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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/08/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13621 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.13621/2023 promossa da:
e altri, con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI SARA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 28/11/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , cittadino italiano, Per_1 nato in data [...] in [...], come risulta dal certificato di nascita trascritto presso il Comune di Cecina (LI) (doc. 5). In particolare, i ricorrenti deducevano che in data 12.9.1981, in Brasile, si univa in Per_1 matrimonio con (doc. 6), nata in [...] il [...] (doc. 7). In data Per_2 Controparte_4
27.5.1983, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva (doc. 8). In data 8.7.2013, Persona_3 in Brasile, dalla relazione di con KA AG de QU nasceva Persona_3 Persona_4
(doc. 9). In data 10.7.1988, in Brasile, dall'unione matrimoniale di con
[...] Per_1 Persona_5
nasceva altresì (doc. 10).
[...] Parte_1
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 22 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti. Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
2. Quanto alla domanda di (da sposata, ), di essere riconosciuta Persona_5 Per_1 cittadina italiana in virtù del matrimonio contratto con nel 1981, anch'essa deve essere Per_1 accolta. Invero, i matrimoni contratti con cittadini italiani prima del 21 aprile 1983 (data di entrata in vigore dalla L. 123/1983) facevano acquisire alle mogli la cittadinanza italiana in modo immediato e automatico, per il solo effetto del matrimonio, in base all'art. 10 della L. 13 giugno 1912 n. 555, allora vigente. Tale disposizione disponeva infatti che “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”, senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale, previsto invece successivamente, dalla L. 123/1983. Nel caso di specie, pertanto, essendo il marito, , cittadino italiano fin dalla nascita, Per_1 la moglie, , ha acquisito la cittadinanza italiana iure matrimonii, senza che la Persona_5 novella normativa abbia avuto effetto sul diritto allo status dalla ricorrente già maturato.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”),prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna. Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , i CP_1 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato al Consolato Generale d'Italia di San Paolo, così come a quello di Recife, la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione. In particolare, parte ricorrente ha dedotto, senza incontrare contestazione, che il procedimento da seguire, espressamente previsto dal sito istituzionale, prevede l'invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato, ottenendo soltanto la conferma, mediante un sistema di risposta automatica, dell'avvenuta ricezione della richiesta e dell'inserimento della stessa nella lista di attesa. Le successive richieste, effettuate con apposite credenziali dopo registrazione al sistema telematico di prenotazione di richiesta appuntamento, cosiddetto Prenot@mi, non avevano alcun esito in quanto risultava che “la lista di richiesta appuntamento ha raggiunto il limite massimo per questo mese” (v. doc. 11-12-13-14-15).
Nonostante la dedotta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Consolato di Pt_2
in San Paolo – e analoghe considerazioni per quello di Recife – versi, dato l'elevato numero di Pt_3 richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una situazione di quasi paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente, sono in corso di convocazione i richiedenti che hanno presentato la loro richiesta nell'anno 2011, mentre risultano in lista di attesa, fino a tutto il 2022, il numero complessivo di 121.829 richieste. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica. Tale situazione è stata resa nota proprio dal
, atteso che, nel sito istituzionale, si legge che la lista di attesa stimata al momento è di circa Parte_4
12 anni (https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_ cittadini/cittadinanza/cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html ) e che “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i cittadini/cittadinanza/importanti-note-introduttive.html). Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del provvedimenti conseguenti. CP_5
4. Le spese del giudizio Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM 147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide: 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
- , nata il [...] in [...], ivi residente in [...] numero 238, appartamento 1603, città di São Bernardo do Campo, São Paulo, CAP 09750- 700;
- nato il [...] in [...], e il di lui figlio minore Persona_3
- , nato il [...] in [...], entrambi ivi residenti in [...], quadra 33, città di São Luís, Maranhão, CAP 65072-023; sono cittadini italiani dalla nascita;
2) dichiara altresì che , nata il [...] in [...], Parte_5 ivi residente in [...], quadra 33, città di São Luís, Maranhão, CAP 65072-023, è cittadina italiana far data dal 12/09/1981;
3) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Firenze, 12/08/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.13621/2023 promossa da:
e altri, con il patrocinio dell'avv. BRAZZINI SARA;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del , con il patrocinio ex lege Controparte_1 CP_2 CP_3 dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO Oggetto: Diritti della cittadinanza ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso depositato il 28/11/2023, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , cittadino italiano, Per_1 nato in data [...] in [...], come risulta dal certificato di nascita trascritto presso il Comune di Cecina (LI) (doc. 5). In particolare, i ricorrenti deducevano che in data 12.9.1981, in Brasile, si univa in Per_1 matrimonio con (doc. 6), nata in [...] il [...] (doc. 7). In data Per_2 Controparte_4
27.5.1983, in Brasile, da detta unione matrimoniale nasceva (doc. 8). In data 8.7.2013, Persona_3 in Brasile, dalla relazione di con KA AG de QU nasceva Persona_3 Persona_4
(doc. 9). In data 10.7.1988, in Brasile, dall'unione matrimoniale di con
[...] Per_1 Persona_5
nasceva altresì (doc. 10).
[...] Parte_1
Il non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica, e ne va dichiarata la CP_1 contumacia. Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 22 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo La causa veniva trattata in udienza per delega dal GOP, dott. Alessandro Martini, assegnato a questo giudice nell'ambito dell'UPP, che ne curava altresì lo studio del fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. La decisione
1. Risulta dalla documentazione in atti, tutta correttamente tradotta ed apostillata, che l'avo italiano dei ricorrenti non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa, jure sanguinis, ai suoi discendenti, odierni ricorrenti. Riassuntivamente, dalla dedotta e documentata linea di discendenza oggetto della domanda, risulta provato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ex L. 91/1992.
2. Quanto alla domanda di (da sposata, ), di essere riconosciuta Persona_5 Per_1 cittadina italiana in virtù del matrimonio contratto con nel 1981, anch'essa deve essere Per_1 accolta. Invero, i matrimoni contratti con cittadini italiani prima del 21 aprile 1983 (data di entrata in vigore dalla L. 123/1983) facevano acquisire alle mogli la cittadinanza italiana in modo immediato e automatico, per il solo effetto del matrimonio, in base all'art. 10 della L. 13 giugno 1912 n. 555, allora vigente. Tale disposizione disponeva infatti che “La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana”, senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale, previsto invece successivamente, dalla L. 123/1983. Nel caso di specie, pertanto, essendo il marito, , cittadino italiano fin dalla nascita, Per_1 la moglie, , ha acquisito la cittadinanza italiana iure matrimonii, senza che la Persona_5 novella normativa abbia avuto effetto sul diritto allo status dalla ricorrente già maturato.
3. Interesse ad agire
1. Quanto alla ammissibilità della domanda, in via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”,
“imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria, ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, in presenza di una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Pertanto, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano (l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”; infine, la legge n. 91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”),prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna. Pertanto, dal momento che il riconoscimento formale dello status civitatis incombe sul , i CP_1 ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Si sottolinea che, in presenza dei presupposti richiesti ex lege, l'atto amministrativo non ha natura discrezionale, ma si definisce atto vincolato, costituendo l'adempimento del dovere dell'amministrazione di accertare la ricorrenza in concreto degli elementi della fattispecie astratta, parimenti a quanto avviene nell'ambito della tutela giurisdizionale dichiarativa. In altre parole, il decreto amministrativo di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis non è un atto discrezionale concessorio, non crea una nuova situazione giuridica e non ha effetti costitutivi, limitandosi a certificare la titolarità formale di uno status preesistente, il quale viene semplicemente riconosciuto.
2. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver presentato al Consolato Generale d'Italia di San Paolo, così come a quello di Recife, la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti, in linea diretta, di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione. In particolare, parte ricorrente ha dedotto, senza incontrare contestazione, che il procedimento da seguire, espressamente previsto dal sito istituzionale, prevede l'invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato, ottenendo soltanto la conferma, mediante un sistema di risposta automatica, dell'avvenuta ricezione della richiesta e dell'inserimento della stessa nella lista di attesa. Le successive richieste, effettuate con apposite credenziali dopo registrazione al sistema telematico di prenotazione di richiesta appuntamento, cosiddetto Prenot@mi, non avevano alcun esito in quanto risultava che “la lista di richiesta appuntamento ha raggiunto il limite massimo per questo mese” (v. doc. 11-12-13-14-15).
Nonostante la dedotta procedura, risulta senza smentita che, ad oggi, il Consolato di Pt_2
in San Paolo – e analoghe considerazioni per quello di Recife – versi, dato l'elevato numero di Pt_3 richieste di cittadinanza iure sanguinis, in una situazione di quasi paralisi dei propri uffici ed, invero, come si legge dal sito istituzionale, prodotto da parte ricorrente, sono in corso di convocazione i richiedenti che hanno presentato la loro richiesta nell'anno 2011, mentre risultano in lista di attesa, fino a tutto il 2022, il numero complessivo di 121.829 richieste. Ciò comporta, al ritmo di evasione attuale, una proiezione di circa 12-13 anni per l'inserimento nella lista di convocazione, oltre l'ulteriore termine per il completamento della pratica. Tale situazione è stata resa nota proprio dal
, atteso che, nel sito istituzionale, si legge che la lista di attesa stimata al momento è di circa Parte_4
12 anni (https://conssanpaolo.esteri.it/Consolato_SanPaolo/it/i_servizi/per_i_ cittadini/cittadinanza/cittadinanza-iure-sanguinis-fase.html ) e che “Si informa che la fila per il riconoscimento della cittadinanza italiana è purtroppo lunga – a causa dei milioni di italo-discendenti residenti in questa circoscrizione consolare dei quali molti richiedono la cittadinanza italiana - e non può essere evitata” (https://conssanpaolo.esteri.it/consolato_sanpaolo/it/i_servizi/per_i cittadini/cittadinanza/importanti-note-introduttive.html). Ora, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devo essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'art. 3 del DPR 362/1994 prevede che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda nel termine di 730 giorni. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto al diritto vantato, comportando una lesione allo stesso, equivalgono a un diniego del diritto in questione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del provvedimenti conseguenti. CP_5
4. Le spese del giudizio Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_1 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento del diritto non risultando alla stessa imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. Le stesse vanno quindi liquidate, in misura minima dei parametri di cui al DM 147/2022, in ragione della materia del contendere, della relativa semplicità e quasi serialità delle questioni poste, nonché della limitata attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così decide: 1) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che
- , nata il [...] in [...], ivi residente in [...] numero 238, appartamento 1603, città di São Bernardo do Campo, São Paulo, CAP 09750- 700;
- nato il [...] in [...], e il di lui figlio minore Persona_3
- , nato il [...] in [...], entrambi ivi residenti in [...], quadra 33, città di São Luís, Maranhão, CAP 65072-023; sono cittadini italiani dalla nascita;
2) dichiara altresì che , nata il [...] in [...], Parte_5 ivi residente in [...], quadra 33, città di São Luís, Maranhão, CAP 65072-023, è cittadina italiana far data dal 12/09/1981;
3) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_1 che si liquidano in euro 1.200,00, oltre euro 545,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Firenze, 12/08/2025 Il Giudice Dott.ssa Barbara Fabbrini