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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/02/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4089/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4089/2022 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
( , assistita e difesa, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Donatella Monaco del Foro di Vasto e Giuseppe La Rana, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Pescara (PE) alla Piazza E. Troilo n. 5, giusta procura in atti ATTORI OPPONENTI NEI CONFRONTI DI
(P. IV ) in persona del legale rappr. p.t. Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, e per essa (P. Controparte_2
IV , in persona del legale rappr. p.t. con sede legale a Milano, Bastioni di P.IVA_2
Porta Nuova n. 19
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
ORGANA con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, rappresentata CP_3 in forza di procura speciale dal suo procuratore rappresentata e difesa Controparte_2 dagli Avvocati Davide Sarina, Giulia Galati e Andrea Siena i quali eleggono domicilio presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Galli corrente in Seregno alla Via Stoppani n. 31, giusta procura in atti
INTERVENUTA VOLONTARIA
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo- contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 10 Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 29.01.2024):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui ai propri atti defensionali: a) dichiarare l'improcedibilità della domanda di credito per avvenuta violazione dell'art.5, comma 1 bis del Dl.gvo n.28/2010 non essendo stata presentata l'istanza di mediazione obbligatoria a seguito dell'avvenuta pronuncia del 09.02.2023 di mancata concessione della provvisoria esecuzione, con conseguente espressa revoca del decreto ingiuntivo n.831/22 Ing. – n.1719/22 RG emesso il 16.03.2022, con vittoria di spese di lite da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori, dichiaratisi antistatari;
b) subordinatamente ed in ogni caso revocare e dichiarare NULLO l'opposto decreto ingiuntivo statuendo che pertanto nulla deve la sig.ra in favore di Parte_1
, già rappresentata da Controparte_4 CP_5 CP_2
, per tutti i motivi di opposizione descritti nell'atto di citazione e negli ulteriori atti
[...] difensivi, relativi all'inefficacia della garanzia fideiussoria;
c) in ogni caso sempre con vittoria delle spese di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano antistatari.”
Per (come da atto introduttivo depositato in data 14 ottobre Controparte_5
2022):
“ CONCLUSIONI In via preliminare Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto a norma dell'art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. In via principale Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. n. 831/2022 (R.G. Tribunale di Monza n. 1719/2022) In via subordinata Condannare parte opponente alla corresponsione della somma di € 185.080,96 o, in via ulteriormente subordinata, alla minor somma ritenuta di giustizia In ogni caso Condannare il garante opponente alla rifusione delle spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio al fine di proporre opposizione avverso il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 831/2022 emesso dal Tribunale di Monza, in data 16.03.2022, per un totale di euro 185.080,96 oltre interessi e competenze professionali ivi liquidate. ha garantito mediante fideiussione omnibus i crediti, derivanti da Parte_1 contratti stipulati tra la società Genial System s.r.l. ed fino alla Controparte_4 concorrenza all'importo di euro 300.000,00.
pagina 2 di 10 In particolare, Genial System s.r.l. ha sottoscritto, dapprima, in data 10.03.2008, contratto di conto corrente n. 6153134557/95 e successivamente la stessa, in data
21.02.2017, ha stipulato con il contratto di finanziamento n. Controparte_4
01R1046816254 per l'originario importo di € 30.000,00. Successivamente con atti integrativi del 7 novembre 2014, 27 Controparte_4 gennaio 2017, 17 maggio 2017, 18 maggio 2017 e 31 ottobre 2017, ha concesso alla Genial System S.r.l. in liquidazione gli affidamenti a breve termine per a) smobilizzo di portafoglio commerciale e altri documenti di incasso sino a revoca per l'importo di € 120.000,00; b) anticipi su fatture con cessione tra le parti sino a revoca per € 30.000,00; c) apertura di credito in conto corrente sino a revoca per € 20.000,00 tutti a valere sul predetto conto corrente.
Nel corso del rapporto contrattuale (tra la e la società) la società ha maturato una CP_6 esposizione debitoria tale da determinarne il fallimento, dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza del 15/03/2021 n. 179/21. Pertanto, l'istituto di credito, insinuatosi al passivo fallimentare della società, è ricorso all'adito Tribunale al fine di ottenere l'ingiunzione di pagamento in danno della garante per la complessiva somma di € 185.080,96, così determinata: a) € 3.989,33 derivanti dall'inadempimento del contratto di finanziamento (doc. 7 fascicolo monitorio); b) € 17.114,03 derivanti dallo scoperto maturatosi sull'affido di anticipo su fatture (doc. 8, doc. 9 fascicolo monitorio); c) € 163.977,60 derivanti dallo scoperto di conto corrente n. 6153134557/95 (doc. 10 fascicolo monitorio). Parte opponente, pertanto, ha deciso di proporre la presente opposizione eccependo l'asserita violazione dell'art. 1956 c.c.; la nullità della fideiussione in quanto riproduttiva dello Schema ABI, la nullità dei contratti per applicazione di interessi usurai e anatocistici. Ha chiesto conseguentemente la nullità del decreto in oggetto. In data 14.10.2022, si è costituita, in quanto in forza di un Controparte_5 contratto di cessione di crediti, ha acquistato pro-soluto da un Controparte_4 portafoglio di crediti, tra i quali rientrano anche quelli vantati dalla cedente nei confronti della Genial System S.r.l. in liquidazione. Ha contestato tutto quanto affermato da parte attrice opponente, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale la conferma dello stesso. All'udienza del 9 febbraio 2023, parte opponente si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione. Il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del dcereto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.. All'udienza del 06 giugno 2023 parte opponente insisteva nell'eccezione di improcedibilità formulata e chiedeva fissarsi l'udienza di p.c.; parte opposta contestava quanto ex adverso eccepito e si associava alla richiesta di fissazione dell'udienza di p.c.
pagina 3 di 10 Il Giudice, pertanto, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 gennaio 2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, previo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi. Con ordinanza 09 agosto 2024, il Giudice rimetteva la causa in istruttoria al fine di esperire il procedimento di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 30 gennaio 2025. Alla predetta udienza, il legale di parte opponente chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione senza la concessione dei termini essendo già stati depositati tutti gli atti difensivi;
mentre il difensore di parte opposta chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 05.02.2025, rigettava l'istanza di parte convenuta e tratteneva la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
II. È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che parte opponente ha sollevato eccezioni preliminari che devono essere esaminate. Parte opponente eccepisce, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda di credito per avvenuta violazione dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 che prevede l'esperimento della mediazione obbligatoria per alcune tipologie di materie, indicate quali tassative dallo stesso legislatore, come condizione di procedibilità della stessa domanda giudiziale. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, sul punto, affermano che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs n.28 del 2010, art.5 comma 1-bis, i cui giudizi introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto Ingiuntivo.” (cfr. Cass. civ. sez. u. n.19596 del 18.09.2020). La pretesa di parte opponente, tuttavia, è originata da un erroneo inserimento della fideiussione all'interno dei contratti bancari. In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel Codice Civile e nel TUB e alla contrattualistica disciplinata dal TUF senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico. Pertanto, l'esclusione della tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal testo unico bancario, porta ad escludere l'obbligatorietà
pagina 4 di 10 della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010. (cfr. tra le più recenti Cass. civ. ord. n. 12290/2024; Cass. civ. n. 31209/2022). contesta, inoltre, la legittimazione creditoria di in Parte_1 Controparte_5 quanto la stessa non ha prodotto il contratto di cessione del credito, limitandosi ad allegare la sola Gazzetta Ufficiale che non consentirebbe, a suo dire, la certa identificazione del credito ceduto. Asserisce infatti che nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 19.04.2022 viene menzionato un mero intercorso contratto di cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti appartenenti a debitori classificati “a sofferenza”, tra questi rientra anche quello vantato nei confronti di Genial System s.r.l. Sul punto, è necessario ribadire che il contratto di cessione di crediti e di cartolarizzazione non richiede la forma scritta né ad probationem né ad substantiam, con la conseguenza che la prova dell'esistenza dello stesso e del suo contenuto, quindi anche dei singoli crediti ceduti, può essere data liberamente, anche per presunzioni. Di recente, anche, la Suprema Corte ha affermato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. tra le altre, Cassazione civile 29/02/2024, n. 5478.) Pertanto, ne consegue che la prova dell'inclusione del singolo credito agito nella cartolarizzazione può essere raggiunta, oltre che per presunzioni, anche tramite il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, qualora esso contenga l'indicazione delle specifiche caratteristiche del credito ceduto. Nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie, si legge testualmente “La societa' comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti, Controparte_5 concluso in data 19 aprile 2022, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto da taluni crediti (per Controparte_4 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari Controparte_4
o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'IT n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'IT n. 139/199.”. Infatti, il contratto di conto corrente, dal quale origina la presente fideiussione omnibus, è stato sottoscritto nel 2008 e nel 2019 gli odierni opponenti sono divenuti inadempienti;
pertanto, il credito oggetto del provvedimento monitorio possiede tutte le caratteristiche pagina 5 di 10 elencate nella GU n. 45 del 19.04.2022 e, quindi, rientra nella cartolarizzazione tra e verificatasi nell'aprile 2022. CP_4 Controparte_5
Inoltre, il documento in Gazzetta Ufficiale specifica che “i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti, sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni. I sopra- menzionati dati resteranno disponibili fino all'estinzione dei relativi crediti ceduti”. In conclusione, risulta adeguatamente provato che il credito originariamente vantato da nei confronti di rientri nell'ambito Controparte_4 Controparte_7 dell'operazione di cartolarizzazione di cui al summenzionato avviso di cessione. Ne consegue, alla luce di quanto suesposto, che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a deve essere respinta. CP_5 CP_5
L'opponente ha, anche, eccepito l'avvenuta liberazione, ai sensi dell'art. 1956 c.c., in quanto aveva concesso credito alla società Genial System s.r.l. Controparte_4 senza aver ottenuto preventiva autorizzazione da parte del garante, quando la stessa si trovava in uno stato di difficoltà finanziaria poi culminato con la liquidazione giudiziale disposta con sentenza n. 179/21 del 15.03.2021 del Tribunale di Milano. Tale motivo è infondato, in quanto non è stato provato che vi sia stato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore garantito, tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Come è noto, l'onere probatorio in relazione alla condotta dolosa o colposa della banca che ha concesso il credito, nonostante fosse a conoscenza (o avrebbe potuto conoscere con l'uso della ordinaria diligenza le) delle peggiorate condizioni patrimoniali del beneficiario, senza ottenere dal fideiussore la “speciale autorizzazione” di cui all'art. 1956 c.c., grava sul fideiussore. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, "... è onere della parte, la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. È quindi necessario che il fideiussore, il quale invochi la propria liberazione dia prova sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore" (Cass. sez. 1 n. 394/2006). Non solo, ma la Suprema Corte, anche più di recente ha affermato che “il fideiussore che intenda far valere la esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1956 pagina 6 di 10 c.c., deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, ossia deve dimostrare che, successivamente, alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche;
come da questa Corte ribadito, l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussiste se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale” (cfr. di recente Cass., n. 6685/2024; Cass. n. 20713/2023; Cass. sent. 30383/2024). In tale quadro, l'opponente avrebbe quindi dovuto dimostrare la violazione del canone di diligenza da parte della banca, nel senso di provare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. Nessun documento, nessuna prova è stata allegata dall'odierno opponente al fine di poter dimostrare che il comportamento della è stato contrario alla correttezza e CP_6 alla buona fede contrattuale.
nella qualità di consumatore (circostanza non smentita, né opposta Parte_1 dalla Banca) ritiene, inoltre, che la fideiussione da lei sottoscritta sia nulla in quanto riproduttiva dello schema ABI e le clausole in essa contenute sono ritenute lesive della normativa antitrust. Come è noto, la questione è quella sorta a seguito del provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d'IT – all'epoca autorità di vigilanza per la tutela della concorrenza e del mercato con riguardo all'imprese di credito – dopo un'attività di indagine relativa allo schema contrattualmente in uso per le fideiussioni bancarie c.d. omnibus ha espressamente stabilito che “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990” e ha quindi imposto all'ABI di trasmettere preventivamente alla Banca d'IT le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria avrebbe dovuto essere diffuso al sistema bancario. Tanto premesso, innanzitutto si osserva come l'eccezione, ove fondata, possa al più condurre ad una declaratoria di nullità parziale della fideiussione e non totale. In questi termini si è pronunciata di recente la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021, che ha espressamente escluso la nullità integrale dei contratti di fideiussione riproduttivi dei testi sanzionati dall'Autorità antitrust, affermando che la nullità è limitata alle sole clausole che avrebbero violato la normativa a tutela della concorrenza: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole
pagina 7 di 10 che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “se la violazione “a monte” è stata consumata anteriormente alla negoziazione “a valle”, l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso “a valle”, per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia”. Le suddette considerazioni e la predetta circostanza, che né dal contratto né dalle allegazioni delle parti sia desumibile una volontà di queste ultime di non concludere il contratto medesimo senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità, comportano come conseguenza il rigetto dell'eccezione di nullità totale della fideiussione per cui è causa. La questione dell'eventuale nullità parziale, a sua volta, rileva in questa sede unicamente con riferimento alla clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c., prevista dall'art. 6 del contratto. A tale proposito, premesso che la clausola in questione è conforme allo schema predisposto dall'A.B.I. ed oggetto di esame da parte della Banca d'IT nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, richiamato in atti, deve rilevarsi che proprio nel citato provvedimento la Banca d'IT risulta aver formulato al riguardo le seguenti osservazioni: “Con riferimento alla deroga all'art. 1957 cod. civ. configurata dall'art. 6 dello schema ABI, occorre rilevare che essa ha la funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma. Tale clausola, pertanto, appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà – come ritiene l'ABI – quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante”. Ora, l'art. 33, comma 1, D. Lgs. n. 206/2005 prevede che “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Al riguardo, si noti che la posizione sfavorevole del garante consumatore, derivante da una siffatta previsione contrattuale, unilateralmente predisposta dalla banca, non è compensata da alcun corrispondente vantaggio che valga a ristabilire un certo equilibrio tra le parti. Il comma 2, lettera t), dell'articolo sopra citato dispone, inoltre, che si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di
“sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di
pagina 8 di 10 prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”. Ebbene, quanto alla clausola in esame, la quale di fatto comporta l'impossibilità per il fideiussore di far valere l'estinzione della garanzia per la violazione dell'art.1957 c.c. fino a quando il debito non sia stato adempiuto, deve ritenersene il carattere abusivo ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. t), sopra citato. In tal senso si pone anche l'interpretazione della Corte di Cassazione: “È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente” (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 27558 del 28.09.2023). Quanto, poi, all'ulteriore clausola che prevede che il pagamento del fideiussore avvenga a prima o a semplice richiesta scritta, deve rilevarsi che, nel provvedimento del 2005 già innanzi menzionato, la Banca d'IT ha formulato le seguenti considerazioni: “La clausola “a prima richiesta” è particolarmente importante ai fini di un'adeguata protezione delle esigenze connesse al credito bancario, poiché permette alla banca di recuperare immediatamente il proprio credito senza dover escutere in precedenza il debitore principale, né dimostrare il verificarsi di alcuna specifica condizione;
al contempo, essa consente al fideiussore di far valere i suoi diritti in un momento successivo, al fine di ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato indebitamente alla banca, che, in quanto soggetto certamente solvibile, assicura al garante una ragionevole certezza della restituzione. In questo senso, la clausola in discorso differisce da quella già esaminata dalla Banca d'IT nell'ambito del provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994 (Norme Bancarie Uniformi). In quell'occasione, è stata contestata la previsione che modificava, in senso sfavorevole al cliente, la disciplina stabilita dal codice civile relativamente all'opponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore. Le modifiche apportate dall'ABI alla clausola relativa al pagamento “a prima richiesta” restituiscono al garante la possibilità di far valere le eccezioni dopo aver eseguito il pagamento, che risultava preclusa in assoluto nell'ambito del precedente schema negoziale (c.d. solve et repete)”. Pertanto, anche la clausola in esame, come quella di deroga al disposto dell'art. 1957
c.c., si risolve in definitiva in una limitazione temporale della possibilità per il consumatore garante di opporre eccezioni, a tutto vantaggio della banca, con conseguente significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Anch'essa, dunque, deve essere considerata vessatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 2, lettera t), D. Lgs. n. 206/2005, con le medesime conseguenze. Pertanto, sussiste nel caso di specie la violazione ex art. 1957 c.c. Invero, la ha revocato, come emerge pacificamente dagli atti di causa e dagli CP_6 scritti difensivi di entrambe le parti, le facilitazioni in data 18.06.2019 ed ha inviato l'intimazione di pagamento in data 01.08.2019, oltre ad aver presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare della società fallita (debitrice principale) solo in data pagina 9 di 10 20.04.2021; mentre non sono state assunte iniziative giudiziali nei confronti di Pt_1 sino al 2022, ossia sino a quando non è stato promosso il procedimento
[...] monitorio. Ne consegue che l'opponente deve considerarsi liberata dalla garanzia e la domanda dell'opposta deve essere disattesa con il relativo assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti. Le considerazioni appena esposte inducono all'accoglimento della domanda di opposizione formulata da parte opponente e, per l'effetto, alla revoca del decreto ingiuntivo emesso.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. Deve, inoltre, essere disposta la distrazione delle spese in favore degli avv.ti Donatella Monaco e Giuseppe La Rana, che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 831/2022 emesso dal Tribunale di Monza, in data 16.03.2022 nei confronti di Pt_1
[...]
2. condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_5 Parte_1 liquidate in euro 379,50 per anticipazioni ed euro 7.053,00 per onorari oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti, disponendo la relativa distrazione in favore degli avv.ti Donatella Monaco e Giuseppe La Rana.
Monza, 21 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4089/2022 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
( , assistita e difesa, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli Avv.ti Donatella Monaco del Foro di Vasto e Giuseppe La Rana, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Pescara (PE) alla Piazza E. Troilo n. 5, giusta procura in atti ATTORI OPPONENTI NEI CONFRONTI DI
(P. IV ) in persona del legale rappr. p.t. Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156, e per essa (P. Controparte_2
IV , in persona del legale rappr. p.t. con sede legale a Milano, Bastioni di P.IVA_2
Porta Nuova n. 19
CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE
ORGANA con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, rappresentata CP_3 in forza di procura speciale dal suo procuratore rappresentata e difesa Controparte_2 dagli Avvocati Davide Sarina, Giulia Galati e Andrea Siena i quali eleggono domicilio presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Galli corrente in Seregno alla Via Stoppani n. 31, giusta procura in atti
INTERVENUTA VOLONTARIA
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo- contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
pagina 1 di 10 Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 depositato in data 29.01.2024):
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui ai propri atti defensionali: a) dichiarare l'improcedibilità della domanda di credito per avvenuta violazione dell'art.5, comma 1 bis del Dl.gvo n.28/2010 non essendo stata presentata l'istanza di mediazione obbligatoria a seguito dell'avvenuta pronuncia del 09.02.2023 di mancata concessione della provvisoria esecuzione, con conseguente espressa revoca del decreto ingiuntivo n.831/22 Ing. – n.1719/22 RG emesso il 16.03.2022, con vittoria di spese di lite da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori, dichiaratisi antistatari;
b) subordinatamente ed in ogni caso revocare e dichiarare NULLO l'opposto decreto ingiuntivo statuendo che pertanto nulla deve la sig.ra in favore di Parte_1
, già rappresentata da Controparte_4 CP_5 CP_2
, per tutti i motivi di opposizione descritti nell'atto di citazione e negli ulteriori atti
[...] difensivi, relativi all'inefficacia della garanzia fideiussoria;
c) in ogni caso sempre con vittoria delle spese di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che se ne dichiarano antistatari.”
Per (come da atto introduttivo depositato in data 14 ottobre Controparte_5
2022):
“ CONCLUSIONI In via preliminare Concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto a norma dell'art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. In via principale Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. n. 831/2022 (R.G. Tribunale di Monza n. 1719/2022) In via subordinata Condannare parte opponente alla corresponsione della somma di € 185.080,96 o, in via ulteriormente subordinata, alla minor somma ritenuta di giustizia In ogni caso Condannare il garante opponente alla rifusione delle spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'atto introduttivo, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio al fine di proporre opposizione avverso il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 831/2022 emesso dal Tribunale di Monza, in data 16.03.2022, per un totale di euro 185.080,96 oltre interessi e competenze professionali ivi liquidate. ha garantito mediante fideiussione omnibus i crediti, derivanti da Parte_1 contratti stipulati tra la società Genial System s.r.l. ed fino alla Controparte_4 concorrenza all'importo di euro 300.000,00.
pagina 2 di 10 In particolare, Genial System s.r.l. ha sottoscritto, dapprima, in data 10.03.2008, contratto di conto corrente n. 6153134557/95 e successivamente la stessa, in data
21.02.2017, ha stipulato con il contratto di finanziamento n. Controparte_4
01R1046816254 per l'originario importo di € 30.000,00. Successivamente con atti integrativi del 7 novembre 2014, 27 Controparte_4 gennaio 2017, 17 maggio 2017, 18 maggio 2017 e 31 ottobre 2017, ha concesso alla Genial System S.r.l. in liquidazione gli affidamenti a breve termine per a) smobilizzo di portafoglio commerciale e altri documenti di incasso sino a revoca per l'importo di € 120.000,00; b) anticipi su fatture con cessione tra le parti sino a revoca per € 30.000,00; c) apertura di credito in conto corrente sino a revoca per € 20.000,00 tutti a valere sul predetto conto corrente.
Nel corso del rapporto contrattuale (tra la e la società) la società ha maturato una CP_6 esposizione debitoria tale da determinarne il fallimento, dichiarato dal Tribunale di Milano con sentenza del 15/03/2021 n. 179/21. Pertanto, l'istituto di credito, insinuatosi al passivo fallimentare della società, è ricorso all'adito Tribunale al fine di ottenere l'ingiunzione di pagamento in danno della garante per la complessiva somma di € 185.080,96, così determinata: a) € 3.989,33 derivanti dall'inadempimento del contratto di finanziamento (doc. 7 fascicolo monitorio); b) € 17.114,03 derivanti dallo scoperto maturatosi sull'affido di anticipo su fatture (doc. 8, doc. 9 fascicolo monitorio); c) € 163.977,60 derivanti dallo scoperto di conto corrente n. 6153134557/95 (doc. 10 fascicolo monitorio). Parte opponente, pertanto, ha deciso di proporre la presente opposizione eccependo l'asserita violazione dell'art. 1956 c.c.; la nullità della fideiussione in quanto riproduttiva dello Schema ABI, la nullità dei contratti per applicazione di interessi usurai e anatocistici. Ha chiesto conseguentemente la nullità del decreto in oggetto. In data 14.10.2022, si è costituita, in quanto in forza di un Controparte_5 contratto di cessione di crediti, ha acquistato pro-soluto da un Controparte_4 portafoglio di crediti, tra i quali rientrano anche quelli vantati dalla cedente nei confronti della Genial System S.r.l. in liquidazione. Ha contestato tutto quanto affermato da parte attrice opponente, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;
in via principale la conferma dello stesso. All'udienza del 9 febbraio 2023, parte opponente si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione. Il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione del dcereto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.. All'udienza del 06 giugno 2023 parte opponente insisteva nell'eccezione di improcedibilità formulata e chiedeva fissarsi l'udienza di p.c.; parte opposta contestava quanto ex adverso eccepito e si associava alla richiesta di fissazione dell'udienza di p.c.
pagina 3 di 10 Il Giudice, pertanto, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 30 gennaio 2024, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, previo il decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi. Con ordinanza 09 agosto 2024, il Giudice rimetteva la causa in istruttoria al fine di esperire il procedimento di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 30 gennaio 2025. Alla predetta udienza, il legale di parte opponente chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione senza la concessione dei termini essendo già stati depositati tutti gli atti difensivi;
mentre il difensore di parte opposta chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il Giudice si riservava e con ordinanza, emessa in data 05.02.2025, rigettava l'istanza di parte convenuta e tratteneva la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
II. È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che parte opponente ha sollevato eccezioni preliminari che devono essere esaminate. Parte opponente eccepisce, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda di credito per avvenuta violazione dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28/2010 che prevede l'esperimento della mediazione obbligatoria per alcune tipologie di materie, indicate quali tassative dallo stesso legislatore, come condizione di procedibilità della stessa domanda giudiziale. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, sul punto, affermano che “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs n.28 del 2010, art.5 comma 1-bis, i cui giudizi introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto Ingiuntivo.” (cfr. Cass. civ. sez. u. n.19596 del 18.09.2020). La pretesa di parte opponente, tuttavia, è originata da un erroneo inserimento della fideiussione all'interno dei contratti bancari. In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel Codice Civile e nel TUB e alla contrattualistica disciplinata dal TUF senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico. Pertanto, l'esclusione della tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal testo unico bancario, porta ad escludere l'obbligatorietà
pagina 4 di 10 della mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010. (cfr. tra le più recenti Cass. civ. ord. n. 12290/2024; Cass. civ. n. 31209/2022). contesta, inoltre, la legittimazione creditoria di in Parte_1 Controparte_5 quanto la stessa non ha prodotto il contratto di cessione del credito, limitandosi ad allegare la sola Gazzetta Ufficiale che non consentirebbe, a suo dire, la certa identificazione del credito ceduto. Asserisce infatti che nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 19.04.2022 viene menzionato un mero intercorso contratto di cessione pro-soluto di un portafoglio di crediti appartenenti a debitori classificati “a sofferenza”, tra questi rientra anche quello vantato nei confronti di Genial System s.r.l. Sul punto, è necessario ribadire che il contratto di cessione di crediti e di cartolarizzazione non richiede la forma scritta né ad probationem né ad substantiam, con la conseguenza che la prova dell'esistenza dello stesso e del suo contenuto, quindi anche dei singoli crediti ceduti, può essere data liberamente, anche per presunzioni. Di recente, anche, la Suprema Corte ha affermato che “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (cfr. tra le altre, Cassazione civile 29/02/2024, n. 5478.) Pertanto, ne consegue che la prova dell'inclusione del singolo credito agito nella cartolarizzazione può essere raggiunta, oltre che per presunzioni, anche tramite il solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, qualora esso contenga l'indicazione delle specifiche caratteristiche del credito ceduto. Nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie, si legge testualmente “La societa' comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti, Controparte_5 concluso in data 19 aprile 2022, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto da taluni crediti (per Controparte_4 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari Controparte_4
o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'IT n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'IT n. 139/199.”. Infatti, il contratto di conto corrente, dal quale origina la presente fideiussione omnibus, è stato sottoscritto nel 2008 e nel 2019 gli odierni opponenti sono divenuti inadempienti;
pertanto, il credito oggetto del provvedimento monitorio possiede tutte le caratteristiche pagina 5 di 10 elencate nella GU n. 45 del 19.04.2022 e, quindi, rientra nella cartolarizzazione tra e verificatasi nell'aprile 2022. CP_4 Controparte_5
Inoltre, il documento in Gazzetta Ufficiale specifica che “i crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti, sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni. I sopra- menzionati dati resteranno disponibili fino all'estinzione dei relativi crediti ceduti”. In conclusione, risulta adeguatamente provato che il credito originariamente vantato da nei confronti di rientri nell'ambito Controparte_4 Controparte_7 dell'operazione di cartolarizzazione di cui al summenzionato avviso di cessione. Ne consegue, alla luce di quanto suesposto, che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a deve essere respinta. CP_5 CP_5
L'opponente ha, anche, eccepito l'avvenuta liberazione, ai sensi dell'art. 1956 c.c., in quanto aveva concesso credito alla società Genial System s.r.l. Controparte_4 senza aver ottenuto preventiva autorizzazione da parte del garante, quando la stessa si trovava in uno stato di difficoltà finanziaria poi culminato con la liquidazione giudiziale disposta con sentenza n. 179/21 del 15.03.2021 del Tribunale di Milano. Tale motivo è infondato, in quanto non è stato provato che vi sia stato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore garantito, tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Come è noto, l'onere probatorio in relazione alla condotta dolosa o colposa della banca che ha concesso il credito, nonostante fosse a conoscenza (o avrebbe potuto conoscere con l'uso della ordinaria diligenza le) delle peggiorate condizioni patrimoniali del beneficiario, senza ottenere dal fideiussore la “speciale autorizzazione” di cui all'art. 1956 c.c., grava sul fideiussore. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, "... è onere della parte, la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. È quindi necessario che il fideiussore, il quale invochi la propria liberazione dia prova sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore" (Cass. sez. 1 n. 394/2006). Non solo, ma la Suprema Corte, anche più di recente ha affermato che “il fideiussore che intenda far valere la esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'art. 1956 pagina 6 di 10 c.c., deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, ossia deve dimostrare che, successivamente, alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche;
come da questa Corte ribadito, l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussiste se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale” (cfr. di recente Cass., n. 6685/2024; Cass. n. 20713/2023; Cass. sent. 30383/2024). In tale quadro, l'opponente avrebbe quindi dovuto dimostrare la violazione del canone di diligenza da parte della banca, nel senso di provare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. Nessun documento, nessuna prova è stata allegata dall'odierno opponente al fine di poter dimostrare che il comportamento della è stato contrario alla correttezza e CP_6 alla buona fede contrattuale.
nella qualità di consumatore (circostanza non smentita, né opposta Parte_1 dalla Banca) ritiene, inoltre, che la fideiussione da lei sottoscritta sia nulla in quanto riproduttiva dello schema ABI e le clausole in essa contenute sono ritenute lesive della normativa antitrust. Come è noto, la questione è quella sorta a seguito del provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d'IT – all'epoca autorità di vigilanza per la tutela della concorrenza e del mercato con riguardo all'imprese di credito – dopo un'attività di indagine relativa allo schema contrattualmente in uso per le fideiussioni bancarie c.d. omnibus ha espressamente stabilito che “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/1990” e ha quindi imposto all'ABI di trasmettere preventivamente alla Banca d'IT le circolari, emendate dalle disposizioni citate alla precedente lettera a), mediante le quali lo schema contrattuale oggetto d'istruttoria avrebbe dovuto essere diffuso al sistema bancario. Tanto premesso, innanzitutto si osserva come l'eccezione, ove fondata, possa al più condurre ad una declaratoria di nullità parziale della fideiussione e non totale. In questi termini si è pronunciata di recente la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 41994/2021, che ha espressamente escluso la nullità integrale dei contratti di fideiussione riproduttivi dei testi sanzionati dall'Autorità antitrust, affermando che la nullità è limitata alle sole clausole che avrebbero violato la normativa a tutela della concorrenza: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole
pagina 7 di 10 che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “se la violazione “a monte” è stata consumata anteriormente alla negoziazione “a valle”, l'illecito anticoncorrenziale consumatosi prima della stipula della fideiussione oggetto della presente controversia non può che travolgere il negozio concluso “a valle”, per la violazione dei principi e delle disposizioni regolative della materia”. Le suddette considerazioni e la predetta circostanza, che né dal contratto né dalle allegazioni delle parti sia desumibile una volontà di queste ultime di non concludere il contratto medesimo senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità, comportano come conseguenza il rigetto dell'eccezione di nullità totale della fideiussione per cui è causa. La questione dell'eventuale nullità parziale, a sua volta, rileva in questa sede unicamente con riferimento alla clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c., prevista dall'art. 6 del contratto. A tale proposito, premesso che la clausola in questione è conforme allo schema predisposto dall'A.B.I. ed oggetto di esame da parte della Banca d'IT nel provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, richiamato in atti, deve rilevarsi che proprio nel citato provvedimento la Banca d'IT risulta aver formulato al riguardo le seguenti osservazioni: “Con riferimento alla deroga all'art. 1957 cod. civ. configurata dall'art. 6 dello schema ABI, occorre rilevare che essa ha la funzione di esonerare la banca dal proporre e proseguire diligentemente le proprie istanze, nei confronti del debitore e del fideiussore, entro i termini previsti da detta norma. Tale clausola, pertanto, appare suscettibile di arrecare un significativo vantaggio non tanto al debitore in difficoltà – come ritiene l'ABI – quanto piuttosto alla banca creditrice, che in questo modo disporrebbe di un termine molto lungo (coincidente con quello della prescrizione dei suoi diritti verso il garantito) per far valere la garanzia fideiussoria. Ne potrebbe risultare disincentivata la diligenza della banca nel proporre le proprie istanze e conseguentemente sbilanciata la posizione della banca stessa a svantaggio del garante”. Ora, l'art. 33, comma 1, D. Lgs. n. 206/2005 prevede che “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. Al riguardo, si noti che la posizione sfavorevole del garante consumatore, derivante da una siffatta previsione contrattuale, unilateralmente predisposta dalla banca, non è compensata da alcun corrispondente vantaggio che valga a ristabilire un certo equilibrio tra le parti. Il comma 2, lettera t), dell'articolo sopra citato dispone, inoltre, che si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di
“sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di
pagina 8 di 10 prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”. Ebbene, quanto alla clausola in esame, la quale di fatto comporta l'impossibilità per il fideiussore di far valere l'estinzione della garanzia per la violazione dell'art.1957 c.c. fino a quando il debito non sia stato adempiuto, deve ritenersene il carattere abusivo ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. t), sopra citato. In tal senso si pone anche l'interpretazione della Corte di Cassazione: “È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente” (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 27558 del 28.09.2023). Quanto, poi, all'ulteriore clausola che prevede che il pagamento del fideiussore avvenga a prima o a semplice richiesta scritta, deve rilevarsi che, nel provvedimento del 2005 già innanzi menzionato, la Banca d'IT ha formulato le seguenti considerazioni: “La clausola “a prima richiesta” è particolarmente importante ai fini di un'adeguata protezione delle esigenze connesse al credito bancario, poiché permette alla banca di recuperare immediatamente il proprio credito senza dover escutere in precedenza il debitore principale, né dimostrare il verificarsi di alcuna specifica condizione;
al contempo, essa consente al fideiussore di far valere i suoi diritti in un momento successivo, al fine di ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato indebitamente alla banca, che, in quanto soggetto certamente solvibile, assicura al garante una ragionevole certezza della restituzione. In questo senso, la clausola in discorso differisce da quella già esaminata dalla Banca d'IT nell'ambito del provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994 (Norme Bancarie Uniformi). In quell'occasione, è stata contestata la previsione che modificava, in senso sfavorevole al cliente, la disciplina stabilita dal codice civile relativamente all'opponibilità delle eccezioni da parte del fideiussore. Le modifiche apportate dall'ABI alla clausola relativa al pagamento “a prima richiesta” restituiscono al garante la possibilità di far valere le eccezioni dopo aver eseguito il pagamento, che risultava preclusa in assoluto nell'ambito del precedente schema negoziale (c.d. solve et repete)”. Pertanto, anche la clausola in esame, come quella di deroga al disposto dell'art. 1957
c.c., si risolve in definitiva in una limitazione temporale della possibilità per il consumatore garante di opporre eccezioni, a tutto vantaggio della banca, con conseguente significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Anch'essa, dunque, deve essere considerata vessatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 2, lettera t), D. Lgs. n. 206/2005, con le medesime conseguenze. Pertanto, sussiste nel caso di specie la violazione ex art. 1957 c.c. Invero, la ha revocato, come emerge pacificamente dagli atti di causa e dagli CP_6 scritti difensivi di entrambe le parti, le facilitazioni in data 18.06.2019 ed ha inviato l'intimazione di pagamento in data 01.08.2019, oltre ad aver presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare della società fallita (debitrice principale) solo in data pagina 9 di 10 20.04.2021; mentre non sono state assunte iniziative giudiziali nei confronti di Pt_1 sino al 2022, ossia sino a quando non è stato promosso il procedimento
[...] monitorio. Ne consegue che l'opponente deve considerarsi liberata dalla garanzia e la domanda dell'opposta deve essere disattesa con il relativo assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti. Le considerazioni appena esposte inducono all'accoglimento della domanda di opposizione formulata da parte opponente e, per l'effetto, alla revoca del decreto ingiuntivo emesso.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. Deve, inoltre, essere disposta la distrazione delle spese in favore degli avv.ti Donatella Monaco e Giuseppe La Rana, che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 831/2022 emesso dal Tribunale di Monza, in data 16.03.2022 nei confronti di Pt_1
[...]
2. condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_5 Parte_1 liquidate in euro 379,50 per anticipazioni ed euro 7.053,00 per onorari oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti, disponendo la relativa distrazione in favore degli avv.ti Donatella Monaco e Giuseppe La Rana.
Monza, 21 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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