processo e non si sono neppure costituiti per resistere alla domanda proposta, anzi uno di loro è comparso in udienza rendendo una dichiarazione a favore della tesi di parte ricorrente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Laura
Novi, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. R.G. 403/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia dei convenuti;
2. accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara l'avvenuta usucapione - a favore dei signori
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
12/05/1947 e (c.f. ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
pag. 3 a 4 (MI) il 30/06/1946 l 14/08/1952, entrambi residenti a [...] – della proprietà relativa alla porzione di terreno, parte dell'area catastalmente individuata al Catasto Terreni del Comune di Pisano (NO) al Foglio 8, Particella 623, meglio identificata come pertinente a unità immobiliari F.8 Particella 212 e Particella 213 NCEU del
Comune di Pisano (NO), area graficamente rappresentata con colorazione gialla nel documento n.3
(dimensioni mt. 2,70 x mt. 6,40) e fotograficamente riprodotta nel documento n.4, allegati al ricorso introduttivo;
3. ordina ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e della Conservatoria dei Registri
Immobiliari, l'intavolazione del diritto come sopra riconosciuto e, quindi, la trascrizione della presente sentenza, a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata;
4. nulla liquida a titolo di spese.
Verbania, 09.01.2025 dott.ssa Laura Novi
pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERBANIA
I^ CIVILE
Il Giudice dott.ssa Laura Novi, nell'ambito del procedimento RG. n. 403/2024 pendente tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
12/05/1947 e (c.f. ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(MI) il 30/06/1946, entrambi residenti a [...], rappresentati, assistiti e difesi dall' avv. Paolo Vallanzasca - ricorrenti contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
2/03/1941 ed ivi residente in [...];
(c.f. ) nata a [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_4
18/10/1942 e ivi residente in [...];
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_3 CodiceFiscale_5
PISANO (NO) via alle Azalee 3
(c.f. ) nato a [...] il [...] e CP_3 CodiceFiscale_6 residente in [...];
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_4 CodiceFiscale_7 residente in [...]; emette la sotto riportata
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, i signori e hanno Pt_1 Pt_2 convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale gli odierni convenuti, come identificati in epigrafe, asserendo di esercitare in modo continuo e non interrotto da oltre un ventennio il possesso uti dominus della piena proprietà del terreno, individuata al “[…] Catasto Terreni del
Comune di Pisano al foglio 8 Particella 623 identificata come pertinente a unità immobiliari meglio individuate al F.8 Particella 212 e Particella 213 NCEU del Comune di Pisano […]. Su queste pag. 1 a 4 premesse, parte ricorrente ha, quindi, chiesto dichiararsi l'intervenuta usucapione ordinaria del già menzionato fondo, con le consequenziali pronunce di legge. Alla prima udienza (27.06.2024) è stata dichiarata la contumacia dei convenuti, regolarmente citati, ma non comparsi.
La domanda è fondata e pertanto può essere accolta.
In base ai principi in materia di onere probatorio, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costituivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus possessionis, ma anche dell'animus possidendi. Quest'ultimo elemento tuttavia, può essere dedotto anche in via presuntiva se l'attore in usucapionem ha svolto un insieme di attività complessivamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che si sia voluto in concreto usucapire. Secondo i principi generali della materia, il possesso ad usucapionem deve essere continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, e deve dimostrare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere sulla cosa in modo corrispondente a quello con cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale di godimento esercita ordinariamente la sua signoria sul bene. Il requisito della continuità necessario per la configurazione del possesso ad usucapionem (art. 1158 c.c.) si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da porre in evidenza, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare formale del diritto. Ciò premesso, si osserva che, dall'istruttoria dibattimentale, è emerso che i ricorrenti sono in possesso del fondo in questione da oltre venti anni. Invero, i testi escussi all'udienza del 24.10.2024 hanno entrambi confermato quanto dedotto dagli stessi ricorrenti e ciò con riferimento sia al possesso ultraventennale del terreno, sia del disbrigo delle pratiche di sua manutenzione e della materiale disponibilità senza interferenze altrui. Al riguardo, il primo teste (signor sentito sulle circostanze di fatto di cui al Per_1 ricorso, ha dichiarato “riconosco il terreno che è rappresentato nella foto. Ci troviamo in località Pisano.
Riconosco detto terreno in quanto agli inizia degli anni 90mmi la mia ditta si è occupato della ristrutturazione della casa, ovvero del sopralzo della casa. Negli anni a seguire, fino ad oggi, ho, poi, ricevuto, saltuariamente, incarichi per alcuni lavori di manutenzione”; accanto alla proprietà dei ricorrenti io ho un magazzino e ciò da tantissimi anni, prima era del mio papà” il terreno è delimitato da una siepe, accanto al quale c'è un muretto e la rete. La siepe all'esterno della proprietà”; lo stato dei luoghi, quando ho eseguito il lavoro di ristrutturazione, è quello della foto, tenuto conto del tempo trascorso. Non ho mai avuto dubbi che il terreno non fosse di proprietà dei ricorrenti né ho mai sentito contestazioni da parte di terzi in merito al possesso della protezione di terreno. Per me loro erano, e sono i proprietari, del terreno indicato”.
Analoga è stata la deposizione resa dal secondo teste (signor che, al riguardo, ha Testimone_1
pag. 2 a 4 così dichiarato:”da quando ho memoria, e quindi sicuramente da oltre vent'anni, quella porzione di terreno che vedo rappresentata nella foto è nel possesso pacifico, esclusivo, continuo e pubblico dei miei genitori. Gli stessi lo hanno sempre curato ed utilizzato e il suo accesso è recluso da una recinzione metallica e da una siepe vegetale. Non è mai stato contesto dai proprietari dello stabile limitrofo il possesso da parte dei miei genitori di detta porzione di terreno. Anche nessuno del paese ne ha mai messo in dubbio l'appartenenza da parte dei miei genitori. Il terreno di cui ho detto prima si trova in località Pisano (NO) via Protasi 1”. A ulteriore conferma di quanto emerso dalla prova testimoniale anzidetta vi è anche la dichiarazione resa, in sede di interrogatorio formale, da uno dei convenuti , comparso CP_3 spontaneamente in udienza che sulla questione dedotta in giudizio, ha precisato quanto segue: “io sono proprietario di terreni limitrofo a quello dei signori e La foto che mi è mostrata è lo Pt_1 Pt_2 stato della divisine che c'è sempre stata tra il terreno o la proprietà dei predetti signori e quella mia e di altre persone. La proprietà dei signori e è delimitata, rispetto alla mia, dal muretto, da una siepe Pt_1 Pt_2 ed una recinzione. Lo stato dei luoghi è così da circa quarant'anni, l'unica novità è la siepe che si vede nella foto, per cui le separazioni di proprietà era sostanzialmente già bene definite da tempo”. All'esito dell'istruttoria può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova che, da oltre un ventennio, i ricorrenti hanno il possesso continuativo, uti domino, pacifico ed incontrastato, del fondo per cui è causa. La restante documentazione esibita in atti fornisce un'ulteriore evidenza processuale della posizione dei ricorrenti quale gerenti uti dominus dell'immobile oggetto del presente giudizio, almeno in base al criterio generale della preponderanza dell'evidenza o c.d. del “più probabile che non” (cfr. inter alia Cass. SS.UU. sentenza 11/01/2008 n. 581). Appare dunque provato il possesso ultraventennale del fondo oggetto di causa, oltre che il pieno ed indisturbato esercizio dei diritti e poteri dominicali corrispondenti alla titolarità del diritto di proprietà. Ne consegue che per effetto del possesso pacifico, ininterrotto ed ultraventennale di detto cespite, i ricorrenti sono divenuti proprietari del predetto fondo. Per ciò che attiene, infine, alle spese di lite, atteso che i convenuti non hanno dato causa al processo e non si sono neppure costituiti per resistere alla domanda proposta, anzi uno di loro è comparso in udienza rendendo una dichiarazione a favore della tesi di parte ricorrente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Laura
Novi, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. R.G. 403/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia dei convenuti;
2. accoglie la domanda e, per l'effetto dichiara l'avvenuta usucapione - a favore dei signori
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
12/05/1947 e (c.f. ), nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
pag. 3 a 4 (MI) il 30/06/1946 l 14/08/1952, entrambi residenti a [...] – della proprietà relativa alla porzione di terreno, parte dell'area catastalmente individuata al Catasto Terreni del Comune di Pisano (NO) al Foglio 8, Particella 623, meglio identificata come pertinente a unità immobiliari F.8 Particella 212 e Particella 213 NCEU del
Comune di Pisano (NO), area graficamente rappresentata con colorazione gialla nel documento n.3
(dimensioni mt. 2,70 x mt. 6,40) e fotograficamente riprodotta nel documento n.4, allegati al ricorso introduttivo;
3. ordina ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e della Conservatoria dei Registri
Immobiliari, l'intavolazione del diritto come sopra riconosciuto e, quindi, la trascrizione della presente sentenza, a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata;
4. nulla liquida a titolo di spese.
Verbania, 09.01.2025 dott.ssa Laura Novi
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