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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13363/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210213478640502 TASSA AUTOMOB. 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13330/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento n. 09720210213478640 502 recante iscrizione a ruolo da parte dell'Ente creditore REGIONE LAZIO, relativa a tassa auto del 2019, mai notificata, di cui il ricorrente
è venuto a conoscenza a seguito di periodica consultazione del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, deducendo l'omessa notifica e la conseguente prescrizione del credito.
Si costituisce in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione la quale deduce l'inammissibilità del ricorso avendo un ricorrente impugnato l'estratto di ruolo. Deduce altresì difetto di legittimazione passiva. Nel merito, il rigetto, posto che la cartella di pagamento n. 09720210213478640 502 è stata correttamente notificata al ricorrente all'indirizzo di residenza, come si evince dalla documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dall'esame degli atti acquisite in giudizio emerge che la cartella esattoriale impugnata dal ricorrente è stata notificata all'indirizzo di residenza del ricorrente in data 22/03/2024, ove il ricorrente risultava essere sconosciuto, ed è stata depositata presso gli uffici comunali con invio della raccomandata informativa in data 30/04/2024.
Pertanto, il ricorso è tardivo.
Le spese di lite sono compensate, trattandosi di tassa auto risalente al 2019.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso all'udienza del 16/12/2025 Il Giudice
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13363/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210213478640502 TASSA AUTOMOB. 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13330/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento n. 09720210213478640 502 recante iscrizione a ruolo da parte dell'Ente creditore REGIONE LAZIO, relativa a tassa auto del 2019, mai notificata, di cui il ricorrente
è venuto a conoscenza a seguito di periodica consultazione del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, deducendo l'omessa notifica e la conseguente prescrizione del credito.
Si costituisce in giudizio l' Agenzia delle Entrate Riscossione la quale deduce l'inammissibilità del ricorso avendo un ricorrente impugnato l'estratto di ruolo. Deduce altresì difetto di legittimazione passiva. Nel merito, il rigetto, posto che la cartella di pagamento n. 09720210213478640 502 è stata correttamente notificata al ricorrente all'indirizzo di residenza, come si evince dalla documentazione prodotta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Dall'esame degli atti acquisite in giudizio emerge che la cartella esattoriale impugnata dal ricorrente è stata notificata all'indirizzo di residenza del ricorrente in data 22/03/2024, ove il ricorrente risultava essere sconosciuto, ed è stata depositata presso gli uffici comunali con invio della raccomandata informativa in data 30/04/2024.
Pertanto, il ricorso è tardivo.
Le spese di lite sono compensate, trattandosi di tassa auto risalente al 2019.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso all'udienza del 16/12/2025 Il Giudice