Articolo 21 della Legge 28 febbraio 1986, n. 42
Articolo 20Articolo 22
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15 marzo 1986
Art. 21. (Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni relative)

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
Entrata in vigore il 15 marzo 1986