Decreto cautelare 29 maggio 2025
Sentenza breve 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza breve 23/06/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00745/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00681/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2025, proposto da
MA GE, ER MO, AL AR, RA TT, IK TT e ID EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabrizio Bosio, con domicilio eletto presso il suo studio in Cuneo, via Vecchia di Borgo, 50;
contro
il Comune di Ceriale, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Bonifacino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società KMEVENTS s.r.l.s, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del “Regolamento comunale in materia di spettacolo viaggiante, parchi divertimento”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29.10.2024, limitatamente agli artt. 9, comma 4, 10, 12, commi 2-3, 14 e 21;
- dei preavvisi di diniego art. 10- bis , Legge 241/90, relativamente alle varie richieste di installazione di attrazioni avanzate dai ricorrenti;
- della determinazione n. 426 del 10.04.2025, di approvazione della graduatoria annuale spettacolo viaggiante Parco divertimento 2025, firmata dalla Commissione giudicatrice e della graduatoria stessa limitatamente ai punteggi attribuiti ai ricorrenti MA GE, ER MO, RA TT, IK TT e ID EL, ed all’esclusione della ricorrente AL AR.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceriale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Sentite sul punto le parti costituite;
Con il ricorso in epigrafe sei esercenti l’attività di spettacolo viaggiante hanno cumulativamente impugnato: - il “Regolamento comunale in materia di spettacolo viaggiante, parchi divertimento”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Ceriale n. 56 del 29.10.2024, limitatamente agli artt. 9, comma 4, 10, 12, commi 2-3, 14 e 21, nella parte in cui hanno ridotto ad una sola le attrazioni installabili per ciascun istante nel parco Pineta Molo San Sebastiano, Piazza eroi della resistenza, in relazione al periodo dal 18 aprile 2025 al 15 settembre 2025, con esclusione delle attività complementari e accessorie; - i preavvisi di diniego ex art. 10- bis , Legge 241/90, inoltrati loro dal Comune in risposta alle rispettive richieste di installazione di attrazioni avanzate; - la determinazione n. 426 del 10.04.2025, di approvazione della graduatoria annuale spettacolo viaggiante, Parco divertimento 2025, firmata dalla Commissione giudicatrice, e della graduatoria stessa, limitatamente ai punteggi attribuiti ai ricorrenti MA GE, ER MO, RA TT, IK TT e ID EL, ed all’esclusione della ricorrente AL AR.
Espongono che, nel passato, essi hanno sempre svolto regolarmente l’attività con il numero di attrazioni per ciascuno indicate nelle rispettive istanze, senza che siano intervenute problematiche di tutela della sicurezza e/o di salute pubblica.
A sostegno del gravame hanno dedotto: 1) la violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità, per avere il Comune omesso di inserire, all’interno del nuovo regolamento ed a titolo di “anzianità di frequenza”, una clausola di salvaguardia a tutela dei gestori fissi, già partecipanti nelle scorse edizioni al Parco divertimento con più di un’attrazione, nonché con attività accessorie o complementari, laddove il Comune avrebbe dovuto individuare un’area idonea ad ospitare la totalità delle attrazioni spettacolo viaggiante già facenti parte integrante dell’organico del Parco divertimento di Ceriale (20 attrazioni); 2) censurano il criterio in forza del quale la “anzianità di presenza” di un gestore nel Parco divertimento del Comune di Ceriale viene circoscritta, dal nuovo regolamento, mediante l’attribuzione, in capo al medesimo, di un punteggio determinato per fasce annuali di presenza e non, invece, tenendo conto delle presenze effettive del gestore stesso (il precedente regolamento attribuiva 3 punti a ciascun esercente per ogni presenza annuale con la medesima attrazione); quanto ai criteri della “Vetustà dell’attrazione”, delle “Dimensioni e collocabilità e innovazione”, nonché alla facoltà riconosciuta, in capo alla Commissione, di richiedere, ai gestori in graduatoria, la sostituzione dell’attrazione, se ritenuta non idonea, essi violerebbero la libertà di iniziativa economica privata degli Esercenti spettacolo viaggiante; 3) censurano la scelta della P.A. di Ceriale, in sede di approvazione del nuovo regolamento in materia di spettacolo viaggiante, di prevedere un unico Parco divertimento in luogo dei due consueti Parchi divertimento, rispettivamente Pasquale ed Estivo, previsti con il previgente regolamento; 4) con riferimento al rigetto della richiesta di installazione di attrazioni accessorie (banchetto zucchero filato e pugnometro), la P.A. avrebbe comunicato il preavviso di rigetto, ma non avrebbe concluso i relativi procedimenti mediante l’adozione di provvedimenti espressi; 5) che i ricorrenti, contrariamente a quanto affermato dalla P.A. di Ceriale, vedrebbero oggi drasticamente ridotta la loro attività lavorativa nel Comune di Ceriale, non potendo più presenziare al Parco divertimento con tutte le loro abituali attrazioni ed attività accessorie installate negli anni scorsi (la ricorrente AR AL, in ragione della previsione di cui all’art. 12, comma 2, del nuovo regolamento, che limita l’organico a non più di 12 attrazioni, si vede oggi addirittura esclusa dalla partecipazione al Parco divertimento di Ceriale – Edizione 2025, con la propria abituale attrazione denominata “TIRO IN PORTA – TIRO BARATTOLI”, solo per il fatto di essere stata collocata al 13° posto in graduatoria); il Comune di Ceriale non avrebbe poi tenuto in considerazione il contenuto della proposta planimetrica redatta dal tecnico di fiducia dei ricorrenti, planimetria dalla quale si evincerebbe la fattibilità della collocazione di tutte le 20 attrazioni già facenti parte, nelle scorse edizioni, dell’organico del Parco divertimento di Ceriale, nel pieno rispetto delle esigenze di sicurezza, ordine pubblico, evacuazione ed incolumità pubblica; 6) con riferimento alla determinazione n. 426 del 10.04.2025, avente ad oggetto l’approvazione della graduatoria annuale spettacolo viaggiante, censurano per illegittimità derivata l’attribuzione dei punteggi secondo i nuovi criteri ritenuti illegittimi; 7) censurano l’esclusione della ricorrente AR AL; 8) che la planimetria allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 10.4.2025 contemplerebbe il posizionamento di alcune attrazioni lungo i percorsi pedonali in legno e pietrine, cioè in aree che, secondo il Comune di Ceriale, avrebbero dovuto rimanere libere da attrazioni (vedi motivo n. 5, e la proposta del tecnico dei ricorrenti); 9) censurano per invalidità derivata l’ordinanza sindacale n. 8 del 18..2025, concernente il funzionamento del parco divertimento 2025.
Il Comune di Ceriale, che, ancorché regolarmente convocato, non era comparso in sede di audizione presidenziale delle parti ex art. 56 comma 6 ultimo periodo c.p.a., si è costituito in giudizio, sostenendo che l’adozione del nuovo regolamento, nella parte in cui prevede una disciplina più stringente e limita, per ciascun partecipante, l’installazione di una sola attrazione nell’area di località Pineta, sarebbe conforme alle disposizioni del D.M. 18 maggio 2007, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle attività di spettacolo viaggiante” e frutto di un apprezzamento largamente discrezionale delle esigenze di ordine pubblico, sicurezza, migliore fruizione degli spazi e ottimizzazione degli stessi in un contesto di località turistica, laddove la proposta del tecnico dei ricorrenti non sarebbe adeguata in termini di vie di fuga, spazi antincendio, aree di rispetto e densità di occupazione massima.
Inoltre, la previsione regolamentare che consente l’installazione di una sola attrazione per operatore avrebbe anche l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici al luna park, in un’ottica di tutela della concorrenza e di pari opportunità.
Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025 il collegio ha indicato alle parti la questione rilevata d’ufficio circa l’inammissibilità del ricorso collettivo, dandone atto a verbale ex art. 73 c.p.a., ed il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione, previo avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..
Il ricorso è inammissibile per carenza delle condizioni per la proposizione del ricorso collettivo.
Difatti, secondo una costante e consolidata giurisprudenza, anche della sezione, “Nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano - congiuntamente - i requisiti dell'identità delle situazioni sostanziali e processuali (di tal che si tratti di domande giudiziali identiche nell'oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. Grava sui concorrenti (in prospettiva restrittiva e rigorosa) la prova (ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio liminare sulla causa petendi della domanda ai fini dell'accertamento di una condizione dell'azione) della puntuale identità non solo di petitum, ma anche di causa petendi: cioè di oggetto e motivi del ricorso), oltreché dell'assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale” (così Cons. Stato Sez. V, 1/9/2023, n. 8138; cfr., nello stesso senso, T.A.R. Liguria, II, 2.11.2023, n. 898).
Nel caso di specie i ricorrenti, aspirando tutti al medesimo bene della vita – ovvero l’autorizzazione al posizionamento di tutte le rispettive attrazioni nell’ambito del Parco divertimento di Ceriale – il cui numero è (ulteriormente) limitato dal nuovo regolamento – appaiono in reciproco conflitto di interesse.
La presenza – inammissibile con la proposizione del ricorso collettivo - di posizioni differenziate, di domande giudiziali fondate su diverse ragioni difensive e, perfino, di situazioni di vero e proprio conflitto di interesse tra i ricorrenti è plasticamente evidente nella posizione della ricorrente AR AL, che ha impugnato l’esclusione dalla graduatoria annuale spettacolo viaggiante Parco divertimento 2025, approvata con determinazione n. 426 del 10.4.2025, rispetto alla quale gli altri cinque ricorrenti – che invece figurano in posizione poziore in graduatoria – versano addirittura in posizione di contro-interesse (sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale), esattamente come la società KMEVENTS, evocata come controinteressato, che figura prima in graduatoria.
Né vale addurre – come ha fatto in udienza il difensore dei ricorrenti - che gli altri ricorrenti “non hanno nulla contro la signora AL AR” : la posizione di conflitto di interesse e di contro-interesse non è infatti predicabile da un punto di vista soggettivo e personale, ma giuridico ed oggettivo.
Donde l’inammissibilità del ricorso collettivo.
Stante il biasimevole comportamento del Comune di Ceriale, che non è comparso in sede di audizione presidenziale delle parti, sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO