Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 28/05/2025, n. 10284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10284 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10284/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04088/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4088 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- In data 23.02.2016 il ricorrente ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma primo, lettera f) della legge 91/1992.
Il Ministero dell’Interno, previa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10- bis Legge n. 241/1990, con decreto n. -OMISSIS- dell’1.10.2020 ha respinto la domanda dell’istante ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, motivando il diniego sulla base delle seguenti vicende penali emerse “ in un lasso di tempo di sei mesi ” a carico del figlio “ convivente ”:
- in data 14.06.2017: decreto penale di condanna del Tribunale di Forlì per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d. lgs. n. 285/1992 (guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
- deferimento “ per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con altri ”.
Avverso il predetto decreto di rigetto ha quindi proposto ricorso l’odierno istante, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere per carenza della motivazione e difetto di istruttoria. Lamenta, innanzitutto, l’illegittimità del diniego in quanto adottato dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, con conseguente consumazione del potere di provvedere. Inoltre, deduce che le vicende penali riguardano esclusivamente il figlio, che peraltro non convive più con il ricorrente, bensì con la compagna con la quale stipulava in data 1.11.2018 un contratto di locazione. Eccepisce, altresì, che l’unica condanna intervenuta a carico del figlio consiste nel risalente decreto penale del 2017 – per un fatto di lieve entità - successivamente dichiarato estinto in data 5.4.2018 per esito positivo del lavoro di pubblica utilità. Con riferimento all’altro elemento di controindicazione, menzionato nel decreto, evidenzia che si tratta di un procedimento penale n. -OMISSIS- R.G. N.R. “ tuttora pendente ”, dunque non vi è stato alcun accertamento della responsabilità penale dell’imputato, invocando a sostegno la presunzione di non colpevolezza sancita dall’art. 27, comma 2, Cost. Sostiene, infine, che l’Amministrazione avrebbe dovuto compiere un più approfondito giudizio circa la complessiva condotta tenuta dal richiedente nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente integrato nel tessuto economico e sociale.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è infondato.
Deve essere respinto, innanzitutto, il primo motivo di censura, riguardante l’asserita illegittimità del diniego in quanto adottato dopo la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, con conseguente consumazione del potere di provvedere.
Invero, sotto un primo profilo si rende necessario evidenziare l’inapplicabilità, alla fattispecie in esame, del generale istituto del silenzio assenso previsto dall’art. 20 della Legge n. 241/1990, alla stregua di quanto espressamente previsto dal comma 4 secondo cui “ le disposizioni del presente articolo [sul silenzio assenso] non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti (…) la cittadinanza ”.
Sotto altro profilo, inoltre, occorre precisare che l’art. 8, comma 2, della legge n. 91/1992 (pure evocato dal ricorrente e nel frattempo abrogato dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132) disponeva che “ l’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni ”.
Ebbene, tale disposizione si appalesa, in ogni caso, inconferente, in quanto il primo comma si riferisce espressamente alle istanze di cui al precedente art. 7, ovvero alle istanze di acquisto della cittadinanza “di diritto” per matrimonio ai sensi dell’art. 5 della medesima legge, e non anche alle domande di concessione per naturalizzazione di cui all’art. 9, come quella presentata dall’odierno ricorrente.
Dalle considerazioni che precedono consegue che l’Amministrazione, allorché venga presentata un’istanza di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, come nel caso in esame, conserva senza dubbio il potere di provvedere anche dopo la scadenza del termine, trattandosi di termine pacificamente ordinatorio e non perentorio, il cui inutile decorso, come ripetutamente chiarito anche da questa Sezione, può semmai legittimare il richiedente a proporre il ricorso avverso il silenzio illegittimamente serbato dall’Amministrazione ex artt. 31 e 117 c.p.a. (TAR Lazio, sez. V bis, nn. 3620/2022, 5130/2022, 6604/2022, 6254/2022, 16216/2022) nonché, eventualmente, un’azione di risarcimento per il danno da ritardo, sebbene in presenza di tutti gli altri necessari presupposti.
D’altronde, la costante giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 06/06/2017, n.2718) ha precisato che un termine procedimentale non può rivestire carattere perentorio - tale, cioè, da determinare la consumazione del potere di provvedere in capo all'Amministrazione in caso di suo superamento - se non in presenza di una puntuale ed espressa previsione normativa ovvero di una evidente, manifesta ed univoca ratio legis in tal senso: detti presupposti non sono evidentemente ravvisabili nel caso in esame.
Sulla scorta dei suddetti rilievi, acclarata la conservazione del potere di provvedere in capo all’Amministrazione anche dopo la scadenza del termine ordinatorio previsto dalla legge, la doglianza in esame va disattesa.
3.- Ciò posto e passando ai restanti motivi di doglianza, il Collegio reputa utile, in funzione dello scrutinio delle censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana " può " essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori , di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
4.- Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi.
4.1- Invero, la motivazione che assiste il gravato diniego si fonda sulle summenzionate vicende penali emerse a carico del figlio “ convivente ” del richiedente “ in un lasso di tempo di sei mesi ” .
Al riguardo, deve anzitutto ritenersi adeguatamente documentato il rapporto di convivenza del figlio con la persona del ricorrente, quanto meno al momento della presentazione dell’istanza nel 2016, tenuto conto che anche il medesimo ricorrente si è limitato ad eccepire che il figlio ha stipulato un contratto di locazione con la rispettiva compagna soltanto in data 1.11.2018 e, comunque, per la durata di appena “ 3 anni ”.
In questo quadro, si rende necessario rilevare che, come osservato a più riprese anche da questa Sezione, il principio della personalità della responsabilità penale ai sensi dell’art. 27 Cost. non appare pertinente, giacché nella fattispecie concreta non si tratta di assoggettare a sanzione – ovvero di punire - un soggetto diverso dall’autore del fatto criminoso, bensì di impedire l’attribuzione di una utilità, segnatamente il conferimento del massimo status ordinamentale – quello appunto di cittadino italiano – ad un soggetto ritenuto potenzialmente idonea a recare, anche indirettamente, un danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari del richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano. Sul punto, infatti, è noto che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c) del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari (cfr. art. 30, comma 1, lett. c) del d.lgs. 286/1998).
Pertanto, la valutazione dei pregiudizi penali a carico dei familiari e, più in generale, il contesto familiare in cui l’istante vive stabilmente ben può rientrare nell’ambito del giudizio prognostico che l’Amministrazione è chiamata a compiere in ordine alla compiuta integrazione e affidabilità dell’istante nella comunità nazionale (Tar Lazio, Roma, sez. II Quater n. 1840/2015), dovendosi ribadire che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
A supporto delle argomentazioni innanzi esposte si rende opportuno richiamare anche una recente pronuncia di questa Sezione (Tar Lazio, Roma, sez. V bis, 06/03/2023, n. 3673) che, ponendosi in continuità con l’orientamento giurisprudenziale prevalente sopra descritto, ha avuto modo di evidenziare che l’ambito soggettivo della valutazione di opportunità in merito alla concessione dello status civitatis « non si limita alla sola persona del richiedente, ma investe la cerchia dei familiari, in quanto nucleo elementare in cui si forma, si sviluppa e si manifesta la personalità individuale e che, pertanto, costituisce “l’ambiente” in cui va particolarmente studiato il comportamento dei soggetti », con la conseguenza che « il richiamo al principio della “responsabilità personale” risulta inconferente in quanto nel contenzioso sulla cittadinanza non viene in considerazione solo la condotta del richiedente, ma anche quella dell’intero nucleo familiare, apprezzato in un’ottica oggettiva, tenendo conto delle conseguenze negative che dalla “infelice” concessione della cittadinanza deriverebbero per l’intera collettività (la cui salvaguardia costituisce una finalità di valore preminente rispetto all’aspirazione dell’istante a prendere parte alla vita politica nazionale dato che questo è, in sostanza, il quid pluris conferito con il provvedimento di naturalizzazione) ».
Ed ancora, nella medesima ottica, questa Sezione ha altresì precisato (Tar Lazio, Roma, sez. V bis, 05/12/2022, n. 16216) che « il rapporto filiale è infatti rappresentativo di un chiaro legame stabile, duraturo nel tempo e fondante le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l’interessata ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento nella comunità nazionale. E ciò coerentemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “I due aspetti della convivenza e dello stretto grado di parentela costituiscono … elementi significativi della sicura influenza svolta dal familiare, che abbia commesso reati, sull’istante e dunque possono essere legittimamente valorizzati dalla amministrazione ai fini di una motivazione di rigetto della cittadinanza italiana” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 10.12.2020, n. 13300 )».
4.2- Inoltre, quanto all’idoneità degli anzidetti precedenti a sorreggere l’impugnato diniego, occorre anzitutto porre in evidenza la gravità dei reati contestati al figlio dell’odierno istante, dovendosi infatti osservare che la condanna del 2017 emersa sul suo conto per il reato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, peraltro con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (dunque “ con alcool test nelle soglie massime ” come rilevato dal rapporto informativo della Questura), costituisce senz’altro una circostanza significativa dell’atteggiamento di scarsa solidarietà sociale per essersi messo alla guida accettando il rischio di mettere a repentaglio l’incolumità altrui.
Del resto, la guida in stato di ebbrezza commessa in violazione dell’art. 186 del d. lgs. n. 285/1992 (c.d. Codice della strada) effettivamente provoca un forte allarme sociale ed è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché posto a presidio della sicurezza pubblica. Si tratta di un fatto di reato che denota una insensibilità al rispetto delle norme del codice della strada, insensibilità che è stata causa, negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali, tanto da indurre il legislatore ad un generale inasprimento delle pene per i reati stradali con la legge n. 94/2009 (c.d. “Pacchetto sicurezza”) e, più di recente, anche ad introdurre una fattispecie autonoma per la diversa ipotesi dell’omicidio stradale (previsto e punito dall’art. 589-bis c.p. inserito con la Legge n. 41/2016) al fine di aggravare il trattamento sanzionatorio dei conducenti che, al momento del fatto, si trovino in stato di ebbrezza o di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti (cfr. Cons. St., sez. III, n. 7036/2020, n. 7036/2020, n. 1390/2019 e n. 3121/2019; TAR Lazio, sez. V bis, n. 4469/2022). Si aggiunga, ancora, che proprio la gravità di tali eventi ha indotto il legislatore a non ritenere sufficienti i precedenti interventi normativi innanzi indicati e, dunque, a varare la recente legge n. 177/2024 che ha introdotto significative novità in materia di sicurezza stradale e di revisione del Codice della Strada, al fine di rafforzare la sicurezza stradale, modificando in particolare gli articoli 186 e 187.
Appunto il reato di guida in stato di ebbrezza addebitato all’istante si inquadra nell’ambito di quei reati stradali che, un tempo sentiti come mancanze minori, hanno successivamente assunto un disvalore negativo sempre maggiore, in considerazione delle gravi conseguenze e della valenza significativa di mancanza di sensibilità nei confronti degli altri, di cui il soggetto mette futilmente a repentaglio l’incolumità e, pertanto, ben possono apprezzarsi alla stregua di fattore negativo di assenza di quello spirito di solidarietà sociale che ci si attende da cui aspira ad essere immesso stabilmente nella Comunità del Paese ospite (cfr., sul disvalore dei reati stradali in quanto incidono su beni costituzionalmente tutelati, quali la salute e integrità fisica delle persone, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2943, 4295 e 4623 del 2022, 4703, 4945, 6126, 6490, 8045 del 2022, nonché 8308/2022 con specifico riferimento al principio di proporzionalità; tra tante, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 16221/22).
Sul punto, la Sezione ha recentemente evidenziato (TAR Lazio, sez. V bis, n. 3677/2023) che “ la mancanza addebitata non consiste nel consumo di sostanze (alcooliche o stupefacenti) in sé considerato, quanto, piuttosto, nel fatto di mettersi alla guida in uno stato alterato dall’assunzione di tali sostanze (cd. stato di ebbrezza), mettendo in tal modo a repentaglio l’incolumità altrui (soprattutto delle fasce più deboli della popolazione che finiscono per essere le vittime più frequenti degli incidenti che ne conseguono: bambini, anziani, portatori di handicap etc. come risulta dai recenti fatti di cronaca) ”.
Ancora, più di recente, la Sezione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 10636/2024) ha evidenziato che « anche facendo riferimento al semplice "criterio dell'uomo comune", si deve escludere l'irragionevolezza della valutazione negativa della guida in stato ebbrezza al fine della decisione sull'ammissione (immediata) di un nuovo membro nella Comunità politica dello Stato ospite.
Infatti il comune sentire nei confronti dei reati stradali ha subito un'evoluzione nel nostro Paese che si è progressivamente allineato al giudizio di disvalore già espresso dagli ordinamenti nei diversi Paesi: dall'iniziale atteggiamento di tolleranza di certi comportamenti spavaldi alla guida che potevano essere giustificati in un'epoca in cui erano poco rischiosi a causa della limitata quantità di veicoli in circolazione nell'Italia del dopoguerra si è infatti progressivamente passati ad un approccio sempre più severo, dovuto all'enorme aumento di incidenti, che ha indotto il legislatore ad intervenire prima colpendo alcune condotte di guida - inclusa quella in stato di ebbrezza - con pene più severe introdotte dalla legge n. 94/2009 poi prevedendo una fattispecie criminosa autonoma per l'omicidio stradale con la Legge n. 41/2016 che ha introdotto l'art. 589-bis c.p.
Le misure adottate non sono percepite come sufficienti, dato che il problema nel tempo si è ulteriormente aggravato, essendo fatto notorio il recente incremento di incidenti mortali o con gravi lesioni dovuti alla guida sotto l'effetto di alcool o sostanze psicotrope, che, come risulta dai recenti fatti di cronaca, vede come vittime più frequenti (oltre ai conducenti stessi che non figurano nelle statistiche e a chi utilizza modalità alternative di trasporto) le cd. fasce deboli della popolazione (bambini, anziani, portatori di handicap).
L'aumento di tali incidenti e la gravità delle conseguenze ha molto colpito l'opinione pubblica, ingenerando in ampi strati della popolazione un diffuso senso di insicurezza, oltre ad un generalizzato senso di ingiustizia per l'impunità oppure per la lievità delle conseguenze a carico del guidatore (spesso nemmeno identificato, in caso fuga del conducente, che talvolta nemmeno si accorge di aver investito il passante; talvolta è lui stesso l'unica vittima, tanto che, in caso di morte, si ha una sottostima statistica del fenomeno).
In tali circostanze risulta tutt'altro che irragionevole il giudizio di disvalore di tale condotta, a prescindere dalle conseguenze effettivamente prodotte, dato che il danno potrebbe non essersi verificato per circostanze del tutto casuali (magari grazie all'abilità del passante a schivare l'impatto), ed a prescindere anche dalla qualificazione penale del comportamento o dall'eventuale intervento di leggi di depenalizzazione (spesso determinate esclusivamente da politiche di deflazione dell'affollamento carcerario), oppure dalla distinzione in base alla quantità del tasso alcolemico ai fini dell'irrogazione della sanzione, penale o amministrativa (a quest'ultimo riguardo va peraltro ricordato che il pericolo per l'incolumità altrui insorge già con l'assunzione di una modica quantità di alcool, tanto che in alcuni Paesi è vietato mettersi alla guida anche in tali condizioni, dato che persino ad una bassa concentrazione comporta comunque una riduzione del livello di attenzione, del controllo dei riflessi e riduzione delle inibizioni, come chiunque può constatare grazie ai simulatori di guida a disposizione sull'internet).
Se si guarda alla condotta tenuta non dal punto di vista penalistico, della proporzionalità della sanzione da irrogare in base alla colpevolezza dell'autore ed alla gravità del danno effettivamente prodotto, ma la si considera per la sua valenza sintomatica di "indicatore del grado di condivisione di valori fondamentali per la Comunità", risulta allora comprensibile e condivisibile il giudizio prognostico sfavorevole formulato dall'Amministrazione, che a ragione lo ha considerato indicativo della scarsa attitudine ad assumersi i doveri che incombono sul cittadino, in primis il dovere di solidarietà nei confronti del prossimo, violato da condotte che ne mettono a repentaglio la vita e l'incolumità fisica ».
In questa prospettiva, valga anche richiamare il recente parere Cons. St., n. 702/2022 che ha avuto modo di ribadire che “ il reato di guida in stato di ebbrezza, oltre a provocare un forte allarme sociale, pur se non grave con riferimento alla pena edittale, è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello Stato, essendo posto come tutela anticipata della pubblica incolumità, e pertanto giustifica il diniego della domanda di concessione della cittadinanza per residenza ” (cfr., in senso conforme, Consiglio di Stato, sez. I, n. 779/2020, 780/2020 e 2183/2020; con orientamento consolidato dai successivi pareri nn. 670/2022, 1145/2022, 1223/2022, 1225/2022, 1288/2022, 1290/2022, 1302/2022, 1436/2022, 1479/2022, 1761/2022, 1936/2022; cfr. nello stesso senso, Consiglio di Stato, sez. III, n. 7036/2020).
Inoltre, ad ulteriore supporto della legittimità del diniego depone anche l’epoca recente del fatto, in quanto commesso nel 2017 e, dunque, dunque in quell’arco temporale, ossia il decennio anteriore all’istanza nonché il lasso temporale successivo fino all’adozione del provvedimento finale, che costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022).
Non assume alcun rilievo, peraltro, la dedotta estinzione del reato per esito positivo del lavoro di pubblica utilità, atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ciò non vale comunque ad elidere il disvalore del comportamento criminoso, che rimane valutabile come “fatto storico” ed essere, pertanto, ritenuto indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza.
4.3- Si aggiunga, inoltre, che l’Amministrazione ha ragionevolmente valorizzato anche l’ulteriore elemento di controindicazione emerso sul conto del figlio, segnatamente il procedimento penale del 2017 per il reato di cessione di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 “ in concorso con altri ”, procedimento ancora pendente quanto meno alla data dell’adozione del diniego come dedotto anche dal ricorrente.
Si tratta di una fattispecie criminosa anch’essa indubbiamente fonte di notevole allarme sociale, considerato che la condotta di detenzione di stupefacenti in quantitativo superiore ai limiti massimi consentiti, come anche quella parimenti contemplata di cessione, importazione ed esportazione, è volta ad accrescere le sostanze dannose in circolazione con grave pregiudizio per la salute pubblica nonché ad alimentare, tra l’altro, le attività illegali nei circuiti della criminalità organizzata.
Peraltro, nel caso di specie viene contestata la commissione del reato “ in concorso ” di persone, di modo che anche tale elemento assume rilevanza a fini dell’espressione di un giudizio globale sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore e del contesto di illegalità in cui egli poteva ragionevolmente apparire inserito.
Del resto, in questa prospettiva volta ad annettere rilievo anche a circostanze diverse dalle condanne penali, si rende opportuno evidenziare che, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza prevalente, le valutazioni relative all'accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano assolutamente differente ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, sicché può darsi la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale vengano, sul piano amministrativo, valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti del parallelo iter giudiziale in sede penale, e ciò anche in omaggio al generale principio della c.d. pluriqualificazione dei fatti giuridici (cfr., quanto alla legittimità del diniego fondato su mere notizie di reato, non ostandovi il principio di presunzione di innocenza, TAR Lazio, sez. V-bis, nn. 3482/2022, 3471/2022, 3527/2022, 3620/2022, 4618/2022, 4621/2022, 4625/2022, 4704/2022, 4888/2022, 6490/2022, 7814/2022, 8127/2022, 8131/2022, 9292/2022, 11026/2022, nonché, di recente, nn. 13313/2023, 14164/2023).
A sostegno di tale conclusione depone, peraltro, anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, che ha avuto modo di precisare che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l'area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. III, 14/02/2022, n.1057).
In tale ottica, è stato di recente ribadito quanto al procedimento penale rimasto allo stadio di mera denuncia, che “la giurisprudenza in materia ha costantemente affermato che ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019), precisando altresì che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 8379 del 2023; n. 2745 del 2023; n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019).
Ed ancora, più di recente, si è affermato che “ le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, infatti, si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici ” (Cons. St., sez. III, n. 8364/2023; cfr, in senso conforme, anche Cons. St., sez. III, n. 5569/2023 e n. 8379/2023).
Ne consegue, in definitiva, che le suddette vicende penali che hanno interessato il figlio del ricorrente sono state valutate dall’Amministrazione come ostative alla concessione della cittadinanza - tenuto anche conto dei conseguenti benefici indiretti a favore del figlio, segnatamente il divieto di espulsione e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari in virtù delle disposizioni normative sopra esposte – all’esito di un giudizio prognostico che non appare irragionevole o sproporzionato, in quanto l’interesse legittimo pretensivo del richiedente deve ritenersi recessivo rispetto alla preminente esigenza di assicurare la tutela dei principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico.
Alla luce delle considerazioni che precedono le doglianze dedotte devono essere respinte.
5.- In ultima analisi, considerato che il provvedimento di concessione della cittadinanza rappresenta un atto eminentemente discrezionale di "alta amministrazione” suscettibile di essere sindacato solo nei ristretti ambiti del controllo di legittimità – escluso ogni sindacato sostitutivo - ritiene il Collegio che la valutazione dell’Amministrazione sia esente da vizi di illogicità o irragionevolezza.
La tesi dell'istante non tiene conto dell'amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), che - come già osservato - caratterizza il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevanti conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all'interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l'interesse nazionale in caso di infelice concessione.
Peraltro, considerato che, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva (con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche), non appare sproporzionato il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Nel caso di specie, il diniego risulta fondato sugli elementi sopra indicati che – globalmente considerati - appaiono idonei a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione del ricorrente nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
Del resto, la valutazione del Ministero dell'Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, se non per evidente travisamento dei fatti ed illogicità, vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all'Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Si rende opportuno osservare, inoltre, che la difesa della parte ricorrente si limita ad invocare la sussistenza della residenza in Italia da oltre un decennio e l’asserito inserimento nel contesto sociale, ritenendo che tali circostanze siano sufficienti al rilascio della cittadinanza; tali argomentazioni difensive, tuttavia, non appaiono idonee a scalfire il giudizio svolto dall’Amministrazione.
L’istante, infatti, non offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Difatti, il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che " nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l'Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente una volta mutate le condizioni oggettive sottese all'esito negativo originario.
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Verico | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.